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Sentenza 30 ottobre 2024
Sentenza 30 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 07/11/2024, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. ssa Clotilde Fierro Presidente
Dott. Piero Rocchetti Consigliere
Dott. Maurizio Alzetta Consigliere Rel.
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 232/2024 R.G.L. promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa per procura in atti Parte_1 CodiceFiscale_1
dagli avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci e Giovanni Rinaldi e con domicilio eletto presso lo studio del terzo, in Biella, Via De Marchi, n. 4/a
Appellante
CONTRO
(c.f. ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Torino, Via dell'Arsenale n. 21
Appellato
Oggetto: Altre ipotesi.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 14.5.2024.
Per l'appellato: come da memoria depositata il 23.10.2024.
Fatti di causa
Con ricorso depositato il 9.5.2023, ha convenuto in giudizio avanti il Parte_1
Cont Tribunale di Ivrea il (d'ora in poi abbr. ) Controparte_1 esponendo di aver lavorato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta in qualità di docente, idonea all'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia, in base a una serie reiterata di contratti a tempo determinato per oltre 36 mesi di servizio, in assenza di ragioni sostitutive così come evidenziato dal prospetto esposto nel ricorso introduttivo del giudizio.
1 La ricorrente ha chiesto al giudice di accertare l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato e, per l'effetto, di condannare l'Amministrazione convenuta a un risarcimento compreso tra un minimo di 2,5 mensilità e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Il ha resistito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso avversario sul CP_1 presupposto dell'infondatezza della domanda.
Il Tribunale di Ivrea, con sentenza in data 26.3.2024 (n. 132/2024), ha accolto il ricorso e condannato il al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente di una somma corrispondente a una mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (pari a € 2.114,17), oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale dalla sentenza al saldo e alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 3.700,00, oltre accessori di legge, con distrazione a favore del difensore.
Avverso la sentenza la signora a proposto appello, cui ha resistito il Pt_1 CP_1
convenuto in primo grado.
All'udienza del 30 ottobre 2024 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
Ragioni della decisione
1. La sentenza impugnata.
Il Tribunale, dopo aver fatto riferimento alla disciplina di cui all'art. 4 della L. 124/99, ha considerato come la giurisprudenza di legittimità (rif. a Cass. 22552/2016) sia da tempo giunta ad affermare che la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4, co. 1, della L. n. 124/1999 è illegittima solo se sia accertato il superamento dei 36 mesi (anche non consecutivi) su posti vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico (il c.d. “organico di diritto”); mentre nel caso di plurimi contratti riconducibili ai commi 2 e 3 dell'art. 4 (cioè destinati a soddisfare esigenze provvisorie e temporanee), ha rilevato come il lavoratore sia tenuto ad allegare e provare sia la durata complessiva superiore a 36 mesi, sia l'uso distorto, da parte dell'Amministrazione, di tale tipologia di contratti, ossia che gli stessi siano stati di fatto impiegati per la copertura di posti vacanti e disponibili.
Ha osservato come, nella specie, vi sia prova documentale della stipula di quattro contratti a tempo determinato per supplenze per l'intero anno scolastico sino al 31 agosto di ogni anno, negli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 (cfr. doc.
n.1 prod. Bimbi).
2 Ha rilevato la sussistenza, quindi, della abusiva reiterazione dei contratti a termine denunciata dalla ricorrente.
Stante il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato ex art. 36, co. 5, D. Lgs. 165/2001, il primo giudice ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, con esonero da oneri probatori, nei limiti di cui all'art. 32, co. 5, L. 4.11.2010, n. 183, corrispondente a un'indennità onnicomprensiva tra 2,5
e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 8 della L. 604/1966 (rif. a Cass. SU n. 5072/2016).
Tanto premesso, il Tribunale ha liquidato in favore della signora l risarcimento Pt_1 in ragione di una mensilità della retribuzione globale di fatto (pari alla somma di €
2.114,17 lordi), tenuto conto della stipula di contratti a termine per il tempo di quattro anni e dell'impossibilità di ritenere abusivi quelli stipulati per i primi trentasei mesi. Cont Ha condannato il alla rifusione delle spese liquidate in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore antistatario.
2. I motivi di doglianza.
Con un solo motivo, la signora mpugna la sentenza censurandola per non avere Pt_1 il Tribunale correttamente applicato l'art. 32, co. 5, della L. 4.11.2010, n. 183 (novellato dall'art. 28, co. 2, del D. Lgs. n. 81/2015).
Lamenta l'appellante come il primo giudice, pur avendo riconosciuto l'abusiva reiterazione dei contratti nel caso di specie, non abbia commisurato l'indennità del risarcimento alla previsione di cui alla disposizione di legge sopra citata e richiamata anche nella giurisprudenza di legittimità indicata in sentenza (cfr. Cass. 5072/2016).
Secondo l'appellante il giudice avrebbe, quindi, liquidato il danno nella misura errata di una sola mensilità in luogo delle due mensilità e mezzo previste dalla legge.
Il motivo è fondato e deve essere accolto.
Anche di recente la Cassazione ha affermato che “(…) Il principio è in linea con quanto affermato da questa Corte in relazione ai contratti qualificati di collaborazione in relazione ai quali si è detto che la nozione di lavoratore a termine ai fini dell'applicazione della direttiva 1999/70/CE, è quella dettata dall'accordo quadro a quest'ultima allegato e, quindi, anche contratti nulli possono essere apprezzati se attraverso gli stessi si realizza una reiterazione abusiva (v. ex multis Cass. 8 maggio
2018, n. 10951). Si aggiunga che la Corte di Giustizia nella recente sentenza del 25 gennaio 2024, causa C-389/22, ha ribadito che dalla ampia formulazione della clausola
2, punto 1, di tale accordo quadro risulta che l'ambito di applicazione di quest'ultimo
3 assume una concezione ampia, poiché riguarda in generale i “lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro”. Inoltre, la definizione della nozione di “lavoratori a tempo determinato”, ai sensi della clausola
3, punto 1, dell'accordo quadro, include tutti i lavoratori, senza operare distinzioni basate sulla natura pubblica o privata del loro datore di lavoro e a prescindere dalla qualificazione del loro contratto in diritto interno (sentenza del 19 marzo 2020, Per_1
e a., C-103/18 e C-429/18, EU:C:2020:219, punto 108, nonché ordinanza del 26
[...]
aprile 2022, Universitat de Barcelona, C-464/21, EU:C:2022:337, punto 22). Pertanto,
l'accordo quadro si applica a tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato che li lega al loro datore di lavoro, purché questi siano vincolati da un contratto o da un rapporto di lavoro, ai sensi del diritto nazionale, e fatta salva soltanto la discrezionalità conferita agli Stati membri dalla clausola 2, punto 2, dell'accordo quadro per quanto attiene all'applicazione di quest'ultimo a talune categorie di contratti o di rapporti di lavoro nonché l'esclusione, conformemente al quarto comma del preambolo dell'accordo quadro, dei lavoratori interinali (sentenza del 19 marzo 2020, e a., C-103/18 e C-429/18, Persona_1
EU:C:2020:219, punto 109, nonché ordinanza del 26 aprile 2022, Universitat de
Barcelona, C-464/21, EU:C:2022:337, punto 23).
1.1.5. In conseguenza, quindi, anche il rapporto nullo produttivo di effetti ex art. 2126 c.c. rientra nell'ampia accezione della direttiva.
1.1.6. La Corte d'appello, dunque, erroneamente non ha verificato la compatibilità del rapporto di lavoro con l'accordo quadro, dalla cui violazione discende il riconoscimento del cd. danno comunitario, in presenza della illegittima reiterazione dei contratti a termine (Cass., SU, n. 5076 del 2016), e se non intervenuta stabilizzazione direttamente riferibile alla precarizzazione.
Né è di ostacolo a ciò la diversità strutturale dei contratti in questione rispetto agli ordinari contratti di lavoro a termine, atteso che comunque vi è un'occupazione lavorativa a termine reiterata negli anni. Ciò posto, il risarcimento del c.d. «danno comunitario» rappresenta, sul piano giurisprudenziale, la realizzazione del principio di effettività nella tutela del lavoro precario, imposta dal diritto dell'Unione Europea, contemperandolo con la regola di diritto interno – e di rango costituzionale (art. 97, comma 4, Cost.) – per cui «Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi previsti dalla legge». Tale regola impedisce di applicare ai dipendenti degli enti pubblici non economici la tutela – sicuramente
4 adeguata sul piano della effettività e applicabile nel lavoro privato – della trasformazione del rapporto (illegittimamente) a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'alternativa tutela meramente risarcitoria rischia, invece, di non essere una tutela sufficientemente efficace (e, quindi, un'effettiva attuazione dei principî eurounitari), qualora governata dalle comuni norme sulla ripartizione degli oneri probatori, che impongono al lavoratore di allegare e provare in modo specifico il danno subito e il suo nesso causale con il rapporto di lavoro. Per questo, si è ritenuta misura doverosa, nel diritto interno, il riconoscimento al lavoratore, in caso di abusiva reiterazione di contratti a termine, del diritto al pagamento di un'indennità forfettaria, in misura variabile tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, che prescinde dalla prova del danno, ferma restando la possibilità per il lavoratore di provare di avere subito un danno maggiore” (cfr. Cass.
10.9.2024, n. 18945).
Che la misura indicata in 2,5 mensilità, debba intendersi quale limite minimo dell'indennizzo esente da onere di prova a carico della lavoratrice, e salva prova di un eventuale maggior danno, si evince anche da un'altra sentenza di legittimità, laddove il Supremo Collegio ha affermato che “Per altro verso, si precisa che i criteri liquidatori, di cui alle norme citate, sono da intendere quali parametri risarcitori tratti da sistema analogo e fissati demandando al giudice di stabilire "un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n.
604, art. 8", sicché la misura "edittale" è solo quella di cui alla L. n. 183 del 2010, predetti art. 32, comma 5, e D. Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2, mentre il rinvio all'art. 8 si riferisce, come è reso evidente dalla concatenazione logica delle parole, soltanto ai criteri cui il giudice deve avere riguardo (numero dei dipendenti occupati, anzianità di servizio comportamento e condizioni delle parti) e non certo al raddoppio di cui alla seconda parte dello stesso art. 8, riguardante l'indennità di cui a quella norma
e non l'indennità, non a caso definita espressamente come "onnicomprensiva", prevista dalle diverse disposizioni qui da applicare come parametri risarcitori “(Cass.
5.8.2022, n. 24393).
In base agli argomenti esposti l'appello si appalesa fondato e merita di essere accolto.
Ne consegue la riforma della sentenza impugnata, disponendo la liquidazione a titolo risarcitorio di una somma corrispondente a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dalla ricorrente
5 3. Le spese.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i., avuto riguardo al fatto che il valore della causa è compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00.
Avendone fatta richiesta, deve essere disposta la distrazione delle spese liquidate in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
In accoglimento dell'appello,
Condanna il a pagare all'appellante l'ulteriore Controparte_1 somma corrispondente ad una mensilità e mezzo dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre interessi dal dovuto al saldo;
Condanna l'appellato a rimborsare all'appellante le spese del grado liquidate in euro
1.923,00 oltre rimborso forfettario, Iva e cpa con distrazione a favore del difensore.
Così deciso all'udienza del 30 ottobre 2024
Il Cons. Estensore La Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Dott.ssa Clotilde Fierro
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. ssa Clotilde Fierro Presidente
Dott. Piero Rocchetti Consigliere
Dott. Maurizio Alzetta Consigliere Rel.
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 232/2024 R.G.L. promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa per procura in atti Parte_1 CodiceFiscale_1
dagli avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci e Giovanni Rinaldi e con domicilio eletto presso lo studio del terzo, in Biella, Via De Marchi, n. 4/a
Appellante
CONTRO
(c.f. ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Torino, Via dell'Arsenale n. 21
Appellato
Oggetto: Altre ipotesi.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 14.5.2024.
Per l'appellato: come da memoria depositata il 23.10.2024.
Fatti di causa
Con ricorso depositato il 9.5.2023, ha convenuto in giudizio avanti il Parte_1
Cont Tribunale di Ivrea il (d'ora in poi abbr. ) Controparte_1 esponendo di aver lavorato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta in qualità di docente, idonea all'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia, in base a una serie reiterata di contratti a tempo determinato per oltre 36 mesi di servizio, in assenza di ragioni sostitutive così come evidenziato dal prospetto esposto nel ricorso introduttivo del giudizio.
1 La ricorrente ha chiesto al giudice di accertare l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato e, per l'effetto, di condannare l'Amministrazione convenuta a un risarcimento compreso tra un minimo di 2,5 mensilità e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Il ha resistito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso avversario sul CP_1 presupposto dell'infondatezza della domanda.
Il Tribunale di Ivrea, con sentenza in data 26.3.2024 (n. 132/2024), ha accolto il ricorso e condannato il al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente di una somma corrispondente a una mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (pari a € 2.114,17), oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale dalla sentenza al saldo e alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 3.700,00, oltre accessori di legge, con distrazione a favore del difensore.
Avverso la sentenza la signora a proposto appello, cui ha resistito il Pt_1 CP_1
convenuto in primo grado.
All'udienza del 30 ottobre 2024 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
Ragioni della decisione
1. La sentenza impugnata.
Il Tribunale, dopo aver fatto riferimento alla disciplina di cui all'art. 4 della L. 124/99, ha considerato come la giurisprudenza di legittimità (rif. a Cass. 22552/2016) sia da tempo giunta ad affermare che la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4, co. 1, della L. n. 124/1999 è illegittima solo se sia accertato il superamento dei 36 mesi (anche non consecutivi) su posti vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico (il c.d. “organico di diritto”); mentre nel caso di plurimi contratti riconducibili ai commi 2 e 3 dell'art. 4 (cioè destinati a soddisfare esigenze provvisorie e temporanee), ha rilevato come il lavoratore sia tenuto ad allegare e provare sia la durata complessiva superiore a 36 mesi, sia l'uso distorto, da parte dell'Amministrazione, di tale tipologia di contratti, ossia che gli stessi siano stati di fatto impiegati per la copertura di posti vacanti e disponibili.
Ha osservato come, nella specie, vi sia prova documentale della stipula di quattro contratti a tempo determinato per supplenze per l'intero anno scolastico sino al 31 agosto di ogni anno, negli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 (cfr. doc.
n.1 prod. Bimbi).
2 Ha rilevato la sussistenza, quindi, della abusiva reiterazione dei contratti a termine denunciata dalla ricorrente.
Stante il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato ex art. 36, co. 5, D. Lgs. 165/2001, il primo giudice ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, con esonero da oneri probatori, nei limiti di cui all'art. 32, co. 5, L. 4.11.2010, n. 183, corrispondente a un'indennità onnicomprensiva tra 2,5
e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 8 della L. 604/1966 (rif. a Cass. SU n. 5072/2016).
Tanto premesso, il Tribunale ha liquidato in favore della signora l risarcimento Pt_1 in ragione di una mensilità della retribuzione globale di fatto (pari alla somma di €
2.114,17 lordi), tenuto conto della stipula di contratti a termine per il tempo di quattro anni e dell'impossibilità di ritenere abusivi quelli stipulati per i primi trentasei mesi. Cont Ha condannato il alla rifusione delle spese liquidate in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore antistatario.
2. I motivi di doglianza.
Con un solo motivo, la signora mpugna la sentenza censurandola per non avere Pt_1 il Tribunale correttamente applicato l'art. 32, co. 5, della L. 4.11.2010, n. 183 (novellato dall'art. 28, co. 2, del D. Lgs. n. 81/2015).
Lamenta l'appellante come il primo giudice, pur avendo riconosciuto l'abusiva reiterazione dei contratti nel caso di specie, non abbia commisurato l'indennità del risarcimento alla previsione di cui alla disposizione di legge sopra citata e richiamata anche nella giurisprudenza di legittimità indicata in sentenza (cfr. Cass. 5072/2016).
Secondo l'appellante il giudice avrebbe, quindi, liquidato il danno nella misura errata di una sola mensilità in luogo delle due mensilità e mezzo previste dalla legge.
Il motivo è fondato e deve essere accolto.
Anche di recente la Cassazione ha affermato che “(…) Il principio è in linea con quanto affermato da questa Corte in relazione ai contratti qualificati di collaborazione in relazione ai quali si è detto che la nozione di lavoratore a termine ai fini dell'applicazione della direttiva 1999/70/CE, è quella dettata dall'accordo quadro a quest'ultima allegato e, quindi, anche contratti nulli possono essere apprezzati se attraverso gli stessi si realizza una reiterazione abusiva (v. ex multis Cass. 8 maggio
2018, n. 10951). Si aggiunga che la Corte di Giustizia nella recente sentenza del 25 gennaio 2024, causa C-389/22, ha ribadito che dalla ampia formulazione della clausola
2, punto 1, di tale accordo quadro risulta che l'ambito di applicazione di quest'ultimo
3 assume una concezione ampia, poiché riguarda in generale i “lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro”. Inoltre, la definizione della nozione di “lavoratori a tempo determinato”, ai sensi della clausola
3, punto 1, dell'accordo quadro, include tutti i lavoratori, senza operare distinzioni basate sulla natura pubblica o privata del loro datore di lavoro e a prescindere dalla qualificazione del loro contratto in diritto interno (sentenza del 19 marzo 2020, Per_1
e a., C-103/18 e C-429/18, EU:C:2020:219, punto 108, nonché ordinanza del 26
[...]
aprile 2022, Universitat de Barcelona, C-464/21, EU:C:2022:337, punto 22). Pertanto,
l'accordo quadro si applica a tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato che li lega al loro datore di lavoro, purché questi siano vincolati da un contratto o da un rapporto di lavoro, ai sensi del diritto nazionale, e fatta salva soltanto la discrezionalità conferita agli Stati membri dalla clausola 2, punto 2, dell'accordo quadro per quanto attiene all'applicazione di quest'ultimo a talune categorie di contratti o di rapporti di lavoro nonché l'esclusione, conformemente al quarto comma del preambolo dell'accordo quadro, dei lavoratori interinali (sentenza del 19 marzo 2020, e a., C-103/18 e C-429/18, Persona_1
EU:C:2020:219, punto 109, nonché ordinanza del 26 aprile 2022, Universitat de
Barcelona, C-464/21, EU:C:2022:337, punto 23).
1.1.5. In conseguenza, quindi, anche il rapporto nullo produttivo di effetti ex art. 2126 c.c. rientra nell'ampia accezione della direttiva.
1.1.6. La Corte d'appello, dunque, erroneamente non ha verificato la compatibilità del rapporto di lavoro con l'accordo quadro, dalla cui violazione discende il riconoscimento del cd. danno comunitario, in presenza della illegittima reiterazione dei contratti a termine (Cass., SU, n. 5076 del 2016), e se non intervenuta stabilizzazione direttamente riferibile alla precarizzazione.
Né è di ostacolo a ciò la diversità strutturale dei contratti in questione rispetto agli ordinari contratti di lavoro a termine, atteso che comunque vi è un'occupazione lavorativa a termine reiterata negli anni. Ciò posto, il risarcimento del c.d. «danno comunitario» rappresenta, sul piano giurisprudenziale, la realizzazione del principio di effettività nella tutela del lavoro precario, imposta dal diritto dell'Unione Europea, contemperandolo con la regola di diritto interno – e di rango costituzionale (art. 97, comma 4, Cost.) – per cui «Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi previsti dalla legge». Tale regola impedisce di applicare ai dipendenti degli enti pubblici non economici la tutela – sicuramente
4 adeguata sul piano della effettività e applicabile nel lavoro privato – della trasformazione del rapporto (illegittimamente) a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'alternativa tutela meramente risarcitoria rischia, invece, di non essere una tutela sufficientemente efficace (e, quindi, un'effettiva attuazione dei principî eurounitari), qualora governata dalle comuni norme sulla ripartizione degli oneri probatori, che impongono al lavoratore di allegare e provare in modo specifico il danno subito e il suo nesso causale con il rapporto di lavoro. Per questo, si è ritenuta misura doverosa, nel diritto interno, il riconoscimento al lavoratore, in caso di abusiva reiterazione di contratti a termine, del diritto al pagamento di un'indennità forfettaria, in misura variabile tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, che prescinde dalla prova del danno, ferma restando la possibilità per il lavoratore di provare di avere subito un danno maggiore” (cfr. Cass.
10.9.2024, n. 18945).
Che la misura indicata in 2,5 mensilità, debba intendersi quale limite minimo dell'indennizzo esente da onere di prova a carico della lavoratrice, e salva prova di un eventuale maggior danno, si evince anche da un'altra sentenza di legittimità, laddove il Supremo Collegio ha affermato che “Per altro verso, si precisa che i criteri liquidatori, di cui alle norme citate, sono da intendere quali parametri risarcitori tratti da sistema analogo e fissati demandando al giudice di stabilire "un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n.
604, art. 8", sicché la misura "edittale" è solo quella di cui alla L. n. 183 del 2010, predetti art. 32, comma 5, e D. Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2, mentre il rinvio all'art. 8 si riferisce, come è reso evidente dalla concatenazione logica delle parole, soltanto ai criteri cui il giudice deve avere riguardo (numero dei dipendenti occupati, anzianità di servizio comportamento e condizioni delle parti) e non certo al raddoppio di cui alla seconda parte dello stesso art. 8, riguardante l'indennità di cui a quella norma
e non l'indennità, non a caso definita espressamente come "onnicomprensiva", prevista dalle diverse disposizioni qui da applicare come parametri risarcitori “(Cass.
5.8.2022, n. 24393).
In base agli argomenti esposti l'appello si appalesa fondato e merita di essere accolto.
Ne consegue la riforma della sentenza impugnata, disponendo la liquidazione a titolo risarcitorio di una somma corrispondente a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dalla ricorrente
5 3. Le spese.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i., avuto riguardo al fatto che il valore della causa è compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00.
Avendone fatta richiesta, deve essere disposta la distrazione delle spese liquidate in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
In accoglimento dell'appello,
Condanna il a pagare all'appellante l'ulteriore Controparte_1 somma corrispondente ad una mensilità e mezzo dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre interessi dal dovuto al saldo;
Condanna l'appellato a rimborsare all'appellante le spese del grado liquidate in euro
1.923,00 oltre rimborso forfettario, Iva e cpa con distrazione a favore del difensore.
Così deciso all'udienza del 30 ottobre 2024
Il Cons. Estensore La Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Dott.ssa Clotilde Fierro
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