Art. 30. (((Giudizi civili o amministrativi). )) (( 1. Il giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e per il risarcimento del danno puo' essere iniziato o proseguito contro il colpevole di uno dei reati indicati nell' articolo 90 della Costituzione solo se la Corte costituzionale non ha applicato sanzioni restitutorie o risarcitorie ai sensi del primo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 ))
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28 febbraio 1962
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7 giugno 1989
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