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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/10/2025, n. 4886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4886 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe DE TULLIO - Presidente dott. Massimo SENSALE - Consigliere dott. Luigi MANCINI - Consigliere rel.
previa precisazione delle conclusioni e discussione, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 1202 del ruolo generale dell'anno 2025 vertente tra:
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv.to Giovanna Bigi, giusta procura in atti
Appellante
E
(C.F. , rapp.to e difeso dall'avv.to Controparte_1 C.F._1
IA SI, giusta da procura in atti
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio deducendo che: Controparte_1 Controparte_2
-in data 30.3.2023, l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Benevento - Territorio -
Servizio di Pubblicità Immobiliare - su richiesta dell' , aveva iscritto Controparte_2 ipoteca giudiziale Registro Particolare 218 Registro Generale 4243 in danno di esso ricorrente, sulla base di decreto ingiuntivo 171 del 07.01.2013 emesso dal tribunale di BE (e pubblicato il 09.01.2013) in favore di , sul bene immobile di Controparte_3 proprietà di esso ricorrente sito in Montesarchio (BN), al catasto fabbricati foglio 34, p.lla
252, sub 8 via Napoli piano 2;
-nella sezione D della Nota di iscrizione ipotecaria, era stato precisato che, in data
19.4.2022, con atto n. 13415 di rep., n. 7222 di racc. an rogito del dott. , Persona_1 notaio in Milano, la società e la società si erano Controparte_3 Controparte_2 dichiarate e riconosciute fuse mediante incorporazione della nella CP_3 [...]
; CP_2
-l'iscrizione ipotecaria era, allora, illegittima poiché: 1) effettuata a favore di un soggetto diverso da quello risultante come creditore nel titolo esecutivo, essendo stato il decreto ingiuntivo emesso in favore di;
2) effettuata in data 30.3.2023 sulla base di un CP_3 decreto ingiuntivo emesso il 7.1.2013 e, dunque, oltre il termine dell'anno dall'emissione; 3) ai sensi dell'art. 2953 cc, al momento dell'iscrizione era decorso il termine di prescrizione decennale del diritto di credito derivante dal decreto ingiuntivo (iscrizione effettuata in data
30.3.2023 e, dunque, 10 anni, 2 mesi e 23 giorni dopo l'emissione del decreto ingiuntivo), sicché, ex art. 2878 cc, anche l'ipoteca si era estinta;
-dell'iscrizione illegittima era responsabile per avere richiesto, in data Controparte_2
20.4.2023, l'iscrizione di ipoteca giudiziale;
-esso ricorrente aveva diritto al risarcimento del danno subito per l'illegittima e imprudente iscrizione ipotecaria, la quale aveva compromesso la commerciabilità dell'immobile;
-tale danno era da liquidarsi in separato giudizio. aveva concluso chiedendo di: Controparte_1
“- accertare e dichiarare, per le motivazioni in atto, la illegittimità dell'iscrizione della ipoteca giudiziale del 30.03.2023 presso la Direzione Provinciale di Benevento - Ufficio Provinciale
- Territorio - Servizi pubblicità Immobiliare di Benevento, Registro Particolare 218 Registro
Generale 4243 a favore di un soggetto diverso da quello risultante dal titolo che legittima la iscrizione dell'ipoteca giudiziaria, ad istanza di in persona del Controparte_2 legale rapp.te p.t., con sede legale in Torino alla Piazza San Carlo 156, p. Iva e C.F.
, pec: ; - per l'effetto ordinarne al competente P.IVA_2 Email_1
Conservatore la cancellazione, con spese a carico di parte resistente;
- condannare parte resistente in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale Controparte_2 in Torino alla Piazza San Carlo 156, p. Iva e C.F. , pec: P.IVA_2
al risarcimento del danno per illegittima iscrizione ipotecaria Email_1 nella misura che verrà liquidata in separato giudizio;
- condannare parte resistente ex art. 96 c.p.c. nella misura liquidata anche equitativamente dal Tribunale adito;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari ed attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.”
2.Non si costituiva in giudizio , della quale era stata, perciò, Controparte_2 dichiarata la contumacia.
3.Con sentenza n. 182/2025, pubblicata l'11.02.2025, il tribunale di Benevento accoglieva la domanda del ricorrente sulla base del terzo motivo di doglianza - ritenuto assorbente - relativo all'intervenuta prescrizione del credito.
Il tribunale rilevava che:
-ai sensi dell'art. 2847 cc, l'iscrizione ipotecaria conserva i suoi effetti per venti anni, ma tale durata riguarda solo gli effetti della pubblicità;
-diversamente, l'estinzione dell'obbligazione sottostante determina, ai sensi dell'art. 2878, co. 1 n. 3 cc, l'estinzione dell'ipoteca;
-l'obbligazione può estinguersi per prescrizione;
-ex art. 2935 cc, dalla data dell'emissione del decreto ingiuntivo il diritto poteva essere esercitato, sicché da quel momento era iniziato a decorrere il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cc;
-sarebbe stato onere del creditore dimostrare di aver interrotto il detto termine.
Ciò premesso, il tribunale ordinava al Conservatore dei Pubblici Registri, ai sensi dell'art. 2884 cc, di cancellare, una volta passata in giudicato la sentenza, l'ipoteca giudiziale de qua.
La domanda di risarcimento del danno veniva, invece, rigettata, perché sfornita di prova.
Il tribunale rigettava la richiesta di condanna della resistente ex art. 96 cpc.
Con riferimento alle spese di lite, il tribunale, in virtù dell'accoglimento di una sola delle domande, compensava le stesse nella misura del 50%, ponendo l'altro 50% a carico della resistente.
4.Avverso la sentenza n. 182/2025, - in nome e per conto di Parte_1 [...]
- propone appello. CP_2
Con il primo motivo di gravame, l'appellante invoca la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 cpc o dell'art. 337, co. 2 cpc. Nella specie, deduce che: Parte_1
-con ricorso iscritto al ruolo il 26.2.2024 e notificato in data 29.2.2024, veva Controparte_1 già convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Vercelli (RG.n. 244/2024), Controparte_2 per ottenere pronuncia di accertamento di intervenuta prescrizione del medesimo diritto
[...] di credito oggetto del d.i. n. 171/2013;
-la causa innanzi al tribunale di Benevento è stata iscritta al ruolo successivamente, in data
04.3.2024, e il relativo ricorso è stato notificato in data 11.3.2024;
-essa appellante si è costituita innanzi al tribunale di Vercelli ed ha dimostrato la piena validità del diritto, la cui prescrizione è stata interrotta più volte con plurimi atti;
-il giudizio R.G.n. 244/2024 instaurato dinanzi al tribunale di Vercelli, si è concluso con la sentenza n. 1047/2024, con la quale il ricorso proposto dal è stato integralmente CP_1 rigettato;
in particolare, è stata rigettata l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito, avendo essa resistente dimostrato di aver validamente interrotto il termine (mediante la costituzione in giudizio per conto del creditore nei procedimenti promossi dal debitore);
-i giudizi sono coincidenti poiché riguardo le medesime parti e hanno medesimi petitum e causa petendi;
-da ciò deriva la litispendenza;
-in ogni caso, sussiste la pregiudizialità in senso tecnico-giuridico tra la causa avviata innanzi al tribunale di Vercelli (pendente, in secondo grado, innanzi alla Corte di Appello di
Torino, r.g. 647/2024) e quella pendente dinanzi alla Corte di Appello di Napoli;
-pertanto, al fine di evitare un contrasto tra giudicati, occorre sospendere il presente in giudizio in attesa della conclusione di quello - pregiudiziale - pendente innanzi alla Corte di
Appello di Torino.
Con il secondo motivo di appello, impugna la sentenza di primo grado nella Parte_1 parte in cui la stessa ha accertato l'intervenuta prescrizione del diritto di Controparte_2
[...]
Al riguardo, l'appellante eccepisce l'interruzione del termine mediante numerosi atti di precetto notificati da (18.10.2016; 30.05.2022; 02.01.2024), nonché mediante CP_3 la resistenza nei plurimi giudizi instaurati dal debitore (r.g.n. 1652/2018, tribunale di
BE, opposizione a d.i.; r.g.n. 13303/2017, tribunale di Brescia, per il disconoscimento delle firme apposte dal nel contratto posto a fondamento del d.i.; r.g.n. 4933/2022, CP_1 tribunale di BE, per la nullità del contratto di garanzia;
r.g.n. 3622/2022, tribunale di
Nocera Inferiore, opposizione al precetto).
Formulata, infine, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ai sensi dell'art. 283 cpc e richiesta la condanna di ai sensi dell'art. 96 cpc, Controparte_1
l'appellante conclude chiedendo di: “IN VIA PREGIUDIZIALE: - accertare e dichiarare la litispendenza dell'instaurando giudizio innanzi alla Corte di Appello di Napoli in ragione dell'attuale pendenza del giudizio n. 647/2024 R.G. innanzi alla Corte di Appello di Torino e per l'effetto estinguere il presente procedimento;
- sospendere il presente giudizio di secondo grado innanzi alla Corte di Appello di Napoli ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e/o ai sensi dell'art. 337 co. 2 c.p.c. per evitare il contrasto di giudicati in ragione dell'emissione della sentenza n. 1047/2024 del Tribunale di Vercelli per i motivi meglio dedotti nel presente atto;
- IN OGNI CASO, IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: previe le più opportune declaratorie in fatto ed in diritto, accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per
l'effetto, riformare la sentenza n. 182/2025 emessa dal Tribunale di Benevento nell'ambito del giudizio RG. n. 727/2024, dichiarando che il credito di già Controparte_2 [...] non risulta prescritto e che, conseguentemente, l'ipoteca iscritta in favore di CP_3
e contro il 30.3.2023 (Registro Generale 4243; Controparte_2 Controparte_1
Registro Particolare 218) sulla base del decreto ingiuntivo n. 171 del 7.1.2013, emesso dal
Tribunale civile di BE, sull'immobile sito in Montesarchio (BN), alla via Napoli (Catasto
Fabbricati, foglio 34, p.lla 252, sub. 8, piano 2) è legittima per i motivi meglio dedotti nel presente atto. Con vittoria di spese ed onorari di causa come per legge relativi ad entrambi
i gradi di giudizio.”
5.Si è costituito in giudizio Controparte_1
In via preliminare, l'appellato eccepisce l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 cpc, delle domande e delle eccezioni proposte per la prima volta in appello, nonché dei nuovi mezzi di prova richiesti e dei documenti prodotti.
L'appellato eccepisce, poi, l'inammissibilità della richiesta di sospensione formulata dall'appellante ex art. 295 cpc poiché il giudizio pregiudicante (r.g.n. 244/2024, tribunale di
Vercelli) si è concluso con sentenza attualmente appellata innanzi alla Corte di Appello di
Torino (r.g.n. 647/2024), sicché la sospensione del giudizio dipendente è solo facoltativa ex art. 337, co. 2 cpc.
L'appellato contesta, altresì, l'opportunità della sospensione ai sensi dell'art. 337, co. 2 cpc. evidenzia: i) la non coincidenza del petitum, rilevando che si tratta di due CP_1 diverse iscrizioni ipotecarie, riguardanti beni diversi e effettuate in favore di due diverse società (quella di cui è stata richiesta la cancellazione innanzi al tribunale di Vercelli è stata effettuata il 20.4.23, in favore di , avente ad oggetto beni situati in Trino Controparte_3
Vercellese; quella di cui è stata richiesta la cancellazione innanzi al tribunale di Benevento
è stata effettuata il 30.3.23, in favore di , avente ad oggetto beni situato in Controparte_2 Montesarchio); ii) la non coincidenza della causa petendi, essendo diverse le motivazioni poste a base del richiesto provvedimento di cancellazione.
Nel merito, contesta la fondatezza del gravame, rilevando che l'eccezione Controparte_1 di interruzione della prescrizione sollevata da parte appellante è tardiva, così come è tardiva
- e, quindi, inammissibile - la documentazione prodotta a sostengo della medesima eccezione.
Dopo aver domandato la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 cpc e reiterate, per l'ipotesi dell'accoglimento del gravame, le domande e le istanze avanzate in primo grado, conclude chiedendo di: “IN VIA PREGIUDIZIALE: - rigettare in quanto Controparte_1 inammissibile e infondata l'eccezione di litispendenza del presente giudizio con quello pendente innanzi alla Corte di Appello di Torino n. 647/2024 R.G. per i motivi meglio dedotti nel presente atto;
- rigettare in quanto inammissibile e infondata la richiesta di sospensione del presente giudizio nell'attesa di definizione di quello pendente dinanzi alla Corte di
Appello di Torino n. 647/2024 R.G. per i motivi meglio dedotti nel presente atto;
IN OGNI
CASO: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - dichiarare inammissibile e comunque infondato l'appello proposto;
- condannare parte appellante ex art. 96 cpc nella misura liquidata anche equitativamente;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado ed attribuzione allo scrivente procuratore antistatario. Per la denegata e non temuta ipotesi nella quale l'adita Corte di Appello ritenesse ammissibile e/o fondato i motivo di appello proposto ex adverso, questo difensore espressa sente ripropone tutte le eccezioni, domande ed istanze proposte in primo grado per i motivi meglio dedotti nel presente atto.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.L'appello proposto da è infondato. Parte_1
2.Non è meritevole di accoglimento la domanda con cui l'appellante chiede di dichiarare la litispendenza tra il presente giudizio e quello attualmente pendente innanzi alla
Corte di Appello di Torino (r.g.n.r. 647/2024) o, in subordine, di sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 295 cpc, ovvero ai sensi dell'art. 337, co 2, cpc.
2.1. Ai sensi dell'art. 39, co. 1, cpc: “Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo.” Affinché tra due cause possa venire in rilievo un rapporto di litispendenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 cpc, è necessario che sussista l'identità delle parti in causa, nonché della causa petendi e del petitum: solo ricorrendo la piena coincidenza di tutti e tre gli elementi richiamati, può dirsi che penda innanzi a due giudici diversi la “stessa causa”
2.2. Una causa può dirsi, invece, “pregiudiziale in senso stretto” rispetto ad un'altra quando la sua decisione abbia portata vincolante, con effetto di giudicato, sulla causa pregiudicata e, dunque, quando la decisione della causa pregiudicata dipenda dall'esito della causa pregiudiziale. Ciò accade quando una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo o, comunque, elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale (v. Cass.
26469/2011). In tal caso, trova applicazione l'art. 295 cpc che impone la sospensione necessaria della causa pregiudicata, al fine di garantire uniformità di giudicati, essendo la decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte, il thema decidenum del processo pregiudicato.
La sospensione necessaria del processo può essere disposta, a norma dell'art. 295 cpc, quando la decisione del medesimo dipenda dall'esito di altra causa, nel senso che questo abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè vincolante, con effetto di giudicato, all'interno della causa “pregiudicata”, ipotesi che si verifica qualora una situazione sostanziale rappresenti il fatto costitutivo, o comunque un elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale oggetto del distinto giudizio, sicché occorra garantire uniformità di giudicati, essendo la decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte, il thema decidendum del processo pregiudicato. Le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 10027/2012, hanno affermato che l'istituto della sospensione necessaria presuppone tutte le seguenti condizioni: a) che vi sia un rapporto di pregiudizialità- dipendenza tra due situazioni sostanziali;
b) che queste ultime siano entrambe dedotte in giudizio;
c) che non si realizzi, o in virtù delle art 34 cpc o per effetto degli artt. 40 e 274 cpc, la simultaneità del processo (così, in motivazione, Cass., n. 5760/2024, pagg. 5-6, che richiama Cass. 3299/2018, 5083/1999, 26469/2011, 1865/2012, 21794/2013).
Qualora fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato, ove non imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 cpc, ma può essere facoltativamente disposta ai sensi dell'art. 337, comma 2, cpc, applicandosi, in caso di sopravvenuto conflitto tra giudicati, l'art. 336, comma 2 c.p.c.. (Cass., n.12258/2025).
2.3. La causa in esame non è in rapporto di litispendenza, né di pregiudizialità tecnica, con il giudizio attualmente pendente dinanzi alla Corte di Appello di Torino (r.g.n.r. 647/2024).
2.4. Con ricorso iscritto al ruolo del tribunale di Vercelli (r.g.n.r. 244/2024) in data 23.02.2024
e notificato il 29.02.2024, aveva agito per ottenere la cancellazione, previo Controparte_1 accertamento e dichiarazione della sua illegittimità, della iscrizione della ipoteca giudiziale del 20.4.2023, Registro Particolare 279 Registro Generale 3303, effettuata in suo danno, in base al d.i. 171 del 07.01.2013 emesso dal tribunale di Benevento, in favore di CP_3
sul bene immobile di sua proprietà sito in Trino (VC), al catasto fabbricati foglio 69,
[...]
p.lla 358 sub 5 Corso Cavour (T-1-2-3) n. 17.
Con ricorso iscritto al ruolo del tribunale di Benevento (r.g.n.r. 727/2024) in data 04.3.2024, notificato l'11.3.2024, aveva agito per ottenere la cancellazione, previo Controparte_1 accertamento e dichiarazione della sua illegittimità, della iscrizione della ipoteca giudiziale del 30.3.2023, Registro Particolare 218 Registro Generale 4243, effettuata in suo danno, in base al d.i. 171 del 07.01.2013 emesso dal tribunale di Benevento, in favore di CP_3
sul bene immobile di sua proprietà sito in Montesarchio (BN), al catasto fabbricati foglio
[...]
34, p.lla 252 sub 8 via Napoli piano 2.
2.5.Tra i giudizi così instaurati e oggi pendenti, in secondo grado, innanzi a codesta Corte
e innanzi alla Corte di Appello di Torino (r.g.n.r. 647/2024), non esiste un rapporto di litispendenza.
Ed infatti, nonostante la piena coincidenza soggettiva (poiché in entrambi i giudizi si è costituita la in nome e per conto di ) e la coincidenza Parte_1 Controparte_2 della causa petendi, non vi è identità di petitum.
Oggetto del giudizio iniziato dinanzi al tribunale di Vercelli e oggi in corso dinanzi alla Corte di Appello di Torino è la legittimità dell'iscrizione ipotecaria del 20.4.2023. Nel presente giudizio, invece, si controverte della cancellazione dell'iscrizione ipotecaria del 30.3.2023.
Si tratta, dunque, di due domande diverse, relative a due ipoteche giudiziali distinte, ancorché sorte sulla base del medesimo provvedimento giudiziale e afferenti al medesimo credito.
2.6. Nemmeno sussiste, tra i due giudizi, un rapporto di pregiudizialità tecnica.
La decisione della presente causa - che parte appellante asserisce essere pregiudicata - non dipende da quella pendente innanzi alla Corte di Appello torinese che la stessa parte appellante asserisce essere pregiudiziale.
Le vicende relative ai due diritti di garanzia non sono tra loro collegate: l'accertamento della legittimità, ovvero della illegittimità, di una delle iscrizioni ipotecarie e la decisione circa la sua cancellazione non hanno alcun effetto vincolante sul thema decidendum del presente giudizio, nel quale - si ripete - è oggetto di discussione la legittimità di altra, autonoma, iscrizione di ipoteca giudiziale.
2.7. Stante la mancanza del detto rapporto di pregiudizialità-dipendenza, non sussistono i presupposti per la sospensione facoltativa di cui all'art. 337, co. 2 cpc.
3.È infondato il motivo di gravame con cui la , impugnando la Parte_1 statuizione con cui il giudice di primo grado ha dichiarato prescritto il suo diritto di credito, solleva l'eccezione di interruzione della prescrizione.
3.1. L'art. 345, co. 2, cpc statuisce che, nel giudizio d'appello, non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio.
L'eccezione di interruzione della prescrizione deve essere qualificata come eccezione in senso lato, come tale non riconducibile al divieto di cui all'art. 345, co. 2 cpc.
Poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l'interruzione della prescrizione. Ne consegue che il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, purché i fatti risultino documentati
"ex actis" (ex multis, Cass., n. 9810/2023).
L'art. 345, co. 3, cpc statuisce che non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa non imputabile.
Il divieto, di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c., di produzione di documenti nuovi in appello, non è superabile argomentando dalla natura, in senso lato, di un'eccezione proposta, per la prima volta, in sede d'impugnazione, atteso che il giudice è, invece, chiamato, onde legittimare la nuova produzione documentale, alla verifica dell'impossibilità per la parte di provvedere tempestivamente, nel giudizio di primo grado, a tale produzione per causa ad essa non imputabile (v. Cass. 29506/2023).
3.2. Facendo applicazione dei richiamati principi di diritto, l'eccezione di interruzione della prescrizione sollevata dall'appellante non può essere accolta.
3.3. La , rimasta contumace in primo grado, intende porre a fondamento Parte_1 della sollevata eccezione documenti prodotti per la prima volta in appello.
L'irrituale acquisizione di tali documenti ne impedisce l'ingresso e la valutazione da parte di questa Corte, considerato che l'appellante non ha provato (né, per il vero, allegato) di non aver potuto produrre tempestivamente la detta documentazione a causa di un impedimento ad essa non imputabile, ovvero di essere rimasta involontariamente contumace in primo grado.
Pertanto, l'eccezione di interruzione della prescrizione, sebbene validamente sollevata nell'atto di appello, è rimasta sfornita di prova.
4. La sentenza di primo grado deve essere, quindi, integralmente confermata.
5. Il rigetto dell'appello, da cui discende la conferma dell'accoglimento della domanda proposta da rende superfluo l'esame della domanda di condanna ex art. 96 Controparte_1 cpc proposta da . Parte_1
6. Ogni altra censura e questione sollevate devono ritenersi assorbite.
7. Le spese seguono la soccombenza, ex art. 91 cpc, e vengono liquidate, così come in dispositivo, secondo i parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrati dal d.m.
147/2022, con distrazione in favore dell'avv. IA SI, dichiaratasi antistataria.
8. In ragione del valore della causa – determinato in forza dell'ammontare del credito per cui è stata iscritta l'ipoteca, pari ad euro 291.817,29, oltre interessi - e alla luce della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, deve farsi applicazione dei valori minimi di cui alla tabella dettata per i giudizi innanzi alla Corte di Appello, il cui valore sia compreso tra euro 260.000,01 ed euro 520.000,00.
9. La deve essere condannata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, cpc. Parte_1
La condanna ex art. 96, co. 3 cpc, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, cpc e con queste cumulabile, volta al contenimento dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione (così in motivazione, pagg. 6 e 7, Cass., n.
22208/2021, che richiama Cass., n. 27623/2017).
Data la possibilità di riscontrare, in capo all'appellante, una condotta connotata da colpa grave, rappresentata dalla proposizione di un gravame fondato su motivi manifestamente infondati – motivi la cui infondatezza doveva essere percepita dalla parte, secondo una ordinaria diligenza, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità - la Corte ritiene equo condannare la stessa, ai sensi dell'art. 96, comma 3, cpc al pagamento di una somma pari ad un terzo delle spese processuali.
10.Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio
2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di . Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
A) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
182/2025 del tribunale di Benevento, pubblicata l'11.02.2025;
B) condanna al pagamento, in favore dell'avv.to IA SI, Parte_1 delle spese di lite del secondo grado di giudizio, quantificate in euro 10.285,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
C) condanna , ai sensi dell'art. 96, comma 3, cpc, al pagamento, in favore Parte_1 di della somma di euro 3.428,33; Controparte_1
D) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio
2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di Parte_1
Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del 07.10.2025
Il Presidente dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est. dott. Luigi Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe DE TULLIO - Presidente dott. Massimo SENSALE - Consigliere dott. Luigi MANCINI - Consigliere rel.
previa precisazione delle conclusioni e discussione, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 1202 del ruolo generale dell'anno 2025 vertente tra:
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv.to Giovanna Bigi, giusta procura in atti
Appellante
E
(C.F. , rapp.to e difeso dall'avv.to Controparte_1 C.F._1
IA SI, giusta da procura in atti
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio deducendo che: Controparte_1 Controparte_2
-in data 30.3.2023, l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Benevento - Territorio -
Servizio di Pubblicità Immobiliare - su richiesta dell' , aveva iscritto Controparte_2 ipoteca giudiziale Registro Particolare 218 Registro Generale 4243 in danno di esso ricorrente, sulla base di decreto ingiuntivo 171 del 07.01.2013 emesso dal tribunale di BE (e pubblicato il 09.01.2013) in favore di , sul bene immobile di Controparte_3 proprietà di esso ricorrente sito in Montesarchio (BN), al catasto fabbricati foglio 34, p.lla
252, sub 8 via Napoli piano 2;
-nella sezione D della Nota di iscrizione ipotecaria, era stato precisato che, in data
19.4.2022, con atto n. 13415 di rep., n. 7222 di racc. an rogito del dott. , Persona_1 notaio in Milano, la società e la società si erano Controparte_3 Controparte_2 dichiarate e riconosciute fuse mediante incorporazione della nella CP_3 [...]
; CP_2
-l'iscrizione ipotecaria era, allora, illegittima poiché: 1) effettuata a favore di un soggetto diverso da quello risultante come creditore nel titolo esecutivo, essendo stato il decreto ingiuntivo emesso in favore di;
2) effettuata in data 30.3.2023 sulla base di un CP_3 decreto ingiuntivo emesso il 7.1.2013 e, dunque, oltre il termine dell'anno dall'emissione; 3) ai sensi dell'art. 2953 cc, al momento dell'iscrizione era decorso il termine di prescrizione decennale del diritto di credito derivante dal decreto ingiuntivo (iscrizione effettuata in data
30.3.2023 e, dunque, 10 anni, 2 mesi e 23 giorni dopo l'emissione del decreto ingiuntivo), sicché, ex art. 2878 cc, anche l'ipoteca si era estinta;
-dell'iscrizione illegittima era responsabile per avere richiesto, in data Controparte_2
20.4.2023, l'iscrizione di ipoteca giudiziale;
-esso ricorrente aveva diritto al risarcimento del danno subito per l'illegittima e imprudente iscrizione ipotecaria, la quale aveva compromesso la commerciabilità dell'immobile;
-tale danno era da liquidarsi in separato giudizio. aveva concluso chiedendo di: Controparte_1
“- accertare e dichiarare, per le motivazioni in atto, la illegittimità dell'iscrizione della ipoteca giudiziale del 30.03.2023 presso la Direzione Provinciale di Benevento - Ufficio Provinciale
- Territorio - Servizi pubblicità Immobiliare di Benevento, Registro Particolare 218 Registro
Generale 4243 a favore di un soggetto diverso da quello risultante dal titolo che legittima la iscrizione dell'ipoteca giudiziaria, ad istanza di in persona del Controparte_2 legale rapp.te p.t., con sede legale in Torino alla Piazza San Carlo 156, p. Iva e C.F.
, pec: ; - per l'effetto ordinarne al competente P.IVA_2 Email_1
Conservatore la cancellazione, con spese a carico di parte resistente;
- condannare parte resistente in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale Controparte_2 in Torino alla Piazza San Carlo 156, p. Iva e C.F. , pec: P.IVA_2
al risarcimento del danno per illegittima iscrizione ipotecaria Email_1 nella misura che verrà liquidata in separato giudizio;
- condannare parte resistente ex art. 96 c.p.c. nella misura liquidata anche equitativamente dal Tribunale adito;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari ed attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.”
2.Non si costituiva in giudizio , della quale era stata, perciò, Controparte_2 dichiarata la contumacia.
3.Con sentenza n. 182/2025, pubblicata l'11.02.2025, il tribunale di Benevento accoglieva la domanda del ricorrente sulla base del terzo motivo di doglianza - ritenuto assorbente - relativo all'intervenuta prescrizione del credito.
Il tribunale rilevava che:
-ai sensi dell'art. 2847 cc, l'iscrizione ipotecaria conserva i suoi effetti per venti anni, ma tale durata riguarda solo gli effetti della pubblicità;
-diversamente, l'estinzione dell'obbligazione sottostante determina, ai sensi dell'art. 2878, co. 1 n. 3 cc, l'estinzione dell'ipoteca;
-l'obbligazione può estinguersi per prescrizione;
-ex art. 2935 cc, dalla data dell'emissione del decreto ingiuntivo il diritto poteva essere esercitato, sicché da quel momento era iniziato a decorrere il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cc;
-sarebbe stato onere del creditore dimostrare di aver interrotto il detto termine.
Ciò premesso, il tribunale ordinava al Conservatore dei Pubblici Registri, ai sensi dell'art. 2884 cc, di cancellare, una volta passata in giudicato la sentenza, l'ipoteca giudiziale de qua.
La domanda di risarcimento del danno veniva, invece, rigettata, perché sfornita di prova.
Il tribunale rigettava la richiesta di condanna della resistente ex art. 96 cpc.
Con riferimento alle spese di lite, il tribunale, in virtù dell'accoglimento di una sola delle domande, compensava le stesse nella misura del 50%, ponendo l'altro 50% a carico della resistente.
4.Avverso la sentenza n. 182/2025, - in nome e per conto di Parte_1 [...]
- propone appello. CP_2
Con il primo motivo di gravame, l'appellante invoca la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 cpc o dell'art. 337, co. 2 cpc. Nella specie, deduce che: Parte_1
-con ricorso iscritto al ruolo il 26.2.2024 e notificato in data 29.2.2024, veva Controparte_1 già convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Vercelli (RG.n. 244/2024), Controparte_2 per ottenere pronuncia di accertamento di intervenuta prescrizione del medesimo diritto
[...] di credito oggetto del d.i. n. 171/2013;
-la causa innanzi al tribunale di Benevento è stata iscritta al ruolo successivamente, in data
04.3.2024, e il relativo ricorso è stato notificato in data 11.3.2024;
-essa appellante si è costituita innanzi al tribunale di Vercelli ed ha dimostrato la piena validità del diritto, la cui prescrizione è stata interrotta più volte con plurimi atti;
-il giudizio R.G.n. 244/2024 instaurato dinanzi al tribunale di Vercelli, si è concluso con la sentenza n. 1047/2024, con la quale il ricorso proposto dal è stato integralmente CP_1 rigettato;
in particolare, è stata rigettata l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito, avendo essa resistente dimostrato di aver validamente interrotto il termine (mediante la costituzione in giudizio per conto del creditore nei procedimenti promossi dal debitore);
-i giudizi sono coincidenti poiché riguardo le medesime parti e hanno medesimi petitum e causa petendi;
-da ciò deriva la litispendenza;
-in ogni caso, sussiste la pregiudizialità in senso tecnico-giuridico tra la causa avviata innanzi al tribunale di Vercelli (pendente, in secondo grado, innanzi alla Corte di Appello di
Torino, r.g. 647/2024) e quella pendente dinanzi alla Corte di Appello di Napoli;
-pertanto, al fine di evitare un contrasto tra giudicati, occorre sospendere il presente in giudizio in attesa della conclusione di quello - pregiudiziale - pendente innanzi alla Corte di
Appello di Torino.
Con il secondo motivo di appello, impugna la sentenza di primo grado nella Parte_1 parte in cui la stessa ha accertato l'intervenuta prescrizione del diritto di Controparte_2
[...]
Al riguardo, l'appellante eccepisce l'interruzione del termine mediante numerosi atti di precetto notificati da (18.10.2016; 30.05.2022; 02.01.2024), nonché mediante CP_3 la resistenza nei plurimi giudizi instaurati dal debitore (r.g.n. 1652/2018, tribunale di
BE, opposizione a d.i.; r.g.n. 13303/2017, tribunale di Brescia, per il disconoscimento delle firme apposte dal nel contratto posto a fondamento del d.i.; r.g.n. 4933/2022, CP_1 tribunale di BE, per la nullità del contratto di garanzia;
r.g.n. 3622/2022, tribunale di
Nocera Inferiore, opposizione al precetto).
Formulata, infine, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ai sensi dell'art. 283 cpc e richiesta la condanna di ai sensi dell'art. 96 cpc, Controparte_1
l'appellante conclude chiedendo di: “IN VIA PREGIUDIZIALE: - accertare e dichiarare la litispendenza dell'instaurando giudizio innanzi alla Corte di Appello di Napoli in ragione dell'attuale pendenza del giudizio n. 647/2024 R.G. innanzi alla Corte di Appello di Torino e per l'effetto estinguere il presente procedimento;
- sospendere il presente giudizio di secondo grado innanzi alla Corte di Appello di Napoli ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e/o ai sensi dell'art. 337 co. 2 c.p.c. per evitare il contrasto di giudicati in ragione dell'emissione della sentenza n. 1047/2024 del Tribunale di Vercelli per i motivi meglio dedotti nel presente atto;
- IN OGNI CASO, IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: previe le più opportune declaratorie in fatto ed in diritto, accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per
l'effetto, riformare la sentenza n. 182/2025 emessa dal Tribunale di Benevento nell'ambito del giudizio RG. n. 727/2024, dichiarando che il credito di già Controparte_2 [...] non risulta prescritto e che, conseguentemente, l'ipoteca iscritta in favore di CP_3
e contro il 30.3.2023 (Registro Generale 4243; Controparte_2 Controparte_1
Registro Particolare 218) sulla base del decreto ingiuntivo n. 171 del 7.1.2013, emesso dal
Tribunale civile di BE, sull'immobile sito in Montesarchio (BN), alla via Napoli (Catasto
Fabbricati, foglio 34, p.lla 252, sub. 8, piano 2) è legittima per i motivi meglio dedotti nel presente atto. Con vittoria di spese ed onorari di causa come per legge relativi ad entrambi
i gradi di giudizio.”
5.Si è costituito in giudizio Controparte_1
In via preliminare, l'appellato eccepisce l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 cpc, delle domande e delle eccezioni proposte per la prima volta in appello, nonché dei nuovi mezzi di prova richiesti e dei documenti prodotti.
L'appellato eccepisce, poi, l'inammissibilità della richiesta di sospensione formulata dall'appellante ex art. 295 cpc poiché il giudizio pregiudicante (r.g.n. 244/2024, tribunale di
Vercelli) si è concluso con sentenza attualmente appellata innanzi alla Corte di Appello di
Torino (r.g.n. 647/2024), sicché la sospensione del giudizio dipendente è solo facoltativa ex art. 337, co. 2 cpc.
L'appellato contesta, altresì, l'opportunità della sospensione ai sensi dell'art. 337, co. 2 cpc. evidenzia: i) la non coincidenza del petitum, rilevando che si tratta di due CP_1 diverse iscrizioni ipotecarie, riguardanti beni diversi e effettuate in favore di due diverse società (quella di cui è stata richiesta la cancellazione innanzi al tribunale di Vercelli è stata effettuata il 20.4.23, in favore di , avente ad oggetto beni situati in Trino Controparte_3
Vercellese; quella di cui è stata richiesta la cancellazione innanzi al tribunale di Benevento
è stata effettuata il 30.3.23, in favore di , avente ad oggetto beni situato in Controparte_2 Montesarchio); ii) la non coincidenza della causa petendi, essendo diverse le motivazioni poste a base del richiesto provvedimento di cancellazione.
Nel merito, contesta la fondatezza del gravame, rilevando che l'eccezione Controparte_1 di interruzione della prescrizione sollevata da parte appellante è tardiva, così come è tardiva
- e, quindi, inammissibile - la documentazione prodotta a sostengo della medesima eccezione.
Dopo aver domandato la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 cpc e reiterate, per l'ipotesi dell'accoglimento del gravame, le domande e le istanze avanzate in primo grado, conclude chiedendo di: “IN VIA PREGIUDIZIALE: - rigettare in quanto Controparte_1 inammissibile e infondata l'eccezione di litispendenza del presente giudizio con quello pendente innanzi alla Corte di Appello di Torino n. 647/2024 R.G. per i motivi meglio dedotti nel presente atto;
- rigettare in quanto inammissibile e infondata la richiesta di sospensione del presente giudizio nell'attesa di definizione di quello pendente dinanzi alla Corte di
Appello di Torino n. 647/2024 R.G. per i motivi meglio dedotti nel presente atto;
IN OGNI
CASO: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - dichiarare inammissibile e comunque infondato l'appello proposto;
- condannare parte appellante ex art. 96 cpc nella misura liquidata anche equitativamente;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado ed attribuzione allo scrivente procuratore antistatario. Per la denegata e non temuta ipotesi nella quale l'adita Corte di Appello ritenesse ammissibile e/o fondato i motivo di appello proposto ex adverso, questo difensore espressa sente ripropone tutte le eccezioni, domande ed istanze proposte in primo grado per i motivi meglio dedotti nel presente atto.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.L'appello proposto da è infondato. Parte_1
2.Non è meritevole di accoglimento la domanda con cui l'appellante chiede di dichiarare la litispendenza tra il presente giudizio e quello attualmente pendente innanzi alla
Corte di Appello di Torino (r.g.n.r. 647/2024) o, in subordine, di sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 295 cpc, ovvero ai sensi dell'art. 337, co 2, cpc.
2.1. Ai sensi dell'art. 39, co. 1, cpc: “Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo.” Affinché tra due cause possa venire in rilievo un rapporto di litispendenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 cpc, è necessario che sussista l'identità delle parti in causa, nonché della causa petendi e del petitum: solo ricorrendo la piena coincidenza di tutti e tre gli elementi richiamati, può dirsi che penda innanzi a due giudici diversi la “stessa causa”
2.2. Una causa può dirsi, invece, “pregiudiziale in senso stretto” rispetto ad un'altra quando la sua decisione abbia portata vincolante, con effetto di giudicato, sulla causa pregiudicata e, dunque, quando la decisione della causa pregiudicata dipenda dall'esito della causa pregiudiziale. Ciò accade quando una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo o, comunque, elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale (v. Cass.
26469/2011). In tal caso, trova applicazione l'art. 295 cpc che impone la sospensione necessaria della causa pregiudicata, al fine di garantire uniformità di giudicati, essendo la decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte, il thema decidenum del processo pregiudicato.
La sospensione necessaria del processo può essere disposta, a norma dell'art. 295 cpc, quando la decisione del medesimo dipenda dall'esito di altra causa, nel senso che questo abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè vincolante, con effetto di giudicato, all'interno della causa “pregiudicata”, ipotesi che si verifica qualora una situazione sostanziale rappresenti il fatto costitutivo, o comunque un elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale oggetto del distinto giudizio, sicché occorra garantire uniformità di giudicati, essendo la decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte, il thema decidendum del processo pregiudicato. Le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 10027/2012, hanno affermato che l'istituto della sospensione necessaria presuppone tutte le seguenti condizioni: a) che vi sia un rapporto di pregiudizialità- dipendenza tra due situazioni sostanziali;
b) che queste ultime siano entrambe dedotte in giudizio;
c) che non si realizzi, o in virtù delle art 34 cpc o per effetto degli artt. 40 e 274 cpc, la simultaneità del processo (così, in motivazione, Cass., n. 5760/2024, pagg. 5-6, che richiama Cass. 3299/2018, 5083/1999, 26469/2011, 1865/2012, 21794/2013).
Qualora fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato, ove non imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 cpc, ma può essere facoltativamente disposta ai sensi dell'art. 337, comma 2, cpc, applicandosi, in caso di sopravvenuto conflitto tra giudicati, l'art. 336, comma 2 c.p.c.. (Cass., n.12258/2025).
2.3. La causa in esame non è in rapporto di litispendenza, né di pregiudizialità tecnica, con il giudizio attualmente pendente dinanzi alla Corte di Appello di Torino (r.g.n.r. 647/2024).
2.4. Con ricorso iscritto al ruolo del tribunale di Vercelli (r.g.n.r. 244/2024) in data 23.02.2024
e notificato il 29.02.2024, aveva agito per ottenere la cancellazione, previo Controparte_1 accertamento e dichiarazione della sua illegittimità, della iscrizione della ipoteca giudiziale del 20.4.2023, Registro Particolare 279 Registro Generale 3303, effettuata in suo danno, in base al d.i. 171 del 07.01.2013 emesso dal tribunale di Benevento, in favore di CP_3
sul bene immobile di sua proprietà sito in Trino (VC), al catasto fabbricati foglio 69,
[...]
p.lla 358 sub 5 Corso Cavour (T-1-2-3) n. 17.
Con ricorso iscritto al ruolo del tribunale di Benevento (r.g.n.r. 727/2024) in data 04.3.2024, notificato l'11.3.2024, aveva agito per ottenere la cancellazione, previo Controparte_1 accertamento e dichiarazione della sua illegittimità, della iscrizione della ipoteca giudiziale del 30.3.2023, Registro Particolare 218 Registro Generale 4243, effettuata in suo danno, in base al d.i. 171 del 07.01.2013 emesso dal tribunale di Benevento, in favore di CP_3
sul bene immobile di sua proprietà sito in Montesarchio (BN), al catasto fabbricati foglio
[...]
34, p.lla 252 sub 8 via Napoli piano 2.
2.5.Tra i giudizi così instaurati e oggi pendenti, in secondo grado, innanzi a codesta Corte
e innanzi alla Corte di Appello di Torino (r.g.n.r. 647/2024), non esiste un rapporto di litispendenza.
Ed infatti, nonostante la piena coincidenza soggettiva (poiché in entrambi i giudizi si è costituita la in nome e per conto di ) e la coincidenza Parte_1 Controparte_2 della causa petendi, non vi è identità di petitum.
Oggetto del giudizio iniziato dinanzi al tribunale di Vercelli e oggi in corso dinanzi alla Corte di Appello di Torino è la legittimità dell'iscrizione ipotecaria del 20.4.2023. Nel presente giudizio, invece, si controverte della cancellazione dell'iscrizione ipotecaria del 30.3.2023.
Si tratta, dunque, di due domande diverse, relative a due ipoteche giudiziali distinte, ancorché sorte sulla base del medesimo provvedimento giudiziale e afferenti al medesimo credito.
2.6. Nemmeno sussiste, tra i due giudizi, un rapporto di pregiudizialità tecnica.
La decisione della presente causa - che parte appellante asserisce essere pregiudicata - non dipende da quella pendente innanzi alla Corte di Appello torinese che la stessa parte appellante asserisce essere pregiudiziale.
Le vicende relative ai due diritti di garanzia non sono tra loro collegate: l'accertamento della legittimità, ovvero della illegittimità, di una delle iscrizioni ipotecarie e la decisione circa la sua cancellazione non hanno alcun effetto vincolante sul thema decidendum del presente giudizio, nel quale - si ripete - è oggetto di discussione la legittimità di altra, autonoma, iscrizione di ipoteca giudiziale.
2.7. Stante la mancanza del detto rapporto di pregiudizialità-dipendenza, non sussistono i presupposti per la sospensione facoltativa di cui all'art. 337, co. 2 cpc.
3.È infondato il motivo di gravame con cui la , impugnando la Parte_1 statuizione con cui il giudice di primo grado ha dichiarato prescritto il suo diritto di credito, solleva l'eccezione di interruzione della prescrizione.
3.1. L'art. 345, co. 2, cpc statuisce che, nel giudizio d'appello, non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio.
L'eccezione di interruzione della prescrizione deve essere qualificata come eccezione in senso lato, come tale non riconducibile al divieto di cui all'art. 345, co. 2 cpc.
Poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l'interruzione della prescrizione. Ne consegue che il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, purché i fatti risultino documentati
"ex actis" (ex multis, Cass., n. 9810/2023).
L'art. 345, co. 3, cpc statuisce che non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa non imputabile.
Il divieto, di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c., di produzione di documenti nuovi in appello, non è superabile argomentando dalla natura, in senso lato, di un'eccezione proposta, per la prima volta, in sede d'impugnazione, atteso che il giudice è, invece, chiamato, onde legittimare la nuova produzione documentale, alla verifica dell'impossibilità per la parte di provvedere tempestivamente, nel giudizio di primo grado, a tale produzione per causa ad essa non imputabile (v. Cass. 29506/2023).
3.2. Facendo applicazione dei richiamati principi di diritto, l'eccezione di interruzione della prescrizione sollevata dall'appellante non può essere accolta.
3.3. La , rimasta contumace in primo grado, intende porre a fondamento Parte_1 della sollevata eccezione documenti prodotti per la prima volta in appello.
L'irrituale acquisizione di tali documenti ne impedisce l'ingresso e la valutazione da parte di questa Corte, considerato che l'appellante non ha provato (né, per il vero, allegato) di non aver potuto produrre tempestivamente la detta documentazione a causa di un impedimento ad essa non imputabile, ovvero di essere rimasta involontariamente contumace in primo grado.
Pertanto, l'eccezione di interruzione della prescrizione, sebbene validamente sollevata nell'atto di appello, è rimasta sfornita di prova.
4. La sentenza di primo grado deve essere, quindi, integralmente confermata.
5. Il rigetto dell'appello, da cui discende la conferma dell'accoglimento della domanda proposta da rende superfluo l'esame della domanda di condanna ex art. 96 Controparte_1 cpc proposta da . Parte_1
6. Ogni altra censura e questione sollevate devono ritenersi assorbite.
7. Le spese seguono la soccombenza, ex art. 91 cpc, e vengono liquidate, così come in dispositivo, secondo i parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrati dal d.m.
147/2022, con distrazione in favore dell'avv. IA SI, dichiaratasi antistataria.
8. In ragione del valore della causa – determinato in forza dell'ammontare del credito per cui è stata iscritta l'ipoteca, pari ad euro 291.817,29, oltre interessi - e alla luce della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, deve farsi applicazione dei valori minimi di cui alla tabella dettata per i giudizi innanzi alla Corte di Appello, il cui valore sia compreso tra euro 260.000,01 ed euro 520.000,00.
9. La deve essere condannata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, cpc. Parte_1
La condanna ex art. 96, co. 3 cpc, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, cpc e con queste cumulabile, volta al contenimento dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione (così in motivazione, pagg. 6 e 7, Cass., n.
22208/2021, che richiama Cass., n. 27623/2017).
Data la possibilità di riscontrare, in capo all'appellante, una condotta connotata da colpa grave, rappresentata dalla proposizione di un gravame fondato su motivi manifestamente infondati – motivi la cui infondatezza doveva essere percepita dalla parte, secondo una ordinaria diligenza, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità - la Corte ritiene equo condannare la stessa, ai sensi dell'art. 96, comma 3, cpc al pagamento di una somma pari ad un terzo delle spese processuali.
10.Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio
2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di . Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
A) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
182/2025 del tribunale di Benevento, pubblicata l'11.02.2025;
B) condanna al pagamento, in favore dell'avv.to IA SI, Parte_1 delle spese di lite del secondo grado di giudizio, quantificate in euro 10.285,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
C) condanna , ai sensi dell'art. 96, comma 3, cpc, al pagamento, in favore Parte_1 di della somma di euro 3.428,33; Controparte_1
D) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio
2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di Parte_1
Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del 07.10.2025
Il Presidente dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est. dott. Luigi Mancini