Sentenza breve 28 maggio 2025
Ordinanza cautelare 28 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 28/05/2025, n. 10261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10261 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 10261/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04934/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4934 del 2025, proposto da:
Pantheon S.r.l., Eredi di Michele di Rienzo S.r.l., Di Rienzo Michele e Figli 2 S.r.l., Millenium Bug S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Generale Gonzaga del Vodice 4;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare:
- della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 522/2024, denominata “Determinazione delle tariffe per l'applicazione del canone unico patrimoniale componente per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui all'art. 1, comma 819, lettera a) della legge n. 160/2019, per l'anno 2025”, e degli allegati che la compongono;
- della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 182/2023 nella parte in cui attribuisce alla Giunta Capitolina il potere di determinare “le aliquote, i canoni, le tariffe e i corrispettivi;
- di ogni altro atto, parere o provvedimento ostativo per le ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso notificato a Roma Capitale a mezzo pec in data 18.4.2025 e depositato in pari data, la società ricorrenti hanno adito questo Tribunale, per l’annullamento, previa sospensione cautelare:
- della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 522/2024, denominata “Determinazione delle tariffe per l'applicazione del canone unico patrimoniale componente per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui all'art. 1, comma 819, lettera a) della legge n. 160/2019, per l'anno 2025”, e degli allegati che la compongono;
- della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 182/2023 nella parte in cui attribuisce alla Giunta Capitolina il potere di determinare “le aliquote, i canoni, le tariffe e i corrispettivi;
- di ogni altro atto, parere o provvedimento ostativo per le ricorrenti.
Visti i motivi di ricorso, come meglio articolati e rappresentati nel relativo atto processuale, che censurano gli atti impugnati;
Vista la costituzione in giudizio di Roma Capitale, in data 24.4.2025, onde resistere al ricorso;
Rilevato che il presente ricorso va dichiarato irricevibile, per tardività della notifica del ricorso, come prospettato alle parti dal Collegio, ai sensi dell’art.73, co.3 cpa, nel corso della discussione nella camera di consiglio del 21 maggio 2025, come di seguito esplicato:
- nel presente ricorso, la parte ricorrente contesta l’introduzione a cura di Roma Capitale, con la gravata delibera giuntale n.522 del 18 dicembre 2024, pubblicata all’albo pretorio on line di Roma Capitale dal 31 dicembre 2024 al 14 gennaio 2025 (cfr., ultima pagina dell’all.to n.2 deposito di parte ricorrente del 18.4.2025), delle tariffe (ritenute eccessive e sproporzionate) per l'applicazione del canone unico patrimoniale, in relazione alla componente per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui all'art. 1, comma 819, lettera a) della legge n. 160/2019, per l'anno 2025.
Al riguardo, si impone l’applicazione del consolidato e condiviso orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui i regolamenti (o gli atti amministrativi generali), se immediatamente lesivi, vanno impugnati nell’ordinario termine decadenziale di cui all’art.29 cpa, decorrente dall’ultimo giorno di pubblicazione ai sensi dell’art.124 D.Lgs.n.267/2000 (cfr., quam multis, Tar Milano, 12.4.2024, n.1076). Nella circostanza, il ricorso è stato notificato il 18 aprile 2025, ben oltre il termine di sessanta giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio della delibera (14.1.2025).
Quanto alla tematica dell’immediata lesività della delibera giuntale n.522/2024, si evidenzia, come rilevato anche dal Consiglio di Stato di recente con la sentenza del 16 settembre 2024, n. 7601, che “il principio generale, affermato da costante giurisprudenza, da cui prendere le mosse, è quello secondo cui i regolamenti e gli atti amministrativi generali sono impugnabili in via diretta solo ove contengano disposizioni in grado di ledere immediatamente le posizioni giuridiche soggettive dei destinatari; negli altri casi, divengono impugnabili solo quando sorge l’interesse a ricorrere, ovvero assieme all’atto applicativo che produca una lesione effettiva, e non solo ipotetica o futura (in tali termini, Cons. Stato, V, 7 ottobre 2016, n. 4130 e 6 maggio 2015, n. 2260, nonché id., VI, 29 marzo 1996, n. 512, richiamate da Cons. Stato, IV, 13 febbraio 2020, n. 1159).
Per le delibere che annualmente fissano le tariffe inerenti ai tributi locali, si è ritenuto inoltre che le stesse siano immediatamente lesive dei soggetti contribuenti per la modalità esecutiva della corrispondente imposizione, che comporta che, già con l’adozione delle tariffe nelle diverse misure in relazione alle diverse categorie di utenti, se ne possa constatare la lesività per gli appartenenti a tali categorie, senza necessità di attendere alcun atto applicativo (in tale senso, di recente Cons. Stato, V, 20 maggio 2024 n. 4478, in riferimento alla delibera di approvazione di tariffe TARI).
In particolare, quando sia nota al contribuente la categoria di appartenenza, secondo il regolamento comunale, e venga contestata l’imposizione o la modifica tariffaria, pur generale ed astratta, ma riferita alla categoria alla quale il contribuente risulta appartenere, l’atto amministrativo generale che fissa le tariffe va considerato immediatamente lesivo nei suoi confronti, perciò impugnabile nel termine di decadenza decorrente dalla sua pubblicazione (cfr., per l’affermazione dello stesso principio per il servizio comunale cimiteriale, anche Cons. Stato, V, 19 settembre 2019, n. 6238). Invero, in tale situazione gli atti applicativi, di liquidazione o di accertamento dei tributi dovuti, hanno contenuto meramente esecutivo delle disposizioni generali (cfr. per l’approvazione del regolamento per l’applicazione della TARSU, già Cons. Stato, V, 27 aprile 1990, n. 379 e id., V, 12 luglio 1996, n. 854, nonché Cons. Stato, V, 17 marzo 2003, n. 1379 e, in tema di servizio idrico, Cons. Stato, VI, 6 aprile 2010, n. 1918, nonché più recentemente, in tema di delibere comunali riguardanti tariffe TARI nei confronti della categoria dei professionisti ricorrenti, Cons. Stato, I, parere n. 1945/2019, del 2 luglio 2019)”.
Nella fattispecie in esame, la delibera giuntale in questione fissa direttamente le tariffe per il triennio 2025/2027 per l’occupazione di suolo pubblico, stabilendo altresì, per le singole zone del Comune di Roma, il coefficiente OMI della zona di appartenenza, che poi determina in concreto la tariffa applicabile.
D’altra parte, la ricorrente non si duole della supposta erronea applicazione di detta delibera, ma della delibera stessa e, più in concreto, delle tariffe ex novo introdotte, talchè la delibera si pone come atto immediatamente lesivo, in quanto tale chiaramente percepibile dal contribuente, costituendo presupposto indefettibile dei successivi atti applicativi, che non potrebbero che fare applicazione delle nuove tariffe introdotte con la delibera n.522/2024.
Per mero tuziorismo, e fermo quanto precede, vieppiù, si rappresenta che, laddove (per assurdo s’intende) si opinasse nel senso che la delibera in questione non fosse atto a carattere immediatamente lesivo, la presente impugnazione sarebbe comunque inammissibile, per carenza di interesse, mancando l’atto applicativo lesivo, e tale non essendo, come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente (cfr. pag.4 del ricorso), il bollettino di pagamento ricevuto per il versamento relativo all’annualità 2025 (“Pur non avendo quindi natura di atti o provvedimenti amministrativi tali bollettini…), che rappresenta atto bonario, privo di immediate conseguenze pregiudizievoli per la ricorrente;
Visto l’avviso ex art.60 cpa, rivolto dal Collegio alle parti nel corso della predetta camera di consiglio, in merito alla possibile definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto pertanto che, per quanto precede, occorre dichiarare l’irricevibilità dell’odierno ricorso, ai sensi dell’art. 35, co.1, lett. a) del codice del processo amministrativo, sussistendo dunque i presupposti per la sua definizione in forma semplificata, ai fini della relativa declaratoria;
Ritenuto infine, quanto alle spese di giudizio, che le stesse possano essere compensate, in ragione della definizione esclusivamente in rito della presente controversia e, comunque, della complessità della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Igor Nobile, Primo Referendario, Estensore
Annamaria Gigli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Igor Nobile | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO