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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1188/2024 , vertente
TRA
OMA (RM), 01/12/1952 CF: Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. ROSELLA SILVIA;
C.F._1
ricorrente
E
(ROMA (RM), 30/09/1950 C.F: CP_1
), con il patrocinio dell'avv. ROSELLA SILVIA;
C.F._2
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e Parte_1 CP_1
premesso di essersi separati nell'anno 2023 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte: 2
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) i signori e , entrambi pensionati, CP_1 Parte_1
dichiarandosi economicamente indipendenti, provvederanno ciascuno al proprio fabbisogno individuale;
3) la casa coniugale di proprietà esclusiva del sig. rimarrà a CP_1
quest'ultimo, con facoltà della signora di prelevare i beni di sua Parte_1
proprietà ivi contenuti, con particolare riguardo ai seguenti beni mobili:
• Mobile segreter, due librerie, un tavolino ed un armadio a tre ante,
tutti posti all'ingresso dell'abitazione di Via Carlo Fadda n.37, oltre 2 sedie
“Polacchette” poste sempre all'interno dell'immobile;
• Mobili della sala da pranzo, cristalliera e carrellino porta vivande,
posti all'interno dell'immobile sito in Roma alla via Campo Romano;
4) la casa di via delle Quinqueremi n. 57 Lido di Ostia, Roma (Rm), di proprietà esclusiva della signora rimarrà a quest'ultima. Parte_1
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, giacché è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e non vi è
contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi
Spese compensate come da domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1188/2024 R.G.A.C., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 26/09/1974 tra Pt_1 3
(ROMA (RM), 01/12/1952) e Parte_1 CP_1
(ROMA (RM), 30/09/1950) trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Roma (Rm) - anno 1974, atto 01659, parte 2, serie
A04, alle condizioni concordate tra le parti e trascritte in motivazione;
spese compensate.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza negli appositi registri e al cancelliere di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1° dicembre 1970
n. 898.
Roma,
Il Presidente estensore
Dr.ssa Marta Ienzi