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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 06/02/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 911/2022 R.G.A.C., promosso da
(c.f. ), elettiv.te domiciliata in Via Parte_1 CodiceFiscale_1
Giulia 27, Reggio Calabria, presso lo studio dell'Avv. Rosaria Agnello che la rappresenta e difende per procura in atti, appellante, contro
(c.f. ), elettiv.te domiciliata in Via S. CP_1 CodiceFiscale_2
Martino 93, S. Agata Militello (ME), presso lo studio dell'Avv. Rosina Maria
Graziano che la rappresenta e difende per procura in atti, appellata,
(c.f. ), protutrice di Controparte_2 CodiceFiscale_3 CP_3
(c.f. ), CodiceFiscale_4
(c.f. ), Controparte_4 CodiceFiscale_5 appellate contumaci, avente ad oggetto: cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima (appello avverso la sentenza n. 383/22 R.S. del Tribunale di
Patti).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
1 Con atto di citazione notificato in data 20 dicembre 2022 Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 383/22 R.S. con la quale il Tribunale di
Patti aveva rigettato le domande di riduzione per lesione delle quote di legittima in relazione alla successione di proposte da , Persona_1 Pt_1 [...]
e tutti figli del de cuius. e CP_4 CP_3 Pt_1 CP_4
esponevano che, in data 10 novembre 2003, era deceduto Persona_1 lasciando quali eredi legittimi i tre figli, , e , e la Pt_1 CP_4 CP_3
moglie le attrici lamentavano che nella dichiarazione di CP_1 successione del padre erano stati indicati quali beni immobili la quota di ½ di un immobile sito in Siracusa, la quota di ½ di un immobile sito in Palazzolo Acreide ed una autovettura modello Opel. Successivamente avevano saputo che la alla quale le due sorelle avevano rilasciato procura a vendere, aveva CP_1 alienato l'immobile in Siracusa ad un prezzo irrisorio, che i conti correnti intestati al de cuius risultavano azzerati alla data del suo decesso e che lo stesso aveva donato alla moglie, nel 1999, la quota di ½ di un immobile sito in San Fratello;
inoltre aveva stipulato una polizza indicando quali beneficiari la Persona_1 moglie ed il figlio i quali avevano incassato, alla morte del la CP_3 Per_1 somma di € 77.468,53 senza dichiarare tale importo al momento della successione. Avevano chiesto, pertanto, che venisse accertata l'avvenuta lesione delle loro quote di legittima con conseguente riduzione delle disposizioni lesive delle loro quote. Analoga domanda aveva svolto il fratello CP_3
costituitosi in giudizio in persona della protutrice Controparte_2
Con il primo motivo di appello ha dedotto l'erroneità della Parte_1
sentenza impugnata nella parte in cui era stata ritenuta inammissibile la richiesta di collazione formulata dalle originarie attrici ( e ) in Pt_1 Controparte_4
quanto proposta tardivamente ed in assenza di una domanda di divisione, rilevando che l'azione di riduzione non escludeva l'operatività della collazione, il cui obbligo sorge automaticamente senza necessità di apposita domanda.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha poi censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure aveva ritenuto non indicato con esattezza il valore della massa ereditaria e delle singole quote di riserva spettanti ai legittimari, avendo le attrici al contrario indicato i beni mobili ed immobili donati in vita dal de cuius nonché il c.d. relictum e chiesto il rinnovo
2 della c.t.u. espletata anche al fine di determinare correttamente il valore di detti beni. ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, che Parte_1 venisse accertata la lesione della sua quota di legittima, rinnovata la c.t.u. al fine di accertare l'esatto valore delle quote, dei beni relitti, venduti e donati, con conseguente collazione e condannata al versamento ai coeredi CP_1 dell'equivalente pecuniario in eccedenza, avendo ricevuto per donazione un valore maggiore di quanto gli compete come erede legittimo, non essendo i beni relitti sufficienti a soddisfare il diritto di prelevamento dei coeredi non donatari.
costituendosi, evidenziava che l'appellante non aveva indicato CP_1
in modo preciso il valore della massa ereditaria e quello della sua quota di legittima, carenza alla quale non poteva sopperirsi mediante il chiesto rinnovo di c.t.u.; contestava le altre censure svolte dall'appellante e chiedeva il rigetto del gravame. In subordine, in caso di accoglimento della domanda di riduzione proposta da chiedeva la compensazione delle somme chieste da Parte_1 quest'ultima con quelle pagate dalla per estinguere debiti del de cuius. CP_1
e pur regolarmente citati, non si costituivano in CP_3 Controparte_5 giudizio e deve esserne dichiarata la contumacia.
Il primo motivo di appello è infondato.
Non v'è dubbio che, come affermato dall'appellante, l'azione di riduzione e la collazione possano concorrere, salve le sostanziali differenze di operatività e finalità dei due istituti;
la S.C. ha precisato che, mentre la riduzione sacrifica i donatari nei limiti di quanto occorra per reintegrare la legittima lesa ed è quindi imperniata sul rapporto fra legittima e disponibile, la collazione, nei rapporti indicati nell'art. 737 c.c., pone il bene donato, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi che siano il coniuge o discendenti del "de cuius", donatario compreso, senza alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile. Nondimeno, il rilievo che la collazione può comportare di fatto l'eliminazione di eventuali lesioni di legittima, consentendo agli eredi legittimi di conseguire nella divisione proporzioni uguali, non esclude che il legittimario possa contestualmente esercitare l'azione di riduzione verso il coerede donatario, atteso che solo l'accoglimento di tale domanda assicura al legittimario leso la reintegrazione della sua quota di riserva con l'assegnazione di beni in natura, privando i coeredi della facoltà di optare per l'imputazione del relativo valore. Al
3 contempo, e in modo speculare, deve riconoscersi che l'azione di riduzione, una volta esperita, non esclude l'operatività della collazione con riguardo alla donazione oggetto di riduzione, fermo restando che mentre la collazione, ove richiesta in via esclusiva, comporta il rientro del bene donato nella massa, senza riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile, nel caso di concorso con l'azione di riduzione essa interviene in un secondo tempo, dopo che la legittima sia stata reintegrata, al fine di redistribuire l'eventuale eccedenza, e cioè l'ulteriore valore della liberalità che esprime la disponibile (Cass. Civ. Sez. 2, 10 dicembre
2020 n. 28196).
La censura svolta dall'appellante non coglie nel segno laddove Parte_1 insiste, per un verso, nel ritenere che la collazione operi automaticamente e che, con riferimento alla stessa, non si ponga una questione di modificazione del petitum della domanda di riduzione spiegata nell'atto introduttivo, ribadendo tuttavia, per altro verso, di non aver formulato alcuna domanda di divisione, domanda rispetto alla quale la collazione è in rapporto di strumentalità.
Come costantemente affermato dalla S.C., la collazione è disciplinata dalla legge come una fase della divisione ereditaria, sicché non può formare oggetto di un'azione giudiziale autonoma dalla divisione stessa, neppure a fini di mero accertamento (Cass. Civ. Sez. 2, 21 maggio 2015 n. 10478); la collazione presuppone l'esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere, sicché non può aversi collazione in assenza di una domanda di divisione che, come chiarito dall'appellante, nel caso di specie non è stata formulata.
La Suprema Corte ha peraltro chiarito che l'azione di divisione ereditaria e quella di riduzione sono fra loro autonome e diverse, perché la prima presuppone la qualità di erede e l'esistenza di una comunione ereditaria che si vuole sciogliere, mentre la seconda implica la qualità di legittimario leso nella quota di riserva ed è diretta alla reintegra in essa, indipendentemente dalla divisione;
ne consegue che la domanda di divisione e collazione non può ritenersi implicitamente inclusa in quella di riduzione, sicché una volta proposta la domanda di riduzione, quelle di divisione e collazione, avanzate nel corso del giudizio di primo grado con le memorie ex art. 183 c.p.c., sono da ritenersi nuove e, come tali, inammissibili ove la controparte abbia sul punto rifiutato il contraddittorio (Cass. Civ. Sez. 2, 4 settembre 2020 n. 18468).
4 Immune da censure deve, pertanto, ritenersi la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto inammissibile, in quanto tardiva, la richiesta di provvedere alla collazione del denaro e dei cespiti mobiliari ed immobiliari del de cuius formulata per la prima volta dalle attrici nelle note conclusive, non avendo le stesse neanche proposto domanda di divisione (pag. 5 della sentenza).
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
La S.C., superando il precedente orientamento più restrittivo (cfr. Cass. Civ.
Sez. 2, 19 gennaio 2017 n. 1357), ha affermato che il legittimario ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, e, a tal fine, può allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva (Cass. Civ. Sez. 2, 2 settembre 2020 n. 18199;
Cass. Civ. Sez. 1, 10 gennaio 2023 n. 348).
Nel caso di specie, tuttavia, le sorelle e nell'atto Pt_1 Controparte_4
di citazione, dopo aver indicato tra i beni caduti in successione la quota pari ad ½ di un immobile sito in Siracusa, la quota di ½ di un immobile sito in Palazzolo
Acreide ed una autovettura Opel, hanno affermato di avere rilasciato alla madre procura a vendere l'immobile in Siracusa, bene poi alienato dalla stessa per una risibile somma; hanno poi evidenziato che il padre nel 1999 aveva donato alla moglie la quota di ½ di un immobile in San Fratello e che aveva stipulato una polizza vita i cui beneficiari erano stati indicati nella madre, e nel CP_1 fratello . Hanno, inoltre, affermato l'esistenza di vari c/c tra cui uno CP_3
cointestato con la moglie presso la Banca Intesa Sanpaolo e uno postale, CP_1 nel quale veniva accreditata la pensione spettante a CP_3
Il giudice di prime cure ha correttamente evidenziato la genericità delle allegazioni e delle deduzioni delle attrici (e del convenuto , attore in via CP_3
riconvenzionale), le quali non avevano in alcun modo indicato non solo con precisione i beni facenti parte del c.d. relictum ma neanche le quote di legittima
5 che assumevano lese. Sul punto non può non rilevarsi che il c.t.u., nel calcolare le quote spettanti agli eredi, ivi compresa l'odierna appellante, ha individuato non le quote di riserva ma quelle determinate in base alla successione legittima.
L'odierna appellante, quindi, non ha precisato quale fosse la sua quota di riserva, ha indicato in modo generico i beni da considerare per il calcolo delle quote, chiedendo peraltro che il Tribunale disponesse acquisizioni di documenti bancari, che ben avrebbe dovuto produrre al momento dell'instaurazione del giudizio potendo, quale erede del padre, chiederne il rilascio agli istituti bancari.
Non ha dichiarato il corrispettivo percepito dalla vendita dell'immobile a
Siracusa, vendita per la quale sia lei che la sorella avevano CP_4 rilasciato procura a vendere alla madre, corrispettivo da considerare ai fini della determinazione del relictum, non avendo alcun rilievo il valore del bene stimato da un professionista nominato dall'appellante.
Dalla c.t.u. espletata è ancor più emersa la genericità delle allegazioni dell'odierna appellante, avendo il consulente indicato tra i beni che dovevano essere compresi nella successione di anche una Fiat Panda 750, Persona_1 trasferita dopo la morte del padre proprio alla figlia , senza che alcuna Pt_1
menzione di tale veicolo si rinvenisse nella denuncia di successione;
il c.t.u. ha altresì indicato altri terreni siti in Siracusa, catastalmente intestati al de cuius, ma dei quali non aveva rinvenuto prova della titolarità in capo a Persona_1
Emerge inoltre dai rilievi alla consulenza depositata, svolti dall'appellante, che quest'ultima lamentava la mancata acquisizione ed esame da parte del c.t.u. di documentazione bancaria nonché l'omessa stima dei terreni siti in Siracusa, senza considerare che l'onere di fornire gli elementi per la corretta ricostruzione del relictum e la determinazione della esatta quota di riserva a lei spettante non poteva certamente gravare sul c.t.u. nominato, al quale, invero, era già stato conferito un mandato sin troppo ampio.
Deve, inoltre, rilevarsi che le precisazioni ed i chiarimenti offerti nell'atto di appello, in ordine al valore dei beni del c.d. relictum e della quota di riserva, non possono che ritenersi tardivi e, conseguentemente, inammissibili.
Alla luce delle considerazioni svolte, la motivazione svolta dal giudice di primo grado non può che essere condivisa, non avendo l'appellante assolto all'onere, sulla stessa incombente, di precisare entro quali limiti sia stata lesa la
6 sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata (così Cass. Civ. Sez. 2, 2 settembre 2020 n. 18199).
L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza nei rapporti tra l'appellante e la nulla deve disporsi sulle spese riguardo alle altre CP_1 parti rimaste contumaci.
Deve inoltre trovare applicazione l'art. 13 D.P.R. n. 115/02 che dispone che
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
Deve quindi darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente;
l'obbligo di pagamento, a carico della appellante, sorge ex lege al momento del deposito del presente provvedimento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 383/22 R.S. del
Tribunale di Patti, così provvede: dichiara la contumacia di e di Controparte_4 CP_3 rigetta l'appello proposto da;
Parte_1 condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio liquidate, a favore di in € 8.000,00 per compensi (€ 2.000,00 fase studio, € 1.400,00 CP_1 fase introduttiva, € 1.600,00 fase trattazione, € 3.000,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma.
Messina, 16 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott. Giuseppe Minutoli)
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