TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/05/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1133/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1133/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IAPICCA Parte_1 C.F._1
MICHELE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. IAPICCA
MICHELE
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. IAPICCA Parte_2 C.F._2
MICHELE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. IAPICCA
MICHELE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
LAROCCA VINCENZO ANNIBALE, elettivamente domiciliato in VIALE DELLA REPUBBLICA presso il difensore avv. LAROCCA VINCENZO ANNIBALE CP_1
CONVENUTO/I
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli attori, in proprio e quali eredi di , deceduto il 6 ottobre 2016, premettono Parte_3 che il loro congiunto era stato trasportato presso il pronto soccorso dell'Ospedale Civile di pagina 1 di 6 Cosenza nelle prime ore del 5 ottobre, dopo che il figlio lo aveva ritrovato in un Parte_4
fossato in agro di Lattarico.
Giunto presso il Pronto Soccorso a seguito dell'intervento e del successivo trasporto a carico del Servizio 118(in questa circostanza effettuato dai volontari della Frazione di Taverna di
Montalto Uffugo), il con codice giallo è stato preso in carico dalla dott.ssa Parte_3
che rilevava subito la presenza di trauma cranico e rachide con algie spalla destra e Per_1
sinistra e lo sottoponeva a TC encefalo, RX rachide cervicale, dorsale e lombo sacrale e TC rachide cervicale torace addome.
Veniva inoltre richiesta una visita Neurochirurgica.
La TC encefalo evidenziava: sistema ventricolare in asse, non lesioni emorragiche, non rime di frattura. L'esame TC rachide cervicale faceva rilevare: “Spondiloartrosi diffusa con riduzione plurima di ampiezza, sinostosi parziale a C5-C6 con fusione delle faccette articolari posteriori di dx, frattura -lussazione C6-C7 con riduzione del diametro sagittale del canale vertebrale - fratturato il processo articolare superiore di C7 di destra”. Invece l'esame TC rachide dorso lombare evidenziava: spondiloartrosi diffusa, scoliosi dorsale- non evidenti rime di frattura.
Veniva anche rilevata la frattura scomposta dell'arco posteriore della terza costa sinistra, difetto di riempimento endoluminale del ramo segmentale laterale dell'arteria lombare inferiore sinistra riferibile ad embolia polmonare, emogasanalisi con valori bassi di p02 e s02.
Sulla base dei referti visonati e dell'esame neurologico effettuato la dott.ssa altro Per_2
sanitario che ebbe in cura il , concludeva la consulenza con la prescrizione del collare Pt_3
tipo Philadelphia per 30 giorni e successiva RX cervicale a visita neurochirurgica ambulatoriale.
Lamentano gli attori la cattiva gestione da parte dei sanitari del loro congiunto, in quanto il referto relativo alla TC del rachide cervicale non venne sottoposto alla dottoressa Per_2
Sostengono infatti che l'acquisizione del referto della TC rachide cervicale avrebbe invece richiesto l'immediata rivalutazione Neurochirurgica e l'immediato trattamento con corticosteroidi, secondo protocollo NASHIS, per la prevenzione del danno assonale e per la riduzione dell'edema post-traumatico e del conseguente danno midollare secondario.
Rimasto all'interno del pronto soccorso per sette ore, con la somministrazione di una unica dose di antipiretico, il veniva rivalutato solo alle 17.03 dal dott. che Pt_3 Persona_3
pagina 2 di 6 chiedeva una consulenza rianimatoria per il sospetto radiologico di embolia polmonare.
Alle ore 17,10 veniva così visitato dal dott. per la richiesta consulenza Persona_4 rianimatoria che accertava: “paziente di 77 anni con politrauma per incidente stradale ed embolia polmonare. Al mio arrivo paziente sonnolento (somministrato dai colleghi ansiolitici per stato di agitazione), facilmente risvegliabile esegue ordini semplici e muove i 4 arti in maniera finalistica. Si consiglia ossigenoterapia con MV 40%, terapia antitrombotica ed ECG.
Al momento non indicazioni di tipo rianimatorio”.
Somministrato l'antitrombotico, il veniva quindi ricoverato con codice rosso nel reparto Pt_3
di geriatria con la diagnosi di embolia polmonare e infarto polmonare. Traumatismo in sedi multiple. Prognosi riservata. Veniva qui accertato che il paziente non era più in grado di fare nulla in autonomia, impossibilitato al movimento e con totale discontrollo di urine e feci.
Sostengono gli attori che una tale intensità della paralisi dipende dal livello in cui è avvenuta la lesione: nel caso del sig. è presumibile che si sia verificato un effetto compressivo Pt_3
midollare più a valle delle lesioni fratturative di C6 e C, ovvero a livello T1.
Gli veniva finalmente applicato il collare Philadelphia ed i sanitari richiedevano visita neurochirurgica urgente, la quale veniva effettuata dopo circa cinque ore dalla richiesta e che evidenziava “esiti di frattura/lussazione cervicale con conseguente anterolistesi di C6 su C7. Il midollo appare indentato dal muro posteriore di C7 e presenta iper intensità del segnale T2 in corrispondenza dei corpi C6 e C7 come da sofferenza su base traumatica. Diffusa lacerazione dei tessuti molli paravertebrali di significato traumatico. Indicata consulenza neurochirurgica”. Alle ore 7 del 06.10.2016 il paziente era sottoposto a nuova visita neurochirurgica e, viste le condizioni, subito trasferito in neurochirurgia.
Il sig. era quindi dimesso con la seguente diagnosi: frattura lussazione C6 C7 con Pt_3
riduzione del canale vertebrale di origine traumatica (incidente stradale) in paziente con embolia polmonare ed insufficienza respiratoria. Alle ore 9,30 del 06.10 entrava in neurochirurgia con la diagnosi di paraplegia da lussazione cervicale C6 C7. Le sue condizioni erano gravi ma stabili. Alle ore 6,45 il sig. subiva una crisi respiratoria acuta, che alle Pt_3
ore 7,20 lo portava al decesso.
Gli attori deducono la responsabilità dell' per il decesso del proprio Controparte_1
congiunto dalla cattiva gestione dello stesso sin dal momento in cui il giungeva in Pt_3
pronto soccorso, e sollevano anche critiche alle modalità di intervento dei sanitari del 118, i pagina 3 di 6 quali, nel prelevare l'uomo sul luogo del sinistro, non avrebbero utilizzato gli strumenti idonei ad immobilizzare il paziente, servendosi esclusivamente di una tavola spinale e, per tale via, non scongiurando il rischio di aggravamento delle lesioni già presenti in un soggetto che, per come da loro constatato, era impossibilitato a muoversi.
Con riferimento poi al percorso di cura e terapia seguito dal in seguito al ricovero Pt_3
presso il Nosocomio cittadino, gli attori identificano le cause del decesso del loro congiunto - decesso che la consulenza disposta nel procedimento penale a carico dei sanitari che ebbero in cura il attribuì a malore improvviso, con conseguente pronuncia di archiviazione in Pt_3 favore dei sanitari – nell'omesso trattamento del trauma vertebro-midollare, nella omessa terapia farmacologica specifica per un paziente politraumatizzato, nel non avere approfondito le causa della paraplegia da cui è stato attinto il loro congiunto con conseguente omissione dell'intervento neurochirurgico necessario a ridurre la compressione midollare che, estesasi sino al torace, ne ha determinato la morte.
L'azienda ospedaliera resiste alla domanda.
Tanto premesso, la domanda deve essere rigettata.
Deve innanzitutto essere respinta, per assoluta carenza di legittimazione passiva, la domanda di risarcimento collegata alle presunte negligenze dei soccorritori del servizio del
118 intervenuti sul luogo ove venne poi ritrovato il . Pt_3
Il SUEM 118, infatti, è servizio di emergenza afferente alle competenze dell' Controparte_2
, laddove gli attori hanno evocato in giudizio esclusivamente l
[...] [...]
. CP_1
Con riguardo, poi, alle domande svolte nei confronti di quest'ultima sulla scorta della consulenza di parte, l'assunto da cui muovono gli addebiti è smentito dagli esiti della ctu medico-legale espletata in corso di causa, avente carattere “percipiente” (cfr, tra le altre,
Cass. 22225/14), sulla scorta dei quali può escludersi qualsiasi profilo di responsabilità dei sanitari dell'azienda convenuta per il decesso del congiunto degli attori.
Il CTU, dott. infatti, con l'ausilio del Prof. , specialista in neurochirurgia, Persona_5 Per_6
dopo aver minuziosamente ricostruito la storia clinica di , dal momento della Parte_3 sua presa in carico a cura del SUEM sino all'exitus verificatosi presso l'Ospedale Annunziata di esaminando la documentazione clinica in atti e le diverse consulenze tecniche di CP_1
parte allegate al fascicolo di causa, ha innanzitutto individuato la causa della morte in pagina 4 di 6 “un'acuta insufficienza cardio-circolatoria, epifenomeno di una condizione di shock traumatico, insorta in soggetto politraumatizzato già affetto da un grave complesso polipatologico”.
Ha poi precisato che la morte del congiunto degli attori non è attribuibile al danno midollare cervicale post-traumatico a livello C6 C7, dal momento che un quadro di insufficienza respiratoria severa può verificarsi soltanto a seguito di lesioni midollari alte ed in particolare al di sopra di C3.
Con un percorso argomentativo immune da vizi logici e censure, le cui conclusioni questo
Giudice ritiene di poter condividere integralmente e far proprie, il CTU ha così concluso: nel caso in discussione la lesione midollare cervicale non ha potuto determinare l'insorgenza di una crisi respiratoria acuta per due ragioni: 1) la localizzazione delle lesioni documentata all'esame RMN3; 2) referto autoptico.
Spiega infatti il consulente che i muscoli coinvolti nel meccanismo della respirazione sono il diaframma (che costituisce il principale muscolo respiratorio), i muscoli intercostali, i muscoli addominali e altri muscoli accessori. Il Diaframma è innervato dal nervo frenico, con fibre di motoneuroni situati a livello C1-C3; i muscoli intercostali ricevono fibre da D1 a D12, gli addominali da D8 a D12 e gli altri muscoli accessori della respirazione dai metameri cervicali
C4-C8. In caso di lesioni tra C1 e C3 si può realizzare una compromissione della funzionalità diaframmatica, con severe ripercussioni sulla dinamica ventilatoria. In questi casi, è opportuno procedere con il supporto di un ventilatore meccanico. Una lesione tra C4 e C8 non compromette l'attività del diaframma, per cui l'autonomia respiratoria può realizzarsi anche in mancanza di un supporto ventilatorio. La paralisi della muscolatura accessoria della respirazione (in particolare gli intercostali e gli addominali) rende invece poco efficace il meccanismo della tosse.
Con riguardo, poi, al pur lamentato errore dei sanitari nel trattamento farmacologico del
, consistito nella lamentata omessa somministrazione da parte dei sanitari del pronto Pt_3
soccorso di terapia farmacologica con corticosteroidi, volta a ridurre il danno midollare primario (trauma diretto per compressione e stiramento del midollo) e contrastare i fenomeni responsabili del danno midollare secondario, il CTU ha rilevato che il paziente è giunto in ospedale presumibilmente a distanza di 12 ore dall'evento traumatico, laddove invece l'effetto farmacologico è evidente quando la terapia corticosteroidea viene praticata entro le prime 8 ore dal trauma (migliore effetto entro le prime 3 ore).
pagina 5 di 6 La ritardata somministrazione di corticosteroidi nel caso in oggetto ha giocato un ruolo del tutto trascurabile nel decorso del quadro neurologico, a causa dell'arrivo del soggetto in pronto soccorso a distanza di 12 ore dal trauma, quando ormai il periodo ottimale per ottenere i benefici della terapia era già trascorso.
Inoltre, rileva il CTU, il ritardo nella somministrazione della terapia non ha inciso sul determinismo della morte.
Altrettanto esente da censure è l'omesso intervento neurochirurgico per il trattamento delle lesioni cervicali: in ragione delle condizioni cliniche del paziente e delle sue gravi comorbidità
l'intervento di decompressione del canale cervicale poteva non essere eseguito in urgenza.
Il CTU ha pertanto concluso che il decesso di è ricollegabile alle conseguenze Parte_3 dell'incidente stradale, al tardivo ritrovamento del soggetto e al grave complesso patologico da cui questi era affetto.
Essendo, per quanto detto, le conclusioni rassegnate dal CTU pienamente condivisibili, la domanda deve essere rigettata.
La natura squisitamente tecnica delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese processuali.
Spese di CTU a carico dell'Erario, essendo gli attori ammessi al patrocinio a spese dello
Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta la domanda per come in parte motiva;
Compensa le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell'Erario le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Cosenza, 21 maggio 2025
Il Giudice
dott. Giuditta Antonella Guaglianone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1133/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IAPICCA Parte_1 C.F._1
MICHELE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. IAPICCA
MICHELE
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. IAPICCA Parte_2 C.F._2
MICHELE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. IAPICCA
MICHELE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
LAROCCA VINCENZO ANNIBALE, elettivamente domiciliato in VIALE DELLA REPUBBLICA presso il difensore avv. LAROCCA VINCENZO ANNIBALE CP_1
CONVENUTO/I
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli attori, in proprio e quali eredi di , deceduto il 6 ottobre 2016, premettono Parte_3 che il loro congiunto era stato trasportato presso il pronto soccorso dell'Ospedale Civile di pagina 1 di 6 Cosenza nelle prime ore del 5 ottobre, dopo che il figlio lo aveva ritrovato in un Parte_4
fossato in agro di Lattarico.
Giunto presso il Pronto Soccorso a seguito dell'intervento e del successivo trasporto a carico del Servizio 118(in questa circostanza effettuato dai volontari della Frazione di Taverna di
Montalto Uffugo), il con codice giallo è stato preso in carico dalla dott.ssa Parte_3
che rilevava subito la presenza di trauma cranico e rachide con algie spalla destra e Per_1
sinistra e lo sottoponeva a TC encefalo, RX rachide cervicale, dorsale e lombo sacrale e TC rachide cervicale torace addome.
Veniva inoltre richiesta una visita Neurochirurgica.
La TC encefalo evidenziava: sistema ventricolare in asse, non lesioni emorragiche, non rime di frattura. L'esame TC rachide cervicale faceva rilevare: “Spondiloartrosi diffusa con riduzione plurima di ampiezza, sinostosi parziale a C5-C6 con fusione delle faccette articolari posteriori di dx, frattura -lussazione C6-C7 con riduzione del diametro sagittale del canale vertebrale - fratturato il processo articolare superiore di C7 di destra”. Invece l'esame TC rachide dorso lombare evidenziava: spondiloartrosi diffusa, scoliosi dorsale- non evidenti rime di frattura.
Veniva anche rilevata la frattura scomposta dell'arco posteriore della terza costa sinistra, difetto di riempimento endoluminale del ramo segmentale laterale dell'arteria lombare inferiore sinistra riferibile ad embolia polmonare, emogasanalisi con valori bassi di p02 e s02.
Sulla base dei referti visonati e dell'esame neurologico effettuato la dott.ssa altro Per_2
sanitario che ebbe in cura il , concludeva la consulenza con la prescrizione del collare Pt_3
tipo Philadelphia per 30 giorni e successiva RX cervicale a visita neurochirurgica ambulatoriale.
Lamentano gli attori la cattiva gestione da parte dei sanitari del loro congiunto, in quanto il referto relativo alla TC del rachide cervicale non venne sottoposto alla dottoressa Per_2
Sostengono infatti che l'acquisizione del referto della TC rachide cervicale avrebbe invece richiesto l'immediata rivalutazione Neurochirurgica e l'immediato trattamento con corticosteroidi, secondo protocollo NASHIS, per la prevenzione del danno assonale e per la riduzione dell'edema post-traumatico e del conseguente danno midollare secondario.
Rimasto all'interno del pronto soccorso per sette ore, con la somministrazione di una unica dose di antipiretico, il veniva rivalutato solo alle 17.03 dal dott. che Pt_3 Persona_3
pagina 2 di 6 chiedeva una consulenza rianimatoria per il sospetto radiologico di embolia polmonare.
Alle ore 17,10 veniva così visitato dal dott. per la richiesta consulenza Persona_4 rianimatoria che accertava: “paziente di 77 anni con politrauma per incidente stradale ed embolia polmonare. Al mio arrivo paziente sonnolento (somministrato dai colleghi ansiolitici per stato di agitazione), facilmente risvegliabile esegue ordini semplici e muove i 4 arti in maniera finalistica. Si consiglia ossigenoterapia con MV 40%, terapia antitrombotica ed ECG.
Al momento non indicazioni di tipo rianimatorio”.
Somministrato l'antitrombotico, il veniva quindi ricoverato con codice rosso nel reparto Pt_3
di geriatria con la diagnosi di embolia polmonare e infarto polmonare. Traumatismo in sedi multiple. Prognosi riservata. Veniva qui accertato che il paziente non era più in grado di fare nulla in autonomia, impossibilitato al movimento e con totale discontrollo di urine e feci.
Sostengono gli attori che una tale intensità della paralisi dipende dal livello in cui è avvenuta la lesione: nel caso del sig. è presumibile che si sia verificato un effetto compressivo Pt_3
midollare più a valle delle lesioni fratturative di C6 e C, ovvero a livello T1.
Gli veniva finalmente applicato il collare Philadelphia ed i sanitari richiedevano visita neurochirurgica urgente, la quale veniva effettuata dopo circa cinque ore dalla richiesta e che evidenziava “esiti di frattura/lussazione cervicale con conseguente anterolistesi di C6 su C7. Il midollo appare indentato dal muro posteriore di C7 e presenta iper intensità del segnale T2 in corrispondenza dei corpi C6 e C7 come da sofferenza su base traumatica. Diffusa lacerazione dei tessuti molli paravertebrali di significato traumatico. Indicata consulenza neurochirurgica”. Alle ore 7 del 06.10.2016 il paziente era sottoposto a nuova visita neurochirurgica e, viste le condizioni, subito trasferito in neurochirurgia.
Il sig. era quindi dimesso con la seguente diagnosi: frattura lussazione C6 C7 con Pt_3
riduzione del canale vertebrale di origine traumatica (incidente stradale) in paziente con embolia polmonare ed insufficienza respiratoria. Alle ore 9,30 del 06.10 entrava in neurochirurgia con la diagnosi di paraplegia da lussazione cervicale C6 C7. Le sue condizioni erano gravi ma stabili. Alle ore 6,45 il sig. subiva una crisi respiratoria acuta, che alle Pt_3
ore 7,20 lo portava al decesso.
Gli attori deducono la responsabilità dell' per il decesso del proprio Controparte_1
congiunto dalla cattiva gestione dello stesso sin dal momento in cui il giungeva in Pt_3
pronto soccorso, e sollevano anche critiche alle modalità di intervento dei sanitari del 118, i pagina 3 di 6 quali, nel prelevare l'uomo sul luogo del sinistro, non avrebbero utilizzato gli strumenti idonei ad immobilizzare il paziente, servendosi esclusivamente di una tavola spinale e, per tale via, non scongiurando il rischio di aggravamento delle lesioni già presenti in un soggetto che, per come da loro constatato, era impossibilitato a muoversi.
Con riferimento poi al percorso di cura e terapia seguito dal in seguito al ricovero Pt_3
presso il Nosocomio cittadino, gli attori identificano le cause del decesso del loro congiunto - decesso che la consulenza disposta nel procedimento penale a carico dei sanitari che ebbero in cura il attribuì a malore improvviso, con conseguente pronuncia di archiviazione in Pt_3 favore dei sanitari – nell'omesso trattamento del trauma vertebro-midollare, nella omessa terapia farmacologica specifica per un paziente politraumatizzato, nel non avere approfondito le causa della paraplegia da cui è stato attinto il loro congiunto con conseguente omissione dell'intervento neurochirurgico necessario a ridurre la compressione midollare che, estesasi sino al torace, ne ha determinato la morte.
L'azienda ospedaliera resiste alla domanda.
Tanto premesso, la domanda deve essere rigettata.
Deve innanzitutto essere respinta, per assoluta carenza di legittimazione passiva, la domanda di risarcimento collegata alle presunte negligenze dei soccorritori del servizio del
118 intervenuti sul luogo ove venne poi ritrovato il . Pt_3
Il SUEM 118, infatti, è servizio di emergenza afferente alle competenze dell' Controparte_2
, laddove gli attori hanno evocato in giudizio esclusivamente l
[...] [...]
. CP_1
Con riguardo, poi, alle domande svolte nei confronti di quest'ultima sulla scorta della consulenza di parte, l'assunto da cui muovono gli addebiti è smentito dagli esiti della ctu medico-legale espletata in corso di causa, avente carattere “percipiente” (cfr, tra le altre,
Cass. 22225/14), sulla scorta dei quali può escludersi qualsiasi profilo di responsabilità dei sanitari dell'azienda convenuta per il decesso del congiunto degli attori.
Il CTU, dott. infatti, con l'ausilio del Prof. , specialista in neurochirurgia, Persona_5 Per_6
dopo aver minuziosamente ricostruito la storia clinica di , dal momento della Parte_3 sua presa in carico a cura del SUEM sino all'exitus verificatosi presso l'Ospedale Annunziata di esaminando la documentazione clinica in atti e le diverse consulenze tecniche di CP_1
parte allegate al fascicolo di causa, ha innanzitutto individuato la causa della morte in pagina 4 di 6 “un'acuta insufficienza cardio-circolatoria, epifenomeno di una condizione di shock traumatico, insorta in soggetto politraumatizzato già affetto da un grave complesso polipatologico”.
Ha poi precisato che la morte del congiunto degli attori non è attribuibile al danno midollare cervicale post-traumatico a livello C6 C7, dal momento che un quadro di insufficienza respiratoria severa può verificarsi soltanto a seguito di lesioni midollari alte ed in particolare al di sopra di C3.
Con un percorso argomentativo immune da vizi logici e censure, le cui conclusioni questo
Giudice ritiene di poter condividere integralmente e far proprie, il CTU ha così concluso: nel caso in discussione la lesione midollare cervicale non ha potuto determinare l'insorgenza di una crisi respiratoria acuta per due ragioni: 1) la localizzazione delle lesioni documentata all'esame RMN3; 2) referto autoptico.
Spiega infatti il consulente che i muscoli coinvolti nel meccanismo della respirazione sono il diaframma (che costituisce il principale muscolo respiratorio), i muscoli intercostali, i muscoli addominali e altri muscoli accessori. Il Diaframma è innervato dal nervo frenico, con fibre di motoneuroni situati a livello C1-C3; i muscoli intercostali ricevono fibre da D1 a D12, gli addominali da D8 a D12 e gli altri muscoli accessori della respirazione dai metameri cervicali
C4-C8. In caso di lesioni tra C1 e C3 si può realizzare una compromissione della funzionalità diaframmatica, con severe ripercussioni sulla dinamica ventilatoria. In questi casi, è opportuno procedere con il supporto di un ventilatore meccanico. Una lesione tra C4 e C8 non compromette l'attività del diaframma, per cui l'autonomia respiratoria può realizzarsi anche in mancanza di un supporto ventilatorio. La paralisi della muscolatura accessoria della respirazione (in particolare gli intercostali e gli addominali) rende invece poco efficace il meccanismo della tosse.
Con riguardo, poi, al pur lamentato errore dei sanitari nel trattamento farmacologico del
, consistito nella lamentata omessa somministrazione da parte dei sanitari del pronto Pt_3
soccorso di terapia farmacologica con corticosteroidi, volta a ridurre il danno midollare primario (trauma diretto per compressione e stiramento del midollo) e contrastare i fenomeni responsabili del danno midollare secondario, il CTU ha rilevato che il paziente è giunto in ospedale presumibilmente a distanza di 12 ore dall'evento traumatico, laddove invece l'effetto farmacologico è evidente quando la terapia corticosteroidea viene praticata entro le prime 8 ore dal trauma (migliore effetto entro le prime 3 ore).
pagina 5 di 6 La ritardata somministrazione di corticosteroidi nel caso in oggetto ha giocato un ruolo del tutto trascurabile nel decorso del quadro neurologico, a causa dell'arrivo del soggetto in pronto soccorso a distanza di 12 ore dal trauma, quando ormai il periodo ottimale per ottenere i benefici della terapia era già trascorso.
Inoltre, rileva il CTU, il ritardo nella somministrazione della terapia non ha inciso sul determinismo della morte.
Altrettanto esente da censure è l'omesso intervento neurochirurgico per il trattamento delle lesioni cervicali: in ragione delle condizioni cliniche del paziente e delle sue gravi comorbidità
l'intervento di decompressione del canale cervicale poteva non essere eseguito in urgenza.
Il CTU ha pertanto concluso che il decesso di è ricollegabile alle conseguenze Parte_3 dell'incidente stradale, al tardivo ritrovamento del soggetto e al grave complesso patologico da cui questi era affetto.
Essendo, per quanto detto, le conclusioni rassegnate dal CTU pienamente condivisibili, la domanda deve essere rigettata.
La natura squisitamente tecnica delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese processuali.
Spese di CTU a carico dell'Erario, essendo gli attori ammessi al patrocinio a spese dello
Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta la domanda per come in parte motiva;
Compensa le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell'Erario le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Cosenza, 21 maggio 2025
Il Giudice
dott. Giuditta Antonella Guaglianone
pagina 6 di 6