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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 02/10/2025, n. 3107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3107 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Monica Tarchi Presidente Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 7312/2025 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale”
promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_1
l'avv. Eugenio Caverni che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso-
contro
:
nata a [...] il [...], elettivamente Parte_2 domiciliata presso l'Avv. Gian Paolo Olivetti Rason e VE Terrazzi che la rappresentano e difendono come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 3 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la separazione con spese compensate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.6.2025 ha adito il Tribunale di Firenze al fine Parte_1 di ottenere la pronuncia della separazione dalla coniuge con la Pt_2 Parte_2 quale aveva contratto matrimonio civile il 29.4.2006 in Firenze, per sopravvenuta intollerabilità della convivenza.
Costituitosi in giudizio si è associata alla domanda. Parte_2
Previa rinuncia delle parti alla comparizione personale accompagnata dalla espressa volontà di non riconciliarsi e richiesta di sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte la causa è stata rimessa al collegio per la decisone.
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, entrambe le parti hanno dedotto l'intollerabilità del proseguo della convivenza e, in corso di causa, avendo acquisito consapevolezza circa l'irreversibilità della crisi coniugale.
Tanto basta per l'accoglimento dell'unica domanda.
Le spese vengono compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, pronuncia la separazione personale dei coniugi, nato a [...] Parte_1
(Lu) il 17.7.1946, e nata a [...], (Germania) il Parte_2
24.7.1957 (matrimonio contratto il 29.4.2006 in Firenze, iscritto dall'Ufficiale di Stato
Civile del medesimo Comune al n. 200, parte I, anno 2006);
spese compensate.
pagina 2 di 3 Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente ai fini dell'annotazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, in data 1 ottobre 2025.
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Dott.ssa Monica Tarchi
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Monica Tarchi Presidente Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 7312/2025 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale”
promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_1
l'avv. Eugenio Caverni che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso-
contro
:
nata a [...] il [...], elettivamente Parte_2 domiciliata presso l'Avv. Gian Paolo Olivetti Rason e VE Terrazzi che la rappresentano e difendono come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 3 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la separazione con spese compensate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.6.2025 ha adito il Tribunale di Firenze al fine Parte_1 di ottenere la pronuncia della separazione dalla coniuge con la Pt_2 Parte_2 quale aveva contratto matrimonio civile il 29.4.2006 in Firenze, per sopravvenuta intollerabilità della convivenza.
Costituitosi in giudizio si è associata alla domanda. Parte_2
Previa rinuncia delle parti alla comparizione personale accompagnata dalla espressa volontà di non riconciliarsi e richiesta di sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte la causa è stata rimessa al collegio per la decisone.
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, entrambe le parti hanno dedotto l'intollerabilità del proseguo della convivenza e, in corso di causa, avendo acquisito consapevolezza circa l'irreversibilità della crisi coniugale.
Tanto basta per l'accoglimento dell'unica domanda.
Le spese vengono compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, pronuncia la separazione personale dei coniugi, nato a [...] Parte_1
(Lu) il 17.7.1946, e nata a [...], (Germania) il Parte_2
24.7.1957 (matrimonio contratto il 29.4.2006 in Firenze, iscritto dall'Ufficiale di Stato
Civile del medesimo Comune al n. 200, parte I, anno 2006);
spese compensate.
pagina 2 di 3 Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente ai fini dell'annotazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, in data 1 ottobre 2025.
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Dott.ssa Monica Tarchi
pagina 3 di 3