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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/04/2025, n. 1716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1716 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 7719/2024 R.G.L. promossa
D A
n.q. di procuratrice di Parte_1 Parte_2
(avv. FAZIO LAURA)
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv. RAIA GIANFRANCO)
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
A seguito dell'udienza del 08/04/2025, per la quale si dà atto che la ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in CP_1 complessivi € 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Fazio Laura, dichiaratasi antistataria;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già CP_1 liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 21/05/2024, la ricorrente nella qualità di procuratrice di deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il Parte_2 riconoscimento del requisito sanitario necessario per l'indennità di accompagnamento;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del prescritto requisito sanitario;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione (indennità di accompagnamento) a decorrere dalla data della domanda amministrativa;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 08.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 7719/2024 R.G.L. promossa
D A
n.q. di procuratrice di Parte_1 Parte_2
(avv. FAZIO LAURA)
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv. RAIA GIANFRANCO)
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
A seguito dell'udienza del 08/04/2025, per la quale si dà atto che la ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in CP_1 complessivi € 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Fazio Laura, dichiaratasi antistataria;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già CP_1 liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 21/05/2024, la ricorrente nella qualità di procuratrice di deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il Parte_2 riconoscimento del requisito sanitario necessario per l'indennità di accompagnamento;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del prescritto requisito sanitario;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione (indennità di accompagnamento) a decorrere dalla data della domanda amministrativa;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 08.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno