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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/01/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 65/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Silvia Brat Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 65/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA BORGHI 18 21100 VARESE presso lo studio dell'avv. TARAVELLA ALESSIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_1
in VIALE LUIGI MAJNO, 40 20129 MILANO presso lo studio dell'avv. SERPETTI
ANTONIO BRUNO GIAMPAOLO, che la rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 11 APPELLATA
avente ad oggetto: Altri contratti atipici sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
1) nel merito,
a) dichiarare nulla la CTU espletata in primo grado;
b) riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Varese n. 1065/2022 pubbl. il
27/10/2022 RG n. 1647/2018 Repert. n. 1539/2022 del 27/10/2022, notificata in data
09.12.2022 e condannare la convenuta a risarcire il danno Controparte_1
patito dal Signor quantificato in complessivi € 24.579,05 di cui € Parte_1
822,00 per spese mediche documentate, oltre interessi e rivalutazione, per tutti i motivi dedotti nell'atto di appello.
c) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio anche di primo grado.
Per : Controparte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le più opportune declaratorie così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
- dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'appello proposto dal signor per tutte le ragioni meglio esposte nella narrativa del presente atto e Parte_1
con tutte le statuizioni inerenti e conseguenti, anche in punto di spese di lite e di contributo unificato;
- con vittoria di spese competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio ex DM 55
pagina 2 di 11 del 2014 e successive modificazioni e integrazioni, oneri previdenziali e fiscali come per legge, rimborso forfettario nella misura del 15%;
NEL MERITO
· IN VIA PRINCIPALE
· nel denegato quanto non creduto caso in cui non venisse dichiarata l'inammissibilità dell'avverso gravame, rigettare l'appello proposto dal signor nei confronti dell'appellata confermando in toto la Parte_1 CP_2
sentenza pronunciata dal Tribunale di Varese Sezione Prima Civile, Giudice dottoressa Heather Lo Giudice, avente n. 1065/2022, pubblicata mediante deposito in data 27 ottobre 2022 all'esito del giudizio avente RG n. 1647/2018, per tutti gli ampi motivi dedotti in narrativa del presente atto, nonchè degli atti e scritti difensivi del giudizio di prime cure da intendersi per richiamati e ritrascritti unitamente ai documenti ivi prodotti in favore della appellata CP_2
· con vittoria di spese competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio ex
DM 55 del 2014 e successive modificazioni e integrazioni, oneri previdenziali e fiscali come per legge, rimborso forfettario nella misura del 15%;
IN VIA SUBORDINATA
Nel denegato quanto non creduto caso in cui non dovesse essere dichiarata l'inammissibilità del gravame avverso, e dovesse essere accolto, in tutto o in parte,
l'avverso appello:
- Dare atto e dichiarare l'inoperatività della polizza invocata, e, per l'effetto, respingere tutte le domande ex adverso formulate nei confronti di Controparte_1
perché infondate in fatto e in diritto;
- con vittoria di spese competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio ex D.M.
n.55 del 2014 e successive modificazioni e integrazioni, oneri previdenziali e fiscali come per legge, rimborso forfettario nella misura del 15%.
· IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE pagina 3 di 11 - Nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta operatività della polizza invocata, respinte, in ogni caso, le pretese dell'appellante, nonché accertato con congruità e giustizia il grado di invalidità permanente effettivamente patito dall'appellante, contenere l'esborso della Compagnia concludente nei limiti di tutte le pattuizioni contrattuali che intendonsi integralmente ritrascritte e richiamate.
Con compensazione delle spese di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA
- Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e indicare testi anche a prova contraria in considerazione del comportamento processuale di Controparte, così come di ammettersi prova contraria sugli eventuali capitoli dedotti e denegatamente ammessi delle Controparti.
- Il tutto senza che ciò costituisca inversione dell'onere della prova ovvero accettazione del contraddittorio né rinuncia alle assorbenti eccezioni sollevate.
pagina 4 di 11
MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto ha impugnato la sentenza n.10654\2022 emessa dal tribunale di Varese, pubblicata il Parte_1
27-10-2022, che respingeva la domanda di pagamento di un indennizzo assicurativo, dallo stesso proposta nei confronti della Controparte_1
Il signor aveva dedotto, avanti al detto tribunale, che in data 13 agosto 2016, intorno alle ore 23, Pt_1
mentre era impegnato nel ballo della tarantella, subiva la rottura del tendine di achille sinistro, e successivamente, in data 19-8-2016, veniva sottoposto ad intervento chirurgico per la riparazione della lesione.
L'attore esponeva di avere stipulato con la una polizza infortuni, e di avere Controparte_1 chiesto il pagamento dell'indennizzo alla compagnia che, dopo aver fatto sottoporre il medesimo a visita medica, aveva respinto la richiesta dell'assicurato.
Il sig. chiedeva pertanto la condanna della compagnia al pagamento dell'indennizzo dovuto Pt_1
secondo il grado di invalidità riportato e le condizioni di assicurazione.
La si costituiva in giudizio contestando il fondamento della domanda attorea e chiedendone il CP_1 rigetto, assumendo in particolare come l'evento occorso all'attore non poteva qualificarsi come infortunio indennizzabile.
Il primo giudice, espletata una ctu medico legale, decideva la causa nei termini sopra indicati, condannando l'attore a rifondere le spese processuali alla convenuta.
Il percorso argomentativo del primo giudice si snoda nei termini di seguito indicati.
Il tribunale, respinta anzitutto l'eccezione di nullità della ctu espletata, sollevata dall'attore per violazione del contraddittorio, sia in quanto tardivamente sollevata, sia in quanto comunque priva di fondamento, escludeva che quella patita dall'attore potesse ritenersi una lesione da sforzo, indennizzabile secondo la polizza al pari degli infortuni dovuti a causa fortuita violenta ed esterna.
Il primo giudice, richiamate le disposizioni in tema di interpretazione del contratto stabilite in generale dagli art. 1362 e segg. c.c., e quelle in tema di contratti del consumatore, osservato come la polizza non definisse espressamente il concetto di sforzo, riteneva che, anche attingendo alla giurisprudenza della Suprema Corte in materia di interpretazione dell'art. 2 del DPR 1124 del 1965 sugli infortuni sul lavoro, una lesione da sforzo fisico indennizzabile secondo la polizza potesse sussistere solo nel caso di impiego di forze muscolari concentrate nel tempo, esorbitanti per vigore rispetto all'ordinario.
pagina 5 di 11 Il giudice di prime cure, sulla base della valutazione espressa dal ctu, escludeva che il ballo della tarantella richiedesse un tale sforzo, dovendo distinguersi il requisito della abnormità che caratterizza il concetto di sforzo come impiego di forze ed energie straordinarie, dall'atto di forza, consistente in un fisiologico per quanto intenso impegno muscolare, proporzionato alle capacità di prestazioni fisiche e di allenamento del soggetto.
La tarantella, secondo quanto osservato dal ctu e condiviso dalla sentenza impugnata, è una danza i cui passi consistono in un atto di forza ripetuto, e cioè in una prestazione muscolare intensa, che però non può ritenersi abnorme ed eccessiva rispetto all'età ed alle condizioni fisiche del signor . Pt_1
Il tribunale, conformandosi alla valutazione espressa dal ctu, stante la modesta portata della componente traumatica concorrente nella determinazione dell'evento lesivo, posto che il ballo della tarantella era qualificabile come ripetuto atto di forza ma non anche come vero e proprio sforzo, riteneva che la rottura del tendine fosse da ascriversi prevalentemente alla preesistente condizione di degenerazione dello stesso, non accertata, ma presumibile sulla scorta dell'età del sig. all'epoca Pt_1
dei fatti, che costituiva concausa dell'evento.
Detta sentenza è stata impugnata da in forza di due motivi di appello. Parte_1
Si è costituita in giudizio la eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. Controparte_1
348 bis c.p.c., e chiedendone in ogni caso il rigetto.
La causa, pervenuta una prima volta in decisione, con ordinanza del 18 ottobre 2023, veniva rimessa in istruttoria, per un supplemento di indagini peritali medico-legali.
Espletato l'incombente, e precisate nuovamente le conclusioni, spirati i termini per conclusionali e repliche, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.
Osserva preliminarmente la Corte come il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, presupponga l'implicito rigetto della eccezione ex art. 348 bis c.p.c.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui aveva respinto l'eccezione di nullità della ctu espletata.
Assume la difesa dell'appellante come l'eccezione era stata tempestivamente sollevata, nell'udienza successiva a quella in cui il ctu aveva fornito i chiarimenti, come nell'espletamento delle operazioni peritali era stato violato il contraddittorio, posto che il consulente non aveva riconvocato il sig. Pt_1
dopo la modifica del quesito peritale, ed aveva, dopo le osservazioni dei periti di parte, depositato la relazione introducendo questioni inedite, senza un preventivo contraddittorio con i consulenti delle parti.
pagina 6 di 11 Aggiunge l'appellante come il contraddittorio non era stato recuperato neppure all'udienza del 9-9-
2021, fissata per ottenere chiarimenti dal ctu dopo il deposito della relazione finale, posto che in quell'occasione neppure erano presenti i CTP.
Lamenta ancora la difesa dell'appellante come il consulente aveva, con la propria relazione, sollevato la compagnia dal proprio onere probatorio, prospettando l'esistenza di una circostanza, quale una supposta patologia degenerativa preesistente, tale da escludere la responsabilità dell'assicuratore, ed aveva espresso valutazioni non medico legali ma giuridiche.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta come il tribunale avesse erroneamente escluso che la pratica del ballo della tarantella potesse considerarsi uno sforzo, indennizzabile ai sensi della polizza.
Secondo l'appellante, il tribunale aveva errato nell'applicare i principi affermati dalla Suprema Corte in tema di assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, non pertinenti in materia di assicurazioni infortuni private.
Aggiunge l'appellante come, trattandosi di contratto di assicurazione stipulato da un consumatore,
l'interpretazione della clausola che menzionava tra quelli indennizzabili anche gli infortuni dovuti a sforzo, doveva essere interpretata in modo favorevole all'assicurato.
La difesa del sig. fa ancora rilevare come il primo giudice aveva trascurato di considerare come Pt_1
non era stata accertata alcuna pregressa patologia a carico del tendine, e come la mera degenerazione connessa all'invecchiamento, in relazione all'età dell'assicurato, sessantunenne al momento dell'infortunio, non poteva costituire un motivo di inoperatività della polizza assicurativa.
L'appellante invoca inoltre l'ammissibilità della nuova documentazione prodotta con l'atto di appello, resasi necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo, che dimostrava la fondatezza della domanda svolta.
Rileva preliminarmente la Corte l'inammissibilità dei nuovi documenti prodotti dall'appellante -ad eccezione del doc. 9 rappresentato da un precedente giurisprudenziale, che è assimilabile ad una mera allegazione difensiva- in questa sede di impugnazione, iniziativa processuale non consentita dall'art. 345 c.p.c., al di fuori di una impossibilità della parte di produrli in primo grado, nella fattispecie in esame neppure allegata, prima ancora che dimostrata.
Quanto ai documenti 5,6,7 rappresentati da email, del dicembre 2022, con le quali la signora T_
(che poi gira le risposte al sig. ), chiede chiarimenti all'agenzia
[...] Parte_1 CP_3
su un preventivo di una polizza infortuni elaborato dalla quanto in particolare Controparte_1 alla incidenza sul rischio assicurativo dell'età dell'assicurato, deve osservarsi come, a prescindere dalla pagina 7 di 11 loro irrilevanza, trattandosi di comunicazioni tra soggetti estranei al presente giudizio, nonostante la loro datazione, non possono comunque essere ritenuti ammissibili, sol perché formatisi successivamente.
Posto che la formazione del documento è sollecitata dalla parte che agisce in giudizio (anche tramite terzi, come nel caso in esame) è infatti evidente che in tal modo sarebbe agevole aggirare il divieto posto dall'art. 345 c.p.c.
L'odierno appellante, ove ritenuto utile ai fini del processo, avrebbe ben potuto chiedere ed ottenere ogni chiarimento dalla propria compagnia, prima dello spirare dei termini per le deduzioni istruttorie assegnati in primo grado.
La mancata produzione di documentazione ritenuta rilevante, non può essere sanata, nel giudizio di appello, dall'iniziativa con la quale la parte interessata “provochi”, secundum eventum litis, la formazione di un documento.
Ciò premesso, il primo motivo non ha fondamento, e ciò a prescindere dal rilievo che le operazioni peritali hanno avuto una prosecuzione in questo grado di appello.
La stessa parte appellante prospetta come la asserita violazione del contraddittorio sia avvenuta nel corso delle operazioni peritali, ma poi riconosce di non avere sollevato alcuna eccezione, se non, in modo palesemente tardivo, all'udienza di precisazione delle conclusioni, che ha seguito quella in cui il ctu è stato chiamato a fornire chiarimenti in merito alla relazione depositata.
Il secondo motivo è invece fondato.
Osserva la Corte come la polizza preveda la indennizzabilità delle lesioni determinate da sforzi, senza specificare cosa debba intendersi per sforzo.
A pagina 1 delle “Norme che regolano l'assicurazione” della polizza n.77-10415697 dedotta in giudizio, nelle definizioni, l'infortunio è indicato come “ogni evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea. Sono considerati infortuni anche
…le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie..”.
Il termine di sforzo, nel suo significato lessicale, individua un impegno di forza fisica (o psichica) superiore al normale per superare un ostacolo o per ottenere un risultato, senza che, come ritenuto dal tribunale, l'impegno fisico risulti di abnorme intensità.
Identica nozione di sforzo è accolta nel linguaggio giuridico, quanto in particolare alla interpretazione della normativa sugli infortuni sul lavoro.
pagina 8 di 11 Come affermato dalla Suprema Corte, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la causa violenta, richiesta dall'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 per l'indennizzabilità dell'infortunio, può riscontrarsi anche in relazione allo sforzo messo in atto nel compiere un normale atto lavorativo, purchè lo sforzo stesso, ancorchè non eccezionale ed abnorme, si riveli diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro medesimo e del relativo ambiente, dovendosi avere riguardo alle caratteristiche dell'attività lavorativa svolta e alla loro eventuale connessione con le conseguenze dannose dell'infortunio (Cas. 27831\2009).
Nella nozione di sforzo rientra quindi ogni impegno fisico superiore al normale, senza la necessità che sia abnorme o inusuale, e quindi, anche lo svolgimento di una attività sportiva o l'esercitarsi in un ballo, laddove ciò comporti un apprezzabile impegno fisico, rientra nella nozione di sforzo.
Pertanto, anche il ballo della tarantella, che richiede da parte del praticante ripetuti atti di forza, rientra nel concetto di sforzo, e quindi l'infortunio da esso provocato, è indennizzabile, secondo il contenuto della polizza, sopra analizzato.
Né rileva, al fine di escludere l'indennizzo, l'età (anni 61) del sig. al momento del sinistro, e le Pt_1
sue condizioni fisiologiche di soggetto sessantunenne.
Deve infatti osservarsi come non sia stato dimostrato in giudizio che il sig. fosse affetto da Pt_1
specifiche patologie, mentre l'età dell'assicurato è presa in esame dalla clausola n.25 delle condizioni generali di assicurazione, che prevede come “l'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai
75 anni”, e quindi reputa assicurabili i soggetti di età inferiore, in normali condizioni di salute in ragione della loro età.
L'indennizzo spettante al sig. deve essere determinato sulla base delle conseguenze lesive patite Pt_1
dal medesimo, secondo il supplemento di ctu disposta.
Il consulente d'ufficio ha accertato come il sig. venne, a seguito dell'evento, ricoverato in P.S. Pt_1 dell'ospedale di Rossano Calabro il 14-5-2016 e dimesso il giorno successivo, e che al medesimo fu applicato un gesso per giorni 34, e successivamente, per 50 giorni, un tutore di tipo Walker.
Il danneggiato, sempre secondo le conclusioni del ctu sull'entità dei danni riportati, condivisibili e non oggetto di osservazioni da parte dei ctp sotto lo specifico aspetto della quantificazione del danno fisico, ebbe a subire una inabilità permanente nella misura dell'8% e sostenne esborsi per cure per euro
822,00.
pagina 9 di 11 Secondo le previsioni della polizza, spetta all'assicurato un indennizzo per un giorno di ricovero seguito da dimissioni, e per 34 giorni di gessatura, parametrato all'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea di euro 77,47 (originarie lire 150.000), pari quindi ad euro 2.711,45.
Nulla può essere riconosciuto per il periodo di applicazione del tutore Walker, in assenza di una specifica previsione di polizza, che stabilisce un indennizzo solo nel caso di una “immobilizzazione gessata”.
L'indennizzo per l'inabilità permanente dell'8%, applicando la clausola n.15 della polizza unitamente alla condizione speciale F (pagina 39 delle condizioni di polizza), e quindi sulla somma assicurata di lire 300 milioni, va quantificato in euro 12.394,97 (lire 24.000.000).
Spetta infine all'assicurato il rimborso delle spese mediche sostenute, quantificate dal ctu in euro
822,00.
L'indennizzo che deve essere riconosciuto a è pertanto pari a complessivi euro Controparte_4
15.928,42.
Secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte, in tema di assicurazione contro i danni, il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore (Cass. 16229\2023; Cass. 15868\2015; Cass. 4573\2001).
Pertanto, sull'indennizzo sopra indicato spetta la rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, trattandosi di debito di valore, a far tempo dal sinistro, quanto ad euro 15.106,42 (indennità per gessatura, ricovero e danno permanente) e dal momento degli esborsi quanto ad euro 822,00 (spese mediche), fino alla data della presente sentenza, e con interessi compensativi decorrenti dalla medesima data, sul capitale che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Dalla presente sentenza al saldo gli interessi decorreranno sulla somma rivalutata.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, la va condannata al Controparte_1
pagamento, a titolo di indennizzo, in favore dell'appellante, della somma di euro 15.928,42 oltre rivalutazione ed interessi come sopra indicato.
La riforma della sentenza di primo grado impone una nuova regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, che ha visto l'accoglimento della domanda proposta da , la va condannata a rimborsare all'appellante le Parte_1 Controparte_1
pagina 10 di 11 spese processuali dei due gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, tenuto conto delle questioni trattate, del valore della causa (scaglione da euro 5.201 ad euro 26.000) e dei parametri di cui al DM n.55 del 10-3-2014 (come modificato), per le quattro fasi, studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in euro 5.077,00 per compenso oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie, e rimborso contributo unificato, e quanto al presente grado di appello, utilizzando sempre i detti parametri, per le quattro fasi, studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in euro 5.809,00 per compenso oltre iva, cpa, 15% per spese forfettarie e rimborso contributo unificato.
Anche gli esborsi relativi alle ctu espletate in primo grado ed in questo grado di appello, così come liquidati dal primo giudice e dalla Corte all'udienza del 16-1-2024, devono essere posti, con lo stesso criterio adottato per le spese processuali, a carico della Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
a)in accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma della sentenza di primo Parte_1
grado, condanna la per il titolo dedotto in giudizio, al pagamento in Controparte_1 favore dell'appellante della somma di euro 15.928,42 oltre rivalutazione ed interessi come indicato in motivazione;
b)condanna la al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali dei due gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in euro 5.077,00 per compenso oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie, e rimborso contributo unificato, e quanto al presente grado di appello, in euro 5.809,00 per compenso oltre iva, cpa, 15% per spese forfettarie e rimborso contributo unificato;
c)pone le spese delle due ctu a carico di Controparte_1
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2024
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Silvia Brat Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 65/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA BORGHI 18 21100 VARESE presso lo studio dell'avv. TARAVELLA ALESSIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_1
in VIALE LUIGI MAJNO, 40 20129 MILANO presso lo studio dell'avv. SERPETTI
ANTONIO BRUNO GIAMPAOLO, che la rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 11 APPELLATA
avente ad oggetto: Altri contratti atipici sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
1) nel merito,
a) dichiarare nulla la CTU espletata in primo grado;
b) riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Varese n. 1065/2022 pubbl. il
27/10/2022 RG n. 1647/2018 Repert. n. 1539/2022 del 27/10/2022, notificata in data
09.12.2022 e condannare la convenuta a risarcire il danno Controparte_1
patito dal Signor quantificato in complessivi € 24.579,05 di cui € Parte_1
822,00 per spese mediche documentate, oltre interessi e rivalutazione, per tutti i motivi dedotti nell'atto di appello.
c) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio anche di primo grado.
Per : Controparte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le più opportune declaratorie così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
- dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'appello proposto dal signor per tutte le ragioni meglio esposte nella narrativa del presente atto e Parte_1
con tutte le statuizioni inerenti e conseguenti, anche in punto di spese di lite e di contributo unificato;
- con vittoria di spese competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio ex DM 55
pagina 2 di 11 del 2014 e successive modificazioni e integrazioni, oneri previdenziali e fiscali come per legge, rimborso forfettario nella misura del 15%;
NEL MERITO
· IN VIA PRINCIPALE
· nel denegato quanto non creduto caso in cui non venisse dichiarata l'inammissibilità dell'avverso gravame, rigettare l'appello proposto dal signor nei confronti dell'appellata confermando in toto la Parte_1 CP_2
sentenza pronunciata dal Tribunale di Varese Sezione Prima Civile, Giudice dottoressa Heather Lo Giudice, avente n. 1065/2022, pubblicata mediante deposito in data 27 ottobre 2022 all'esito del giudizio avente RG n. 1647/2018, per tutti gli ampi motivi dedotti in narrativa del presente atto, nonchè degli atti e scritti difensivi del giudizio di prime cure da intendersi per richiamati e ritrascritti unitamente ai documenti ivi prodotti in favore della appellata CP_2
· con vittoria di spese competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio ex
DM 55 del 2014 e successive modificazioni e integrazioni, oneri previdenziali e fiscali come per legge, rimborso forfettario nella misura del 15%;
IN VIA SUBORDINATA
Nel denegato quanto non creduto caso in cui non dovesse essere dichiarata l'inammissibilità del gravame avverso, e dovesse essere accolto, in tutto o in parte,
l'avverso appello:
- Dare atto e dichiarare l'inoperatività della polizza invocata, e, per l'effetto, respingere tutte le domande ex adverso formulate nei confronti di Controparte_1
perché infondate in fatto e in diritto;
- con vittoria di spese competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio ex D.M.
n.55 del 2014 e successive modificazioni e integrazioni, oneri previdenziali e fiscali come per legge, rimborso forfettario nella misura del 15%.
· IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE pagina 3 di 11 - Nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta operatività della polizza invocata, respinte, in ogni caso, le pretese dell'appellante, nonché accertato con congruità e giustizia il grado di invalidità permanente effettivamente patito dall'appellante, contenere l'esborso della Compagnia concludente nei limiti di tutte le pattuizioni contrattuali che intendonsi integralmente ritrascritte e richiamate.
Con compensazione delle spese di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA
- Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e indicare testi anche a prova contraria in considerazione del comportamento processuale di Controparte, così come di ammettersi prova contraria sugli eventuali capitoli dedotti e denegatamente ammessi delle Controparti.
- Il tutto senza che ciò costituisca inversione dell'onere della prova ovvero accettazione del contraddittorio né rinuncia alle assorbenti eccezioni sollevate.
pagina 4 di 11
MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto ha impugnato la sentenza n.10654\2022 emessa dal tribunale di Varese, pubblicata il Parte_1
27-10-2022, che respingeva la domanda di pagamento di un indennizzo assicurativo, dallo stesso proposta nei confronti della Controparte_1
Il signor aveva dedotto, avanti al detto tribunale, che in data 13 agosto 2016, intorno alle ore 23, Pt_1
mentre era impegnato nel ballo della tarantella, subiva la rottura del tendine di achille sinistro, e successivamente, in data 19-8-2016, veniva sottoposto ad intervento chirurgico per la riparazione della lesione.
L'attore esponeva di avere stipulato con la una polizza infortuni, e di avere Controparte_1 chiesto il pagamento dell'indennizzo alla compagnia che, dopo aver fatto sottoporre il medesimo a visita medica, aveva respinto la richiesta dell'assicurato.
Il sig. chiedeva pertanto la condanna della compagnia al pagamento dell'indennizzo dovuto Pt_1
secondo il grado di invalidità riportato e le condizioni di assicurazione.
La si costituiva in giudizio contestando il fondamento della domanda attorea e chiedendone il CP_1 rigetto, assumendo in particolare come l'evento occorso all'attore non poteva qualificarsi come infortunio indennizzabile.
Il primo giudice, espletata una ctu medico legale, decideva la causa nei termini sopra indicati, condannando l'attore a rifondere le spese processuali alla convenuta.
Il percorso argomentativo del primo giudice si snoda nei termini di seguito indicati.
Il tribunale, respinta anzitutto l'eccezione di nullità della ctu espletata, sollevata dall'attore per violazione del contraddittorio, sia in quanto tardivamente sollevata, sia in quanto comunque priva di fondamento, escludeva che quella patita dall'attore potesse ritenersi una lesione da sforzo, indennizzabile secondo la polizza al pari degli infortuni dovuti a causa fortuita violenta ed esterna.
Il primo giudice, richiamate le disposizioni in tema di interpretazione del contratto stabilite in generale dagli art. 1362 e segg. c.c., e quelle in tema di contratti del consumatore, osservato come la polizza non definisse espressamente il concetto di sforzo, riteneva che, anche attingendo alla giurisprudenza della Suprema Corte in materia di interpretazione dell'art. 2 del DPR 1124 del 1965 sugli infortuni sul lavoro, una lesione da sforzo fisico indennizzabile secondo la polizza potesse sussistere solo nel caso di impiego di forze muscolari concentrate nel tempo, esorbitanti per vigore rispetto all'ordinario.
pagina 5 di 11 Il giudice di prime cure, sulla base della valutazione espressa dal ctu, escludeva che il ballo della tarantella richiedesse un tale sforzo, dovendo distinguersi il requisito della abnormità che caratterizza il concetto di sforzo come impiego di forze ed energie straordinarie, dall'atto di forza, consistente in un fisiologico per quanto intenso impegno muscolare, proporzionato alle capacità di prestazioni fisiche e di allenamento del soggetto.
La tarantella, secondo quanto osservato dal ctu e condiviso dalla sentenza impugnata, è una danza i cui passi consistono in un atto di forza ripetuto, e cioè in una prestazione muscolare intensa, che però non può ritenersi abnorme ed eccessiva rispetto all'età ed alle condizioni fisiche del signor . Pt_1
Il tribunale, conformandosi alla valutazione espressa dal ctu, stante la modesta portata della componente traumatica concorrente nella determinazione dell'evento lesivo, posto che il ballo della tarantella era qualificabile come ripetuto atto di forza ma non anche come vero e proprio sforzo, riteneva che la rottura del tendine fosse da ascriversi prevalentemente alla preesistente condizione di degenerazione dello stesso, non accertata, ma presumibile sulla scorta dell'età del sig. all'epoca Pt_1
dei fatti, che costituiva concausa dell'evento.
Detta sentenza è stata impugnata da in forza di due motivi di appello. Parte_1
Si è costituita in giudizio la eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. Controparte_1
348 bis c.p.c., e chiedendone in ogni caso il rigetto.
La causa, pervenuta una prima volta in decisione, con ordinanza del 18 ottobre 2023, veniva rimessa in istruttoria, per un supplemento di indagini peritali medico-legali.
Espletato l'incombente, e precisate nuovamente le conclusioni, spirati i termini per conclusionali e repliche, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.
Osserva preliminarmente la Corte come il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, presupponga l'implicito rigetto della eccezione ex art. 348 bis c.p.c.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui aveva respinto l'eccezione di nullità della ctu espletata.
Assume la difesa dell'appellante come l'eccezione era stata tempestivamente sollevata, nell'udienza successiva a quella in cui il ctu aveva fornito i chiarimenti, come nell'espletamento delle operazioni peritali era stato violato il contraddittorio, posto che il consulente non aveva riconvocato il sig. Pt_1
dopo la modifica del quesito peritale, ed aveva, dopo le osservazioni dei periti di parte, depositato la relazione introducendo questioni inedite, senza un preventivo contraddittorio con i consulenti delle parti.
pagina 6 di 11 Aggiunge l'appellante come il contraddittorio non era stato recuperato neppure all'udienza del 9-9-
2021, fissata per ottenere chiarimenti dal ctu dopo il deposito della relazione finale, posto che in quell'occasione neppure erano presenti i CTP.
Lamenta ancora la difesa dell'appellante come il consulente aveva, con la propria relazione, sollevato la compagnia dal proprio onere probatorio, prospettando l'esistenza di una circostanza, quale una supposta patologia degenerativa preesistente, tale da escludere la responsabilità dell'assicuratore, ed aveva espresso valutazioni non medico legali ma giuridiche.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta come il tribunale avesse erroneamente escluso che la pratica del ballo della tarantella potesse considerarsi uno sforzo, indennizzabile ai sensi della polizza.
Secondo l'appellante, il tribunale aveva errato nell'applicare i principi affermati dalla Suprema Corte in tema di assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, non pertinenti in materia di assicurazioni infortuni private.
Aggiunge l'appellante come, trattandosi di contratto di assicurazione stipulato da un consumatore,
l'interpretazione della clausola che menzionava tra quelli indennizzabili anche gli infortuni dovuti a sforzo, doveva essere interpretata in modo favorevole all'assicurato.
La difesa del sig. fa ancora rilevare come il primo giudice aveva trascurato di considerare come Pt_1
non era stata accertata alcuna pregressa patologia a carico del tendine, e come la mera degenerazione connessa all'invecchiamento, in relazione all'età dell'assicurato, sessantunenne al momento dell'infortunio, non poteva costituire un motivo di inoperatività della polizza assicurativa.
L'appellante invoca inoltre l'ammissibilità della nuova documentazione prodotta con l'atto di appello, resasi necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo, che dimostrava la fondatezza della domanda svolta.
Rileva preliminarmente la Corte l'inammissibilità dei nuovi documenti prodotti dall'appellante -ad eccezione del doc. 9 rappresentato da un precedente giurisprudenziale, che è assimilabile ad una mera allegazione difensiva- in questa sede di impugnazione, iniziativa processuale non consentita dall'art. 345 c.p.c., al di fuori di una impossibilità della parte di produrli in primo grado, nella fattispecie in esame neppure allegata, prima ancora che dimostrata.
Quanto ai documenti 5,6,7 rappresentati da email, del dicembre 2022, con le quali la signora T_
(che poi gira le risposte al sig. ), chiede chiarimenti all'agenzia
[...] Parte_1 CP_3
su un preventivo di una polizza infortuni elaborato dalla quanto in particolare Controparte_1 alla incidenza sul rischio assicurativo dell'età dell'assicurato, deve osservarsi come, a prescindere dalla pagina 7 di 11 loro irrilevanza, trattandosi di comunicazioni tra soggetti estranei al presente giudizio, nonostante la loro datazione, non possono comunque essere ritenuti ammissibili, sol perché formatisi successivamente.
Posto che la formazione del documento è sollecitata dalla parte che agisce in giudizio (anche tramite terzi, come nel caso in esame) è infatti evidente che in tal modo sarebbe agevole aggirare il divieto posto dall'art. 345 c.p.c.
L'odierno appellante, ove ritenuto utile ai fini del processo, avrebbe ben potuto chiedere ed ottenere ogni chiarimento dalla propria compagnia, prima dello spirare dei termini per le deduzioni istruttorie assegnati in primo grado.
La mancata produzione di documentazione ritenuta rilevante, non può essere sanata, nel giudizio di appello, dall'iniziativa con la quale la parte interessata “provochi”, secundum eventum litis, la formazione di un documento.
Ciò premesso, il primo motivo non ha fondamento, e ciò a prescindere dal rilievo che le operazioni peritali hanno avuto una prosecuzione in questo grado di appello.
La stessa parte appellante prospetta come la asserita violazione del contraddittorio sia avvenuta nel corso delle operazioni peritali, ma poi riconosce di non avere sollevato alcuna eccezione, se non, in modo palesemente tardivo, all'udienza di precisazione delle conclusioni, che ha seguito quella in cui il ctu è stato chiamato a fornire chiarimenti in merito alla relazione depositata.
Il secondo motivo è invece fondato.
Osserva la Corte come la polizza preveda la indennizzabilità delle lesioni determinate da sforzi, senza specificare cosa debba intendersi per sforzo.
A pagina 1 delle “Norme che regolano l'assicurazione” della polizza n.77-10415697 dedotta in giudizio, nelle definizioni, l'infortunio è indicato come “ogni evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea. Sono considerati infortuni anche
…le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie..”.
Il termine di sforzo, nel suo significato lessicale, individua un impegno di forza fisica (o psichica) superiore al normale per superare un ostacolo o per ottenere un risultato, senza che, come ritenuto dal tribunale, l'impegno fisico risulti di abnorme intensità.
Identica nozione di sforzo è accolta nel linguaggio giuridico, quanto in particolare alla interpretazione della normativa sugli infortuni sul lavoro.
pagina 8 di 11 Come affermato dalla Suprema Corte, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la causa violenta, richiesta dall'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 per l'indennizzabilità dell'infortunio, può riscontrarsi anche in relazione allo sforzo messo in atto nel compiere un normale atto lavorativo, purchè lo sforzo stesso, ancorchè non eccezionale ed abnorme, si riveli diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro medesimo e del relativo ambiente, dovendosi avere riguardo alle caratteristiche dell'attività lavorativa svolta e alla loro eventuale connessione con le conseguenze dannose dell'infortunio (Cas. 27831\2009).
Nella nozione di sforzo rientra quindi ogni impegno fisico superiore al normale, senza la necessità che sia abnorme o inusuale, e quindi, anche lo svolgimento di una attività sportiva o l'esercitarsi in un ballo, laddove ciò comporti un apprezzabile impegno fisico, rientra nella nozione di sforzo.
Pertanto, anche il ballo della tarantella, che richiede da parte del praticante ripetuti atti di forza, rientra nel concetto di sforzo, e quindi l'infortunio da esso provocato, è indennizzabile, secondo il contenuto della polizza, sopra analizzato.
Né rileva, al fine di escludere l'indennizzo, l'età (anni 61) del sig. al momento del sinistro, e le Pt_1
sue condizioni fisiologiche di soggetto sessantunenne.
Deve infatti osservarsi come non sia stato dimostrato in giudizio che il sig. fosse affetto da Pt_1
specifiche patologie, mentre l'età dell'assicurato è presa in esame dalla clausola n.25 delle condizioni generali di assicurazione, che prevede come “l'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai
75 anni”, e quindi reputa assicurabili i soggetti di età inferiore, in normali condizioni di salute in ragione della loro età.
L'indennizzo spettante al sig. deve essere determinato sulla base delle conseguenze lesive patite Pt_1
dal medesimo, secondo il supplemento di ctu disposta.
Il consulente d'ufficio ha accertato come il sig. venne, a seguito dell'evento, ricoverato in P.S. Pt_1 dell'ospedale di Rossano Calabro il 14-5-2016 e dimesso il giorno successivo, e che al medesimo fu applicato un gesso per giorni 34, e successivamente, per 50 giorni, un tutore di tipo Walker.
Il danneggiato, sempre secondo le conclusioni del ctu sull'entità dei danni riportati, condivisibili e non oggetto di osservazioni da parte dei ctp sotto lo specifico aspetto della quantificazione del danno fisico, ebbe a subire una inabilità permanente nella misura dell'8% e sostenne esborsi per cure per euro
822,00.
pagina 9 di 11 Secondo le previsioni della polizza, spetta all'assicurato un indennizzo per un giorno di ricovero seguito da dimissioni, e per 34 giorni di gessatura, parametrato all'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea di euro 77,47 (originarie lire 150.000), pari quindi ad euro 2.711,45.
Nulla può essere riconosciuto per il periodo di applicazione del tutore Walker, in assenza di una specifica previsione di polizza, che stabilisce un indennizzo solo nel caso di una “immobilizzazione gessata”.
L'indennizzo per l'inabilità permanente dell'8%, applicando la clausola n.15 della polizza unitamente alla condizione speciale F (pagina 39 delle condizioni di polizza), e quindi sulla somma assicurata di lire 300 milioni, va quantificato in euro 12.394,97 (lire 24.000.000).
Spetta infine all'assicurato il rimborso delle spese mediche sostenute, quantificate dal ctu in euro
822,00.
L'indennizzo che deve essere riconosciuto a è pertanto pari a complessivi euro Controparte_4
15.928,42.
Secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte, in tema di assicurazione contro i danni, il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore (Cass. 16229\2023; Cass. 15868\2015; Cass. 4573\2001).
Pertanto, sull'indennizzo sopra indicato spetta la rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, trattandosi di debito di valore, a far tempo dal sinistro, quanto ad euro 15.106,42 (indennità per gessatura, ricovero e danno permanente) e dal momento degli esborsi quanto ad euro 822,00 (spese mediche), fino alla data della presente sentenza, e con interessi compensativi decorrenti dalla medesima data, sul capitale che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Dalla presente sentenza al saldo gli interessi decorreranno sulla somma rivalutata.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, la va condannata al Controparte_1
pagamento, a titolo di indennizzo, in favore dell'appellante, della somma di euro 15.928,42 oltre rivalutazione ed interessi come sopra indicato.
La riforma della sentenza di primo grado impone una nuova regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, che ha visto l'accoglimento della domanda proposta da , la va condannata a rimborsare all'appellante le Parte_1 Controparte_1
pagina 10 di 11 spese processuali dei due gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, tenuto conto delle questioni trattate, del valore della causa (scaglione da euro 5.201 ad euro 26.000) e dei parametri di cui al DM n.55 del 10-3-2014 (come modificato), per le quattro fasi, studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in euro 5.077,00 per compenso oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie, e rimborso contributo unificato, e quanto al presente grado di appello, utilizzando sempre i detti parametri, per le quattro fasi, studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in euro 5.809,00 per compenso oltre iva, cpa, 15% per spese forfettarie e rimborso contributo unificato.
Anche gli esborsi relativi alle ctu espletate in primo grado ed in questo grado di appello, così come liquidati dal primo giudice e dalla Corte all'udienza del 16-1-2024, devono essere posti, con lo stesso criterio adottato per le spese processuali, a carico della Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
a)in accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma della sentenza di primo Parte_1
grado, condanna la per il titolo dedotto in giudizio, al pagamento in Controparte_1 favore dell'appellante della somma di euro 15.928,42 oltre rivalutazione ed interessi come indicato in motivazione;
b)condanna la al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali dei due gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in euro 5.077,00 per compenso oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie, e rimborso contributo unificato, e quanto al presente grado di appello, in euro 5.809,00 per compenso oltre iva, cpa, 15% per spese forfettarie e rimborso contributo unificato;
c)pone le spese delle due ctu a carico di Controparte_1
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2024
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
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