Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/03/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 9376/2022 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Matilde Boccia quale giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al N. 9376/2022 R. Gen. Aff Cont., avente ad oggetto:
“Opposizione a decreto ingiuntivo -Vendita di cose mobili” vertente:
TRA
, in p.l.r.p.t., corrente in Aversa alla Parte_1
Via Aldo Moro nr. 29, VA , rappresentata e difesa giusta P.IVA_1 procura in calce ed allegata su foglio a parte dall'Avv. Diego Di Grazia (C.F.
) e con lo stesso elettivamente domiciliata presso il C.F._1 suo studio sito in Aversa (CE) alla Via Ettore Corcioni nr. 56,
-Opponente - CONTRO
con sede in Carinaro (CE) alla Strada Controparte_1
Consortile Zona ASI c/o INCENTRO, P.IVA , in persona P.IVA_2 dell'amministratore unico e legale rappr.te sig. , rapp.to e Controparte_2 difeso, giusta mandato in calce l'atto di costituzione, dall'avv. Mario De Michele, C.F.: con il quale elett.te domicilia in C.F._2
Aversa alla Via Ettore Corcioni n. 63
-Opposta-
***
CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 18.11.24 e come da comparse conclusionali e memorie di replica in atti.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
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1- Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 16.09.2022, a mezzo posta certificata ai sensi della L.53/94, il conveniva in giudizio innanzi l'intestato Parte_1
Tribunale di Napoli Nord il , onde sentir revocare Controparte_1 il decreto ingiuntivo n. 3002/2022 emesso dal Tribunale Ordinario di Napoli Nord in data 21/07/2022, nell'ambito del procedimento monitorio recante RG n. 7809/2022, notificato in data 26/07/22, con il quale era stata ingiunta la somma di € 5.184,26 per il mancato pagamento delle fatture indicate in ricorso per la forniture di merce ivi indicata. Preliminarmente, l'opponente contestava il fondamento del credito per come dedotto dalla opposta-ricorrente essendo le predette fatture titolo non idoneo a fondare la sussistenza dell'effettivo rapporto commerciale intercorso tra le parti;
più nel dettaglio, esponeva di non aver mai ricevuto la merce per come indicata nelle predette fatture e per come prospettato dalla opposta ricorrente. Contestava sostanzialmente che il decreto opposto si fondava su un sostrato documentale/probatorio rappresentato soltanto dalle fatture di vendita emesse dall'opposta che, eccepiva, non costituire un valido titolo negoziale nel senso indicato dalla giurisprudenza di legittimità siccome mero documento di formazione unilaterale. Quanto al merito, eccepiva non essere mai intervenuta alcuna regolamentazione contrattuale specifica e redatta per iscritto, tra e parti. Dunque, nel caso de quo, contestava il rapporto cui afferiva la fattura commerciale prodotta dalla opposta. Ed invero, esponeva che l'opposta aveva allegato le sole fatture sprovviste di qualunque altro documento a riprova dell'esecuzione di quanto fatturato. Pertanto, citando la convenuta in epigrafe indicata a comparire innanzi l'intestato Tribunale, all'udienza del 30.1.24, concludeva: In via preliminare e/o pregiudiziale -Rigettare e disattendere qualunque richiesta di provvisoria esecuzione del d.i. opposto, siccome non ve ne sono i presupposti, né in fatto né tantomeno in diritto. -Nel merito. In base a tutti i motivi di cui al presente atto di opposizione, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e quindi l'inefficacia dell'opposto decreto ingiuntivo al decreto ingiuntivo n. 3002/2022 del 21/07/2022 (RG monitorio n. 7809/2022) siccome privo dei requisiti previsti per legge e per l'effetto annullare e/o revocare integralmente lo stesso e quindi dichiarare che la parte opponente nulla deve all'opposta per quanto dedotto e richiesto nel decreto ingiuntivo al decreto ingiuntivo n. 3002/2022 del 21/07/2022 (RG monitorio n. 7809/2022) ed infine, quindi, dichiarare la non debenza della somma ingiunta;
-Accertare e Dichiarare, come conseguenza di quanto sopra, che la società opponente nulla deve alla sociedità opposta”. Si costituiva in giudizio il come in epigrafe Controparte_1 rappresentato, difeso e domiciliato, il quale impugnava e contestava, in fatto e in diritto, tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto e chiedeva il rigetto di tutte le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto. Insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto,
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nonché per la concessione della provvisoria esecuzione delle somme ingiunte e del pagamento delle spese legali. Premetteva in fatto di essere una società che produce in conto proprio e/o per conto terzi prodotti ed articoli in cuoio, pelle, materiale plastico e/o sintetico o in tessuto per calzature e accessori;
che nell'esercizio di tale attività, su incarico dell'odierna opponente, aveva prodotto e consegnato alla stessa un ingente quantitativo di suole per la realizzazione di calzature, come specificato nelle fatture e nei documenti di trasporto allegati al monitorio. Segnatamente il rappresentava che Controparte_1 nell'esecuzione delle forniture oggetto degli accordi, aveva emesso le seguenti fatture: n. 64 del 28/02/2020 per un importo di € 1.139,36 (All. 1C);
• n. 101 del 31/3/2020 per un importo di € 2.068,14 (All. 1C); n. 144 del 30/06/2020 per un importo di € 171,29 (All. 1C); n. 160 del 24/07/2020 per un importo di € 1.805,48 (All. 1C). Dunque, che in base a quanto convenuto tra le parti, una volta consegnata la merce, mediante corriere come da D.D.T., le fatture di cui sopra avrebbero dovuto essere saldate, nel rispetto delle scadenze indicate nelle stesse, mediante bonifico bancario oppure assegno bancario. Eccepiva che, nonostante i numerosi solleciti, verbali e per iscritto, e da ultimo, la lettera di costituzione in mora del 10.06.2021, tuttavia il Parte_1 non aveva provveduto a corrispondere quanto dovuto.
[...]
Pertanto, rivendicava di vantare nei confronti dell'odierna opponente il credito ingiunto pari a complessivi 5.184.26, oltre interessi moratori ex art. D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo. Resisteva alle eccezioni di controparte in merito al disconoscimento del rapporto contrattuale e commerciale, alla contestazione sulla ricezione della merce di cui alle fatture azionate, deducendo che la merce prodotta su incarico del era stata regolarmente consegnata Parte_1 dal come evincibile dai Documenti di Trasporto Controparte_1 firmati dal Destinatario. In particolare, elencava i documenti di trasporto e l'ora di ritiro della merce nonché la corrispondenza dei prodotti consegnati con quelli indicati nelle fatture a sostegno del Decreto Ingiuntivo opposto: A) FATTURA n. 64 del 28/02/2020 per un importo di € 1.139,36: 1. Merce consegnata con D.D.T. 217/2020 del 10/02/2020 – Ora ritiro 14:30 - Quantità 13, 6, 3, 2 e 2 (All. 4);
2. Merce consegnata con D.D.T. 226/2020 del 11/02/2020 – Ora ritiro 09:40 - Quantità 25, 9 e 5 (All. 5);
3. Merce consegnata con D.D.T. 311/2020 del 21/02/2020 – Ora ritiro 15:37- Quantità 3 e 58 (All. 6);
4. Merce consegnata con D.D.T. 345/2020 del 26/02/2020 – Ora ritiro 15:06 – Quantità 21 (All. 7); B) FATTURA n. 101 del 31/03/2020 per un importo di € 2.068,14: 1. Merce consegnata con D.D.T. 387/2020 del 04/03/2020 – Ora ritiro 10:31 - Quantità 6 e 11 (All. 8);
2. Merce consegnata con D.D.T. 407/2020 del 06/03/2020 – Ora ritiro 08:57 – Quantità 170 e 18 (All. 9) C) FATTURA n. 144 del 30/06/2020 per un importo di € 171,29: 1. Merce consegnata con D.D.T. 488/2020 del 16/06/2020 – Ora ritiro 08:50 - Quantità 18 (All. 10);
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D) FATTURA n. 160 del 24/07/2020 per un importo di € 1.805,48: 1. Merce consegnata con D.D.T. 622/2020 del 24/07/2020 – Ora ritiro 09:24 - Quantità 87, 43, 37 e 16. Nel merito della sussistenza del rapporto commerciale, argomentava sul valore probatorio dei documenti di trasporto (D.D.T). Ribadiva che tutte le fatture emesse dal fossero Controparte_1 corrette, in quanto la merce consegnata fosse corrispondente perfettamente a quella fatturata. Per l'effetto insisteva pe la declaratoria di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 642 c.p.c., ritenendo sussistenti i presupposti, stante l'eccepita infondatezza dell'avversa opposizione che adduceva dilatoria e non fondata su prova scritta, pertanto chiedeva altresì la condanna dell'opponente ex art. 96 cpc. Concludeva: - In via preliminare concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli Nord n. 3002/2022 (RG. n. 7809/2022) ai sensi degli artt. 642 e 648 c.p.c. per tutte le ragioni di cui in narrativa;
-Nel merito, in via principale, respingere l'opposizione proposta dal
in persona del legale rapp.te p.t. perché inammissibile Parte_1
e comunque radicalmente infondata in fatto e in diritto e/o comunque non provata e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli Nord n. 3002/2022 (RG. n. 7809/2022);- In subordine, accertare e dichiarare che il è creditore nei confronti del Controparte_1 Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, della somma di Euro
[...]
5.184.26 (cinquemilacentoottantaquattro/26) oltre interessi moratori ex art. D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo ed oltre spese legali;
-In ogni caso, accertare e dichiarare che la presente opposizione è stata promossa dal in mala fede o, in subordine, con colpa grave e, Parte_1 pertanto, condannare lo stesso, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 3 c.p.c. 5) Con vittoria integrale di compensi e spese (generali e specifiche), oltre IVA e CPA come per legge, della presente causa nonché della fase monitoria. Disposta la trattazione scritta secondo le modalità telematiche previste dall'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020 (conv. in Legge n. 27/2020) come modificato dall'art. 221 D.L. 34/2020, disattesa la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.3002/2022 del 21/07/2022, ex art. 648 c.p.c, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e in data 18.11.24, trattenuto in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. 2.Ciò posto in punto di fatto, in diritto si osserva che la nozione di prova scritta idonea all'emissione del provvedimento monitorio ai sensi dell'art 633 comma 1 n° 1 c.p.c. è più ampia di quella prevista dagli artt. 2700 cc e 2702 cc e che nel successivo art 634 cpc sono elencati i documenti idonei a soddisfare il requisito di cui all'articolo precedente, tra cui le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se sprovvisti dei requisiti prescritti dal codice civile, e per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di denaro, nonché per prestazioni di servizi n.9376/2022 r.g.a.c. Pagina 4 di 9 N. 9376/2022 R.G.A.C.
compiute da imprenditori, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss. c.c., bollate e vidimate nelle forme di legge e gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, qualsiasi documento anche proveniente da un terzo, meritevole di fede dal punto di vista dell'autenticità dello stesso e avente, al contempo, efficacia probatoria sebbene non assoluta del diritto può costituire prova scritta ai fini della richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo. E ciò, in considerazione del fatto che l'art. 634 c.p.c., contiene un elenco non tassativo dei documenti idonei a soddisfare il requisito della prova scritta, tra cui può indubbiamente essere ricompreso anche il riepilogo dei crediti in contenzioso. Ciò premesso, va altresì rilevato che nel procedimento per ingiunzione il contraddittorio è posticipato ed eventuale e, una volta introdotto con l'opposizione al decreto ingiuntivo il giudizio di cognizione, l'opposto ha, in tale ambito, l'onere di fornire la prova del proprio credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del decreto (Cass. sent. 25.07.2011 n. 16199). Dunque, con l'opposizione si instaura un ordinario giudizio di merito che impone all'opposto (originario ricorrente) di fornire la prova piena del credito, mentre all'opponente spetta provare, successivamente, eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito. Irrilevanti sono, invece, le contestazioni relative alla regolarità del procedimento di emissione del decreto od alla idoneità della prova del credito fornita in sede sommaria. 3.Nel merito. L'opposizione si è rilevata fondata e va accolta per quanto in appresso osservato. Mette conto ribadire che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l'oggetto della cognizione non è limitato al controllo della validità del provvedimento monitorio ma attiene altresì ad un completo riesame, nel contraddittorio delle parti, della valutazione di merito sottesa al decreto di condanna, mediante l'accertamento dell'esistenza e della validità della pretesa creditoria azionata. In questo giudizio, le parti assumono la posizione corrispondente alla effettiva situazione sostanziale, anche ai fini dell'applicazione della ripartizione dell'onere probatorio regolata dall'art. 2697 c.c.: spetta dunque all'opposto, attore in senso sostanziale, fornire adeguata dimostrazione della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, mentre sull'opponente incombe la prova della fondatezza delle eccezioni sollevate. Ciò premesso, nel caso in esame, si rileva che, la Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 3581/2024 si è espressa su un interessante argomento per le aziende, pronunciando il seguente principio di diritto “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché
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risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili”. Con questo principio, dunque, l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria (ex art. 2720 c.c.). La fattura, tuttavia, di per sé non può essere considerata un titolo negoziale, ossia, essa non fa piena prova dell'esistenza del credito, essendo un documento unilaterale che non fornisce alcuna prova dell'esistenza del rapporto contrattuale su cui si fonda, né ovviamente del corrispettivo pattuito. Pertanto, la funzione probatoria della fattura commerciale è limitata alla sola fase monitoria, ossia, con riferimento alla richiesta del decreto ingiuntivo, in relazione all'importo del credito. Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo concesso su fattura, dunque, devono applicarsi le ordinarie regole in materia di onere probatorio, con la conseguenza che tale documento può rappresentare al massimo un mero indizio della stipulazione del contratto e dell'esecuzione della prestazione indicata. Il creditore dovrà dunque in ogni caso provare, eventualmente anche con testimoni, di aver effettuato una prestazione od un servizio, la natura degli stessi e l'importo pattuito, fornendo inoltre ogni altro elemento necessario od utile. Sul punto, la giurisprudenza, anche recentissima, ha precisato che “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto. Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c.” [Cassazione civile, sez. 3, sentenza 8 febbraio 2024, n. 3581; Cassazione civile. sez. 2, ordinanza n. 1444 del 15 gennaio 2024; Cassazione civile, sez. 2, sentenza 21 ottobre 2019, n. 26801]. Fermo tutto quanto innanzi, la questione del valore delle fatture per la prova del credito, assume contorni particolari con riferimento alle fatture elettroniche, in formato XML che possono essere equiparate all'estratto autentico delle scritture contabili. Questa conclusione è supportata dal fatto che il Sistema di Interscambio (SDI) genera documenti informatici che sono considerati duplicati autentici, indistinguibili dagli originali, e non semplici copie. Inoltre, i soggetti obbligati ad emettere fatture elettroniche tramite SDI sono esonerati dall'obbligo di annotazione nei registri di cui agli artt. 23 e 25 del D.P.R. 633/1972. Di conseguenza, viene meno anche l'obbligo n.9376/2022 r.g.a.c. Pagina 6 di 9 N. 9376/2022 R.G.A.C.
di conservare le scritture contabili richieste dall'art. 634, comma 2, c.p.c. per ottenere il decreto ingiuntivo, rendendo superflua la presentazione di estratti autentici delle scritture contabili (Trib. Verona, 29 novembre 2019; Trib. Padova, 8 agosto 2019; Ag. Entrate, prov., 30 aprile 2018, n. 89757). Tuttavia, la giurisprudenza di merito prevalente – cui questo giudice intende aderire- adotta un approccio prudente, richiedendo un collegamento tra le fatture e le scritture contabili ufficiali per garantire una maggiore affidabilità del credito (Trib. Massa, 21 luglio 2023; Trib. Milano, 15 marzo 2022). Tale approccio si fonda sul principio generale secondo cui un documento formato dalla stessa parte non costituisce prova a suo favore, a meno che non sia corroborato da elementi aggiuntivi di credibilità, come la regolare tenuta delle scritture contabili. La Cassazione - con la già menzionata sentenza n. 3581/2024 - ha affrontato l'interessante tema del carattere “confessorio” dell'annotazione contabile di fatture regolarmente emesse dall'emittente e non contestate dal destinatario. L'interpretazione dei giudici di legittimità si è esplicata nel dettare il seguente principio di diritto: “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili”. In sintesi, la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto. Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine a un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria (ex articolo 2720 del Codice civile). Orbene, tanto premesso e così addivenendo al caso che ci occupa, mette conto evidenziare come parte opponente con l'atto di citazione in opposizione ha provveduto, formalmente, a norma dell'art. 214 c.p.c, a disconoscere la produzione di parte opposta, sottesa alla pretesa azionata, segnatamente disconoscendo formalmente ed espressamente tutti i documenti di trasporto allegati al ricorso monitorio. Di contro, l'opposta non ha articolato richieste istruttorie, non avanzando apposita istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. e indicando, all'uopo, le scritture di comparazione utili a tal fine (sulla tempestività di una tale istanza cfr., tra le tante, Cass. 2411/2005 che ritiene tempestiva l'istanza di verificazione depositata entro il termine ultimo e perentorio previsto per le n.9376/2022 r.g.a.c. Pagina 7 di 9 N. 9376/2022 R.G.A.C.
deduzioni istruttorie, costituendo la verificazione un procedimento di natura prettamente istruttorio). In mancanza di istanza di verificazione, nessun valore può essere attribuito alla documentazione contestata e disconosciuta che, pertanto, non è utilizzabile ai fini decisori. Per analogia, sul punto “La mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli”.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2220 del 16 febbraio 2012). Orbene, pur in assenza di apposita istanza di verificazione, alcuna prova testimoniale articolava la società opposta, volta a corroborare l'assunto, da un lato, dell'effettivo accordo commerciale con riguardo alla fornitura/vendita della merce predetta e, dall'altro, della consegna della predetta merce alla sede operativa della società opponente ed a soggetto ad essa riconducibile. Ne consegue che la mancanza di prova del fatto costitutivo della pretesa creditoria avanzata dalla parte opposta, non risultando provato il titolo dedotto a fondamento del preteso compenso. Ed invero al riguardo nessun valore può essere attribuito di per sé alle fatture, pure prodotte in fase monitoria dalla parte opposta, trattandosi come detto di atti unilateralmente predisposti dal creditore e pure contestate dall'opponente. Ne deriva che in mancanza di prova del credito, l'opposizione va accolta e va revocato l'opposto decreto ingiuntivo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, e nei valori minimi tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
-accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca l'opposto decreto ingiuntivo;
- condanna la parte opposta al pagamento Controparte_1 in favore della opponente in p.l.r.p.t. Parte_1 delle spese di lite, che liquida in euro 76,00 per spese e 1.278,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione all'avv. di parte opponente dichiaratosi antistatario. Così deciso in Aversa, 14/03/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia) L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel n.9376/2022 r.g.a.c. Pagina 8 di 9 N. 9376/2022 R.G.A.C.
fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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