Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/04/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr. 1147/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
(partita IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Primiano Lombardi (c.f.
[...]
, con domicilio eletto in Bari in Corso Vittorio Emanuele II n. 60 C.F._1
(Studio Avv. Vittorio Russi),
pec: Email_1
- APPELLANTE -
Contro
:
(partita IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del Curatore, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rosa
Porcaro (c.f. ), con domicilio eletto in Trinitapoli al Corso CodiceFiscale_2
Trinità n. 37,
pec: Email_2
APPELLATA
Nonché:
(partita IVA , Controparte_2 P.IVA_3
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1527/2021 del 17 giugno 2021, pronunciata dal Tribunale di Foggia a definizione del giudizio RG 1125/2015. Appello del 16 luglio
2021.
Conclusioni: All'udienza del 25 ottobre 2024, tenutasi in modalità cartolare, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, la promuoveva Controparte_2 azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per sentire dichiarare l'inefficacia dell'atto pubblico di compravendita immobiliare, stipulato in data 3.10.2013 tra la e la avente ad oggetto il trasferimento della CP_1 Controparte_3 piena proprietà di un immobile sito in San Severo. A fondamento della domanda esponeva di essere creditrice della della somma di €uro 85.000,00 circa CP_1 per merce venduta tra il mese di maggio e il mese di luglio dell'anno 2013; di avere percepito la sola somma di €uro 8.000,00 circa e di avere poi appreso, con racc. a/r del 30.1.2014, che la società era stata messa in liquidazione volontaria, con conseguente blocco dei pagamenti. Era successivamente venuta a conoscenza che in data 3.10.2013 (otto giorni prima della messa in liquidazione) essa aveva CP_1 provveduto ad alienare l'unico cespite immobiliare di sua proprietà per il corrispettivo di €200.000,00 in favore della le cui socie erano Controparte_3 [...]
e , conviventi dei soci della Controparte_4 Persona_1 CP_1 Persona_2
e . Parte del detto prezzo risultava essere
[...] Persona_3 stato già versato dalla società acquirente in favore della società venditrice in epoca molto anteriore e, precisamente, negli anni 2011 e 2012. Chiedeva pertanto venisse dichiarata la inefficacia del già menzionato atto di compravendita immobiliare.
Si costituiva in giudizio contestando le avverse Controparte_3 deduzioni, con particolare riferimento al difetto di prova dell'esistenza del credito garantito e della sua anteriorità rispetto al contratto preliminare di compravendita stipulato inter partes in data 13.12.2011 (due anni prima del presunto credito vantato dalla società attrice), con la conseguenza che il successivo atto di compravendita del 3.10.2013 doveva considerarsi adempimento di atto dovuto e, pag. 2/11 quindi, irrevocabile ai sensi dell'art. 2901, 3 co., c.p.c.. Eccepiva altresì l'inesistenza dei presupposti, sia oggettivi, sia soggettivi, della proposta azione revocatoria, e ne chiedeva il rigetto. In via riconvenzionale, chiedeva il risarcimento dei danni causati dalla trascrizione pregiudizievole dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
Si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare Controparte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale e insistendo, nel merito, per il rigetto della domanda perché destituita di ogni fondamento.
Rigettate le istanze istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
A seguito della dichiarazione di fallimento della , si Controparte_1 costituiva in giudizio la Curatela in sostituzione della società creditrice _2
, chiedendo dichiararsi l'inefficacia dell'atto di compravendita immobiliare
[...] stipulato tra in bonis e la nei confronti della CP_1 Controparte_3 massa dei creditori.
Precisate le conclusioni, la causa veniva decisa con la sentenza appellata.
2: la sentenza appellata
Il Giudice accoglieva la domanda, dichiarando l'inefficacia dell'atto nei confronti della Curatela del Fallimento “ ”, intervenuta in giudizio Controparte_1 volontariamente ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 302 c.p.c. e 66 L.
Fall., e per effetto del subentro del Curatore nel giudizio promosso ex art. 2901 c.c. dal creditore istante – la – ne dichiarava la sopravvenuta carenza di _2 legittimazione attiva ed interesse ad agire.
Rigettava l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla , perché CP_1 proposta tardivamente, accoglieva la domanda, ritenendo sussistenti i presupposti dedotti in giudizio, sia con riferimento all'eventus damni che alla scientia damni, considerato che il patrimonio della debitrice si era depauperato in modo certo e obiettivo e che, trattandosi di atto dispositivo successivo al sorgere del credito, oltre che la non contestata presenza di stretti legami tra le socie della società acquirente e i soci della società venditrice.
Quanto alla domanda riconvenzionale, la stessa veniva ritenuta infondata e rigettata nel merito.
pag. 3/11 Alla soccombenza seguiva la condanna al pagamento delle spese di lite.
3: secondo grado del giudizio
Avverso la sentenza che ne ha dichiarata la soccombenza proponeva appello la evidenziando i seguenti motivi di gravame: Controparte_3
PRIMO MOTIVO: violazione del generale principio della certezza del diritto;
motivazione inadeguata e/o contraddittoria riguardo all'esistenza del diritto di credito della parte attrice;
errata valutazione delle ragioni di fatto e di diritto
La sentenza impugnata doveva essere riformata attesa la mancanza della prova del credito e della sua ammissione allo stato passivo del Fallimento della società
Imed S.r.l. La Fertenia S.r.l., da un lato, si era limitata alla esibizione di semplici fatture e come tali insufficienti a fondare il credito. Per altro verso, la Curatela del fallimento avrebbe dovuto provare che il credito vantato dalla fosse CP_1 _2 stato insinuato/ammesso al passivo.
SECONDO MOTIVO: Violazione dell'art. 115 c.p.c.; motivazione inadeguata e/o contraddittoria;
errata valutazione delle ragioni di fatto e di diritto
La sentenza di primo grado era da riformare anche perché il Giudice aveva erroneamente statuito, non rilevando che la prova del pregiudizio doveva essere fornita dalla Curatela, non avendo tra l'altro dimostrato in alcun modo la _2 prima, e la che l'atto di trasferimento impugnato Parte_2 avesse depauperato la garanzia patrimoniale della Inoltre, il Giudice non aveva CP_1 seguito l'orientamento della Cassazione che aveva indicato come “ il curatore fallimentare che intenda promuovere l'azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni ha l'onere di provare tre circostanze: la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi dovesse emergere che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni” (cfr. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 26331 del 31/10/2008).
pag. 4/11 Inoltre, errata era stata la valutazione circa la sussistenza del consilium fraudis, non avendo considerato come l'atto dispositivo oggetto di revocatoria fosse stato la naturale conseguenza di un precedente contratto preliminare di compravendita;
né la messa in liquidazione otto giorni dopo la stipula dell'atto di compravendita poteva essere ritenuta atto fraudolento. Inoltre, non aveva tenuto in debito conto il Giudice di prime cure che nell'intervallo temporale intercorrente tra la sottoscrizione del preliminare e la stipula del definitivo, la aveva effettuato Pt_3 Controparte_3 molteplici versamenti di denaro in adempimento dell'accordo raggiunto con il detto preliminare, a nulla rilevando che il contratto non fosse stato registrato. Erano stati effettuati regolari pagamenti, tutti dimostrati dalle fatture prodotte in giudizio, contenenti tutti gli elementi utili a renderle un documento commerciale idoneo, a nulla valendo le discrepanze rilevate in sentenza che avevano indotto il Giudice monocratico a negare valenza probatoria alle fatture, con conseguente mancata opponibilità del contratto preliminare e conseguente negazione che il trasferimento immobiliare fosse stato effettuato quale atto dovuto.
La sentenza era errata anche laddove faceva riferimento a presunzioni gravi, precise e concordanti, tali non essendo le circostanze evidenziate dal Giudice.
Ritenendo inoltre illegittimo il rifiuto di ammettere le prove articolate, ne reiterava la richiesta, chiedendone la riforma anche nella parte in cui aveva ritenuto mutatio libelli le domande formulate a seguito del subentro della Curatela del fallimento nella causa.
TERZO MOTIVO: Difetto di motivazione
Alla luce di tutte le argomentazioni svolte, chiedeva dichiararsi la nullità della sentenza per difetto di motivazione, non contenendo la stessa tutte le motivazioni adottate dal giudice.
QUARTO MOTIVO: Sulla condanna alle spese di lite
Conseguentemente, andava riformata la pronuncia sulle spese di lite.
Restava contumace la mentre si costituiva la _2 Parte_2 CP_1 deducendo la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e la
[...] sua infondatezza nel merito, atteso che la sentenza appellata aveva operato una corretta valutazione dei fatti di causa e delle evidenze istruttorie. Ritenuta irrilevante la Giurisprudenza della S.C. evocata dall'appellante, atteso che nel caso di specie la
Curatela, anziché promuovere autonomamente l'azione revocatoria ex art. 2901 C.C., pag. 5/11 era subentrata in quella promossa dal creditore prima del fallimento, per cui poteva beneficiare della posizione processuale del creditore e del regime probatorio più favorevole senza essere tenuto, ai fini della dimostrazione dell'eventus damni, a provare anche: a) l'ammissione dei crediti al passivo fallimentare, b) l'insorgenza, al momento dell'atto che si assume pregiudizievole, del credito dei creditori ammessi o di alcuni di loro, c) la consistenza dei loro crediti, d) la consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore subito dopo il compimento dell'atto pregiudizievole.
Si opponeva alla richiesta di sospensione e concludeva per la conferma della sentenza appellata.
Con le note scritte depositate per la prima udienza, la parte appellata non reiterava l'istanza di inammissibilità ex art. 348 c.p.c.; l'appellante insisteva per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ai sensi dell'art. 283 c.p.c., che la
Corte, con ordinanza del 2 febbraio 2022, dichiarava in parte inammissibile e in parte infondata, rigettandola.
La causa perveniva infine all'udienza del 25 ottobre 2024, allorquando, sulle note scritte depositate dalle parti, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
4:Motivi della decisione
Prima di entrare nel merito delle prospettazioni delle parti, si rende necessario richiamare alcuni aspetti fondanti dell'azione revocatoria ordinaria, atteso che il coinvolgimento della nel presente giudizio è avvenuta per Parte_2 subentro all'originario creditore ex art. 66 L.F. , così correttamente qualificata in sentenza.
4.1: fondamento, natura e finalità dell'azione revocatoria
L'azione revocatoria ha finalità cautelare e conservativa del diritto di credito e si traduce nel potere, attribuito al creditore, di far dichiarare inefficaci nei suoi confronti determinati atti di disposizione del patrimonio, posti in essere dal debitore, tali da recare pregiudizio alle sue ragioni1. L'azione revocatoria, pertanto, ha la funzione di ricostituire la garanzia generica, assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, che si riveli compromessa dagli atti di disposizione realizzati dal debitore. 1 Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1804 del 18 febbraio 2000 pag. 6/11 4.2: presupposti dell'azione revocatoria
I presupposti dell'azione revocatoria possono essere così agevolmente sintetizzati: esistenza di un diritto di credito verso il debitore, parte alienante nel contratto oggetto di revocatoria;
sussistenza di un pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni del creditore (c.d. eventus damni); conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio che il proprio atto avrebbe arrecato danno al creditore (c.d. consilium fraudis); consapevolezza del pregiudizio o partecipazione alla dolosa preordinazione da parte del terzo acquirente nel caso di atti a titolo oneroso (c.d. scientia damni o scientia fraudis)2.
4.3: la nozione di credito
In tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori3.
4.4: l'eventus damni
Il cd. eventus damni è il pregiudizio subito dal creditore, consistente nel pericolo di perdere la garanzia patrimoniale a causa dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore e ne costituisce il presupposto oggettivo, che ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito. Grava pertanto sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore4.
4.5: il consilium fraudis e la scientia damni o scientia fraudis.
Il consilium fraudis è l'elemento soggettivo, presente sia nel debitore che nel terzo, autori dell'atto di disposizione, che la legge indica con i termini di conoscenza o consapevolezza o anche dolosa preordinazione. Lo stesso si atteggia in maniera differente, distinguendosi il momento in cui viene compiuto l'atto oggetto di revocatoria. In tema di dell'azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. Per quanto riguarda gli atti anteriori al sorgere del credito, ad integrare l'elemento psicologico richiesto dall'art. 2901, comma I, n. 1 è necessario che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito, con il requisito della partecipatio fraudis del terzo acquirente, intesa come la conoscenza, da parte del terzo, della dolosa preordinazione della vendita, ad opera del debitore alienante, rispetto al credito futuro.
4.6: sull'onere della prova
La Suprema Corte ha più volte affermato che “ In tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (quale, nella specie, una transazione traslativa di beni ereditari conclusa dall'erede con un terzo), l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'”eventus damni”5
Può ora procedersi alla disamina dei motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, data la loro connessione.
La sentenza di primo grado ha correttamente argomentato in merito alla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi. 4 Cassazione civile Sez. III, sentenza n. 19207 del 19 luglio 2018
5 Cassazione Civile Sez. VI, n. 23907 del 25 settembre 2019, Cass. 3/02/2015, n. 1902; Cass. 29/03/2007, n. 7767). pag. 8/11 Quanto alla esistenza del diritto di credito, come già ampiamente argomentato in sentenza, la S.C. ha in più occasioni ribadito che è sufficiente una nozione lata di credito, che include pertanto non solo i crediti litigiosi, ma anche quelli per i quali vi sia una mera aspettativa. A nulla rileva, pertanto, che il credito posto a fondamento dell'azione fosse costituito da fatture.
Con riferimento all' eventus damni, così definito il pregiudizio subito dal creditore, ai fini della sua configurabilità è sufficiente che l'atto dispositivo determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio.
Nel caso sottoposto a questa Corte, non è in dubbio che si trattasse dell'unico bene immobile posseduto dalla società debitrice, che avrebbe dovuto provare, incombendo sul debitore il relativo onere probatorio, la consistenza residua del proprio patrimonio tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
I presupposti soggettivi – come è ormai consolidato – possono essere provati anche con presunzioni semplici. Nel caso di specie, trattandosi di atto dispositivo successivo al sorgere del credito, è innegabile che il debitore fosse consapevole del pregiudizio che arrecava alle ragioni creditorie;
e trattandosi di atto dichiarato a titolo oneroso, è richiesta l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo e anch'essa può essere provata per presunzioni.
Nel corso del giudizio di primo grado è stata provata a mezzo documenti (visure camerali della e della IED S.r.l., certificati di stato di famiglia) Parte_1 che i soci della poi posta in liquidazione, erano e CP_1 Persona_2
e che socie della erano Persona_3 Parte_1
e , la prima convivente di Controparte_4 Persona_1 Persona_2
e la seconda di . Tali circostanze
[...] Persona_3 costituiscono valide presunzioni che non risultano adeguatamente contrastate da prove contrarie.
Quanto, infine, alla circostanza che la cessione del bene atto sarebbe stata la naturale conseguenza di un precedente preliminare, e quindi atto dovuto e come tale non revocabile, va confermata integralmente la sentenza di primo grado, lì dove ha rilevato la mancanza di data certa, la incongruenza delle fatture rispetto alla causale e la inammissibilità della prova orale.
L'appello va pertanto rigettato.
5: liquidazione delle spese di lite. pag. 9/11 Le spese di lite vengono poste a carico dell'appellante secondo lo scaglione dichiarato, ai valori medi dei parametri tariffari.
6: contributo unificato.
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 1147/2021, proposta da Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., contro
[...] Controparte_1
, in persona del Curatore, legale rappresentante p.t., nonché
[...] _2
avverso la sentenza n. 1527/2021 del 17 giugno 2021, pronunciata dal
[...]
Tribunale di Foggia a definizione del giudizio RG 1125/2015, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore della , che, come da motivazione, liquida in €uro Parte_2
14.317,00, oltre rimb. forf, CPA ed IVA come per legge, sulle somme di condanna, se dovuta;
C) Compensa le spese di lite del grado tra l'appellante e la contumace;
Controparte_2
D) Dichiara che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115.
Così deciso nella Camera di consiglio del 28 gennaio 2025
pag. 10/11 Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Filippo Labellarte)
pag. 11/11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Corte appello Bari sez. II, sentenza n. 86 del 20 gennaio 2020 3 Cassazione civile Sez. VI n. 4212 del 19 febbraio 2020 pag. 7/11