TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/03/2025, n. 1864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1864 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa civile n. 13815/24 RG avente ad oggetto "riconoscimento provvidenze invalidi civili" decisa all'udienza dell'11.3.25 vertente
TRA nata a [...] il [...], C.F. , rapp.ta e Parte_1 C.F._1
difesa dagli avv Monica polvcerino e Giuliana Sannino in virtù di procura in atti contro
- in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De Gasperi CP_1
n. 55, con l'avv. Anna di Stefano
ha dato lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il giudice definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) accoglie la domanda e dichiara che l'istante è nelle condizioni sanitarie legittimanti la erogazione dell'indennità di accompagnamento dal 27.1.23;
2) condanna l' al pagamento delle spese del giudizio dell'istante (oltre quelle di CP_1 consulenza integralmente a carico dell' ) che si liquidano in € 2251,00 oltre rimborso CP_1
spese forfettarie, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore costituito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 12.6.24 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' CP_1 esponendo che in data 27.1.23, in sede di revisione, l'indennità di accompagnamento in godimento le era stata disconosciuta.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n 14277/23 R.G.) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU e che gli stati patologici denunciati gli danno diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU e la intempestività della opposizione proposta, nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
All'odierna udienza le parti hanno concluso come in atti.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 17.4.24 e la dichiarazione è stata depositata il 13.5.24 per cui detto termine essenziale, fissato da questo giudice in giorni 28, è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 12.6.24 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
2 Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel caso di specie il CTU ha tralasciato plurime volte di esaminare la circostanza che l'istante nel 2019 è stato ritenuto meritevole della indennità di accompagnamento, raggion per cui è stata disposta nuova perizia.
Gli stati patologici riscontrati dal nuovo c.t. sono quelli di cui all'elaborato peritale (in atti)
Tali stati patologici vanno valutati con riferimento alla loro incidenza sulla capacità lavorativa generica.
Tali stati patologici vanno valutati con riferimento alla loro incidenza sulla capacità lavorativa generica. Essi determinano le condizioni per l'indennità di accompagnamento dalla revisione.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Napoli, 11.3.25. Il Giudice
(dott. Paolo Coppola)
3
III SEZIONE LAVORO
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa civile n. 13815/24 RG avente ad oggetto "riconoscimento provvidenze invalidi civili" decisa all'udienza dell'11.3.25 vertente
TRA nata a [...] il [...], C.F. , rapp.ta e Parte_1 C.F._1
difesa dagli avv Monica polvcerino e Giuliana Sannino in virtù di procura in atti contro
- in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De Gasperi CP_1
n. 55, con l'avv. Anna di Stefano
ha dato lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il giudice definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) accoglie la domanda e dichiara che l'istante è nelle condizioni sanitarie legittimanti la erogazione dell'indennità di accompagnamento dal 27.1.23;
2) condanna l' al pagamento delle spese del giudizio dell'istante (oltre quelle di CP_1 consulenza integralmente a carico dell' ) che si liquidano in € 2251,00 oltre rimborso CP_1
spese forfettarie, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore costituito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 12.6.24 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' CP_1 esponendo che in data 27.1.23, in sede di revisione, l'indennità di accompagnamento in godimento le era stata disconosciuta.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n 14277/23 R.G.) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU e che gli stati patologici denunciati gli danno diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU e la intempestività della opposizione proposta, nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
All'odierna udienza le parti hanno concluso come in atti.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 17.4.24 e la dichiarazione è stata depositata il 13.5.24 per cui detto termine essenziale, fissato da questo giudice in giorni 28, è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 12.6.24 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
2 Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel caso di specie il CTU ha tralasciato plurime volte di esaminare la circostanza che l'istante nel 2019 è stato ritenuto meritevole della indennità di accompagnamento, raggion per cui è stata disposta nuova perizia.
Gli stati patologici riscontrati dal nuovo c.t. sono quelli di cui all'elaborato peritale (in atti)
Tali stati patologici vanno valutati con riferimento alla loro incidenza sulla capacità lavorativa generica.
Tali stati patologici vanno valutati con riferimento alla loro incidenza sulla capacità lavorativa generica. Essi determinano le condizioni per l'indennità di accompagnamento dalla revisione.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Napoli, 11.3.25. Il Giudice
(dott. Paolo Coppola)
3