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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 20/11/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 718/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n° 718/2018 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 9/10/2025, promossa da
e , elettivamente domiciliati in Isernia, C.so Parte_1 Parte_2
Garibaldi 229, presso lo studio dell'avv. Bice Antonelli che li rappresenta e difende;
ATTORI nei confronti di
rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Piermarino in virtù di mandato in calce alla CP_1 comparsa di costituzione di nuovo difensore ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Isernia via Occidentale 148;
CONVENUTA nei confronti di nato a [...], il [...] CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
avente ad oggetto: merito possessorio
Conclusioni come da verbale di udienza del 9.10.2025.
pagina 1 di 7 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg.ri ed hanno Parte_1 Parte_2 introdotto il merito possessorio rappresentando che: con ricorso del 18.07.2018 gli odierni attori, premettendo di essere titolari di un diritto di servitù di passaggio costituita con atto notarile del
27.11.2011 per notar di Isernia, adivano l'intestato Tribunale ai sensi degli artt. 1170 c.c. e Per_1
703 c.p.c. per sentir dichiarare in danno dei resistenti coniugi e CP_1 CP_2
l'immediata cessazione di ogni turbativa e/o molestia nella loro fruizione della detta servitù; che, a fondamento della domanda, i ricorrenti deducevano che, nell'aprile del 2018, i resistenti avevano collocato lungo il percorso dell'accesso al fondo di loro proprietà ed a palese intralcio e limitazione di esso accesso una serie di elementi materiali (fioriere, mattoni, tegole, altro) tale da rendere estremamente più difficoltose le manovre automobilistiche di comoda svolta ed accesso sino ad allora poste in essere.
Nel giudizio possessorio si costituiva la sola resistente , contestando la domanda e CP_1 chiedendone il rigetto;
ella riconosceva di aver collocato le fioriere per come denunciato da controparte ma negava che ciò potesse costituire intralcio all'esercizio del diritto dei ricorrenti.
Espletata attività istruttoria mediante audizione degli informatori delle parti, con ordinanza resa in data
11.11.2019 il Tribunale accoglieva il ricorso e, per l'effetto, ordinava ai resistenti l'immediata cessazione di ogni turbativa o molestia in relazione al passaggio oggetto di causa, con conseguente condanna all'arretramento dei manufatti collocati dai resistenti sino al limite di metri lineari tre, ma nulla disponeva in merito alla comoda svolta, oggetto di domanda e conclusioni;
con la suddetta pronuncia il Giudicante liquidava altresì le spese di lite della fase senza disporre che i soccombenti fossero obbligati in solido al pagamento delle stesse.
Gli odierni concludenti si determinavano quindi alla proposizione del giudizio di merito, introducendo la presente fase processuale e chiarendo, nell'atto introduttivo, le proprie doglianze unicamente in merito alla omessa statuizione concernente non solo la larghezza del passaggio (metri lineari tre) ma la
“comoda svolta” oggetto della domanda possessoria, evidenziando altresì che la condanna al pagamento delle spese di lite priva del vincolo espresso della solidarietà avrebbe reso illegittimamente più oneroso ai ricorrenti il recupero delle somme dovute.
Si costituiva anche nella fase di merito la sola , richiamando le pregresse difese ed CP_1 asserendo che la pronuncia cautelare non avrebbe avuto alcun sostegno probatorio né ragion d'essere, pagina 2 di 7 in quanto le fioriere oggetto di causa sarebbero state poste oltre il limite dei 3 metri attribuito ai ricorrenti, ed immodificata nel tempo.
Il pur ritualmente citato, non si è costituito e ne è stata, pertanto, dichiarata la CP_2 contumacia.
La causa è stata istruita mediante interrogatorio formale e escussione testimoniale e, pervenuta infine alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione con concessione di termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c.
***
Ad esito dell'istruttoria espletata sia nel giudizio possessorio che di merito, si può senz'altro affermare, in primo luogo, che gli attori abbiano sempre utilizzato il passaggio sul fondo servente di proprietà della convenuta, costituito dalle part.lle 686 e 649 del fg. 33 senza limitazioni nelle dimensioni e nella larghezza.
La stessa convenuta, infatti, riconosce che le doglianze di parte attrice sono limitate alle tre fioriere
(oggi sostituite con i “piloni” di cemento) posizionate, a partire dal 2018, nella parte antistante il fabbricato e che, di fatto, hanno reso più difficoltosa la svolta a T dalla stradina che costeggia il fabbricato e che si immette sulla strada di uscita ad uso pubblico.
Sicchè, a prescindere da quanto riportato nell'atto di acquisto del 27.2.2011, non v'è dubbio che, prima del posizionamento di dette fioriere, la manovra di svolta avveniva da parte degli attori senza alcun ostacolo né limitazione in termini di larghezza o di dimensioni.
I testi e hanno dichiarato che la strada viene utilizzata solo da loro Testimone_1 Testimone_2 ovvero dai coniugi e che prima che venissero poste le fioriere nell'aprile 2018, la Controparte_3 strada veniva utilizzata comodamente sia per l'accesso con vetture che con mezzi commerciali e che il passaggio, dopo il collocamento delle fioriere e dei blocchi di cemento, è risultato ridotto rispetto al passato.
Ciò dimostra che, fino al momento dell'apposizione delle fioriere, oggi sostituite dai piloni, gli attori hanno vantato un possesso della servitù di passaggio pacifico e ininterrotto da anni, senza limitazioni nel passaggio e nella svolta, soprattutto con auto più grosse e lunghe, nel cortile antistante l'abitazione della convenuta.
Dal punto di vista fattuale, dunque, non sussistono dubbi circa l'utilizzazione, da parte degli attori e dei loro amici e familiari, del tratto di strada per cui è causa senza che questo avesse alcuna limitazione nella dimensione della larghezza (se non quella costituita dalla distanza tra il muro e il marciapiede, nella parte lineare della strada).
Peraltro, in materia possessoria, l'esercizio del possesso va provato in concreto, non potendo l'esistenza pagina 3 di 7 e l'estensione di questo essere desunta dal regime legale o convenzionale del diritto reale corrispondente ed essendo estranea alla materia possessoria ogni questione relativa alla legittimità del possesso ed alla sua rispondenza ad un valido titolo. In altri termini, colui che esperisce l'azione di spoglio e di manutenzione deve provare i fatti materiali integranti la situazione di cui chiede il ripristino e deve in particolare dimostrare di aver esercitato il possesso in epoca prossima allo spoglio
(o alla turbativa) lamentato (Tribunale Salerno, sez. II, 30/10/2014, n. 5110). In altre parole, quindi, una volta provata la preesistenza del possesso e l'esercizio materiale dello stesso – sub specie di servitù di passaggio – non occorre dimostrarsi anche la legittimità di tale condotta.
Di contro, la convenuta non ha dimostrato - come sarebbe stato suo onere - che l'utilizzo del CP_1 passaggio sia avvenuto per mera tolleranza né che, nel caso di specie, vi sia stata una modifica nelle modalità di esercizio del possesso tale da rendere non più attuale un permesso in precedenza accordato.
Le condotte poste in essere dai coniugi nel corso degli anni sono annoverabili tra Controparte_3 gli atti nei quali di norma si estrinseca l'esercizio della servitù di passaggio.
Peraltro, in materia di tutela possessoria delle servitù di passaggio, diretta al ripristino dello stato di fatto mutato contro la volontà del possessore del fondo dominante, è irrilevante accertare se la servitù sia ancora esercitabile con diverse modalità, dovendosi solo verificare se vi sia stata una modifica dello stato dei luoghi tale da produrre un'apprezzabile riduzione delle possibilità di utilizzo della detta servitù, caratterizzanti il possesso precedente (Cass. n. 15517/2017).
Ciò posto, risulta non contestato la situazione di possesso da parte degli attori, mentre è stata provata, sia nel corso della fase possessoria che di quella propriamente di merito, la modalità di incidenza delle fioriere (e, oggi, dei piloni) sulla possibilità di fruizione del passaggio e della servitù da parte degli stessi: anche nella prospettazione di parte convenuta, infatti, si giustifica l'apposizione delle fioriere e dei manufatti ritenendo che gli stessi non limitino l'esercizio della servitù di passaggio, in quanto posizionate in area di proprietà esclusiva della CP_1
È certo, quindi che l'apposizione delle fioriere (e dei piloni) – a prescindere da ogni questione inerente alla legittimità del possesso, come già detto, irrilevanti in questa sede se non ad colorandam possessionem (Cass. 28/2/1989, n. 1087) - abbia dato luogo a un'alterazione della situazione di fatto in grado di turbare gli attori nell'utilizzo del passaggio carrabile e, in particolare, nella manovra di svolta con auto o mezzi di dimensioni superiori a quelle di un'utilitaria.
Oggettivamente, ancorché resti possibile l'accesso alla propria proprietà, è certo che l'apposizione delle fioriere e dei piloni, riducendo lo spazio di manovra nella svolta, in modo tale da costringere chi debba entrare a prestare maggiore attenzione nella manovra di ingresso o uscita sulla strada pubblica o ad effettuare un maggior numero di manovre per entrare o uscire, prestando attenzione, specie di notte, a pagina 4 di 7 non colpire le fioriere (o, oggi, i piloni) apposte sul confine della proprietà della configura CP_1 comunque una molestia, posto che integra molestia qualsivoglia impedimento del possesso esistente e pregresso, senza che possa diversamente rilevare la possibilità di un differente modo di esercizio di detto possesso, atteso che questo verrebbe a porre in essere una situazione di fatto diversa da quella precedente ed estranea all'esercizio in atto tutelato (Cass., n. 4628/1993).
In assenza, quindi, di un consenso da parte degli attori, la limitazione loro imposta all'agevole accesso alla propria abitazione (agevole accesso, inteso anche sotto il profilo meramente temporaneo) attraverso la strada che costeggia il cortile di pertinenza all'abitazione della configura una CP_1 situazione di fatto differente e più onerosa rispetto alla precedente, in grado, pertanto, di qualificarsi in termini di molestia. Certamente più difficoltoso deve qualificarsi la manovra di ingresso alla strada che conduce alla propria abitazione da parte degli attori, valutazione, questa, che deve peraltro prescindere dal modello di auto che debba accedere alla proprietà degli stessi o dall'abilità del guidatore, posto che il termine di raffronto deve essere costituito semplicemente dalla situazione di fatto preesistente.
Indifferente, poi, è la circostanza secondo cui il titolo della servitù prevedesse un'ampiezza della strada ove questa insisteva di 3 mt posto che, nell'azione possessoria è, appunto, sufficiente la dimostrazione del possesso preesistente della servitù senza detta limitazione nella dimensione e la modifica dello stato di fatto.
Ciò posto, appare dimostrato il fatto oggettivo della molestia, posto che l'apposizione delle fioriere e dei piloni in corrispondenza del confine con il cortile di proprietà della convenuta ha dato luogo a un'alterazione della situazione di fatto in grado di rendere agli attori più gravoso e notevolmente difficoltoso l'accesso (solo) alla loro proprietà.
Dimostrata è, anche, la legittimazione passiva dei convenuti quale autori della turbativa, non essendo contestata l'apposizione delle fioriere su iniziativa del e dei piloni da parte della stessa CP_2
CP_1
Sotto il profilo psicologico, l'animus turbandi della molestia possessoria consiste nella volontarietà del fatto che determina la diminuzione del godimento del bene da parte del possessore e nella consapevolezza che esso è oggettivamente idoneo a modificarne o limitarne l'esercizio, senza che rilevi, in senso contrario, il perseguimento, da parte dell'agente, del fine specifico di molestare il soggetto passivo ovvero la mancata previsione delle concrete ed ulteriori conseguenze della sua azione
(Cass. n. 107/2016).
Peraltro, seppure sia vero, secondo i giudici di legittimità, che “in tema di tutela possessoria, non ogni modifica apportata da un terso alla situazione oggettiva in cui si sostanzia il possesso costituisce, spoglio o turbativa, essendo sempre necessario che tale modifica comprometta in modo giuridicamente pagina 5 di 7 apprezzabile l'esercizio del possesso” (Cass. n. 10819/2001 o Cass. n. 1103/2003), è pur vero che nei casi affrontati dalla Cassazione il restringimento del passaggio e della relativa servitù, in un caso determinava comunque che la strada “conserva attualmente una larghezza di ben otto metri e consente pienamente il transito anche veicolare ed anche con mezzi agricoli, senza presentare nessuna modifica di rilievo in ordine alla "facoltà di transito" e, nell'altro caso, afferiva ad un inspessimento di muretto di confine di soli 5 cm rispetto al precedente e, ancora, nel caso affrontato dalla Cassazione con la sentenza 15788/2002, si verteva in materia di sostituzione della precedente recinzione con una rete metallica delle stesse dimensioni, sicché è evidente l'impossibilità di configurare un effettivo ed apprezzabile disturbo o modifica della situazione preesistente nella sostituzione della vecchia rete metallica con una nuova;
il caso, invece, affrontato nell'ordinanza n. 8275/2002, riguardava l'apposizione su un terreno sul quale i ricorrenti esercitavano servitù di passaggio di un cancello apribile con una semplice spinta, di fatto non impedendo né ostacolando il passaggio sulla strada, mentre nel caso di specie si è passati da una situazione in cui sulla strada per cui è causa aveva una svolta agevole e senza necessità di manovre, ad una situazione in cui la svolta a T presuppone abilità di guida o la necessità di prestare maggiore attenzione per evitare di urtare le fioriere (e, ora, i piloni) o, comunque, la necessità, specie con auto di dimensioni superiori ad un'utilitaria, di fare più manovre, rendendo certamente più difficoltose, anche solo in termini temporali che in precedenza non vi erano, le manovre di entrata e uscita nella strada di accesso alla propria abitazione da parte degli attori.
A ciò si aggiunga che, evidentemente, proprio sulla base di tali considerazioni, è stato eliminato uno dei piloni apposti dalla stessa come risulta dalle foto prodotte in atti dalla stessa convenuta. CP_1
Dalle considerazioni di cui sopra ne deriva l'accoglimento della domanda proposta da parte attrice.
Le fioriere o i piloni potranno, quindi essere poste a distanza (dal margine esterno) di 3 metri nella parte lineare della strada che costeggia il marciapiede ma dovranno essere congruamente arretrate
(quindi, anche per un ulteriore metro e mezzo) per consentire la comoda svolta anche ad auto di dimensioni più grandi di un'utilitaria, nonché ad eventuali furgoni o mezzi di soccorso.
Con riferimento all'altra domanda svolta da parte attrice relativa alla previsione espressa del vincolo di solidarietà delle spese di lite relative alla fase interdittale, va anzitutto premesso che l'art. 97 c.p.c. prevede espressamente, all'ultimo comma, che “Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese (art. 91) e dei danni (art. 96), questa si fa per quote uguali”, sicchè era già implicita la condanna in solido tra i convenuti in forza di tale disposizione.
Ad ogni modo, va rilevato – esplicitamente - che tra il e la vi era e vi è una CP_2 CP_1 comunanza di interessi: pur non essendosi costituito il né nella fase interdittale che nella CP_2 presente fase di merito, lo stesso non ha, comunque, aderito alla domanda di parte attrice e, anzi, nella pagina 6 di 7 fase interdittale non si è neanche presentato a rendere interrogatorio formale, pur essendogli stata notificata l'ordinanza ammissiva dello stesso. Se ne deduce, pertanto, che il convenuto contumace, nel porre in essere tale strategia difensiva, abbia aderito alla posizione della convenuta, anche considerando che la mancata costituzione non può equipararsi a non contestazione dei fatti rappresentati dagli attori ex art. 115 c.p.c. ma a contestazione integrale degli stessi.
Ne deriva che, i convenuti devono essere tenuti in solido, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1294 c.c., al pagamento tanto delle spese di lite della fase interdittale quanto a quelle della presente fase, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, ordina ai sigg.ri e l'immediata CP_1 CP_2 cessazione da ogni turbativa o molestia all'esercizio del possesso della servitù di passaggio gravante sul fondo sito in agro del Comune di Isernia alla C.da Le Piane e distinto in NCT al foglio 33, p.lle nn. 686 e 649 del foglio 33, in favore del fondo dominante costituito dal fabbricato con terreno di esclusiva pertinenza siti in Isernia alla C.da Le Piane, distinto in
N.C.E.U. al foglio 33, p.lle 291 e 683 e dal terreno agricolo pure sito in Isernia alla C.da Le
Piane, censito in N.C.T. al foglio 33, p.lla 685, con conseguente condanna all'arretramento a cura e spese di parte resistente di vasi, fioriere ed ogni altro manufatto che limiti l'estensione del passaggio al di sotto di metri tre nella parte lineare della strada che costeggia il marciapiede e con ulteriore arretramento (quindi, anche per un ulteriore metro e mezzo) nella parte della svolta a T, per consentire la comoda svolta anche ad auto di dimensioni più grandi di un'utilitaria, nonché ad eventuali furgoni o mezzi di soccorso;
- dispone che la condanna alle spese di lite della fase interdittale sia da intendersi in solido tra e CP_1 CP_2
- condanna e in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite della CP_1 CP_2 presente fase di merito che si liquidano in € 4.659,00 oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge
Isernia, lì 20.11.2025
Il giudice - Dott.ssa Simona Di Paolo pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n° 718/2018 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 9/10/2025, promossa da
e , elettivamente domiciliati in Isernia, C.so Parte_1 Parte_2
Garibaldi 229, presso lo studio dell'avv. Bice Antonelli che li rappresenta e difende;
ATTORI nei confronti di
rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Piermarino in virtù di mandato in calce alla CP_1 comparsa di costituzione di nuovo difensore ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Isernia via Occidentale 148;
CONVENUTA nei confronti di nato a [...], il [...] CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
avente ad oggetto: merito possessorio
Conclusioni come da verbale di udienza del 9.10.2025.
pagina 1 di 7 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg.ri ed hanno Parte_1 Parte_2 introdotto il merito possessorio rappresentando che: con ricorso del 18.07.2018 gli odierni attori, premettendo di essere titolari di un diritto di servitù di passaggio costituita con atto notarile del
27.11.2011 per notar di Isernia, adivano l'intestato Tribunale ai sensi degli artt. 1170 c.c. e Per_1
703 c.p.c. per sentir dichiarare in danno dei resistenti coniugi e CP_1 CP_2
l'immediata cessazione di ogni turbativa e/o molestia nella loro fruizione della detta servitù; che, a fondamento della domanda, i ricorrenti deducevano che, nell'aprile del 2018, i resistenti avevano collocato lungo il percorso dell'accesso al fondo di loro proprietà ed a palese intralcio e limitazione di esso accesso una serie di elementi materiali (fioriere, mattoni, tegole, altro) tale da rendere estremamente più difficoltose le manovre automobilistiche di comoda svolta ed accesso sino ad allora poste in essere.
Nel giudizio possessorio si costituiva la sola resistente , contestando la domanda e CP_1 chiedendone il rigetto;
ella riconosceva di aver collocato le fioriere per come denunciato da controparte ma negava che ciò potesse costituire intralcio all'esercizio del diritto dei ricorrenti.
Espletata attività istruttoria mediante audizione degli informatori delle parti, con ordinanza resa in data
11.11.2019 il Tribunale accoglieva il ricorso e, per l'effetto, ordinava ai resistenti l'immediata cessazione di ogni turbativa o molestia in relazione al passaggio oggetto di causa, con conseguente condanna all'arretramento dei manufatti collocati dai resistenti sino al limite di metri lineari tre, ma nulla disponeva in merito alla comoda svolta, oggetto di domanda e conclusioni;
con la suddetta pronuncia il Giudicante liquidava altresì le spese di lite della fase senza disporre che i soccombenti fossero obbligati in solido al pagamento delle stesse.
Gli odierni concludenti si determinavano quindi alla proposizione del giudizio di merito, introducendo la presente fase processuale e chiarendo, nell'atto introduttivo, le proprie doglianze unicamente in merito alla omessa statuizione concernente non solo la larghezza del passaggio (metri lineari tre) ma la
“comoda svolta” oggetto della domanda possessoria, evidenziando altresì che la condanna al pagamento delle spese di lite priva del vincolo espresso della solidarietà avrebbe reso illegittimamente più oneroso ai ricorrenti il recupero delle somme dovute.
Si costituiva anche nella fase di merito la sola , richiamando le pregresse difese ed CP_1 asserendo che la pronuncia cautelare non avrebbe avuto alcun sostegno probatorio né ragion d'essere, pagina 2 di 7 in quanto le fioriere oggetto di causa sarebbero state poste oltre il limite dei 3 metri attribuito ai ricorrenti, ed immodificata nel tempo.
Il pur ritualmente citato, non si è costituito e ne è stata, pertanto, dichiarata la CP_2 contumacia.
La causa è stata istruita mediante interrogatorio formale e escussione testimoniale e, pervenuta infine alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione con concessione di termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c.
***
Ad esito dell'istruttoria espletata sia nel giudizio possessorio che di merito, si può senz'altro affermare, in primo luogo, che gli attori abbiano sempre utilizzato il passaggio sul fondo servente di proprietà della convenuta, costituito dalle part.lle 686 e 649 del fg. 33 senza limitazioni nelle dimensioni e nella larghezza.
La stessa convenuta, infatti, riconosce che le doglianze di parte attrice sono limitate alle tre fioriere
(oggi sostituite con i “piloni” di cemento) posizionate, a partire dal 2018, nella parte antistante il fabbricato e che, di fatto, hanno reso più difficoltosa la svolta a T dalla stradina che costeggia il fabbricato e che si immette sulla strada di uscita ad uso pubblico.
Sicchè, a prescindere da quanto riportato nell'atto di acquisto del 27.2.2011, non v'è dubbio che, prima del posizionamento di dette fioriere, la manovra di svolta avveniva da parte degli attori senza alcun ostacolo né limitazione in termini di larghezza o di dimensioni.
I testi e hanno dichiarato che la strada viene utilizzata solo da loro Testimone_1 Testimone_2 ovvero dai coniugi e che prima che venissero poste le fioriere nell'aprile 2018, la Controparte_3 strada veniva utilizzata comodamente sia per l'accesso con vetture che con mezzi commerciali e che il passaggio, dopo il collocamento delle fioriere e dei blocchi di cemento, è risultato ridotto rispetto al passato.
Ciò dimostra che, fino al momento dell'apposizione delle fioriere, oggi sostituite dai piloni, gli attori hanno vantato un possesso della servitù di passaggio pacifico e ininterrotto da anni, senza limitazioni nel passaggio e nella svolta, soprattutto con auto più grosse e lunghe, nel cortile antistante l'abitazione della convenuta.
Dal punto di vista fattuale, dunque, non sussistono dubbi circa l'utilizzazione, da parte degli attori e dei loro amici e familiari, del tratto di strada per cui è causa senza che questo avesse alcuna limitazione nella dimensione della larghezza (se non quella costituita dalla distanza tra il muro e il marciapiede, nella parte lineare della strada).
Peraltro, in materia possessoria, l'esercizio del possesso va provato in concreto, non potendo l'esistenza pagina 3 di 7 e l'estensione di questo essere desunta dal regime legale o convenzionale del diritto reale corrispondente ed essendo estranea alla materia possessoria ogni questione relativa alla legittimità del possesso ed alla sua rispondenza ad un valido titolo. In altri termini, colui che esperisce l'azione di spoglio e di manutenzione deve provare i fatti materiali integranti la situazione di cui chiede il ripristino e deve in particolare dimostrare di aver esercitato il possesso in epoca prossima allo spoglio
(o alla turbativa) lamentato (Tribunale Salerno, sez. II, 30/10/2014, n. 5110). In altre parole, quindi, una volta provata la preesistenza del possesso e l'esercizio materiale dello stesso – sub specie di servitù di passaggio – non occorre dimostrarsi anche la legittimità di tale condotta.
Di contro, la convenuta non ha dimostrato - come sarebbe stato suo onere - che l'utilizzo del CP_1 passaggio sia avvenuto per mera tolleranza né che, nel caso di specie, vi sia stata una modifica nelle modalità di esercizio del possesso tale da rendere non più attuale un permesso in precedenza accordato.
Le condotte poste in essere dai coniugi nel corso degli anni sono annoverabili tra Controparte_3 gli atti nei quali di norma si estrinseca l'esercizio della servitù di passaggio.
Peraltro, in materia di tutela possessoria delle servitù di passaggio, diretta al ripristino dello stato di fatto mutato contro la volontà del possessore del fondo dominante, è irrilevante accertare se la servitù sia ancora esercitabile con diverse modalità, dovendosi solo verificare se vi sia stata una modifica dello stato dei luoghi tale da produrre un'apprezzabile riduzione delle possibilità di utilizzo della detta servitù, caratterizzanti il possesso precedente (Cass. n. 15517/2017).
Ciò posto, risulta non contestato la situazione di possesso da parte degli attori, mentre è stata provata, sia nel corso della fase possessoria che di quella propriamente di merito, la modalità di incidenza delle fioriere (e, oggi, dei piloni) sulla possibilità di fruizione del passaggio e della servitù da parte degli stessi: anche nella prospettazione di parte convenuta, infatti, si giustifica l'apposizione delle fioriere e dei manufatti ritenendo che gli stessi non limitino l'esercizio della servitù di passaggio, in quanto posizionate in area di proprietà esclusiva della CP_1
È certo, quindi che l'apposizione delle fioriere (e dei piloni) – a prescindere da ogni questione inerente alla legittimità del possesso, come già detto, irrilevanti in questa sede se non ad colorandam possessionem (Cass. 28/2/1989, n. 1087) - abbia dato luogo a un'alterazione della situazione di fatto in grado di turbare gli attori nell'utilizzo del passaggio carrabile e, in particolare, nella manovra di svolta con auto o mezzi di dimensioni superiori a quelle di un'utilitaria.
Oggettivamente, ancorché resti possibile l'accesso alla propria proprietà, è certo che l'apposizione delle fioriere e dei piloni, riducendo lo spazio di manovra nella svolta, in modo tale da costringere chi debba entrare a prestare maggiore attenzione nella manovra di ingresso o uscita sulla strada pubblica o ad effettuare un maggior numero di manovre per entrare o uscire, prestando attenzione, specie di notte, a pagina 4 di 7 non colpire le fioriere (o, oggi, i piloni) apposte sul confine della proprietà della configura CP_1 comunque una molestia, posto che integra molestia qualsivoglia impedimento del possesso esistente e pregresso, senza che possa diversamente rilevare la possibilità di un differente modo di esercizio di detto possesso, atteso che questo verrebbe a porre in essere una situazione di fatto diversa da quella precedente ed estranea all'esercizio in atto tutelato (Cass., n. 4628/1993).
In assenza, quindi, di un consenso da parte degli attori, la limitazione loro imposta all'agevole accesso alla propria abitazione (agevole accesso, inteso anche sotto il profilo meramente temporaneo) attraverso la strada che costeggia il cortile di pertinenza all'abitazione della configura una CP_1 situazione di fatto differente e più onerosa rispetto alla precedente, in grado, pertanto, di qualificarsi in termini di molestia. Certamente più difficoltoso deve qualificarsi la manovra di ingresso alla strada che conduce alla propria abitazione da parte degli attori, valutazione, questa, che deve peraltro prescindere dal modello di auto che debba accedere alla proprietà degli stessi o dall'abilità del guidatore, posto che il termine di raffronto deve essere costituito semplicemente dalla situazione di fatto preesistente.
Indifferente, poi, è la circostanza secondo cui il titolo della servitù prevedesse un'ampiezza della strada ove questa insisteva di 3 mt posto che, nell'azione possessoria è, appunto, sufficiente la dimostrazione del possesso preesistente della servitù senza detta limitazione nella dimensione e la modifica dello stato di fatto.
Ciò posto, appare dimostrato il fatto oggettivo della molestia, posto che l'apposizione delle fioriere e dei piloni in corrispondenza del confine con il cortile di proprietà della convenuta ha dato luogo a un'alterazione della situazione di fatto in grado di rendere agli attori più gravoso e notevolmente difficoltoso l'accesso (solo) alla loro proprietà.
Dimostrata è, anche, la legittimazione passiva dei convenuti quale autori della turbativa, non essendo contestata l'apposizione delle fioriere su iniziativa del e dei piloni da parte della stessa CP_2
CP_1
Sotto il profilo psicologico, l'animus turbandi della molestia possessoria consiste nella volontarietà del fatto che determina la diminuzione del godimento del bene da parte del possessore e nella consapevolezza che esso è oggettivamente idoneo a modificarne o limitarne l'esercizio, senza che rilevi, in senso contrario, il perseguimento, da parte dell'agente, del fine specifico di molestare il soggetto passivo ovvero la mancata previsione delle concrete ed ulteriori conseguenze della sua azione
(Cass. n. 107/2016).
Peraltro, seppure sia vero, secondo i giudici di legittimità, che “in tema di tutela possessoria, non ogni modifica apportata da un terso alla situazione oggettiva in cui si sostanzia il possesso costituisce, spoglio o turbativa, essendo sempre necessario che tale modifica comprometta in modo giuridicamente pagina 5 di 7 apprezzabile l'esercizio del possesso” (Cass. n. 10819/2001 o Cass. n. 1103/2003), è pur vero che nei casi affrontati dalla Cassazione il restringimento del passaggio e della relativa servitù, in un caso determinava comunque che la strada “conserva attualmente una larghezza di ben otto metri e consente pienamente il transito anche veicolare ed anche con mezzi agricoli, senza presentare nessuna modifica di rilievo in ordine alla "facoltà di transito" e, nell'altro caso, afferiva ad un inspessimento di muretto di confine di soli 5 cm rispetto al precedente e, ancora, nel caso affrontato dalla Cassazione con la sentenza 15788/2002, si verteva in materia di sostituzione della precedente recinzione con una rete metallica delle stesse dimensioni, sicché è evidente l'impossibilità di configurare un effettivo ed apprezzabile disturbo o modifica della situazione preesistente nella sostituzione della vecchia rete metallica con una nuova;
il caso, invece, affrontato nell'ordinanza n. 8275/2002, riguardava l'apposizione su un terreno sul quale i ricorrenti esercitavano servitù di passaggio di un cancello apribile con una semplice spinta, di fatto non impedendo né ostacolando il passaggio sulla strada, mentre nel caso di specie si è passati da una situazione in cui sulla strada per cui è causa aveva una svolta agevole e senza necessità di manovre, ad una situazione in cui la svolta a T presuppone abilità di guida o la necessità di prestare maggiore attenzione per evitare di urtare le fioriere (e, ora, i piloni) o, comunque, la necessità, specie con auto di dimensioni superiori ad un'utilitaria, di fare più manovre, rendendo certamente più difficoltose, anche solo in termini temporali che in precedenza non vi erano, le manovre di entrata e uscita nella strada di accesso alla propria abitazione da parte degli attori.
A ciò si aggiunga che, evidentemente, proprio sulla base di tali considerazioni, è stato eliminato uno dei piloni apposti dalla stessa come risulta dalle foto prodotte in atti dalla stessa convenuta. CP_1
Dalle considerazioni di cui sopra ne deriva l'accoglimento della domanda proposta da parte attrice.
Le fioriere o i piloni potranno, quindi essere poste a distanza (dal margine esterno) di 3 metri nella parte lineare della strada che costeggia il marciapiede ma dovranno essere congruamente arretrate
(quindi, anche per un ulteriore metro e mezzo) per consentire la comoda svolta anche ad auto di dimensioni più grandi di un'utilitaria, nonché ad eventuali furgoni o mezzi di soccorso.
Con riferimento all'altra domanda svolta da parte attrice relativa alla previsione espressa del vincolo di solidarietà delle spese di lite relative alla fase interdittale, va anzitutto premesso che l'art. 97 c.p.c. prevede espressamente, all'ultimo comma, che “Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese (art. 91) e dei danni (art. 96), questa si fa per quote uguali”, sicchè era già implicita la condanna in solido tra i convenuti in forza di tale disposizione.
Ad ogni modo, va rilevato – esplicitamente - che tra il e la vi era e vi è una CP_2 CP_1 comunanza di interessi: pur non essendosi costituito il né nella fase interdittale che nella CP_2 presente fase di merito, lo stesso non ha, comunque, aderito alla domanda di parte attrice e, anzi, nella pagina 6 di 7 fase interdittale non si è neanche presentato a rendere interrogatorio formale, pur essendogli stata notificata l'ordinanza ammissiva dello stesso. Se ne deduce, pertanto, che il convenuto contumace, nel porre in essere tale strategia difensiva, abbia aderito alla posizione della convenuta, anche considerando che la mancata costituzione non può equipararsi a non contestazione dei fatti rappresentati dagli attori ex art. 115 c.p.c. ma a contestazione integrale degli stessi.
Ne deriva che, i convenuti devono essere tenuti in solido, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1294 c.c., al pagamento tanto delle spese di lite della fase interdittale quanto a quelle della presente fase, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, ordina ai sigg.ri e l'immediata CP_1 CP_2 cessazione da ogni turbativa o molestia all'esercizio del possesso della servitù di passaggio gravante sul fondo sito in agro del Comune di Isernia alla C.da Le Piane e distinto in NCT al foglio 33, p.lle nn. 686 e 649 del foglio 33, in favore del fondo dominante costituito dal fabbricato con terreno di esclusiva pertinenza siti in Isernia alla C.da Le Piane, distinto in
N.C.E.U. al foglio 33, p.lle 291 e 683 e dal terreno agricolo pure sito in Isernia alla C.da Le
Piane, censito in N.C.T. al foglio 33, p.lla 685, con conseguente condanna all'arretramento a cura e spese di parte resistente di vasi, fioriere ed ogni altro manufatto che limiti l'estensione del passaggio al di sotto di metri tre nella parte lineare della strada che costeggia il marciapiede e con ulteriore arretramento (quindi, anche per un ulteriore metro e mezzo) nella parte della svolta a T, per consentire la comoda svolta anche ad auto di dimensioni più grandi di un'utilitaria, nonché ad eventuali furgoni o mezzi di soccorso;
- dispone che la condanna alle spese di lite della fase interdittale sia da intendersi in solido tra e CP_1 CP_2
- condanna e in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite della CP_1 CP_2 presente fase di merito che si liquidano in € 4.659,00 oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge
Isernia, lì 20.11.2025
Il giudice - Dott.ssa Simona Di Paolo pagina 7 di 7