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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 14/10/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 210/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
Il Tribunale, nella persona della giudice, dott.ssa Enrica Marini, ha pronunciato ai sensi degli artt.
127 ter e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G. 210/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Jolanda n. 33 (CF. ), patrocinato in via amministrativa dall'ente di Patronato CodiceFiscale_1
50 & Più Enasco, elettivamente domiciliato in Oristano, Via Amsicora n. 31, presso lo studio dell'Avv. Roberto Salaris, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente nei confronti di
Controparte_1
sede e domicilio elettivo in Oristano, Via Emilio Lussu, 2, codice fiscale
[...]
, in persona del direttore regionale, nonché legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti dall'Avv. Luigi Aragoni;
convenuto
CONCLUSIONI
Nell'interesse di : voglia il Tribunale: “nel merito in via principale: 1) previo Parte_1
riscontro dell'origine professionale della malattia per cui è causa, nello specifico: multiple ernie discali lombari, accertare e dichiarare che il ricorrente in conseguenza delle medesime ha subito una menomazione della propria integrità psicofisica nella misura almeno del 6% di danno biologico, o di quella maggiore o minore misura che dovesse risultare in corso di causa e che stesso ha diritto all'indennizzo per il danno biologico, in capitale o rendita, il tutto a far data dal momento di presentazione della domanda in via amministrativa o, comunque, a far data dal momento che risulterà di giustizia all'esito del giudizio;
2) tenuto conto del grado di menomazione accertato all'esito del giudizio per la malattia per cui è causa e di derivante da altre eventuali patologie precedenti, concomitanti o successive, condannare l' al pagamento in favore del CP_1
ricorrente dell'indennizzo in capitale o rendita così come previsto dall'art. 13 D.lgs 38 del 2000, il
pagina1 di 6 tutto secondo i tempi, modalità e termini previsti dalla legge o, comunque, secondo quanto risulterà di giustizia all'esito della causa;
4) condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari CP_1
del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, il tutto con sentenza munita di clausola e secondo quanto dal Giudice stesso ritenuto più congruo tenuto conto dei tariffari di legge e dell'entità e natura della prestazione dedotta in giudizio”.
Nell'interesse dell' : voglia il Tribunale: “dichiarare infondato l'avverso ricorso e, per CP_1
l'effetto, rigettarlo, mandando il convenuto Ente assolto da ogni altrui pretesa;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite, comprensive di ogni onere accessorio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto nei confronti dell' un ricorso teso a ottenere l'accertamento Parte_1 CP_1 dell'origine professionale della malattia, rappresentata da “multiple ernie discali lombari”, e della conseguente menomazione della propria integrità psicofisica nella misura pari o superiore complessivamente al 6%, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, e, tenendo conto di eventuali altre patologie precedenti, concomitanti o successive, la condanna dell'istituto resistente al pagamento delle corrispondenti prestazioni economiche, così come previste dall'art. 13, d. lgs.
38/2000, secondo il grado di menomazione accertato all'esito del giudizio, e con vittoria di spese di lite.
A sostegno della sua domanda, la parte ricorrente ha allegato di aver prestato la propria attività lavorativa come manovale, svolgendo le attività dettagliatamente indicate in ricorso, a decorrere dall'anno 2002 e sino all'attualità presso diversi datori di lavoro (per conto della DI CA
LV, della Cop. SNT Costruzioni, della Unip CA Costruzioni, di Casula Paolo, della Gema
Costruzioni e di VA AZ), lavorando per otto ore al giorno dal lunedì al venerdì.
Il ricorrente ha quindi dedotto di aver contratto la malattia professionale rappresentata da “multiple ernie discali lombari” in conseguenza delle lavorazioni descritte.
Alla stregua di quanto allegato, il ricorrente ha lamentato di aver presentato all' , una CP_1 domanda amministrativa in data 24 giugno 2021, diretta al riconoscimento dell'origine professionale della patologia sopra descritta e alla valutazione dei postumi invalidanti conseguenti e di aver ricevuto comunicazione da parte del medesimo del diniego delle richieste. CP_1
, rilevando che il ricorso in opposizione che era stato presentato non era stato Parte_1 ancora definito, ritenendo ingiusto il diniego declinato dall'Istituto, ha rassegnato le conclusioni sopra trascritte.
Si è costituito nel procedimento l' domandando il rigetto del ricorso, contestando la CP_1
natura professionale della patologia allegata dal ricorrente e eccependo come la variabilità delle mansioni espletate dall'assicurato costituisse dimostrazione dell'insussistenza del rischio lamentato pagina2 di 6 e come le malattie indicate fossero derivate da cause congenite, piuttosto che dall'usura provocata da una esperienza di lavoro così breve, tenuto anche conto della giovane età del lavoratore, neanche quarantenne.
La causa, istruita a mezzo di produzioni documentali e prove testimoniali, previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., previa assegnazione di un termine per il deposito delle note conclusive sostitutive dell'udienza.
*******
La domanda è fondata.
Nella vertenza, l'istruttoria espletata nel corso del giudizio ha condotto a accertare come l'assicurato avesse svolto attività lavorativa quantomeno dall'anno 2003 sino all'attualità, come manovale edile (cfr. verbale delle udienze del 26 luglio 2024 e del 27 settembre 2024 e estratto conto previdenziale ). CP_2
Le caratteristiche dell'attività lavorativa svolta sono state pienamente provate, in base a quello che risulta dalle testimonianze, assunte da ex colleghi di lavoro e datori di lavoro, i quali hanno confermato lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni caratterizzate da costante movimentazione manuale di carichi, utilizzo di utensili vibranti e attività fisicamente impegnative.
I testimoni che sono stati escussi hanno invero affermato che nel corso della sua attività lavorativa era solito utilizzare il martello pneumatico, lo scalpello, la piccozza e lo smeriglio Parte_1
e provvedere al sollevamento e alla movimentazione di carichi pesanti, come sacchi e blocchi di cemento, piastrelle, componenti di impalcature e elementi in ferro (cfr. le dichiarazioni rilasciate all'udienza del 26 luglio 2024 da collega di lavoro del ricorrente presso la Ge Ma Testimone_1
Costruzioni dall'anno 2020 all'anno 2021, da collega di lavoro del ricorrente presso Testimone_2
l'impresa CA Costruzioni nel periodo dall'anno 2014 all'anno 2017, da , collega Testimone_3
di lavoro presso l'impresa VA AZ dall'anno 2021 sino all'attualità e Testimone_4
datore di lavoro del ricorrente per il periodo dall'anno 2020 all'anno 2021, e all'udienza del 27 settembre 2024 da LV CA, datore di lavoro del nel periodo dall'anno 2003 all'anno Pt_1
2008 e nel periodo dall'anno 2014 all'anno 2016).
Riveste rilievo che i medesimi testimoni, compresi quelli escussi su iniziativa di parte resistente in materia di prova contraria abbiano confermato che il lavoratore fosse solito movimentare carichi pesanti e utilizzare strumenti di lavoro come martelli pneumatici, smerigli, scalpelli, piccozze, etc.
(cfr. verbali udienze cit.).
Alle lavorazioni indicate, che nel loro complesso risultano non occasionali, per la categoria di appartenenza del lavoratore e per la durata del periodo in contestazione, sono notoriamente connessi, movimenti ripetuti e continui e mantenimento prolungato di posture incongrue a carico pagina3 di 6 della colonna vertebrale, in grado di sottoporre il relativo distretto anatomico a croniche sollecitazioni, con la conseguente concreta esposizione a rischio.
In ordine alla contestazioni mosse nelle note datate 4 luglio 2025 dall' resistente, secondo cui CP_1
occorrerebbe escludere la riconducibilità sotto il profilo eziologico tra le patologie insorte e l'attività lavorativa svolta, per essersi quest'ultima articolata in un periodo di tempo troppo breve e frammentato, occorre considerare che le risultanze della prova testimoniale, valutate, peraltro, unitamente a quelle emergenti dall'estratto conto previdenziale, attestano lo svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa nel settore dell'edilizia dall'anno 2003 sino all'attualità (più precisamente sino all'udienza del 26 luglio 2024), fatta eccezione per alcune interruzioni di pochi mesi in cui è stata attestata la percezione della contribuzione figurativa Naspi;
periodo di tempo da reputarsi idoneo a fare presumere una concreta esposizione al rischio lamentato, tenuto conto della peculiare gravosità delle mansioni ricoperte e dell'arco temporale complessivamente considerato.
Ai fini della verifica della insorgenza della malattia denunciata, del nesso causale con le lavorazioni svolte e della entità della menomazione patita, è in ogni caso necessario prendere in esame i risultati delle indagini tecniche demandate al consulente tecnico nominato dall'ufficio.
Il Dott. previo accurato esame dei referti e attenta visita della persona, ha Persona_1
confermato, che è affetto da “spondiloartrosi lombosacrale con discopatie Parte_1
multiple tipo protrusioni o ernie discali vere e proprie da L3 a S1, con sofferenza neuroradicolare nel territorio di L5 da compressione discale, sintomatica per lombosciatalgia cronica ricorrente” ha riconosciuto la genesi professionale della menomazione, in quanto eziologicamente riconducibile all'attività lavorativa;
ha quantificato, in particolare, il danno biologico conseguente alla stessa menomazione nella misura del 8% (cfr. relazione tecnica depositata in data 9 aprile 2024).
Il Consulente è addivenuto alle conclusioni ora riportate sulla base, tra l'altro, di argomentazioni del seguente tenore: “l'attività lavorativa svolta dal ricorrente rientra a pieno titolo nella definizione di movimentazione manuale dei carichi come da D. Lgs 81/2008, ovvero “tutte le operazioni effettuate da singoli o più individui che comprendono azioni di trasporto e sostegno di un carico, di sollevamento, deposizione, spinta e tiro, spostamento, che per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico in particolare dorso-lombari”; tali azioni, in generale così come nel caso de quo, svolte in modo reiterato e ricorrente, di rado occasionalmente, in differenti condizioni ambientali, posturali e climatiche più o meno sfavorevoli, in equilibrio talvolta instabile e con sovraccarico, posti distanti dal tronco, nel tempo determinano una grande varietà di alterazioni della struttura osteo-muscolo-articolare della colonna vertebrale prevalentemente del tratto dorso- lombare, dovendo assumere il lavoratore molto spesso posture incongrue con
pagina4 di 6 anteroflessioni/inclinazioni/rotazioni del busto prevalentemente sotto carico e sotto sforzo, movimenti incongrui improvvisi e bruschi in condizioni di non perfetto equilibrio, che sottopongono tali strutture a una sopportazione e sforzo eccessivi che ripetuti nel tempo e negli anni, superando la capacità fisiologica funzionale delle strutture deputate alla stabilizzazione, mobilizzazione e funzionalità del rachide vertebrale, determinano l'alterazione omeostatica dei dischi, legamenti e muscolatura, strutture nervose e vascolari”.
“Si delineano quindi in modo evidente tutti quei fattori principali di rischio specifici e non generici che determinano le cosiddette Malattie o Disturbi articolari, muscolari e scheletrici da sovraccarico biomeccanico, che confermano indiscutibilmente una stretta correlazione tra
l'eziopatogenesi dei disturbi muscolo-scheletrico-articolari lamentati e le patologie denunciate dal ricorrente, in quanto tutte le azioni manuali svolte durante la sua attività lavorativa, descritte in anamnesi e riferite dalle testimonianze, sono da considerare determinanti primarie/principali di danno biologico permanente” (cfr. relazione depositata in data 9 aprile 2024).
Non v'è motivo di discostarsi dal parere del consulente, espresso con motivazione esauriente e esente da vizi logici, in merito al collegamento causale dell'affezione riscontrata con l'attività lavorativa svolta.
Sulla scorta degli accertamenti effettuati è stato, dunque, possibile concludere che, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, la: “patologia è riconducibile eziologicamente all'attività lavorativa svolta dal medesimo, e determina una menomazione permanente dell'integrità psicofisica ricompresa nelle Tabelle Ministeriali delle Menomazioni secondo
l'articolo 13, comma 2°, lettera a), D. Lgs. 38/2000, con Danno Biologico Unitario in misura del
008%, secondo la voce tabellare applicata con codice 213” (cfr. relazione cit.).
Quanto alla decorrenza, la stessa, in conformità alla conclusioni cui è pervenuto il Consulente tecnico d'ufficio, deve essere riportata al 24 giugno 2021, data di presentazione della domanda amministrativa.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che abbia diritto all'indennizzo in capitale Parte_1 domandato nella misura dell'8%.
Conclusivamente, la domanda va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, in relazione all'ammontare dell'indennizzo, e della complessiva attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori minimi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del
2022.
pagina5 di 6 Le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono essere poste definitivamente a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in capitale commisurato a un Parte_1
danno biologico complessivo in misura del 8%, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 24 giugno 2021.
2. Condanna il resistente alla costituzione dell'indennizzo in capitale in favore del ricorrente, in misura corrispondente al danno biologico accertato nella misura sopra indicata, con gli interessi legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti di legge, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa.
3. Condanna il resistente al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 2.697, a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, e agli accessori di legge come per legge e se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
4. Pone definitivamente a carico del resistente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata con separato decreto.
Oristano, 14/10/2025
La giudice dott.ssa Enrica Marini
pagina6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
Il Tribunale, nella persona della giudice, dott.ssa Enrica Marini, ha pronunciato ai sensi degli artt.
127 ter e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G. 210/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Jolanda n. 33 (CF. ), patrocinato in via amministrativa dall'ente di Patronato CodiceFiscale_1
50 & Più Enasco, elettivamente domiciliato in Oristano, Via Amsicora n. 31, presso lo studio dell'Avv. Roberto Salaris, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente nei confronti di
Controparte_1
sede e domicilio elettivo in Oristano, Via Emilio Lussu, 2, codice fiscale
[...]
, in persona del direttore regionale, nonché legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti dall'Avv. Luigi Aragoni;
convenuto
CONCLUSIONI
Nell'interesse di : voglia il Tribunale: “nel merito in via principale: 1) previo Parte_1
riscontro dell'origine professionale della malattia per cui è causa, nello specifico: multiple ernie discali lombari, accertare e dichiarare che il ricorrente in conseguenza delle medesime ha subito una menomazione della propria integrità psicofisica nella misura almeno del 6% di danno biologico, o di quella maggiore o minore misura che dovesse risultare in corso di causa e che stesso ha diritto all'indennizzo per il danno biologico, in capitale o rendita, il tutto a far data dal momento di presentazione della domanda in via amministrativa o, comunque, a far data dal momento che risulterà di giustizia all'esito del giudizio;
2) tenuto conto del grado di menomazione accertato all'esito del giudizio per la malattia per cui è causa e di derivante da altre eventuali patologie precedenti, concomitanti o successive, condannare l' al pagamento in favore del CP_1
ricorrente dell'indennizzo in capitale o rendita così come previsto dall'art. 13 D.lgs 38 del 2000, il
pagina1 di 6 tutto secondo i tempi, modalità e termini previsti dalla legge o, comunque, secondo quanto risulterà di giustizia all'esito della causa;
4) condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari CP_1
del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, il tutto con sentenza munita di clausola e secondo quanto dal Giudice stesso ritenuto più congruo tenuto conto dei tariffari di legge e dell'entità e natura della prestazione dedotta in giudizio”.
Nell'interesse dell' : voglia il Tribunale: “dichiarare infondato l'avverso ricorso e, per CP_1
l'effetto, rigettarlo, mandando il convenuto Ente assolto da ogni altrui pretesa;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite, comprensive di ogni onere accessorio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto nei confronti dell' un ricorso teso a ottenere l'accertamento Parte_1 CP_1 dell'origine professionale della malattia, rappresentata da “multiple ernie discali lombari”, e della conseguente menomazione della propria integrità psicofisica nella misura pari o superiore complessivamente al 6%, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, e, tenendo conto di eventuali altre patologie precedenti, concomitanti o successive, la condanna dell'istituto resistente al pagamento delle corrispondenti prestazioni economiche, così come previste dall'art. 13, d. lgs.
38/2000, secondo il grado di menomazione accertato all'esito del giudizio, e con vittoria di spese di lite.
A sostegno della sua domanda, la parte ricorrente ha allegato di aver prestato la propria attività lavorativa come manovale, svolgendo le attività dettagliatamente indicate in ricorso, a decorrere dall'anno 2002 e sino all'attualità presso diversi datori di lavoro (per conto della DI CA
LV, della Cop. SNT Costruzioni, della Unip CA Costruzioni, di Casula Paolo, della Gema
Costruzioni e di VA AZ), lavorando per otto ore al giorno dal lunedì al venerdì.
Il ricorrente ha quindi dedotto di aver contratto la malattia professionale rappresentata da “multiple ernie discali lombari” in conseguenza delle lavorazioni descritte.
Alla stregua di quanto allegato, il ricorrente ha lamentato di aver presentato all' , una CP_1 domanda amministrativa in data 24 giugno 2021, diretta al riconoscimento dell'origine professionale della patologia sopra descritta e alla valutazione dei postumi invalidanti conseguenti e di aver ricevuto comunicazione da parte del medesimo del diniego delle richieste. CP_1
, rilevando che il ricorso in opposizione che era stato presentato non era stato Parte_1 ancora definito, ritenendo ingiusto il diniego declinato dall'Istituto, ha rassegnato le conclusioni sopra trascritte.
Si è costituito nel procedimento l' domandando il rigetto del ricorso, contestando la CP_1
natura professionale della patologia allegata dal ricorrente e eccependo come la variabilità delle mansioni espletate dall'assicurato costituisse dimostrazione dell'insussistenza del rischio lamentato pagina2 di 6 e come le malattie indicate fossero derivate da cause congenite, piuttosto che dall'usura provocata da una esperienza di lavoro così breve, tenuto anche conto della giovane età del lavoratore, neanche quarantenne.
La causa, istruita a mezzo di produzioni documentali e prove testimoniali, previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., previa assegnazione di un termine per il deposito delle note conclusive sostitutive dell'udienza.
*******
La domanda è fondata.
Nella vertenza, l'istruttoria espletata nel corso del giudizio ha condotto a accertare come l'assicurato avesse svolto attività lavorativa quantomeno dall'anno 2003 sino all'attualità, come manovale edile (cfr. verbale delle udienze del 26 luglio 2024 e del 27 settembre 2024 e estratto conto previdenziale ). CP_2
Le caratteristiche dell'attività lavorativa svolta sono state pienamente provate, in base a quello che risulta dalle testimonianze, assunte da ex colleghi di lavoro e datori di lavoro, i quali hanno confermato lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni caratterizzate da costante movimentazione manuale di carichi, utilizzo di utensili vibranti e attività fisicamente impegnative.
I testimoni che sono stati escussi hanno invero affermato che nel corso della sua attività lavorativa era solito utilizzare il martello pneumatico, lo scalpello, la piccozza e lo smeriglio Parte_1
e provvedere al sollevamento e alla movimentazione di carichi pesanti, come sacchi e blocchi di cemento, piastrelle, componenti di impalcature e elementi in ferro (cfr. le dichiarazioni rilasciate all'udienza del 26 luglio 2024 da collega di lavoro del ricorrente presso la Ge Ma Testimone_1
Costruzioni dall'anno 2020 all'anno 2021, da collega di lavoro del ricorrente presso Testimone_2
l'impresa CA Costruzioni nel periodo dall'anno 2014 all'anno 2017, da , collega Testimone_3
di lavoro presso l'impresa VA AZ dall'anno 2021 sino all'attualità e Testimone_4
datore di lavoro del ricorrente per il periodo dall'anno 2020 all'anno 2021, e all'udienza del 27 settembre 2024 da LV CA, datore di lavoro del nel periodo dall'anno 2003 all'anno Pt_1
2008 e nel periodo dall'anno 2014 all'anno 2016).
Riveste rilievo che i medesimi testimoni, compresi quelli escussi su iniziativa di parte resistente in materia di prova contraria abbiano confermato che il lavoratore fosse solito movimentare carichi pesanti e utilizzare strumenti di lavoro come martelli pneumatici, smerigli, scalpelli, piccozze, etc.
(cfr. verbali udienze cit.).
Alle lavorazioni indicate, che nel loro complesso risultano non occasionali, per la categoria di appartenenza del lavoratore e per la durata del periodo in contestazione, sono notoriamente connessi, movimenti ripetuti e continui e mantenimento prolungato di posture incongrue a carico pagina3 di 6 della colonna vertebrale, in grado di sottoporre il relativo distretto anatomico a croniche sollecitazioni, con la conseguente concreta esposizione a rischio.
In ordine alla contestazioni mosse nelle note datate 4 luglio 2025 dall' resistente, secondo cui CP_1
occorrerebbe escludere la riconducibilità sotto il profilo eziologico tra le patologie insorte e l'attività lavorativa svolta, per essersi quest'ultima articolata in un periodo di tempo troppo breve e frammentato, occorre considerare che le risultanze della prova testimoniale, valutate, peraltro, unitamente a quelle emergenti dall'estratto conto previdenziale, attestano lo svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa nel settore dell'edilizia dall'anno 2003 sino all'attualità (più precisamente sino all'udienza del 26 luglio 2024), fatta eccezione per alcune interruzioni di pochi mesi in cui è stata attestata la percezione della contribuzione figurativa Naspi;
periodo di tempo da reputarsi idoneo a fare presumere una concreta esposizione al rischio lamentato, tenuto conto della peculiare gravosità delle mansioni ricoperte e dell'arco temporale complessivamente considerato.
Ai fini della verifica della insorgenza della malattia denunciata, del nesso causale con le lavorazioni svolte e della entità della menomazione patita, è in ogni caso necessario prendere in esame i risultati delle indagini tecniche demandate al consulente tecnico nominato dall'ufficio.
Il Dott. previo accurato esame dei referti e attenta visita della persona, ha Persona_1
confermato, che è affetto da “spondiloartrosi lombosacrale con discopatie Parte_1
multiple tipo protrusioni o ernie discali vere e proprie da L3 a S1, con sofferenza neuroradicolare nel territorio di L5 da compressione discale, sintomatica per lombosciatalgia cronica ricorrente” ha riconosciuto la genesi professionale della menomazione, in quanto eziologicamente riconducibile all'attività lavorativa;
ha quantificato, in particolare, il danno biologico conseguente alla stessa menomazione nella misura del 8% (cfr. relazione tecnica depositata in data 9 aprile 2024).
Il Consulente è addivenuto alle conclusioni ora riportate sulla base, tra l'altro, di argomentazioni del seguente tenore: “l'attività lavorativa svolta dal ricorrente rientra a pieno titolo nella definizione di movimentazione manuale dei carichi come da D. Lgs 81/2008, ovvero “tutte le operazioni effettuate da singoli o più individui che comprendono azioni di trasporto e sostegno di un carico, di sollevamento, deposizione, spinta e tiro, spostamento, che per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico in particolare dorso-lombari”; tali azioni, in generale così come nel caso de quo, svolte in modo reiterato e ricorrente, di rado occasionalmente, in differenti condizioni ambientali, posturali e climatiche più o meno sfavorevoli, in equilibrio talvolta instabile e con sovraccarico, posti distanti dal tronco, nel tempo determinano una grande varietà di alterazioni della struttura osteo-muscolo-articolare della colonna vertebrale prevalentemente del tratto dorso- lombare, dovendo assumere il lavoratore molto spesso posture incongrue con
pagina4 di 6 anteroflessioni/inclinazioni/rotazioni del busto prevalentemente sotto carico e sotto sforzo, movimenti incongrui improvvisi e bruschi in condizioni di non perfetto equilibrio, che sottopongono tali strutture a una sopportazione e sforzo eccessivi che ripetuti nel tempo e negli anni, superando la capacità fisiologica funzionale delle strutture deputate alla stabilizzazione, mobilizzazione e funzionalità del rachide vertebrale, determinano l'alterazione omeostatica dei dischi, legamenti e muscolatura, strutture nervose e vascolari”.
“Si delineano quindi in modo evidente tutti quei fattori principali di rischio specifici e non generici che determinano le cosiddette Malattie o Disturbi articolari, muscolari e scheletrici da sovraccarico biomeccanico, che confermano indiscutibilmente una stretta correlazione tra
l'eziopatogenesi dei disturbi muscolo-scheletrico-articolari lamentati e le patologie denunciate dal ricorrente, in quanto tutte le azioni manuali svolte durante la sua attività lavorativa, descritte in anamnesi e riferite dalle testimonianze, sono da considerare determinanti primarie/principali di danno biologico permanente” (cfr. relazione depositata in data 9 aprile 2024).
Non v'è motivo di discostarsi dal parere del consulente, espresso con motivazione esauriente e esente da vizi logici, in merito al collegamento causale dell'affezione riscontrata con l'attività lavorativa svolta.
Sulla scorta degli accertamenti effettuati è stato, dunque, possibile concludere che, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, la: “patologia è riconducibile eziologicamente all'attività lavorativa svolta dal medesimo, e determina una menomazione permanente dell'integrità psicofisica ricompresa nelle Tabelle Ministeriali delle Menomazioni secondo
l'articolo 13, comma 2°, lettera a), D. Lgs. 38/2000, con Danno Biologico Unitario in misura del
008%, secondo la voce tabellare applicata con codice 213” (cfr. relazione cit.).
Quanto alla decorrenza, la stessa, in conformità alla conclusioni cui è pervenuto il Consulente tecnico d'ufficio, deve essere riportata al 24 giugno 2021, data di presentazione della domanda amministrativa.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che abbia diritto all'indennizzo in capitale Parte_1 domandato nella misura dell'8%.
Conclusivamente, la domanda va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, in relazione all'ammontare dell'indennizzo, e della complessiva attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori minimi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del
2022.
pagina5 di 6 Le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono essere poste definitivamente a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in capitale commisurato a un Parte_1
danno biologico complessivo in misura del 8%, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 24 giugno 2021.
2. Condanna il resistente alla costituzione dell'indennizzo in capitale in favore del ricorrente, in misura corrispondente al danno biologico accertato nella misura sopra indicata, con gli interessi legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti di legge, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa.
3. Condanna il resistente al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 2.697, a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, e agli accessori di legge come per legge e se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
4. Pone definitivamente a carico del resistente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata con separato decreto.
Oristano, 14/10/2025
La giudice dott.ssa Enrica Marini
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