Sentenza 30 aprile 2024
Ordinanza cautelare 31 luglio 2024
Improcedibile
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 22/04/2025, n. 3460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3460 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03460/2025REG.PROV.COLL.
N. 05253/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5253 del 2024, proposto da Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
contro
AF SO, rappresentato e difeso dall'avvocato Egidio Lizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 8571/2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AF SO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 aprile 2025 il Cons. Sergio Zeuli e udito per la parte appellata l’avvocato Egidio Lizza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sentenza gravata ha accolto il ricorso proposto dalla parte appellata avverso il giudizio negativo ricevuto dalla Commissione ASN, per il settore 06/E3, per l’abilitazione quale professore di seconda fascia, ordinando di procedere ad una nuova valutazione del candidato, per il tramite di una nuova commissione in diversa composizione.
In sostanza – espone la parte appellante – la decisione gravata ha ritenuto non adeguatamente motivato il giudizio della commissione con riferimento al possesso, in capo all’appellato, dei titoli di cui alla lettera f), l) e h) indicati nel bando di concorso, ed utilizzati dalla commissione quali criteri di valutazione.
2. Si è costituito in giudizio AF SO, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
Alla pubblica udienza del giorno 1° aprile 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
3. In via preliminare si osserva che, a seguito del rigetto dell’istanza cautelare da parte di questa sezione, con l’ordinanza emessa all’udienza camerale del 31 luglio del 2024, il Ministero, con nota del 7 novembre del 2024 ha comunicato alla parte appellata di aver dato esecuzione alla sentenza n. 8571/2024 del TAR Lazio.
Sicché, dopo aver rivalutato l’originaria domanda di concorso, la commissione ha abilitato la parte appellata quale professore di seconda fascia per il settore concorsuale 06/E3 Neurochirurgia e chirurgia maxillo-facciale, dichiarandolo in possesso dei titoli f), h) ed l) di cui al bando di concorso.
Tanto premesso, la circostanza integra una cessazione della materia del contendere, con conseguente improcedibilità del gravame, avendo la parte appellata ottenuto il bene della vita a cui aspirava e non avendo l’amministrazione appellante apposto alcuna riserva in ordine all’esito del giudizio di appello.
Considerato che l’amministrazione ha volontariamente eseguito la sentenza di primo grado, le spese di giudizio di questo grado possono essere compensate.
4. Per completezza della pronuncia conviene comunque procedere alla delibazione dei motivi di appello, anticipando che gli stessi sono infondati.
5. Diversamente da quanto opinato nel primo motivo d’appello, che contesta al candidato, la mancanza del titolo di cui alla lett. f ) del bando ( “partecipazione al collegio dei docenti, ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero” ) si osserva che la ritenuta irrilevanza dei titoli indicati, sotto questa voce, dalla parte appellata, si presentava generica e non motivata, a fronte delle allegazioni prodotte da quest’ultima a corredo della sua domanda.
Infatti l’allora concorrente aveva indicato di aver partecipato, tra le altre, a quattro riunioni del Collegio dei docenti, documentando la circostanza.
Segnatamente si trattava di riunioni del Collegio dei Docenti di Chirurgia Maxillo-Facciale (SSD/MED29), celebratesi, negli anni 2018, 2020 e 2021, presso l’Università La Sapienza.
Riunioni delle quali sono state documentate convocazioni ed ordini del giorno, dunque si può incontestatamente affermare che esse avevano ad oggetto tematiche afferenti la disciplina di concorso.
Il titolo dunque esisteva e ne era comprovato il possesso; né nel bando, oltre alla suddetta indicazione, erano contenute precisazioni che avrebbero, in tesi, consentito alla commissione di selezionarne la rilevanza, escludendo quelle ritenute non significative.
In questo senso non può sostenersi - come ha fatto, solo ed inammissibilmente in via postuma, l’amministrazione appellante - che sarebbero state prese in considerazione le sole riunioni aventi ad oggetto dottorati di ricerca.
Del resto, la partecipazione della parte appellata alle suddette riunioni non era insolita né inopportuna, insegnando la stessa, all’epoca, presso le Scuole di Specializzazione di Chirurgia Maxillo-Facciale sia dell’Università Federico II di Napoli, che dell’Università Vanvitelli di Caserta; dunque, lungi dal considerarsi come occasionale, la sua presenza in quel consesso era finalizzata alla possibilità di apportare un valido apporto alla discussione.
Tanto meno poteva essere contestato all’odierno appellato, per di più ex post, che il numero di riunioni alle quali aveva partecipato era esiguo, sia perché nel bando non era richiesto un numero minimo di presenze, e sia perché la parte appellata nella domanda aveva specificato di avere indicato solo qualcuno degli incontri ai quali aveva partecipato, e dunque l’amministrazione non poteva trarre, da tale scelta, alcun argomento di prova negativo e/o limitativo della sua esperienza.
6. È parimenti infondato il motivo con cui si contesta alla parte appellata di non essere in possesso del titolo sub h) del bando di concorso (“conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica” o l’affiliazione ad accademie di prestigio”) .
6.1. Risulta infatti documentato che il SO è socio di numerose società che si occupano di malattie odontoiatriche, anche infantili, e di chirurgia maxillo-facciale (fra le altre, la S.I.O.I. , la S.P.I.G.C. la S.I.D.A., la S.I.C.M.F. la A.I.C.E.F. A.C.P.E. S.I.C.P.R.E. ).
Il che già di per sé comprova il possesso del suddetto titolo, richiesto alternativamente al conseguimento dei premi, dalla indicata lett. h) del bando.
6.2. Né è sostenibile la tesi della parte appellante, che ritiene che i due requisiti che definiscono il suddetto titolo, e cioè il “conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica” e “l’affiliazione ad accademie di prestigio”, dovessero essere contemporaneamente posseduti dal candidato, ossia che si trattasse di un requisito che il candidato dovesse congiuntamente (e non disgiuntamente) detenere.
Anche a voler trascurare che detta interpretazione forza, in modo improprio, il dato testuale, è evidente, anche da un punto di vista sistematico, che l’affiliazione ad accademie di prestigio rappresenta già un riconoscimento professionale che, di per sé solo, è valorizzato dal bando.
È infatti notorio che l’ammissione a società scientifiche, che sono tutte dotate di una disciplina rigorosa che regola gli ingressi dei soci, è consentita previa valutazione dei requisiti professionali dell’aspirante, dunque, quando essa è positiva, non può che valere come indiretto riconoscimento della specializzazione culturale raggiunta dall’affiliato. Che è esattamente il significato del requisito richiesto dal bando.
6.3. D’altro canto sarebbe irragionevole ancorare la sussistenza del titolo esclusivamente al solo ottenimento di un premio da parte di una di queste accademie, riconoscimento che, per intuibili motivi, potrebbe essere connesso a situazioni occasionali e contingenti, la cui mancanza, proprio per questi motivi non dequota la significatività, in sé, dell’affiliazione.
In disparte l’ulteriore illogicità di subordinare il possesso di un titolo all’esistenza di un fatto negativo – ossia non avere avuto premi o speciali riconoscimenti – che di per sé solo è privo di significato, né può avere riverberi sulla professionalità di un aspirante docente.
6.4. Infine, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte appellante, il numero 9 dell’allegato A al D.M. 120/2016, nel dettare i criteri valutativi per l’ottenimento dell’abilitazione, equipara il riconoscimento di premi all’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore, il che dimostra, per tabulas , che si tratta di requisiti equivalenti e dunque necessariamente fra loro alternativi.
7. È infine infondato il motivo che contesta alla parte appellata il mancato possesso del titolo sub l), e cioè “specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del candidato e attinenti al settore concorsuale per cui è presentata la domanda per l’abilitazione”.
7.1. Anche in questo caso, non può non osservarsi che la parte appellata ha documentato una lunga esperienza chirurgica maturata nel tempo che, in più parti, copre la branca della chirurgia maxillo-facciale. E’ il caso del trattamento delle ustioni facciali, della labiopalatoschisi, della odontostomatologia, delle deformità dento-facciali e dell’oncologia testa-collo, dei numerosi interventi di chirurgia orale da lui eseguiti e documentati.
7.2. Tanto meno può fondatamente sostenersi che, dal profilo professionale della parte appellata, non sia evincibile un ruolo sufficientemente autonomo nello svolgimento, da parte sua, dell’attività operatoria, risultando documentalmente provato che ha svolto, in più di 280 casi, parte presso la Clinica Cobellis e parte presso la clinica universitaria Vanvitelli, il ruolo di primo operatore in camera operatoria, oltre a vantare una ricchissima casistica chirurgica per attività svolte anche all’estero.
7.3. In definitiva, come anticipato, l’appello deve essere dichiarato improcedibile, fermo restando che tutti i motivi di appello sono comunque infondati nel merito, dovendo, in proposito, condividersi l’arresto del primo grado che va integralmente confermato.
Sussistono, nondimeno, giusti ed eccezionali motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO