Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui:
a) all'articolo 2, paragrafo 1, n. 8), del regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (prestatore di servizi di pagamento o PSP);
b) all'articolo 2, paragrafo 1, n. 18), del citato regolamento (UE) n. 260/2012 (sistema di pagamento di importo rilevante);
c) all'articolo 2, paragrafo 1, n. 22), del citato regolamento (UE) n. 260/2012 (sistema di pagamento al dettaglio).
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) regolamento (UE) 2021/1230: regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 luglio 2021, relativo ai pagamenti transfrontalieri dell'Unione, di codificazione, ai fini di chiarezza e razionalizzazione, e abrogazione del regolamento (CE) n. 924/2009, come modificato dal regolamento (UE) n. 260/2012 e dal regolamento (UE)2019/518;
b) regolamento (UE) n. 260/2012: regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 ((, come modificato dal regolamento (UE) n. 248/2014 e dal regolamento (UE) 2024/ 886)) ;
c) servizi di pagamento: le attivita' commerciali elencate nell'allegato alla direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio , relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE , 2002/65/CE , 2005/60/CE e 2006/48/CE , che abroga la direttiva 97/5/CE ; (3)
d) gestore o gestore ufficiale: societa' o ente che gestisce sistemi di pagamento al dettaglio o singole fasi di questi;
e) partecipante a un sistema di pagamento: societa' o ente che partecipa a un sistema di pagamento al dettaglio assumendo gli obblighi derivanti dalla disciplina contrattuale che regola la partecipazione al sistema.
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 3 agosto 2022, n. 139 ha disposto (con l'art. 1, comma 3, lettera b)) che nel comma 2 del presente articolo "alla lettera c), le parole «alla direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007 , relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE , 2002/65/CE , 2005/60/CE e 2006/48/CE , che abroga la direttiva 97/5/CE » sono sostituite dalle seguenti: «alla direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 , relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE , 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE »".
a) all'articolo 2, paragrafo 1, n. 8), del regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (prestatore di servizi di pagamento o PSP);
b) all'articolo 2, paragrafo 1, n. 18), del citato regolamento (UE) n. 260/2012 (sistema di pagamento di importo rilevante);
c) all'articolo 2, paragrafo 1, n. 22), del citato regolamento (UE) n. 260/2012 (sistema di pagamento al dettaglio).
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) regolamento (UE) 2021/1230: regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 luglio 2021, relativo ai pagamenti transfrontalieri dell'Unione, di codificazione, ai fini di chiarezza e razionalizzazione, e abrogazione del regolamento (CE) n. 924/2009, come modificato dal regolamento (UE) n. 260/2012 e dal regolamento (UE)2019/518;
b) regolamento (UE) n. 260/2012: regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 ((, come modificato dal regolamento (UE) n. 248/2014 e dal regolamento (UE) 2024/ 886)) ;
c) servizi di pagamento: le attivita' commerciali elencate nell'allegato alla direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio , relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE , 2002/65/CE , 2005/60/CE e 2006/48/CE , che abroga la direttiva 97/5/CE ; (3)
d) gestore o gestore ufficiale: societa' o ente che gestisce sistemi di pagamento al dettaglio o singole fasi di questi;
e) partecipante a un sistema di pagamento: societa' o ente che partecipa a un sistema di pagamento al dettaglio assumendo gli obblighi derivanti dalla disciplina contrattuale che regola la partecipazione al sistema.
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 3 agosto 2022, n. 139 ha disposto (con l'art. 1, comma 3, lettera b)) che nel comma 2 del presente articolo "alla lettera c), le parole «alla direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007 , relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE , 2002/65/CE , 2005/60/CE e 2006/48/CE , che abroga la direttiva 97/5/CE » sono sostituite dalle seguenti: «alla direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 , relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE , 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE »".