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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 30/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Vito Colucci, Presidente
dott.ssa Maria Assunta Niccoli, Consigliere rel.
dott.ssa Giulia Carleo, Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 869 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
Parte_1
difeso dall'avv. Manuela Memoli
APPELLANTE
E
Controparte_1
difeso dall'avv. Felice Ferrara
ANTONIO Controparte_2
1 Controparte_3 [...]
Controparte_4
CP_5
non costituiti
APPELLATI
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 544/2021 pubblicata il 22/12/2021 ( Appalto di opere pubbliche )
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarato estinto il giudizio.
Ed infatti, dopo due rinvii concessi ad istanza di parte per la pendenza di trattative di bonario componimento, all'udienza a trattazione scritta del
05/12/2024, non avendo le parti costituite inviato note scritte, la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 309 cpc, con le medesime modalità e con avviso da parte della cancelleria, al 23/01/2025. Qui le parti nuovamente non sono comparse non avendo inviato note di trattazione nel termine fissato.
Trattandosi di giudizio instaurato, in primo grado, in epoca successiva al
25/06/2008, in cui entrò in vigore il DL n.112 del 2008, convertito in
L.n.133 del 2008, si applica la nuova disciplina dell'art. 309 cpc, per cui, se nessuna delle parti compare all' udienza fissata a seguito della mancata comparizione ad una precedente udienza, l'autorità giudiziaria procedente ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
Quindi, attesa la persistente assenza delle parti all'udienza, sono maturati i presupposti previsti dalla summenzionata norma per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del giudizio.
2 Quanto alla forma che deve rivestire il provvedimento, in ragione dell'idoneità dell'estinzione a definire in rito il giudizio ed a determinare, altresì, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado ove l'estinzione divenga definitiva, la Corte reputa che essa debba essere quella della sentenza, che consente alle parti, se ritenuto necessario, di poterla impugnare per far valere eventuali vizi.
Ai sensi dell'articolo 310 del codice di procedura civile, le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
La declaratoria di estinzione del processo esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, relativo all'obbligo della parte soccombente di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto al momento dell'iscrizione a ruolo, operando la predetta disposizione normativa solo nelle ipotesi di rigetto integrale, di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. ord. 30 settembre 2015, n. 19560; Cass. ord. 12 ottobre 2018, n. 25485).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Vallo della Lucania n.544/2021, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione assorbita, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio n. 869/2022 RG;
2) le spese processuali restano a carico delle parti.
La Corte da atto che non sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13, co.1quater, del dPR n.115/2002 ) per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Salerno, camera di consiglio del 29 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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