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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/04/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa
Alessandra Tedesco, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4947 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Osvaldo Bellocchio, Parte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia in San Benedetto di Caserta alla via San Nicola P.co
Rosa;
ATTRICE
E
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Giovanni Maggi, Controparte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta alla via Galilei n. 20;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio Parte_1 Controparte_1 chiedendo al Tribunale adito di accertare che l'attrice è l'unica ed esclusiva proprietaria dell'intero locale adibito in parte ad autorimessa ed in parte a cantinola sito nel fabbricato in Caserta al Corso
Trieste n. 208/230, in virtù dell'atto di divisione per Notaio del 16.10.1993, nel Persona_1 quale viene attribuito all'attrice il garage, identificato in catasto alla particella 1286, foglio 500, sub
1 73, con i seguenti confini: a nord con Corso Trieste, a sud con rampa discesa, ad est con cortile e fosse biologiche del civico 230 e ad ovest con cortile e fosse biologiche del civico n. 208.
Si è costituito il convenuto , chiedendo il rigetto della domanda proposta in quanto Controparte_1
infondata in fatto ed in diritto, e proponendo domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per effetto dell'azione giudiziaria intentata dalla sorella.
La causa è stata istruita con il deposito di documenti e con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Quindi, all'udienza del 20.01.2025, sulle conclusioni rassegnate, è stata riservata in decisione, con la concessione dei termini di cui al 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via preliminare, va affermata la procedibilità della domanda avendo l'attrice esperito il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs 28/2010 (novellato dal D.L. n°69/2013, conv. in legge n°98/2013), come documentato in atti (cfr. verbale di mancata conciliazione del 08.01.2020).
La domanda dell'attrice è infondata e va, pertanto, rigettata, per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, va precisato che il giudizio di rivendica avente RG 7000213/08 instaurato da Pt_1
nei confronti, tra l'altro, del fratello , nell'ambito del quale ha affermato di
[...] Controparte_1 essere proprietaria dell'intero piano interrato del fabbricato sito in Caserta al Corso Trieste n.
208/230, riportato al foglio 500, particella 1286, oggetto anche del presente giudizio, è stato dichiarato estinto con ordinanza del 15.11.2018 del Giudice Ernesto Anastasio.
Ciò detto, con la domanda proposta nel presente giudizio l'attrice ha chiesto di accertare che con l'atto di divisone con il fratello, odierno convenuto, del 16.10.1993 per Notaio Persona_1 ha acquistato la proprietà dell'intero locale interrato sito nel fabbricato in Caserta al Corso Trieste n.
208/230.
Tale locale interrato prima della denuncia di variazione catastale n. 4560/B del 15.10.1993 era identificato con il sub 62.
L'attrice, in particolare, fonda la sua domanda sulla circostanza che i confini del locale interrato a lei attribuito con l'atto di divisione in questione vengono descritti nel senso di ricomprendere l'intero locale interrato e non solo una parte dello stesso, sebbene venga richiamato il sub 73, che, a seguito della denuncia di variazione richiamata costituisce solo una parte del sub 62 e, quindi,
2 dell'intero locale interrato, precisando che la denuncia in questione è stata presentata unicamente dal fratello.
Sebbene la giurisprudenza di legittimità, come dedotto dall'attrice, ha chiarito che “in tema di compravendita immobiliare, ai fini dell'individuazione dell'immobile oggetto del contratto, i dati catastali non hanno valore determinante rispetto al contenuto descrittivo del titolo ed ai confini indicati nell'atto, ad eccezione solamente del caso in cui le parti ad essi abbiano fatto esclusivo riferimento per individuare l'immobile, e manchi un qualsiasi contrasto tra gli stessi ed i confini del bene” (Cass. 9896/10; Cass. 3996/17), nel caso di specie nell'individuazione del bene effettivamente attribuito all'attrice, così come nell'individuazione dei beni attribuiti al convenuto, si fa espressamente riferimento alla denuncia di variazione catastale del giorno precedente.
A nulla rileva che la detta denuncia è stata presentata unicamente dal convenuto, in quanto appunto richiamata nell'atto di divisione.
Inoltre, la circostanza richiamata dall'attrice secondo cui gli accordi con il fratello erano di attribuire in suo favore l'intero piano interrato ed in favore del fratello l'intero piano terra è smentita dall'attribuzione anche all'attrice di un locale negozio al piano terra e precisamente quello identificato anche con il sub 69.
Sul punto, occorre rilevare che anche il piano terra ha subito una variazione catastale con la denuncia del giorno precedente all'atto di divisione, nel senso che prima era identificato con il sub 1 che è stato, con la denuncia in questione, frazionato generando, tra gli altri, il sub 69 attribuito all'attrice.
Relativamente all'interpretazione dell'atto di divisione in questione, al fine di stabilire cosa effettivamente acquistato dall'attrice, è utile richiamare altra giurisprudenza di legittimità secondo cui “la difformità tra i dati risultanti da un contratto avente ad oggetto beni immobili e la richiamata planimetria, ad esso allegata, involge una questione di fatto, che il giudice di merito deve risolvere ricostruendo la volontà delle parti alla luce del testo complessivo degli atti, rimanendo la sua decisione sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto i profili del rispetto dei criteri legali di interpretazione e del difetto di motivazione” (Cass. 12594/13).
Nel caso di specie, la volontà delle parti, alla luce del testo complessivo degli atti, non risulta quella di attribuire l'intero piano interrato all'attrice, ciò che trova conferma, come detto, dall'attribuzione anche all'attrice di un locale al piano terra.
3 Inoltre, dal punto di vista letterale l'atto di divisone in questione fa riferimento al garage e non all'intero piano interrato, che è destinato, come dedotto dalla stessa attrice, non solo ad autorimessa ma in parte anche a cantinola.
Pertanto, può ritenersi che nella identificazione dei confini del detto garage attribuito all'attrice nell'atto di divisione in questione, sussista un errore, come chiarito anche dal CTU nominato, arch.
nel senso che i confini come riportati nel suddetto atto divergono da quelli Persona_2
risultanti dalla planimetria di cui alla variazione catastale del 15.10.1993.
In particolare, il CTU ha rilevato che “Il confine a sud è coerente in entrambi i grafici;
i confini ad est ed ad ovest sono coerenti in entrambi i grafici, anche se divisi dal sub 70 (di proprietà CP_1
; mentre il confine a nord, non è coerente in entrambi i grafici. Infatti, il confine a nord
[...] del garage non coincide in entrambi i grafici: Nell'atto del notaio il confine a nord del Per_1
sub 73 corrisponde con Corso Trieste;
mentre nella planimetria catastale depositata di cui alla variazione catastale del 15/10/1993, il confine a nord del sub 73 corrisponde con il sub 74 (di proprietà ), in contrasto con quanto dichiarato nell'atto del notaio Controparte_1 Per_1 stipulato in data 16/10/93”.
Inoltre, il CTU ha chiarito che nell'atto di divisone relativamente al sub 70, essendo associato ad un negozio al piano terra, si parla genericamente del solo piano terra e non anche, come da planimetria, di un locale posto al piano interrato, mentre per il sub 74 si parla di locale negozio sito al piano terra trattandosi invece, come da planimetria catastale, chiaramente di un locale deposito ubicato al piano interrato.
A supporto di tali conclusioni si può richiamare anche il regolamento di Comunione redatto in
Caserta il 15.5.2000 dal notaio sottoscritto dai proprietari del piano interrato compresi ER
e , con cui questi hanno proceduto consensualmente ad individuare Controparte_1 Parte_1 le rispettive unità immobiliari e le zone di proprietà comune ed hanno approvato l'allegato elaborato planimetrico, individuato con la lettera “E”, che identifica tutti i subalterni del piano interrato, con i loro rispettivi proprietari.
Certamente tale atto è un atto meramente ricognitivo di diritti reali e non costituisce il titolo di proprietà dei beni per cui è causa, ma può essere richiamato a conforto della interpretazione della reale volontà delle parti nell'atto di divisione.
Per tutto quanto detto la domanda proposta dall'attrice va rigettata.
4 Passando ora alla valutazione della fondatezza della domanda riconvenzionale con cui il convenuto ha chiesto la condanna dell'attrice a risarcire il danno patrimoniale e non Parte_1 patrimoniale subito per l'azione giudiziaria intentata dalla sorella già nel 2008, va osservato quanto segue.
La domanda in questione risulta, in primo luogo, assolutamente generica già nella individuazione dei danni subiti.
Inoltre, il danno lamentato e quantificato non risulta in alcun modo provato.
In particolare, non può di per sé costituire un danno la trascrizione della domanda giudiziale da parte dell'attrice.
Inoltre, generico è il riferimento alla compromissione della possibilità di concludere contratti di compravendita relativi agli immobili siti in Caserta al Corso Trieste.
Pertanto, la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto va rigettata.
Parimenti da rigettare è la domanda proposta dal convenuto di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., atteso che tale disposizione presuppone la dimostrazione del dolo o della colpa grave della parte soccombente, assente nel presente giudizio.
Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (Cass. 21798/2015), onere non assolto nel presente giudizio.
Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti, in considerazione della soccombenza reciproca oltre che delle motivazioni sottese alla decisione.
Le spese della CTU, già liquidate, in considerazione del contenuto della stessa, vengono poste definitivamente a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
a) rigetta la domanda dell'attrice;
b) rigetta la domanda del convenuto;
5 c) ordina all' Controparte_2
in persona del suo direttore p.t., con esonero della sua
[...]
responsabilità, di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda attorea contro , eseguita in data 14.3.2023 al n. 10454 del Registro generale ed al n. Controparte_1
8153 del Registro particolare;
d) compensa interamente le spese di lite;
e) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'attrice.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 16.4.2025
Il Giudice,
dott.ssa Alessandra Tedesco
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa
Alessandra Tedesco, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4947 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Osvaldo Bellocchio, Parte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia in San Benedetto di Caserta alla via San Nicola P.co
Rosa;
ATTRICE
E
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Giovanni Maggi, Controparte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta alla via Galilei n. 20;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio Parte_1 Controparte_1 chiedendo al Tribunale adito di accertare che l'attrice è l'unica ed esclusiva proprietaria dell'intero locale adibito in parte ad autorimessa ed in parte a cantinola sito nel fabbricato in Caserta al Corso
Trieste n. 208/230, in virtù dell'atto di divisione per Notaio del 16.10.1993, nel Persona_1 quale viene attribuito all'attrice il garage, identificato in catasto alla particella 1286, foglio 500, sub
1 73, con i seguenti confini: a nord con Corso Trieste, a sud con rampa discesa, ad est con cortile e fosse biologiche del civico 230 e ad ovest con cortile e fosse biologiche del civico n. 208.
Si è costituito il convenuto , chiedendo il rigetto della domanda proposta in quanto Controparte_1
infondata in fatto ed in diritto, e proponendo domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per effetto dell'azione giudiziaria intentata dalla sorella.
La causa è stata istruita con il deposito di documenti e con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Quindi, all'udienza del 20.01.2025, sulle conclusioni rassegnate, è stata riservata in decisione, con la concessione dei termini di cui al 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via preliminare, va affermata la procedibilità della domanda avendo l'attrice esperito il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs 28/2010 (novellato dal D.L. n°69/2013, conv. in legge n°98/2013), come documentato in atti (cfr. verbale di mancata conciliazione del 08.01.2020).
La domanda dell'attrice è infondata e va, pertanto, rigettata, per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, va precisato che il giudizio di rivendica avente RG 7000213/08 instaurato da Pt_1
nei confronti, tra l'altro, del fratello , nell'ambito del quale ha affermato di
[...] Controparte_1 essere proprietaria dell'intero piano interrato del fabbricato sito in Caserta al Corso Trieste n.
208/230, riportato al foglio 500, particella 1286, oggetto anche del presente giudizio, è stato dichiarato estinto con ordinanza del 15.11.2018 del Giudice Ernesto Anastasio.
Ciò detto, con la domanda proposta nel presente giudizio l'attrice ha chiesto di accertare che con l'atto di divisone con il fratello, odierno convenuto, del 16.10.1993 per Notaio Persona_1 ha acquistato la proprietà dell'intero locale interrato sito nel fabbricato in Caserta al Corso Trieste n.
208/230.
Tale locale interrato prima della denuncia di variazione catastale n. 4560/B del 15.10.1993 era identificato con il sub 62.
L'attrice, in particolare, fonda la sua domanda sulla circostanza che i confini del locale interrato a lei attribuito con l'atto di divisione in questione vengono descritti nel senso di ricomprendere l'intero locale interrato e non solo una parte dello stesso, sebbene venga richiamato il sub 73, che, a seguito della denuncia di variazione richiamata costituisce solo una parte del sub 62 e, quindi,
2 dell'intero locale interrato, precisando che la denuncia in questione è stata presentata unicamente dal fratello.
Sebbene la giurisprudenza di legittimità, come dedotto dall'attrice, ha chiarito che “in tema di compravendita immobiliare, ai fini dell'individuazione dell'immobile oggetto del contratto, i dati catastali non hanno valore determinante rispetto al contenuto descrittivo del titolo ed ai confini indicati nell'atto, ad eccezione solamente del caso in cui le parti ad essi abbiano fatto esclusivo riferimento per individuare l'immobile, e manchi un qualsiasi contrasto tra gli stessi ed i confini del bene” (Cass. 9896/10; Cass. 3996/17), nel caso di specie nell'individuazione del bene effettivamente attribuito all'attrice, così come nell'individuazione dei beni attribuiti al convenuto, si fa espressamente riferimento alla denuncia di variazione catastale del giorno precedente.
A nulla rileva che la detta denuncia è stata presentata unicamente dal convenuto, in quanto appunto richiamata nell'atto di divisione.
Inoltre, la circostanza richiamata dall'attrice secondo cui gli accordi con il fratello erano di attribuire in suo favore l'intero piano interrato ed in favore del fratello l'intero piano terra è smentita dall'attribuzione anche all'attrice di un locale negozio al piano terra e precisamente quello identificato anche con il sub 69.
Sul punto, occorre rilevare che anche il piano terra ha subito una variazione catastale con la denuncia del giorno precedente all'atto di divisione, nel senso che prima era identificato con il sub 1 che è stato, con la denuncia in questione, frazionato generando, tra gli altri, il sub 69 attribuito all'attrice.
Relativamente all'interpretazione dell'atto di divisione in questione, al fine di stabilire cosa effettivamente acquistato dall'attrice, è utile richiamare altra giurisprudenza di legittimità secondo cui “la difformità tra i dati risultanti da un contratto avente ad oggetto beni immobili e la richiamata planimetria, ad esso allegata, involge una questione di fatto, che il giudice di merito deve risolvere ricostruendo la volontà delle parti alla luce del testo complessivo degli atti, rimanendo la sua decisione sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto i profili del rispetto dei criteri legali di interpretazione e del difetto di motivazione” (Cass. 12594/13).
Nel caso di specie, la volontà delle parti, alla luce del testo complessivo degli atti, non risulta quella di attribuire l'intero piano interrato all'attrice, ciò che trova conferma, come detto, dall'attribuzione anche all'attrice di un locale al piano terra.
3 Inoltre, dal punto di vista letterale l'atto di divisone in questione fa riferimento al garage e non all'intero piano interrato, che è destinato, come dedotto dalla stessa attrice, non solo ad autorimessa ma in parte anche a cantinola.
Pertanto, può ritenersi che nella identificazione dei confini del detto garage attribuito all'attrice nell'atto di divisione in questione, sussista un errore, come chiarito anche dal CTU nominato, arch.
nel senso che i confini come riportati nel suddetto atto divergono da quelli Persona_2
risultanti dalla planimetria di cui alla variazione catastale del 15.10.1993.
In particolare, il CTU ha rilevato che “Il confine a sud è coerente in entrambi i grafici;
i confini ad est ed ad ovest sono coerenti in entrambi i grafici, anche se divisi dal sub 70 (di proprietà CP_1
; mentre il confine a nord, non è coerente in entrambi i grafici. Infatti, il confine a nord
[...] del garage non coincide in entrambi i grafici: Nell'atto del notaio il confine a nord del Per_1
sub 73 corrisponde con Corso Trieste;
mentre nella planimetria catastale depositata di cui alla variazione catastale del 15/10/1993, il confine a nord del sub 73 corrisponde con il sub 74 (di proprietà ), in contrasto con quanto dichiarato nell'atto del notaio Controparte_1 Per_1 stipulato in data 16/10/93”.
Inoltre, il CTU ha chiarito che nell'atto di divisone relativamente al sub 70, essendo associato ad un negozio al piano terra, si parla genericamente del solo piano terra e non anche, come da planimetria, di un locale posto al piano interrato, mentre per il sub 74 si parla di locale negozio sito al piano terra trattandosi invece, come da planimetria catastale, chiaramente di un locale deposito ubicato al piano interrato.
A supporto di tali conclusioni si può richiamare anche il regolamento di Comunione redatto in
Caserta il 15.5.2000 dal notaio sottoscritto dai proprietari del piano interrato compresi ER
e , con cui questi hanno proceduto consensualmente ad individuare Controparte_1 Parte_1 le rispettive unità immobiliari e le zone di proprietà comune ed hanno approvato l'allegato elaborato planimetrico, individuato con la lettera “E”, che identifica tutti i subalterni del piano interrato, con i loro rispettivi proprietari.
Certamente tale atto è un atto meramente ricognitivo di diritti reali e non costituisce il titolo di proprietà dei beni per cui è causa, ma può essere richiamato a conforto della interpretazione della reale volontà delle parti nell'atto di divisione.
Per tutto quanto detto la domanda proposta dall'attrice va rigettata.
4 Passando ora alla valutazione della fondatezza della domanda riconvenzionale con cui il convenuto ha chiesto la condanna dell'attrice a risarcire il danno patrimoniale e non Parte_1 patrimoniale subito per l'azione giudiziaria intentata dalla sorella già nel 2008, va osservato quanto segue.
La domanda in questione risulta, in primo luogo, assolutamente generica già nella individuazione dei danni subiti.
Inoltre, il danno lamentato e quantificato non risulta in alcun modo provato.
In particolare, non può di per sé costituire un danno la trascrizione della domanda giudiziale da parte dell'attrice.
Inoltre, generico è il riferimento alla compromissione della possibilità di concludere contratti di compravendita relativi agli immobili siti in Caserta al Corso Trieste.
Pertanto, la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto va rigettata.
Parimenti da rigettare è la domanda proposta dal convenuto di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., atteso che tale disposizione presuppone la dimostrazione del dolo o della colpa grave della parte soccombente, assente nel presente giudizio.
Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (Cass. 21798/2015), onere non assolto nel presente giudizio.
Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti, in considerazione della soccombenza reciproca oltre che delle motivazioni sottese alla decisione.
Le spese della CTU, già liquidate, in considerazione del contenuto della stessa, vengono poste definitivamente a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
a) rigetta la domanda dell'attrice;
b) rigetta la domanda del convenuto;
5 c) ordina all' Controparte_2
in persona del suo direttore p.t., con esonero della sua
[...]
responsabilità, di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda attorea contro , eseguita in data 14.3.2023 al n. 10454 del Registro generale ed al n. Controparte_1
8153 del Registro particolare;
d) compensa interamente le spese di lite;
e) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'attrice.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 16.4.2025
Il Giudice,
dott.ssa Alessandra Tedesco
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