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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 17/04/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 820/2024 promossa da:
(cod. fisc. rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Matteo Urbinati ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rimini (RN) in Via Aponia n. 36
RICORRENTE
CONTRO
C.F. e P.IVA: ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede legale Riccione (RN) in via del
Progresso, 4/6 ; rappresentata e difesa dagli avv. Pietro Cottignola e Luca Morgagni del foro di Ravenna ed elettivamente nel loro studio suto a Ravenna in via De Gasperin. 35
RESISTENTE
Avente ad oggetto
DIFFERENZE RETRIBUTIVE
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente :
In via principale, nel merito:
Accertare e dichiarare per tutte le motivazioni di fatto e di diritto di cui in narrativa il diritto del Sig. a vedersi riconoscere le Parte_1 differenze/arretrativi di retribuzione, come da conteggi agli atti da intendersi parte integrante del presente ricorso, e, per l'effetto, condannare società
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 24.850,50, di cui € 15.036,74 a titolo di T.f.r. e per il resto a titolo di indebite trattenute e retribuzione di febbraio 2024, ovvero di quella diversa somma maggiore o minore individuata nel corso del giudizio, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro- tempore, al pagamento degli onorari dovuti in forza dei vigenti parametri professionali (D.M. 10 marzo 2014, n. 55) con particolare riferimento alle caratteristiche di cui art. 19, maggiorati di IVA e CPA e spese generali del 15% da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
Per la parte resistente :
In principalità, dichiarare inammissibili e/o infondate le domande svolte dal ricorrente, per le ragioni esposte nella presente memoria.
In ogni caso, rigettare le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario spese 15% sui compensi, C.P.A. ed IVA di legge.
MOTIVAZIONE
Il ricorso proposto da − che nel periodo 01\08\2018- Parte_1
28\02\2024 ha prestato attività lavorativa di natura subordinata in favore di con la qualifica di operaio e le mansioni di Controparte_1 manutentore/riparatore di macchinari e impianti industriali inquadrato al livello
3B del CCNL ZI US – finalizzato al pagamento di differenze retributive appare meritevole di accoglimento per quanto di ragione .
All'udienza del 17\04\2025 le parti hanno concordato che il credito per differenze retributive del ricorrente ammonta a lordi € 2.329,16 in conformità al conteggio elaborato dalla CGIL di Rimini depositato in data 16\01\2025 .
Per la soccombenza le spese del giudizio, in dispositivo liquidate secondo il valore monetario del credito riconosciuto al lavoratore , cedono a carico della convenuta .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro visto l'art. 429 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato il giorno 23\07\2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con
[...]
CP_1
1) Accertato che nel periodo 01\08\2018- 28\02\2024 ha Parte_1 prestato attività lavorativa di natura subordinata in favore della resistente con la qualifica di operaio e le mansioni di manutentore/riparatore di macchinari e impianti industriali inquadrato al livello 3B del CCNL ZI
US , condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore a corrispondere alla parte ricorrente a titolo di differenze retributive la somma complessiva di euro € 2.329,16 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali , oltre interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria come per legge dal maturato al saldo.
2) Condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che si liquidano ai sensi del regolamento n.55 del 2014 in € 1.128,00 oltre al rimborso delle spese generali ed I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario .
Così deciso in Rimini all'udienza pubblica del giorno 17\04\2025.
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'