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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 06/03/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 25 febbraio 2025;
rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti;
rilevato che non possano essere concessi i termini ex art.190 c.p.c. richiesti da parte opposta considerato il modulo decisorio adottato
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Lagonegro, 6 marzo 2025
Si comunichi.
Dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex art.281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 339 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente tra
(P.I ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, Parte_1 P.IVA_1 giusta procura in atti, dall'avv. Yvonne Posteraro, presso il cui studio, in Amantea (CZ), alla via
Veneto n.21/A, è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
e
P. iva ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Cosimo Damiano Nicoletti e dall'Avv.
Concetta Iannibelli, presso il cui studio in Lagonegro (PZ), alla via del Popolo n. 5, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c.. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n°
22409).
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 2/2018 emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 04/01/2018, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 10.025,92, oltre interessi legali e spese di procedura, in favore della Controparte_1
A sostegno della propria opposizione, l'opponente eccepiva, in primo luogo, la mancanza di prova del credito azionato da controparte, non essendo a tal fine sufficiente la fattura prodotta relativa al contratto stipulato tra le parti avente ad oggetto il nolo a freddo di automezzi ed attrezzature da impiegare presso i cantieri di Sala Consilina e Polla. Deduceva che, successivamente alle fatture
Par oggetto del D.I. opposto, la aveva provveduto ad eseguire un bonifico di € Controparte_2
6.000,00 evidenziando che, prima di procedere al pagamento del residuo, era stato necessario effettuare un sopralluogo congiunto a seguito delle contestazioni sorte sulla qualità e sulla quantità delle lavorazioni eseguite. Per tali ragioni, deduceva che non era tenuta al pagamento del corrispettivo, in quanto i lavori commissionati non erano stati eseguiti a regola d'arte.
Chiedeva, pertanto accogliersi le seguenti conclusioni:
“In via preliminare: Revocare l'impugnato decreto ingiuntivo perché non fondato né in fatto e né in diritto e, per l'effetto, dichiarare non dovuta la somma ingiunta per tutto quanto sopra esposto;
Nel merito: Accertare e dichiarare che la nulla deve alla società opposta non Parte_1 avendo quest'ultima eseguito i lavori a regola d'arte e cagionando alla stessa un danno all'immagine consistente. In via meramente subordinata: previa disponenda C.T.U. tesa ad accertare la quantità
e la qualità delle lavorazioni eseguite in virtù del contratto inter-partes dall'opposta, accertare e dichiarare che la è tenuta a pagare solo la somma che risulterà comprovata Parte_1
in base agli accordi consacrati nel contratto ed alla esecuzione a regola d'arte delle lavorazioni eseguite. Condannare, in ogni caso, l'opposta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto proc.re antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06/06/2018, si costituiva in giudizio la rilevando, preliminarmente, la pretestuosità dell'avversa Controparte_3 opposizione, evidenziando di aver stipulato con la un contratto avente ad oggetto il Parte_1
nolo a freddo di macchinari e la fornitura del bitume, per il rifacimento del manto bituminoso dopo lo scavo e l'istallazione della rete di fibra, per i quali aveva ottenuto un pagamento parziale del tutto insufficiente a coprire l' intero importo richiesto con la fattura n. 01/2015 del 12.01.2015 . Precisava che tale fattura riguardava il nolo a freddo dei macchinari e la fornitura dei conglomerati bituminosi, sottolineando, pertanto che le contestazioni sollevate dall' opponente, seppur fondate, non avevano nulla a che vedere con la causale della fattura posta alla base del fascicolo monitorio. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'avversa opposizione, con vittoria di spese e competenze di causa.
Con provvedimento reso a scioglimento della riserva assunta all' udienza del 18.06.18, veniva accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e all' udienza del
18.7.2018 veniva concesso termine per l'avvio del tentativo obbligatorio di mediazione.
A scioglimento dell'ulteriore riserva assunta all' udienza del 3.12. 2018, il Giudice, ammetteva le prove orali, dopo aver rilevato che la controversia in oggetto, non rientrava fra quelle sottoposte al tentativo obbligatorio di mediazione e che quest' ultimo era stato erroneamente disposto.
La causa veniva, dunque, istruita a mezzo prova testimoniale e con provvedimento del 14/03/2023, la scrivente, subentrato sul ruolo solo in data 30/11/2022, rinviava al 25/09/2023 per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 31.10.2024 la causa veniva rinviata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. con termine per note conclusive.
Tanto premesso, l'opposizione non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Giova sottolineare previamente, in diritto, che “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura quale giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, costituente titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che la ha emessa” (cfr., tra le tantissime, Cass. 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 5071 del 03/03/2009; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5915 del 11/03/2011).
Inoltre, è noto che “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza,….. mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa…” (cfr. ex multis, Cassazione civile, sez. III, 18/02/2020, n. 3996). Infine, è parimenti noto che, giusta la testuale previsione di cui all'art. 2697 c.c. "chi vuoi far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" (comma 1). "Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti - precisa il successivo comma 2 del cit. art. 2697 c.c. - ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda"
(comma 2). Ebbene, la parte che agisce per l'esatto adempimento del contratto ha l'onere di provare la fonte negoziale del proprio credito (cfr. Cass. S.U., 30.10.2001, n. 13533).
È evidente, pertanto, che il giudice è tenuto a verificare se "colui che eccepisce l'inefficacia" dei fatti invocati dall'attore (a fondamento della propria pretesa) ha adempiuto il proprio onere probatorio con conseguente rigetto della sua eccezione, in quanto - previamente - abbia accertato che l'attore ha adempiuto il proprio onere probatorio. In altri termini, l'onere del convenuto di dimostrare
l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha dimostrato la esistenza "dei fatti che costituiscono il fondamento" del diritto fatto valere in giudizio” (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 13390 del 08/06/2007).
Venendo al caso di specie, dalla qualificazione del contratto intercorso tra le parti quale contratto di appalto, discende l'applicazione della disciplina normativa prevista per tale tipologia contrattuale.
Mette conto precisare, in primo luogo, che in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 c.c., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l'appaltatore, qualora agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere - allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento - di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass. 20 gennaio 2010, n. 936 e, da ultimo, Cass. 4 gennaio 2019, n. 98). In altre parole, si è affermato (Cass. 20 marzo 2012, n. 4446) che le disposizioni speciali di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. completano – senza escluderne l'applicazione – i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni, con la conseguenza che, nel caso in cui l'opera sia stata realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche, il committente, convenuto per il pagamento del prezzo, può – al fine di paralizzare la pretesa avversaria – opporre le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio
"inadimplenti non est adimplendum", richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c. (anche quando non abbia proposto, in via riconvenzionale, la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta). Sempre in un'ottica di sistema occorre porre in luce che la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente per i difetti dell'opera a norma degli artt. 1667 e 1668
c.c. non ammette esclusioni (salvo quelle dipendenti dall'accettazione senza riserve dell'opera e del venir meno della garanzia per effetto di decadenza) e neppure limitazioni, dato che l'art. 1668, comma
1, c.c. pone a carico dell'appaltatore tutte le conseguenze dell'inesatto adempimento, obbligandolo a sopportare, a seconda della scelta operata dal committente, l'onere integrale dell'eliminazione dei vizi, o la riduzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno, senza alcun riguardo alla consistenza e al costo dei lavori di riparazione o alla misura massima della diminuzione del corrispettivo dell'appalto (Cass. 29 agosto 2018, n. 21327).
Nel contratto di appalto il committente, che lamenti difformità o difetti dell'opera, può richiedere, a norma dell'art. 1668, comma 1, c.c., che le difformità o i difetti siano eliminati a spese dell'appaltatore mediante condanna da eseguirsi nelle forme previste dall'art. 2931 c.c., oppure che il prezzo sia ridotto e, in aggiunta o in alternativa, che gli venga risarcito il danno derivante dalle difformità o dai vizi (Cass. 16 ottobre 2017, n. 24305).
Tanto premesso in diritto, occorre, a questo punto, verificare la fondatezza o meno della domanda del creditore-opposto, avuto riguardo ai principi giuridici prima richiamati ed al quadro probatorio Pa emerso all'esito della fase istruttoria;
in particolare, a fronte dell'opposizione della Controparte_2 occorre, in primis, appurare se la abbia o meno regolarmente adempiuto all'onere Controparte_3
- sullo stessa gravante - di valida allegazione e di prova della intervenuta stipula di un contratto di appalto con la controparte e del contenuto dello stesso, ossia del titolo da esso posto a fondamento delle pretese creditorie azionate in via monitoria e della quantificazione di esse.
Dunque, nel caso di specie, la parte opposta deve fornire la prova del contratto di appalto, ed allegare l'inadempimento della controparte ma, viste le contestazioni sull'entità e sulla corretta esecuzione dei lavori formulate dalla parte opponente, deve altresì fornire la prova dell'esecuzione degli stessi lavori a regola d'arte (C. Cass., n. 98/2019).
Dal canto suo l'opponente deve provare l'avvenuto adempimento dell'obbligazione pecuniaria o il suo venir meno.
Ebbene, parte opposta ha depositato in atti il “contratto di Appalto per i lavori di nolo a freddo di automezzi ed attrezzature presso i vostri cantieri di Sala Consilina e Polla” datato 17.10.2014 e debitamente sottoscritto da entrambe le parti.
Inoltre, risulta innanzitutto pacifica – in quanto prodotto da parte opponente e non contestato dall'opposta– l'esistenza di un ulteriore “contratto di appalto per i lavori di rifacimento del manto bituminoso di strade nel Comune di Sala Consilina e Polla” sottoscritto dalle parti sempre in data
17.10.2014.
Ora, è opportuno subito evidenziare che la non ha negato il rapporto contrattuale Parte_1 concluso con la controparte, avente ad oggetto la fornitura di materiale bituminoso ed il nolo a freddo di macchinari, né ha contestato gli elementi essenziali di siffatto contratto, tra cui in particolare i prezzi concordati per le forniture ed il nolo;
l'opponente si è limitata a contestare la corretta esecuzione delle opere, denunciando la presenza di vizi tali da rendere necessaria l'esecuzione di ulteriori lavori di ripristino.
Orbene, nel caso in esame parte opponente ha dedotto di aver prontamente denunciato i vizi all'appaltatore in occasione del sopralluogo congiunto verificatosi nel mese di marzo del 2015.
In ordine all'eccezione di inadempimento della relativa alla cattiva posa in opera del CP_3 materiale bituminoso in alcuni punti de tratto viario interessato, parte opposta, non nega che vi furono contestazioni, e precisa che immediatamente dopo, nel mese di aprile dello stresso anno, provvide all'integrale ripristino delle zone interessate.
Quanto allo specifico riconoscimento di vizi e difetti nel bene e /o posa in opera del bitume, è utile ricordare che la giurisprudenza (tra le altre Cass. 6263/2012) ha precisato che il riconoscimento del vizio da parte dell'impresa appaltatrice può anche essere tacito, ad esempio mediante l'intervento sul bene, anche se effettuato attraverso l'opera di terzi e pur in presenza del diniego formale dell'esistenza dei vizi lamentati dal committente. La Cassazione ha infatti stabilito che il riconoscimento del vizio da parte dell'appaltatore non deve necessariamente accompagnarsi ad una sua dichiarazione, essendo sufficiente un comportamento che possa qualificarsi come riconoscimento implicito qual è, appunto,
l'intervento sull'opera.
Applicando i suesposti canoni interpretativi al caso di specie, la prova testimoniale espletata ha confermato che la ebbe ad effettuare degli interventi al fine di eliminare i difetti Controparte_3 nella posa in opera del materiale bituminoso.
Al riguardo il teste di parte opposta, all'epoca dei fatti dipendente della Testimone_1
all'udienza dell'01.04.202, ha confermato la circostanza di cui al capitolo b) della CP_3 memoria di parte opposta “Vero nel mese di aprile 2015 l' dopo aver eseguiti i CP_3 sopralluoghi richiesti su richiesta dell'appaltatrice ha provveduto al ripristino di alcuni punti Pt_1 del tratto viario dove era stato messo in opera il bitume?” Precisando che “ Confermo la domanda
e tanto so perché detti lavori li ho eseguiti personalmente insieme ad altri operai tra cui CP_4
; Il medesimo teste ha, altresì, specificato “che il lavori sono consistiti dapprima nella
[...]
“scarificazione” e dopo è stato messo il bitume;
Poi, sulla circostanza di cui al capitolo c) “ Vero che la per il lavori di cui si tratta nel processo ha fornito il conglomerato bituminoso e CP_1
a concesso il nolo a freddo dei macchinari? ” ha risposto : “ Confermo la circostanza perché i camion che scaricavano il bitume erano di proprietà di di del sig. . CP_3 CP_1
L'avvenuto ripristino del manto stradale viene, altresì, confermato dal Sig tecnico Testimone_2 capocantiere della ZZ S.p.A , teste comune ad entrambi le parti del giudizio che, all' udienza del 08.09.2022, sul capo b) contenuto nella memoria ex art. 183 comma 6°n.2 cpc di parte opposta, ha risposto : “Confermo la circostanza, preciso che sia a Polla sia a Sala Consilina è stato eseguito il ripristino del tratto viario dove era stato posto in opera il bitume. Sul Capitolo c): “Nulla posso dire sul contatto, posso dire che il bitume è stato fornito e/o trasportato da ADR: Posso CP_3 dire che è stata a ripristinare i tratti viari evidenziati perché ho visto i mezzi con la CP_3 scritta e c'era il titolare che conosco di persona sui luoghi.” CP_3
Dunque, dalla prova testimoniale espletata, è emerso che la a seguito di segnalazioni Controparte_3 sulla non corretta esecuzione dei lavori, ha provveduto all'eliminazione del vizio dell'opera.
Inoltre, in merito al contenuto specifico della fattura per cui è causa, è stata data conferma della fornitura dei materiale bituminoso e del nolo dei macchinari oggetto del contratto posto alla base del decreto ingiuntivo opposto.
Dunque, parte opposta ha dato piena prova della fornitura del materiale e del ripristino delle Pa condizioni stradali, per cui il successivo rifiuto della di pagamento del prezzo appare CP_2 ingiustificato avuto riguardo anche alla corrispondenza intercorsa fra le parti ( mail del 30.09.2016) ove la riconosce di essere tenuta al pagamento del dovuto, dichiarando “ Siamo ancora Parte_1 in attesa di ricevere dall'Ente proprietario interessato dalla strada del ripristino una comunicazione dalla quale si evince che gli stessi siano stati effettuati a perfetta regola d'arte. Non appena riceveremo tale comunicazione, provvederemo nell' immediatezza ad effettuare il pagamento dovuto”.
Sul punto, si osserva che parte opposta ha allegato la comunicazione del 27.11.2017, di ultimazione dei lavori inoltrata al Comune di Sala Consilina, ove l' Architetto tecnico incaricato CP_5 da quale D.L, nonché coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed Parte_3 esecuzione dei lavori, ha comunicato che il giorno 30.10.2017 le opere inerenti “ il CP_6
Basilicata 2014/ 2020- Asse II – Programma Basilicata 30 mega- interventi per la diffusione della
Banda- Ultra Larga nella Regione Basilicata- II lotto funzionale” sono state eseguite conformemente alle istanze presentate e agli accordi successivi intercorsi.”.
Alla luce di ciò, procedere con la richiesta CTU di parte opponente sarebbe risultato del tutto esplorativo.
Non vi è dubbio che, qualora il committente abbia scelto il rimedio dell'eliminazione dei vizi dell'opera, egli sarà tenuto verso l'appaltatore alla corresponsione del prezzo una volta che i difetti siano stati eliminati, (cfr.Cass. 8/5/1981, n. 3006; Cass. 27 10.1965 n. 2269).
Pertanto, l'opposizione deve essere rigettata, e confermato il decreto ingiuntivo impugnato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 tenuto conto delle fasi espletate, con applicazione dei minimi per la fase istruttoria e decisoria stante l'assenza di questioni, fattuali e giuridiche, complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa
Antonella Tedesco, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'atto di opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2/2018 emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 04/01/2018, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della CP_3 CP_1 che liquida in € 3387,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Lagonegro, 6 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Tedesco
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 25 febbraio 2025;
rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti;
rilevato che non possano essere concessi i termini ex art.190 c.p.c. richiesti da parte opposta considerato il modulo decisorio adottato
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Lagonegro, 6 marzo 2025
Si comunichi.
Dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex art.281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 339 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente tra
(P.I ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, Parte_1 P.IVA_1 giusta procura in atti, dall'avv. Yvonne Posteraro, presso il cui studio, in Amantea (CZ), alla via
Veneto n.21/A, è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
e
P. iva ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Cosimo Damiano Nicoletti e dall'Avv.
Concetta Iannibelli, presso il cui studio in Lagonegro (PZ), alla via del Popolo n. 5, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c.. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n°
22409).
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 2/2018 emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 04/01/2018, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 10.025,92, oltre interessi legali e spese di procedura, in favore della Controparte_1
A sostegno della propria opposizione, l'opponente eccepiva, in primo luogo, la mancanza di prova del credito azionato da controparte, non essendo a tal fine sufficiente la fattura prodotta relativa al contratto stipulato tra le parti avente ad oggetto il nolo a freddo di automezzi ed attrezzature da impiegare presso i cantieri di Sala Consilina e Polla. Deduceva che, successivamente alle fatture
Par oggetto del D.I. opposto, la aveva provveduto ad eseguire un bonifico di € Controparte_2
6.000,00 evidenziando che, prima di procedere al pagamento del residuo, era stato necessario effettuare un sopralluogo congiunto a seguito delle contestazioni sorte sulla qualità e sulla quantità delle lavorazioni eseguite. Per tali ragioni, deduceva che non era tenuta al pagamento del corrispettivo, in quanto i lavori commissionati non erano stati eseguiti a regola d'arte.
Chiedeva, pertanto accogliersi le seguenti conclusioni:
“In via preliminare: Revocare l'impugnato decreto ingiuntivo perché non fondato né in fatto e né in diritto e, per l'effetto, dichiarare non dovuta la somma ingiunta per tutto quanto sopra esposto;
Nel merito: Accertare e dichiarare che la nulla deve alla società opposta non Parte_1 avendo quest'ultima eseguito i lavori a regola d'arte e cagionando alla stessa un danno all'immagine consistente. In via meramente subordinata: previa disponenda C.T.U. tesa ad accertare la quantità
e la qualità delle lavorazioni eseguite in virtù del contratto inter-partes dall'opposta, accertare e dichiarare che la è tenuta a pagare solo la somma che risulterà comprovata Parte_1
in base agli accordi consacrati nel contratto ed alla esecuzione a regola d'arte delle lavorazioni eseguite. Condannare, in ogni caso, l'opposta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto proc.re antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06/06/2018, si costituiva in giudizio la rilevando, preliminarmente, la pretestuosità dell'avversa Controparte_3 opposizione, evidenziando di aver stipulato con la un contratto avente ad oggetto il Parte_1
nolo a freddo di macchinari e la fornitura del bitume, per il rifacimento del manto bituminoso dopo lo scavo e l'istallazione della rete di fibra, per i quali aveva ottenuto un pagamento parziale del tutto insufficiente a coprire l' intero importo richiesto con la fattura n. 01/2015 del 12.01.2015 . Precisava che tale fattura riguardava il nolo a freddo dei macchinari e la fornitura dei conglomerati bituminosi, sottolineando, pertanto che le contestazioni sollevate dall' opponente, seppur fondate, non avevano nulla a che vedere con la causale della fattura posta alla base del fascicolo monitorio. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'avversa opposizione, con vittoria di spese e competenze di causa.
Con provvedimento reso a scioglimento della riserva assunta all' udienza del 18.06.18, veniva accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e all' udienza del
18.7.2018 veniva concesso termine per l'avvio del tentativo obbligatorio di mediazione.
A scioglimento dell'ulteriore riserva assunta all' udienza del 3.12. 2018, il Giudice, ammetteva le prove orali, dopo aver rilevato che la controversia in oggetto, non rientrava fra quelle sottoposte al tentativo obbligatorio di mediazione e che quest' ultimo era stato erroneamente disposto.
La causa veniva, dunque, istruita a mezzo prova testimoniale e con provvedimento del 14/03/2023, la scrivente, subentrato sul ruolo solo in data 30/11/2022, rinviava al 25/09/2023 per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 31.10.2024 la causa veniva rinviata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. con termine per note conclusive.
Tanto premesso, l'opposizione non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Giova sottolineare previamente, in diritto, che “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura quale giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, costituente titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che la ha emessa” (cfr., tra le tantissime, Cass. 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 5071 del 03/03/2009; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5915 del 11/03/2011).
Inoltre, è noto che “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza,….. mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa…” (cfr. ex multis, Cassazione civile, sez. III, 18/02/2020, n. 3996). Infine, è parimenti noto che, giusta la testuale previsione di cui all'art. 2697 c.c. "chi vuoi far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" (comma 1). "Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti - precisa il successivo comma 2 del cit. art. 2697 c.c. - ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda"
(comma 2). Ebbene, la parte che agisce per l'esatto adempimento del contratto ha l'onere di provare la fonte negoziale del proprio credito (cfr. Cass. S.U., 30.10.2001, n. 13533).
È evidente, pertanto, che il giudice è tenuto a verificare se "colui che eccepisce l'inefficacia" dei fatti invocati dall'attore (a fondamento della propria pretesa) ha adempiuto il proprio onere probatorio con conseguente rigetto della sua eccezione, in quanto - previamente - abbia accertato che l'attore ha adempiuto il proprio onere probatorio. In altri termini, l'onere del convenuto di dimostrare
l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha dimostrato la esistenza "dei fatti che costituiscono il fondamento" del diritto fatto valere in giudizio” (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 13390 del 08/06/2007).
Venendo al caso di specie, dalla qualificazione del contratto intercorso tra le parti quale contratto di appalto, discende l'applicazione della disciplina normativa prevista per tale tipologia contrattuale.
Mette conto precisare, in primo luogo, che in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 c.c., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l'appaltatore, qualora agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere - allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento - di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass. 20 gennaio 2010, n. 936 e, da ultimo, Cass. 4 gennaio 2019, n. 98). In altre parole, si è affermato (Cass. 20 marzo 2012, n. 4446) che le disposizioni speciali di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. completano – senza escluderne l'applicazione – i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni, con la conseguenza che, nel caso in cui l'opera sia stata realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche, il committente, convenuto per il pagamento del prezzo, può – al fine di paralizzare la pretesa avversaria – opporre le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio
"inadimplenti non est adimplendum", richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c. (anche quando non abbia proposto, in via riconvenzionale, la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta). Sempre in un'ottica di sistema occorre porre in luce che la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente per i difetti dell'opera a norma degli artt. 1667 e 1668
c.c. non ammette esclusioni (salvo quelle dipendenti dall'accettazione senza riserve dell'opera e del venir meno della garanzia per effetto di decadenza) e neppure limitazioni, dato che l'art. 1668, comma
1, c.c. pone a carico dell'appaltatore tutte le conseguenze dell'inesatto adempimento, obbligandolo a sopportare, a seconda della scelta operata dal committente, l'onere integrale dell'eliminazione dei vizi, o la riduzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno, senza alcun riguardo alla consistenza e al costo dei lavori di riparazione o alla misura massima della diminuzione del corrispettivo dell'appalto (Cass. 29 agosto 2018, n. 21327).
Nel contratto di appalto il committente, che lamenti difformità o difetti dell'opera, può richiedere, a norma dell'art. 1668, comma 1, c.c., che le difformità o i difetti siano eliminati a spese dell'appaltatore mediante condanna da eseguirsi nelle forme previste dall'art. 2931 c.c., oppure che il prezzo sia ridotto e, in aggiunta o in alternativa, che gli venga risarcito il danno derivante dalle difformità o dai vizi (Cass. 16 ottobre 2017, n. 24305).
Tanto premesso in diritto, occorre, a questo punto, verificare la fondatezza o meno della domanda del creditore-opposto, avuto riguardo ai principi giuridici prima richiamati ed al quadro probatorio Pa emerso all'esito della fase istruttoria;
in particolare, a fronte dell'opposizione della Controparte_2 occorre, in primis, appurare se la abbia o meno regolarmente adempiuto all'onere Controparte_3
- sullo stessa gravante - di valida allegazione e di prova della intervenuta stipula di un contratto di appalto con la controparte e del contenuto dello stesso, ossia del titolo da esso posto a fondamento delle pretese creditorie azionate in via monitoria e della quantificazione di esse.
Dunque, nel caso di specie, la parte opposta deve fornire la prova del contratto di appalto, ed allegare l'inadempimento della controparte ma, viste le contestazioni sull'entità e sulla corretta esecuzione dei lavori formulate dalla parte opponente, deve altresì fornire la prova dell'esecuzione degli stessi lavori a regola d'arte (C. Cass., n. 98/2019).
Dal canto suo l'opponente deve provare l'avvenuto adempimento dell'obbligazione pecuniaria o il suo venir meno.
Ebbene, parte opposta ha depositato in atti il “contratto di Appalto per i lavori di nolo a freddo di automezzi ed attrezzature presso i vostri cantieri di Sala Consilina e Polla” datato 17.10.2014 e debitamente sottoscritto da entrambe le parti.
Inoltre, risulta innanzitutto pacifica – in quanto prodotto da parte opponente e non contestato dall'opposta– l'esistenza di un ulteriore “contratto di appalto per i lavori di rifacimento del manto bituminoso di strade nel Comune di Sala Consilina e Polla” sottoscritto dalle parti sempre in data
17.10.2014.
Ora, è opportuno subito evidenziare che la non ha negato il rapporto contrattuale Parte_1 concluso con la controparte, avente ad oggetto la fornitura di materiale bituminoso ed il nolo a freddo di macchinari, né ha contestato gli elementi essenziali di siffatto contratto, tra cui in particolare i prezzi concordati per le forniture ed il nolo;
l'opponente si è limitata a contestare la corretta esecuzione delle opere, denunciando la presenza di vizi tali da rendere necessaria l'esecuzione di ulteriori lavori di ripristino.
Orbene, nel caso in esame parte opponente ha dedotto di aver prontamente denunciato i vizi all'appaltatore in occasione del sopralluogo congiunto verificatosi nel mese di marzo del 2015.
In ordine all'eccezione di inadempimento della relativa alla cattiva posa in opera del CP_3 materiale bituminoso in alcuni punti de tratto viario interessato, parte opposta, non nega che vi furono contestazioni, e precisa che immediatamente dopo, nel mese di aprile dello stresso anno, provvide all'integrale ripristino delle zone interessate.
Quanto allo specifico riconoscimento di vizi e difetti nel bene e /o posa in opera del bitume, è utile ricordare che la giurisprudenza (tra le altre Cass. 6263/2012) ha precisato che il riconoscimento del vizio da parte dell'impresa appaltatrice può anche essere tacito, ad esempio mediante l'intervento sul bene, anche se effettuato attraverso l'opera di terzi e pur in presenza del diniego formale dell'esistenza dei vizi lamentati dal committente. La Cassazione ha infatti stabilito che il riconoscimento del vizio da parte dell'appaltatore non deve necessariamente accompagnarsi ad una sua dichiarazione, essendo sufficiente un comportamento che possa qualificarsi come riconoscimento implicito qual è, appunto,
l'intervento sull'opera.
Applicando i suesposti canoni interpretativi al caso di specie, la prova testimoniale espletata ha confermato che la ebbe ad effettuare degli interventi al fine di eliminare i difetti Controparte_3 nella posa in opera del materiale bituminoso.
Al riguardo il teste di parte opposta, all'epoca dei fatti dipendente della Testimone_1
all'udienza dell'01.04.202, ha confermato la circostanza di cui al capitolo b) della CP_3 memoria di parte opposta “Vero nel mese di aprile 2015 l' dopo aver eseguiti i CP_3 sopralluoghi richiesti su richiesta dell'appaltatrice ha provveduto al ripristino di alcuni punti Pt_1 del tratto viario dove era stato messo in opera il bitume?” Precisando che “ Confermo la domanda
e tanto so perché detti lavori li ho eseguiti personalmente insieme ad altri operai tra cui CP_4
; Il medesimo teste ha, altresì, specificato “che il lavori sono consistiti dapprima nella
[...]
“scarificazione” e dopo è stato messo il bitume;
Poi, sulla circostanza di cui al capitolo c) “ Vero che la per il lavori di cui si tratta nel processo ha fornito il conglomerato bituminoso e CP_1
a concesso il nolo a freddo dei macchinari? ” ha risposto : “ Confermo la circostanza perché i camion che scaricavano il bitume erano di proprietà di di del sig. . CP_3 CP_1
L'avvenuto ripristino del manto stradale viene, altresì, confermato dal Sig tecnico Testimone_2 capocantiere della ZZ S.p.A , teste comune ad entrambi le parti del giudizio che, all' udienza del 08.09.2022, sul capo b) contenuto nella memoria ex art. 183 comma 6°n.2 cpc di parte opposta, ha risposto : “Confermo la circostanza, preciso che sia a Polla sia a Sala Consilina è stato eseguito il ripristino del tratto viario dove era stato posto in opera il bitume. Sul Capitolo c): “Nulla posso dire sul contatto, posso dire che il bitume è stato fornito e/o trasportato da ADR: Posso CP_3 dire che è stata a ripristinare i tratti viari evidenziati perché ho visto i mezzi con la CP_3 scritta e c'era il titolare che conosco di persona sui luoghi.” CP_3
Dunque, dalla prova testimoniale espletata, è emerso che la a seguito di segnalazioni Controparte_3 sulla non corretta esecuzione dei lavori, ha provveduto all'eliminazione del vizio dell'opera.
Inoltre, in merito al contenuto specifico della fattura per cui è causa, è stata data conferma della fornitura dei materiale bituminoso e del nolo dei macchinari oggetto del contratto posto alla base del decreto ingiuntivo opposto.
Dunque, parte opposta ha dato piena prova della fornitura del materiale e del ripristino delle Pa condizioni stradali, per cui il successivo rifiuto della di pagamento del prezzo appare CP_2 ingiustificato avuto riguardo anche alla corrispondenza intercorsa fra le parti ( mail del 30.09.2016) ove la riconosce di essere tenuta al pagamento del dovuto, dichiarando “ Siamo ancora Parte_1 in attesa di ricevere dall'Ente proprietario interessato dalla strada del ripristino una comunicazione dalla quale si evince che gli stessi siano stati effettuati a perfetta regola d'arte. Non appena riceveremo tale comunicazione, provvederemo nell' immediatezza ad effettuare il pagamento dovuto”.
Sul punto, si osserva che parte opposta ha allegato la comunicazione del 27.11.2017, di ultimazione dei lavori inoltrata al Comune di Sala Consilina, ove l' Architetto tecnico incaricato CP_5 da quale D.L, nonché coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed Parte_3 esecuzione dei lavori, ha comunicato che il giorno 30.10.2017 le opere inerenti “ il CP_6
Basilicata 2014/ 2020- Asse II – Programma Basilicata 30 mega- interventi per la diffusione della
Banda- Ultra Larga nella Regione Basilicata- II lotto funzionale” sono state eseguite conformemente alle istanze presentate e agli accordi successivi intercorsi.”.
Alla luce di ciò, procedere con la richiesta CTU di parte opponente sarebbe risultato del tutto esplorativo.
Non vi è dubbio che, qualora il committente abbia scelto il rimedio dell'eliminazione dei vizi dell'opera, egli sarà tenuto verso l'appaltatore alla corresponsione del prezzo una volta che i difetti siano stati eliminati, (cfr.Cass. 8/5/1981, n. 3006; Cass. 27 10.1965 n. 2269).
Pertanto, l'opposizione deve essere rigettata, e confermato il decreto ingiuntivo impugnato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 tenuto conto delle fasi espletate, con applicazione dei minimi per la fase istruttoria e decisoria stante l'assenza di questioni, fattuali e giuridiche, complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa
Antonella Tedesco, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'atto di opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2/2018 emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 04/01/2018, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della CP_3 CP_1 che liquida in € 3387,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Lagonegro, 6 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Tedesco