Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/05/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5751 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da: nata a 22/05/1973 in Calarca (Colombia), C.F. Parte 1
residente via Madrid n. 2 Sestu (ca), elettivamente domiciliata in Cagliari C.F. 1
in via Caboni n. 3 preso lo studio dell'Avv. Valentina Ferro, che la rappresenta e difende per procura speciale posta in calce al ricorso,
Ricorrente
contro
Controparte 1 nato il [...] In Medellin (Colombia) C.F.
C.F. 2 via delle azalee n. 12, Villaputzu
Convenuto -contumace e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
Nell'interesse di parte ricorrente: "
Pronuncia della separazione personale dei coniugi"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.09.2024 Parte 1 ha adito questo Tribunale domandato la pronuncia della separazione personale dei coniugi, con la previsione che gli stessi si concedono il reciproco assenso al rilascio o rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.
A fondamento delle domande formulate, il ricorrente ha esposto che le parti hanno contratto matrimonio in Alghero il 21/03/2019; che da tempo è venuta meno tra i coniugi la comunione materiale e spirituale;
che gli stessi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale e vivono separati;
che dalla relazione non sono nati figli;
che le parti sono economicamente indipendenti.
****
All'udienza di comparizione del 26.02.2025 è comparsa la sola ricorrente che ha dichiarato:
"confermo il contenuto del ricorso. il matrimonio risale al 21.3.2019 e non sono nati figli.
Attualmente vivo a Sestu mentre lui vive a Villaputzu e siamo separati di fatto da 4 anni. Al
momento non ho un lavoro fisso ma svolgo lavori saltuari. Domando la sola pronuncia della separazione."
Il Giudice nulla ha disposto ai sensi dell'art. 473 bis 22 non essendovi domande, inoltre a seguito di discussione orale, non essendo necessaria alcuna istruzione ha trattenuto la causa in decisione.
******
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza il convenuto è
rimasto contumace.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata. Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
*****
La contumacia del convenuto e la pronuncia sullo status giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte 1 nata a
22/05/1973 in Calarca (Colombia) e Controparte_1 nato il 08/01/1992 in Medellin (Colombia), mandando al competente Ufficio dello Stato Civile
per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 5, parte I, anno 2019 Comune di Alghero).
Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Cagliari in data 20.5.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Giorgio Latti Dott. Mario Farina