Ordinanza collegiale 23 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 23/09/2021, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/09/2021
N. 00905/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 905 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentate e difese dagli avvocati Domenico Naso, Cristiano Dalla Torre e Maria Elena Sinigaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale VE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con sede in Venezia, San Marco 63;
nei confronti
-OMISSIS- non costituita in giudizio;
per l'annullamento
i. del -OMISSIS-con il quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il VE ha pubblicato la graduatoria di merito del concorso indetto con -OMISSIS-, così come modificato dal -OMISSIS-per la classe di concorso “-OMISSIS-” per la regione VE nella parte in cui non sono inserite le ricorrenti;
ii. Del -OMISSIS-con il quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il VE ha pubblicato gli esiti delle prove scritte e l'allegato elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta del concorso straordinario -OMISSIS-, così come modificato dal -OMISSIS-per la classe di concorso “-OMISSIS-” per la regione VE (all.to n.04) nella parte in cui non sono inserite le ricorrenti;
iii. del -OMISSIS-del Ministero dell'Istruzione nella parte in cui, in violazione della Legge n.41 del 06 giugno 2020 e del D.Lgs. n.165/2001, non ha previsto lo svolgimento della prova di informatica;
iv. del -OMISSIS-nella parte in cui, pur modificando il D.D. n.510/2020, non ha inserito la prova di informatica tra quelle previste dal concorso;
v. del -OMISSIS- (all.to n.05) con il quale è stata costituita la Commissione di valutazione del concorso di cui al D.D. n.510/2020 e D.D. n.783/2020 per la classe di concorso “-OMISSIS-”;
vi. del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte alle Sottocommissioni 1 e 2, per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi;
vii. del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati determinati i criteri di correzione degli elaborati;
viii. delle griglie di valutazione degli elaborati delle ricorrenti (all.ti n.06, da sub 01 a sub 09), nella parte in cui è stato attribuito il punteggio per i cinque quesiti e quello per i quesiti di lingua Inglese;
ix. del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software per la gestione informatizzata da parte del -OMISSIS- dell'intera procedura concorsuale, con particolare riferimento alla correzione degli elaborati avvenuta in violazione dei diritti e degli interessi dei candidati;
x. dei giudizi sintetici comminati alle ricorrenti in riferimento alle prove sostenute, che hanno determinato il loro mancato inserimento tra i candidati che hanno superato la prova scritta;
xi. Del D.D. n.510/2020 e del D.D. n.783/2020 nella parte in cui, all'art. 13 relativo alla “Prova scritta”, hanno previsto che “Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 56/80”, individuando il punteggio minimo per il superamento della medesima.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale VE;
Visto l'art. 16, co. 2, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che con il ricorso in epigrafe viene impugnato, quale atto presupposto, il -OMISSIS-, con il quale è stata bandita la procedura straordinaria per titoli ed esami -OMISSIS-
- che le parti ricorrenti lamentano l’illegittimità di tale atto nella parte in cui all’art. 13, comma 8, prevede che il superamento delle prove avvenga solo al conseguimento di un punteggio non inferiore a 56/80 (sette decimi) e nella parte in cui non ha previsto lo svolgimento di una separata prova di informatica;
- che nel corso dell’odierna camera di consiglio il Collegio ha sottoposto alle parti la questione dell’incompetenza territoriale, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm.;
- che, conformemente all’indirizzo espresso da questo Tribunale su altra identica questione (T.A.R. VE, Sez. I, ord. coll. n. 934 del 2021), deve essere rilevata l’incompetenza territoriale del T.A.R. VE in quanto la cognizione della controversia spetta al T.A.R. Lazio, Roma;
- che infatti l’art. 13, comma 4 bis , cod. proc. amm., prevede che “ la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza ”;
- che il -OMISSIS- costituisce un atto generale statale presupposto, con efficacia sull’intero territorio nazionale;
- che pertanto la cognizione di tale atto, impugnato unitamente all'atto applicativo che esplica la sua efficacia in un determinato ambito territoriale, spetta necessariamente al T.A.R. Lazio, sede di Roma (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, ord. 4 novembre 2019, nn. 7519 e 7520);
- che in ragione della peculiarità della controversia e del carattere in rito della pronuncia le spese della presente fase di giudizio vengono integralmente compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il VE (prima Sezione) dichiara il proprio difetto di competenza territoriale ed indica nel T.A.R. Lazio, Roma, il giudice competente.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche sopra menzionate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.