TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 14/03/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice dott. Tiziana Caradonio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 317/2024 R.G., avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promosso da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con l'avv. LA BRIOLA TIZIANA ORESTINA C.F._1
GIUSEPPINA
- ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) C.F._2
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
- intervenuto –
All'udienza del 21/2/2025, la causa è passata in decisione sulle conclusioni del procuratore costituito, che qui si intendono integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 7/3/2024 Parte_1
chiedeva a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 10/5/2011 in MATERA con CP_1
, dal quale si era separata consensualmente in forza di decreto di
[...]
omologa di questo Tribunale del 22/5/2019 e dalla cui unione era nato il figlio (il 19/6/2016), chiedendo la conferma dell'affidamento Per_1
condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, la regolamentazione delle visite padre-figlio secondo il calendario indicato in ricorso e la conferma dell'obbligo posto a carico del resistente di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il versamento della somma mensile di € 250,00, oltre rivalutazione ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie e un assegno di mantenimento per sé di € 100,00.
non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 10/9/2024 la ricorrente dichiarava che, nonostante la separazione, per motivi economici lei ed il marito avevano continuato e continuavano a vivere nella stessa abitazione, vivendo tuttavia da separati in casa, e chiedeva un termine per riflettere se insistere o meno nella domanda di divorzio.
All'udienza del 6/12/2024 compariva, oltre alla ricorrente, anche il
, senza l'assistenza di un difensore;
stante l'assenza di difesa CP_1
tecnica, il Giudice dava atto di non poter procedere al suo ascolto né di poter esperire il tentativo di conciliazione.
Alla medesima udienza veniva ascoltata nuovamente la Parte_1
che preliminarmente dichiarava di voler insistere nella domanda di divorzio;
inoltre, dichiarava che il marito, da circa due mesi, era andato via di casa, dimorando presso un amico, ma di non sapere in che condizioni fosse tale abitazione e, pertanto, chiedeva che il figlio non pernottasse dal padre;
dal punto di vista economico, dichiarava di lavorare come donna delle pulizie e di guadagnare circa € 100,00 a settimana, mentre il , disoccupato CP_1 e percettore dell'indennità di disoccupazione, stava continuando a pagare il canone di locazione della casa coniugale, ammontante ad € 550,00 mensili.
Con ordinanza del 17/2/2024 il Giudice, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata costituzione in giudizio del resistente, nonché delle dichiarazioni della ricorrente, regolamentava le visite padre-figlio disponendo che il padre, fino a quando non si fosse stabilito in un'abitazione idonea ad ospitare il figlio, incontrasse liberamente il minore nelle ore pomeridiane, previo accordo con la madre con esclusione del pernotto e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del bambino, e disciplinava altresì il calendario di visite relativo ai periodi natalizio, pasquale ed estivo;
al momento del reperimento da parte del di un'adeguata abitazione ove poter accogliere il CP_1
minore, disponeva che fossero ripristinate le visite libere di cui agli accordi di separazione, anche con pernotto;
confermava per il resto le condizioni della separazione di cui all'accordo del 7/5/2019.
All'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del
21/2/2025 la ricorrente chiedeva la conferma dei provvedimenti provvisori e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero dalla documentazione in atti risulta che i coniugi, unitisi in matrimonio in data 10/5/2011, si sono separati consensualmente in forza di decreto di omologa di questo Tribunale del 22/5/2019.
La all'udienza del 10/9/2024, dichiarava che i coniugi, Parte_1
dopo la separazione, avevano per ragioni economiche continuato a vivere entrambi nella casa coniugale ma vivendo da separati in casa, dormendo in camere separate e senza avere una vita intima;
che, allo stato attuale, il ha lasciato l'abitazione coniugale. CP_1 Il resistente, non essendosi costituito in giudizio, non ha provato che la coabitazione fosse connotata dalla volontà di riconciliarsi.
Sul punto, Cass. Civ. sez. I, 13/4/2023, n.9839: “Gli effetti della separazione non possono essere posti nel nulla dalla semplice circostanza che uno dei due coniugi non abbia rilasciato la casa familiare in favore dell'altro coniuge, proprietario esclusivo, e che quest'ultimo abbia tollerato tale situazione, se la persistenza della coabitazione non è connotata dal mantenimento o dal ripristino della comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi. La riconciliazione deve essere manifestata per mezzo di un comportamento inequivoco, che manifesti senza alcuna ombra di dubbio la ricostituzione di un progetto di vita comune, con tutti i doveri che discendono dal matrimonio”.
In tale situazione, in assenza di prova che la coabitazione sia stata connotata dal mantenimento o dal ripristino della comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi, deve ritenersi sussistente il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo gli estremi previsti dall'articolo 3, n. 2, lett. b della legge 898/70 e successive modifiche.
Per quanto attiene ai provvedimenti accessori alla pronuncia di divorzio, vista la richiesta avanzata dalla difesa di parte ricorrente e stante l'assenza di elementi nuovi, si confermano i provvedimenti assunti con l'ordinanza del 17/2/2024.
In ragione della contumacia e mancata opposizione di parte resistente le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 07/03/2024 da Parte_1
nei confronti di , così provvede: Controparte_1 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e il 10/5/2011 Parte_1 Controparte_1
in MATERA;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di MATERA di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011, Parte II, serie A, numero 33;
3) conferma l'ordinanza del 17/2/2024;
4) compensa tra le parti le spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio del 12/3/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Tiziana Caradonio Riccardo Greco