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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/11/2025, n. 3093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3093 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone di magistrati
Dott. Luca BOCCUNI Presidente rel.
Dott.ssa Silvia BARISON Consigliere
Dott.ssa Silvia FRANZOSO Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 536/2023 R.G. promossa
[...]
e in persona dei rispettivi legali Parte_1 Parte_2 rappresentanti pro tempore, correnti in Torino e Conegliano (TV), rappresentate e difese in giudizio dagli avv.ti Marco Pesenti, Edoardo Natale ed Enrico Torresan, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Treviso, via Corso Del
Popolo n. 35, in forza di procura alle liti unita agli atti;
APPELLANTI
CONTRO
1 (c.f. ), rappresentato e difeso in Controparte_1 C.F._1 giudizio dall'avv.to Florinda Zanco, con domicilio eletto presso il suo studio in
Treviso, viale Verdi n. 21, in forza di procura alle liti unita agli atti;
APPELLANTE INCIDENTALE
E CONTRO
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
E
; CP_3
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 119/2023 del Tribunale di Treviso, pubblicata in data 27 gennaio 2023.
CONCLUSIONI DELLE APPELLANTI PRINCIPALI:
“In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.119/2023 depositata in cancelleria il 25.01.2023, nel giudizio avente R.G. 5130/2020 dal Tribunale di
Treviso, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado da ed Parte_1
quindi, respingere le domande tutte formulate dall'attore. Per l'effetto, Parte_2 condannare il signor alla restituzione delle somme versate da CP_1 Parte_1
titolo di capitale, interessi e spese legali, in esecuzione del provvedimento
[...] impugnato. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre il rimborso forfetario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge”.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE INCIDENTALE:
“Riformare parzialmente la sentenza n. 2257/2019 emessa dal Tribunale di Treviso
e, per l'effetto, per tutti i motivi indicati in narrativa, accertato che il sig. CP_3
, quale agente di di concerto con per il
[...] Controparte_2 Parte_1 tramite del sig. , hanno posto in essere artifizi e raggiri per Controparte_4 carpire la volontà del sig. nel sottoscrivere tutti i contratti citati in CP_1 narrativa, condannare il sig. , in solido con ed CP_3 Controparte_2
2 in solido con a risarcire all'attore il danno morale subito, Parte_1 quantificato in euro 10.000,00.= o somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In relazione all'appello principale avversario, per tutti i motivi indicati in narrativa, accertato il collegamento negoziale e funzionale intercorrente fra tutti i contratti indicati in narrativa ed accertato il recesso efficacemente e tempestivamente esercitato dall'attore dal contratto intercorso con dichiarare la Controparte_2 risoluzione del contratto intercorso tra l'odierno attore e Per Parte_1
l'effetto, condannare a restituire al sig. la somma di Controparte_2 CP_1 euro 15.000,00.=, oltre interessi dal dovuto al saldo;
condannare in Parte_1 proprio e quale servicer di e, per quanto di sua competenza, Pt_2 Parte_2
a restituire al sig. la somma di euro 3.640,00.= o Parte_2 CP_1 somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, pari a quanto riscosso in esecuzione del contratto di finanziamento, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Per tutti i motivi indicati in narrativa, accertato che il sig. , quale CP_3 agente di di concerto per il tramite del sig. Controparte_2 Parte_1
, hanno posto in essere artifizi e raggiri per carpire la volontà del Controparte_4 sig. nel sottoscrive tutti i contratti citati in narrativa, condannare il sig. CP_1
, in solido con in solido con a CP_3 Controparte_2 Parte_1 risarcire all'attore il danno morale subito, quantificato in euro 10.000,00.=, o somma maggiore o minore che risulterà di giustizia. Nel merito, in via subordinata, per tutti i motivi indicati in narrativa, accertato il collegamento negoziale e funzionale intercorrente fra tutti i contratti indicati in narrativa, dichiarare la nullità ovvero l'annullamento per vizio del consenso e, comunque, dichiarare inefficace il contratto intercorso tra l'odierno attore e e, per l'effetto, Controparte_2 dichiarare la nullità ovvero l'annullamento e, comunque, dichiarare inefficace il contratto intercorso tra l'odierno attore e Per l'effetto, condannare Parte_1
a restituire al sig. la somma di euro 15.000,00.=, Controparte_2 CP_1 oltre interessi dal dovuto al saldo;
condannare in proprio e quale Parte_1
3 servicer di e, per quanto di sua competenza, a Parte_2 Parte_2 restituire al sig. la somma di euro 3.640,00.= o somma maggiore o CP_1 minore che risulterà in corso di causa, pari a quanto riscosso in esecuzione del contratto di finanziamento, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Per tutti i motivi indicati in narrativa, accertato che il sig. , quale agente di CP_3
di concerto per il tramite del sig. Controparte_2 Parte_1 CP_4
, hanno posto in essere artifizi e raggiri per carpire la volontà del sig.
[...] [...] nel sottoscrive tutti i contratti citati in narrativa, condannare il sig. CP_1 CP_3
, in solido con in solido con a risarcire
[...] Controparte_2 Parte_1 all'attore il danno morale subito, quantificato in euro 10.000,00.=, o somma maggiore o minore che risulterà di giustizia. Nel merito, in via ulteriormente subordinata, per tutti i motivi indicati in narrativa, accertato che il sig. CP_3
, quale agente di di concerto per il
[...] Controparte_2 Parte_1 tramite del sig. , hanno posto in essere artifizi e raggiri per Controparte_4 carpire la volontà del sig. nel sottoscrive tutti i contratti citati in CP_1 narrativa, condannare il sig. , in solido con in CP_3 Controparte_2 solido con a risarcire all'attore il danno patrimoniale subito, Parte_1 quantificato in euro 23.520,00.=, o somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, nonché il danno morale subito, quantificato in euro 10.000,00.=, o somma maggiore o minore che risulterà di giustizia. Nel merito, in via ulteriormente subordinata, per tutti i motivi indicati in narrativa, accertato il collegamento negoziale e funzionale intercorrente tra tutti i contratti indicati in narrativa, nonché il grave inadempimento di alle obbligazioni proprie, dichiarare la Controparte_2 risoluzione del contratto intercorso con e del contratto di Controparte_2 finanziamento intercorso con e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 125 Parte_1 quinquies TUB, condannare , in proprio e quale servicer di Parte_1 [...]
e, per quanto di sua competenza, a restituire al sig. Parte_2 Parte_2 [...] la somma di euro 3.640,00.= o somma maggiore o minore che risulterà in CP_1
4 corso di causa, pari a quanto riscosso in esecuzione del contratto di finanziamento, oltre interessi legali dal dovuto al saldo e dichiarare estinta l'obbligazione del sig. di rimborsare a , ovvero alla cessionaria CP_1 Parte_1 Parte_2
l'importo finanziato. In ogni caso, per tutti i motivi esposti in narrativa, condannare i convenuti, in solido tra loro, a risarcire al sig. tutti i danni CP_1 subiti, quantificati in euro 33.520,00.= o somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi. In via istruttoria, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 4 luglio 2025”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
con atto di citazione di data 8 luglio 2020, evocava dinanzi Controparte_1 al Tribunale di Treviso , ed Controparte_2 CP_3 Parte_1
allegando che nel marzo del 2019 il nominato lo Parte_2 CP_3 aveva contattato affermando di essere agente di e di potergli Controparte_2 garantire risparmio sul costo delle forniture di gas metano ed energia elettrica, tanto che, in data 20 aprile 2019, egli concludeva, presso la propria abitazione, contratto con la ridetta società per la fornitura “termo pack xl con pannello fotovoltaico” ovvero per la somministrazione di gas ed energia elettrica per dieci anni e per l'installazione di un pannello fotovoltaico, avendogli rappresentato
[...]
che egli avrebbe usufruito di un rimborso bimestrale di euro 560,00.= CP_3 per il primo anno e delle detrazioni fiscali connesse all'installazione del pannello, di modo che le bollette per le forniture energetiche sarebbero state praticamente pari a zero. L'attore, inoltre, affermava di avere sottoscritto, sempre presso la propria abitazione, anche il contratto di finanziamento al consumo con l'altra convenuta per l'importo di euro 15.501,62.=, impegnandosi alla Parte_1 restituzione rateale di euro 280,00.= mensili, con cessione del quinto del proprio stipendio, ottenendo l'accredito dell'importo di euro 15.000,00.=, corrisposto a
5 titolo di prezzo in favore di Così, rappresentava Controparte_2 Controparte_1 di avere concluso, ancora una volta presso la propria abitazione, anche il contratto di somministrazione di energia elettrica e gas con certa EO RD ES srl, sostituendo il suo precedente fornitore. Installato il pannello fotovoltaico, l'attore lamentava che non provvedeva a rimborsare l'importo bimestrale Controparte_2 rammentato, mentre EO RD ES addebitava sul suo conto corrente gli importi dovuti per le somministrazioni energetiche, di modo che egli provvedeva ad esercitare il diritto di recesso dal contratto stipulato con nonché Controparte_2 dal contratto di somministrazione. assumeva che tra tutti i Controparte_1 menzionati contratti sussisteva collegamento funzionale, in quanto volti a realizzare il medesimo progetto negoziale a cui aveva aderito per effetto dei raggiri commessi a suo danno da . L'attore, così, concludeva chiedendo CP_3
l'accertamento del proprio legittimo e tempestivo recesso dal contratto intercorso con con conseguente declaratoria della risoluzione del contratto Controparte_2 di finanziamento intervenuto con la condanna di alla Parte_1 Controparte_2 restituzione del corrispettivo versato relativo al contratto del 20 aprile 2019 per euro 15.000,00.=, oltre interessi;
la condanna di e di , quale Parte_1 Parte_2 cessionaria, alla restituzione dell'importo di euro 3.640,00.= riscosso in esecuzione del contratto di finanziamento, oltre interessi;
la condanna di , CP_3 [...]
e al risarcimento del danno morale, quantificato in via CP_2 Parte_1 equitativa in euro 10.000,00.=, sopportato in ragione degli artifici e raggiri posti in essere dal primo, quale agente di e di concerto con Controparte_2 Parte_1 volti a carpirne la volontà nella sottoscrizione dei contratti citati. In subordine,
l'attore, sulla scorta degli allegati artifici e raggiri e del rammentato collegamento negoziale, chiedeva l'annullamento del contratto del 20 aprile 2019, per vizio del consenso, e conseguente l'inefficacia del contratto di finanziamento, con condanna alla restituzione del corrispettivo versato e degli importi riscossi in esecuzione del finanziamento al consumo, oltre alla condanna dei ridetti convenuti al risarcimento del danno morale già evidenziato. In via ulteriormente subordinata, CP_1
6 sempre sulla scorta degli artifici commessi a suo danno, chiedeva il CP_1 risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in complessivi euro 23.520,00.=,
e del ridetto danno morale, con condanna solidale dei convenuti tutti. Infine, in via di estremo subordine, l'attore chiedeva la risoluzione del contratto del 20 aprile
2019, per grave inadempimento della fornitrice e del collegato Controparte_2 contratto di finanziamento ai sensi dell'art. 125 quinquies TUB, con condanna di e alla restituzione dell'importo di euro 3.640,00.=. Parte_1 Pt_2
Rimasti contumaci e , si costituivano Controparte_2 CP_3 ed , evidenziando come non fosse in alcun modo dimostrato il Parte_1 Pt_2 collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e il contratto di fornitura concluso dall'attore con posto che il mutuo non risultava essere Controparte_2 stato acceso per la fornitura in discussione, ma per mere esigenze di famiglia;
in quanto i due contratti non erano stati stipulati contestualmente;
posto che non vi era alcuna coincidenza tra l'importo finanziato e il corrispettivo dovuto per il contratto del 20 aprile 2019; in quanto non sussisteva alcun rapporto tra Parte_1
e Le convenute concludevano per il rigetto delle pretese azionate Controparte_2 ai loro danni, non essendo dovuto, in ogni caso, alcun risarcimento in difetto di prova del pregiudizio. In via subordinata, per il caso di ravvisato collegamento negoziale, ed chiedevano che fosse Parte_1 Pt_2 Controparte_1 condannato alla restituzione delle somma mutuata con eventuale compensazione con l'importo di euro 3.640,00.= già versato, ai sensi dell'art. 2033 ovvero ai sensi dell'art. 2041 cc.
Il Tribunale di Treviso, con la sentenza oggetto dell'odierno gravame, e previa assunzione delle prove orali reputate ammissibili e rilevanti, assumeva, in primo luogo, che l'attore avesse legittimamente e tempestivamente esercitato il proprio diritto di recesso, a mente dell'art. 53 D.Lgs. n. 206/2005. In particolare, il primo Giudice, evidenziava come il contratto del 20 aprile 2019 era stato stipulato al di fuori dei locali commerciali di e che in esso non vi era Controparte_2 alcuna informazione circa la possibilità per il consumatore di esercitare il recesso
7 precisato dall'art. 52 del citato testo normativo, con la conseguenza che il recesso potesse reputarsi esercitato legittimamente entro l'anno dalla fine del periodo di recesso iniziale, come determinato dall'art. 52 comma 2, cosa che era in effetti avvenuta tempestivamente con la disdetta del 27 aprile 2020. Quanto all'affermato collegamento negoziale tra il contratto di fornitura ed il contratto di finanziamento, il Tribunale evidenziava che all'esito dell'escussione dei testimoni era emerso che il finanziamento faceva parte del pacchetto offerto da e che tra Controparte_2 questa e vi fosse un rapporto di collaborazione, tanto che era stata Parte_1 [...] ad organizzare l'incontro tra i propri referenti ed i referenti bancari CP_2 presso l'abitazione dell'attore. Inoltre, il primo Giudice affermava che il collegamento negoziale emergeva dal fatto che la somma mutuata nella sua quasi totalità e per euro 15.000,00.= avrebbe dovuto essere impiegata per il pagamento del corrispettivo del contratto del 20 aprile 2019, come risultante dalle prove testimoniali, non apparendo dirimenti la deposizione di e le Controparte_4 difese spese in argomento dagli istituti convenuti, dovendosi così reputare sussistente il collegamento, anche ai sensi dell'art. 121 TUB. Il Tribunale, quindi, escluso che l'attore potesse ottenere la restituzione di quanto versato a
[...]
riteneva che fosse a mente dell'art. 125 quinquies del CP_2 Parte_1 codice del consumo, a dover ripetere le rate riscosse di euro 3.640,00.=, oltre a quelle nelle more ottenute in pagamento, mentre reputava privo di prova il danno morale asseritamente sopportato dall'attore. Così, il primo Giudice, rigettata ogni altra domanda, anche per difetto di prova di chi tra e Parte_1 Parte_2 fosse creditrice della pretesa azionata in via riconvenzionale, condannava queste ultime, in solido, a pagare in favore di l'importo di euro Controparte_1
3.640,00.=, oltre le ulteriori rate medio tempore riscosse, ed interessi al tasso legale. Quanto alle spese di lite, il Tribunale compensava le stesse per la quota del
30 %, condannando e i due istituti di credito al pagamento della Controparte_2 residua frazione, ripartita secondo la gravità delle rispettive responsabilità, essendo reputata inferiore quella di questi ultimi.
8 ed hanno proposto appello avverso la sentenza Parte_1 Parte_2 del Tribunale di Treviso, articolando cinque motivi di gravame ed indicando, quali parti della sentenza oggetto di censura, l'accertamento del collegamento negoziale reputato sussistente tra il contratto di fornitura del 20 aprile 2019 ed il contratto di finanziamento;
l'erronea applicazione dell'art. 125 quinquies del TUB;
l'erroneo singolare mancato riconoscimento di qualsivoglia credito da ripetizione in capo alle appellanti.
Nel dettaglio, ed , con il primo motivo di impugnazione, Parte_1 Pt_2 hanno lamentato l'erroneo riconoscimento del collegamento negoziale, evidenziando che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione le circostanze pacifiche e determinati, non superate delle risultanze delle prove testimoniali, ovvero il fatto che il finanziamento concesso all'appellato sarebbe stato acceso nella forma della cessione del quinto dello stipendio e non quale prestito finalizzato all'acquisto; che l'importo finanziato sarebbe stato versato direttamente da a e non da parte dell'istituto di credito come Controparte_1 Controparte_2 sarebbe avvenuto ove si fosse trattato di finanziamento al consumo, avendo il mutuatario la piena libera disponibilità di destinare l'importo accreditato, secondo le sua discrezione;
che non sussisterebbe contestualità tra i due contratti, essendo la fornitura del 20 aprile 2019 ed il finanziamento del 14 maggio 2019, e neppure contestualità tra pagamento del corrispettivo ed accredito della somma finanziata;
che non vi sarebbe alcuna coincidenza tra il corrispettivo della fornitura e l'importo finanziato;
che sarebbe indicata nel contratto di finanziamento la finalità dello stesso per mere esigenze famigliari;
che non sussisteva alcun rapporto tra e non avendo conoscenza la prima della conclusione Parte_1 Controparte_2 del contratto di fornitura del 20 aprile 2019. Le appellanti hanno evidenziato che, ai sensi dell'art. 121 TUB, il collegamento poteva essere ravvisabile unicamente nel caso in cui il bene o il servizio fossero esplicitamente individuati nel contratto di credito e se il finanziatore si fosse avvalso del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito, circostanze
9 entrambe mancanti nel caso di specie. Peraltro, ed , sulla scorta Parte_1 Pt_2 degli elementi enunciati, hanno anche escluso che potesse essere ravvisato un semplice collegamento negoziale occasionale.
Con il secondo motivo di appello, gli istituti impugnanti hanno censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha affermato che l'intervenuto recesso dal contratto di fornitura avrebbe influenzato le sorti del contratto di finanziamento, dovendosi rilevare che il recesso, a differenza della risoluzione, sarebbe atto unilaterale con cui si produrrebbe unicamente lo scioglimento del vincolo negoziale a seguito dell'esercizio del diritto di ripensamento, non potendosi applicare, come ritenuto dal Tribunale, il disposto dell'art. 125 quinquies TUB, relativo alla disciplina della risoluzione per inadempimento del fornitore, non risentendo il mutuo del venire meno del contratto di fornitura. In ogni caso, le appellanti hanno lamentato che del tutto erroneamente le stesse sarebbero state condannate alla restituzione delle rate versate, anche a volere ritenere cessati gli effetti del finanziamento, dovendo valere il recesso anche per il mutuo, essendo in realtà il mutuatario tenuto alla restituzione degli importi concessi, a mente dell'art. 57 comma 1 del codice del consumo, essendo prerogativa esclusiva dell'istituto della risoluzione per inadempimento di cui al menzionato art. 125 quinquies, il difetto di azione diretta del finanziatore nei confronti del mutuatario. Così,
e hanno insistito, nel caso di inefficacia del finanziamento, per Parte_1 Pt_2 la condanna di alla restituzione dell'importo finanziato. Controparte_1
Con il terzo motivo di gravame, riferito sempre all'affermato collegamento negoziale, le appellanti hanno lamentato che il Tribunale detto collegamento avrebbe riconosciuto, quando in realtà dalle deposizioni dei testi e CP_4
lo stesso avrebbe dovuto escludersi. Tes_1
Con il quarto motivo di impugnazione, ed hanno ripreso Parte_1 Pt_2 la doglianza relativa al mancato accoglimento della domanda di condanna di alla restituzione dell'importo finanziato, in caso di inefficacia del Controparte_1 mutuo per suo collegamento con il contratto di fornitura. In punto, le appellanti
10 hanno evidenziato che il primo Giudice avrebbe, in apparenza, escluso la fondatezza della domanda, non solo in ragione di quanto già riferito, ma anche sulla scorta del fatto che non sarebbe stato precisato e provato con chiarezza chi fosse l'attuale creditrice del rapporto dedotto in giudizio. Le impugnanti hanno lamentato che il Tribunale non si sarebbe avveduto che, in modo del tutto limpido, esse avevano allegato che l'originario credito derivante dal rapporto di finanziamento era stato ceduto da ad e che quest'ultima aveva Parte_1 Pt_2 dato incarico di provvedere alla riscossione delle somme dovute alla cedente, di modo che la titolarità del credito non poteva essere disconosciuta, in difetto di eccezione e contestazione di controparte, posto che aveva Controparte_1 sollevato la questione, in modo del tutto tardivo, solo in memoria di replica alla conclusionale.
Infine, con il quinto motivo di appello, le impugnati hanno affermato essere lampante che controparte avrebbe conseguito un ingiusto arricchimento senza causa, data la ricezione dell'importo finanziato e la restituzione delle rate versate di cui si sarebbe avvantaggiato, così dovendo a seguito della Controparte_1 definizione del giudizio di primo grado, indennizzare della correlativa Parte_1 diminuzione patrimoniale, pari ad euro 15.501,62.=, come già richiesto in primo grado. In ogni caso, le appellanti hanno chiesto la condanna di Controparte_1 alla restituzione delle somme riscosse in forza della sentenza appellata.
Rimasti contumaci e , si è costituito Controparte_2 CP_3
l'appellato il quale ha resistito all'appello avversario, assumendo Controparte_1 che il Tribunale avrebbe correttamente accertato il collegamento negoziale tra il contratto concluso con ed il contratto di finanziamento, con Controparte_2 conseguente venire meno degli effetti del contratto di finanziamento per effetto del legittimo recesso esercitato rispetto al contratto di fornitura, nonché avendo il primo Giudice correttamente condannato le appellanti alla restituzione delle rate di mutuo riscosse, neppure potendosi ravvisare alcun proprio arricchimento senza giusta causa.
11 L'appellato, a sua volta, ha proposto impugnazione incidentale della sentenza del Tribunale di Treviso nella parte in cui ha rigettato la sua domanda al risarcimento del danno morale in quanto ritenuto sfornito di prova quanto al
“perturbamento psichico” sopportato. A detta dell'appellante il primo Giudice non avrebbe fatto corretto governo degli art. 2043 e 2059 cc, essendo la condotta denunciata sussumibile nella fattispecie delittuosa della truffa, insistendo per la condanna di e al risarcimento del Parte_1 CP_3 Controparte_2 danno, determinato in via equitativa nell'importo di euro 10.000,00.=, con vittoria integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
*****
1 – Preliminarmente, va osservato che non è oggetto di impugnazione la statuizione presa dal Tribunale in punto legittimo recesso di dal Controparte_1 contratto di fornitura concluso con “termo pack xl con Controparte_2 pannello fotovoltaico”, a mente dell'art. 53 D.Lgs. n. 206/2005. Invero, il thema decidedum del presente giudizio di gravame, secondo le contestazioni sollevate dalle appellanti principali, attiene all'accertamento del collegamento negoziale esistente tra detto contratto di fornitura e il contratto di finanziamento concluso dallo stesso con appellante riguarda la possibilità Controparte_1 Parte_1 di ritenere che il recesso, per esercizio del diritto di ripensamento riguardante il contratto di fornitura, possa avere conseguenze sul mutuo, a mente dell'art. 125 quinquies TUB disciplinante la diversa fattispecie della risoluzione per inadempimento del fornitore;
inerisce alla disattesa pretesa delle appellanti principali di ottenere da la restituzione dell'importo finanziato, Controparte_1 nel denegato caso di ravvisato collegamento negoziale ed efficacia del recesso anche sul contratto di mutuo.
2 – Ciò chiarito, il primo ed il terzo motivo di gravame possono essere esaminati congiuntamente riguardando la questione del collegamento negoziale affermato dal
12 Tribunale tra il contratto di fornitura ed il contratto di finanziamento, collegamento contestato dalle odierne appellanti principali quale presupposto per ritenere che il finanziamento concesso da debba seguire le sorti del contratto di Parte_1 fornitura. Ai sensi dell'art. 121 D.Lgs. n. 385/1993 il “contratto di credito collegato” sussiste ove esso sia finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se il finanziatore si avvalga del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito o se il bene o il servizio specifici siano esplicitamente individuati nel contratto di credito. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi in cui ricorra almeno una di dette condizioni, il contratto di finanziamento deve reputarsi ex lege collegato funzionalmente con il contratto di fornitura, non essendo necessario che detto collegamento scaturisca dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovi la propria causa nell'altro, nonché dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica: sicché, soltanto se la volontà di collegamento si renda oggettiva nel contenuto dei diversi negozi si potrebbe ritenere che essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro (Cass. n. 19434/2021 e
Cass. n. 12054/2022). Nel caso di specie, il collegamento negoziale tra il contratto di fornitura ed il contratto di finanziamento deve reputarsi sussistente in ragione del fatto che dalle prove orali assunte in primo grado risulta integrata l'ipotesi del finanziatore che si avvalga del fornitore per promuovere o concludere il contratto di credito. In particolare, dalla deposizione della teste , già Testimone_2 collaboratrice della fornitrice risulta che quest'ultima inviava Controparte_2 ai clienti i moduli d'ordine da far firmare ai clienti e che tra i moduli da sottoscrivere c'erano anche quelli intestati a tanto da precisare in Parte_1 punto che aveva interesse a che la pratica di finanziamento Controparte_2 andasse a buon fine perché, nel momento in cui il cliente riceveva l'accredito in conto del prestito bancario, quanto accreditato avrebbe dovuto essere girato alla
13 fornitrice. Nello stesso senso è la deposizione di , ex Testimone_3 convivente dell'odierno appellato che ha dichiarato che l'intermediario di signor era stato portato all'incontro presso Parte_1 Controparte_4
l'abitazione di per trattare dell'affare da di Controparte_1 CP_3 [...]
Inoltre, dalla corrispondenza whatsapp prodotta in atti si desume CP_2 che proprio avvisava che erano pronte le pratiche da firmare per la CP_3 trattenuta in busta paga, come previsto nel contratto di finanziamento, e per il bonifico da eseguire in favore di bonifico da reputarsi relativo Controparte_1 all'accredito del finanziamento stesso. Detti univoci elementi di prova convincono del fatto che la banca finanziatrice, per il tramite del proprio intermediario
[...]
si era avvalsa del fornitore per promuovere e concludere il contratto di CP_4 credito, dovendosi affermare il collegamento negoziale tra il contratto di fornitura ed il contratto di credito secondo detta dirimente circostanza, a norma dell'art. 121
D.Lgs. n. 385/1993. Sotto questo profilo, non sono elementi decisi al fine di escludere il collegamento negoziale quelli riportati nel primo motivo di gravame e non valorizzati dal primo Giudice, ovvero che il finanziamento concesso all'appellato sarebbe stato acceso nella forma della cessione del quinto dello stipendio e non quale prestito finalizzato all'acquisto; che l'importo finanziato sarebbe stato versato direttamente da a e non da Controparte_1 Controparte_2 parte dell'istituto di credito come sarebbe avvenuto ove si fosse trattato di finanziamento al consumo;
che non sussisterebbe contestualità tra i due contratti e neppure contestualità tra pagamento del corrispettivo ed accredito della somma finanziata;
che non vi sarebbe alcuna coincidenza tra il corrispettivo della fornitura e l'importo finanziato;
che sarebbe indicata nel contratto di finanziamento la finalità dello stesso per mere esigenze famigliari.
3 – Quanto al secondo motivo di gravame, al di là del richiamo fatto dal Tribunale all'art. 125 quinquies D.Lgs. n. 385/1993 che disciplina l'ipotesi dell'inadempimento del fornitore tale da giustificare la risoluzione del contratto di credito collegato, con obbligo del finanziatore di restituire quanto nel frattempo
14 riscosso e con esonero del consumatore dall'obbligo di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi, non può negarsi che il recesso dal contratto di fornitura non abbia alcuna efficacia sul contratto di credito collegato che trova la sua giustificazione causale intrinsecamente legata alla fornitura. Ciò premesso, tuttavia, non può reputarsi corretto il richiamo operato dal Tribunale all'art. 125 quinquies TUB per giustificare la condanna delle odierne appellanti a restituire al consumatore le rate già pagate e per rigettare la pretesa azionata da e di ottenere il Parte_1 Pt_2 rimborso di quanto già versato a titolo di finanziamento. In effetti, la disciplina richiamata trova applicazione unicamente nell'ipotesi di inadempimento del fornitore, tale da giustificare la risoluzione del contratto di credito collegato, domanda quest'ultima proposta in via di estremo subordine, essendo stata invece accolta la domanda principale di accertamento dell'inefficacia del contratto di fornitura per legittimo esercizio del diritto di recesso, con conseguente risoluzione del collegato finanziamento, pronuncia questa che l'appellato ha chiesto nella presente sede di gravame di confermare, riproponendo in via principale detta domanda. In realtà, considerato il collegamento negoziale tra il contratto di fornitura ed il contratto di credito, il recesso dall'uno non può che estendere la sua rilevanza sull'altro, per cui la disciplina che maggiormente si attaglia all'ipotesi del recesso non può reputarsi essere quella citata dal Tribunale, quanto piuttosto quella di cui all'art. 125 ter D.Lgs. n. 385/1993, prevista in caso di recesso del consumatore dal contratto di credito collegato e secondo la quale se il finanziamento ha avuto esecuzione in tutto o in parte, come è nel caso di specie, il recedente è tenuto a restituire il capitale e a pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto.
Consegue che non è giustificata la condanna solidale delle appellanti alla restituzione della somma di euro 3.640,00=, oltre alle ulteriori rate medio tempore maturate e pagate dall'attore ed interessi. Peraltro, la norma in questione fa intendere che il recesso non comporta l'effetto di rendere ripetibile, ai sensi
15 dell'art. 2033 cc, la erogazione del capitale in ragione del venire meno del titolo, posto che il contrato di credito conserva i suoi effetti in ragione dell'obbligo del recedente di corrispondere gli interessi maturati fino alla restituzione secondo pattuizione negoziale. In punto, la pronuncia del Tribunale va, dunque, riformata, con condanna di a restituire quanto eventualmente versato a detto Controparte_1 titolo dalle appellanti, oltre interessi al tasso legale dal versamento.
4 – La sentenza impugnata, peraltro, esclude la fondatezza della domanda di pagamento riproposta nella presente sede da parte appellante, rilevando che nessuna delle due odierne impugnanti avrebbe precisato e provato con chiarezza chi di loro sarebbe l'attuale creditrice relativamente al rapporto di finanziamento dedotto in giudizio, incertezza sulla titolarità del credito derivante anche dal fatto che, nonostante la loro allegazione secondo cui aveva ceduto ad Parte_1 Pt_2
i crediti derivanti dal contratto dedotto in atti, comunque la prima risultava essere stata incaricata dalla seconda per l'incasso e la gestione dei crediti ceduti. Il quarto motivo ed il collegato quinto motivo di appello formulati in ordine al rigetto della domanda di pagamento possono essere esaminati congiuntamente e debbono reputarsi infondati secondo quanto di seguito precisato. A fronte della pacifica conclusione del contratto di finanziamento da parte di erogatrice del Parte_1 capitale mutuato, già con il proprio atto di citazione, convenendo Controparte_1 in giudizio entrambe le attuali appellanti, evidenziava che fosse incerto, in quanto non adeguatamente comprovato, che fosse creditrice cessionaria, posto Pt_2 che dalla documentazione in atti, ovvero dalla mera pubblicazione in gazzetta ufficiale della cessione dei crediti in blocco da parte di , non era dato Parte_1 individuare se in detta cessione fosse ricompreso anche il credito derivante dal contratto di finanziamento oggetto di lite. La difesa che in punto è stata sollevata da dunque, attiene alla prova della cessione, non potendo Controparte_1 affermarsi titolare del credito asseritamente cedutole avente ad oggetto la Pt_2 prestazione di pagamento il cui titolo è costituito dal contratto di finanziamento.
Ciò chiarito, va detto che nel corso del giudizio di primo grado la domanda di
16 pagamento azionata in via riconvenzionale subordinata, per il caso di accertamento del collegamento negoziale, deve ritenersi proposta in esecuzione degli obblighi restitutori derivanti dal contratto di mutuo oggetto di recesso, per quanto in precedenza motivato, finanziamento costituente il titolo del credito asseritamente ceduto, competendo esso alla cessionaria con la conseguenza Parte_2 che detta pretesa deve essere respinta, mancando la prova che il credito oggetto di lite sia compreso nella cessione in blocco. Quanto, poi, alle domande di ripetizione ex art. 2033 cc e di arricchimento senza causa ex art. 2041 cc, va detto che, avendo precisato di avere agito quale incaricata all'incasso di Parte_1 Parte_2
e, quindi, facendo valere il credito di quest'ultima, si deve escludere la fondatezza delle pretese in discussione posto che si deve escludere che possa ottenere Pt_2 ripetizione o indennizzo per l'esborso del capitale finanziato che pacificamente la stessa non ha sostenuto.
5 – Venendo a considerare l'appello incidentale, avente ad oggetto il rigetto della domanda di onde ottenere il risarcimento del danno morale Controparte_1 asseritamente subito per la vicenda oggetto di lite, come già accennato, il
Tribunale ha respinto la pretesa avanzata nei confronti di , CP_5 [...]
e in tesi tenuti in solido al ristoro, reputando non fosse stata CP_2 Parte_1 offerta prova adeguata del pregiudizio morale inteso quale perturbamento psichico.
Precisamente, fin dal primo grado di giudizio, ha allegato che la Controparte_1 condotta di , incaricato di avrebbe carpito la sua CP_5 Controparte_2 buona fede nel convincerlo con raggiri a stipulare il contratto di fornitura di energia elettrica e gas, comprendente anche l'installazione di un panello fotovoltaico. L'odierno appellante incidentale ha evidenziato che l'appellato CP_3
gli avrebbe rappresentato falsamente la convenienza dell'affare in CP_5 ragione del fatto che l'importo fisso mensile per la somministrazione del gas sarebbe stato di appena euro 95,00.=, indipendentemente dai consumi ma che le bollette sarebbero state pari a zero, grazie all'esborso anticipato in favore di
[...] dell'importo di euro 15.000,00.= che, a sua volta, quest'ultima avrebbe CP_2
17 girato all'impresa erogatrice come anticipo sulle erogazioni future, definito
“bancomat energetico”, e che comunque il costo del finanziamento da accendere per il versamento dell'importo indicato sarebbe stato praticamente sostenuto dalla stessa che bimestralmente avrebbe accreditato a Controparte_2 Controparte_1
l'importo di euro 560,00.=, potendo il medesimo dall'anno successivo anche avvantaggiarsi delle detrazioni fiscali per l'installazione del pannello. Va subito evidenziato che tutte dette allegazioni sono state confermate all'esito dell'assunzione della prova orale, ovvero dalle dichiarazioni confessorie di
[...]
, che ha pure precisato che le istruzioni relative a quanto rappresentare al CP_3 cliente gli provenivano direttamente da e dalla conforme Controparte_2 deposizione testimoniale di , non risultando elementi di prova Testimone_3 di segno contrario. È, poi, documentato che, l'accredito periodico di
[...] non è mai pervenuto e che l'impresa fornitrice non ha affatto garantito CP_2 il trattamento economico esposto dall'incarico di così come Parte_3 peraltro risulta anche dalla pagina facebook della stessa in atti, la quale dunque si è avvantaggiata del versamento dell'importo rammentato, con ciò evidenziandosi la rappresentazione falsa dell'affare. Ebbene, la condotta descritta ben può essere sussunta nel delitto di truffa di cui all'art. 640 cp e certamente può essere imputata, per quanto detto, agli odierni appellati contumaci. Diversamente, non può ritenersi responsabile di dette condotte non essendo acquisiti in giudizio Parte_1 elementi di prova che convincano che la stessa abbia partecipato alla rappresentazione falsa dell'affare, così inducendo in errore il Controparte_1 fatto che all'incontro presso l'abitazione di quest'ultimo, in occasione della sottoscrizione del contratto di fornitura, fosse presente Controparte_6 intermediario finanziario operante per non comprova in sé che Parte_1 quest'ultima avesse contezza dell'attività truffaldina già descritta.
5.1 – Quanto al danno risarcibile, si osserva che quando detta risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale è espressamente prevista dalla legge, come nel caso di illecito costituente reato, essa prescinde dal rilievo, costituzionale o meno, del
18 diritto leso ed è dovuta in ragione del combinato disposto degli artt. 2059 cc e 185 cp. Peraltro, il danno morale si sostanzia nel carattere interiore della sofferenza del danneggiato e, quindi, nelle conseguenze modificative in pejus delle condizioni dello stesso, potendo detto pregiudizio essere provato con ogni mezzo, ovvero anche facendo riferimento alle presunzioni, al notorio e alle massime di esperienza
(Cass. n. 15733/2022 e Cass. n. 6444/2023). Nel caso di specie, deve reputarsi notorio e conforme alle massime di esperienza che dopo essersi Controparte_1 obbligato con il finanziamento oggetto di lite e corrisposto un importo rilevante a nella prospettiva, non solo di non dovere pagare i suoi consumi Controparte_2 ma anche di ottenere periodici rimborsi, ha riscontrato essere del tutto ingannevole la rappresentazione fattagli. La circostanza di scoprire di essere stato ingannato e colpito nell'affidamento riposto, per comune esperienza e per fatto notorio, deve reputarsi cagione anche di sofferenza interiore, tale da determinare una modificazione peggiorativa della pregressa condizione di sicurezza, pregiudizio da risarcire, derivando esso dalla condotta delittuosa oggetto di lite. La quantificazione del credito risarcitorio non può che essere equitativa e, considerata la gravità dei fatti a cui si accompagna la pari sofferenza sopportata, appare congruo condannare e , in solido tra loro, al Controparte_2 CP_5 pagamento dell'importo già liquidato all'attualità di euro 10.000,00.=, oltre interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo.
6 – In conclusione, in parziale riforma della sentenza appellata, va rigettata la domanda di condanna proposta da nei confronti di Controparte_1 Parte_1 ed va confermato il rigetto della domanda riconvenzionale subordinata Parte_2 di queste ultime introdotta nei confronti del medesimo;
va accolta unicamente nei confronti di e la domanda di condanna al CP_5 Controparte_2 risarcimento del danno morale azionata da nei loro confronti, con Controparte_1 rigetto della pretesa verso ed Considerato l'esito Parte_1 Parte_2 complessivo del giudizio, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra e vista la Controparte_1 Parte_1 Parte_2
19 loro reciproca soccombenza, dovendosi condannare il primo a restituire quanto versato a detto titolo in forza della sentenza appellata. Di converso, sussistono i presupposti per condannare al pagamento delle spese di lite, in favore di
[...]
e in applicazione del D.M. n. CP_1 CP_5 Controparte_2
55/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, in ragione della loro condanna al risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'appellante incidentale.
Infine, l'accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale esclude la sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 119/2023 del Tribunale di
Treviso, pubblicata il 27 gennaio 2023, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 Parte_1 ed di pagamento dell'importo di euro 3.640,00.=, oltre Parte_2 ulteriori rate medio tempore corrisposte ed interessi;
2. condanna a restituire a parte appellante principale quanto Controparte_1 eventualmente versato a detto titolo, oltre interessi al tasso legale dal versamento;
3. condanna gli appellati e a pagare in favore CP_5 Controparte_2 dell'appellante incidentale la somma di euro 10.000,00.=, oltre interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo;
4. compensa integralmente le spese di entrambi gradi di giudizio tra Parte_1
e
[...] Controparte_7 Controparte_1
5. condanna l'appellante incidentale a restituire a parte appellante principale quanto eventualmente versato in forza della condanna al pagamento delle spese di lite di primo grado, oltre interessi dal tasso legale da versamento;
20 6. condanna e in solido tra loro, a pagare in CP_5 Controparte_2 favore di le spese di lite che si liquidano in euro 518,00.= per Controparte_1 esborsi ed euro 5.077,00.= per compensi professionali, quanto al primo grado di giudizio, ed in euro 355,50.= per esborsi ed euro 3.966,00.= per compensi professionali, quanto al presente grado di appello, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA dovuti per legge;
7. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 3 novembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luca Boccuni
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