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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/01/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunziato all'udienza del 20/1/2025, la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 13814/2022 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Cuscito;
Parte_1
Ricorrente
E
in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. C. La Gatta;
CP_1
Resistente
CP_ OGGETTO: fondo di garanzia
*******
Con ricorso depositato in data 19/12/2022, il ricorrente, come in epigrafe indicato,
CP_ esponeva di essere creditore nei confronti del FO di Garanzia dell' della somma di € 13.023,20 (ancora dovuta a titolo di t.f.r. maturato nel periodo dall' 1/11/2012 al
31/12/2020), in qualità di lavoratore dipendente della dichiarata fallita Controparte_2
dal Tribunale di Bari in data 3/5/2021 R.G.F. n. 70/2021, essendo stato ammesso al passivo per il predetto importo con provvedimento del 14/4/2022.
Deduceva di aver presentato, in data 21/7/2022, domanda al FO di Garanzia
CP_ dell' con cui chiedeva la liquidazione delle somme dovute alla datrice, oramai fallita;
lamentava, tuttavia, che la relativa istanza veniva rigettata, sulla scorta della seguente motivazione: “il TFR richiesto risultava accantonato presso il FO
OR”.
Si doleva, in particolare, della contraddittorietà e della inconsistenza della motivazione di siffatto diniego, domandando la condanna dell' convenuto al pagamento delle CP_3
relative spettanze. Allegava documentazione. CP_ Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato;
in particolare, allegava che il lavoratore andava indennizzato dal FO di OR dello
Stato, istituito dalla l. n. 296/2006, per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto ai lavoratori dipendenti del settore privato, ditalchè, il lavoratore, per ottenere il TFR, doveva rivolgersi al suo datore di lavoro che avrebbe dovuto presentare domanda al
FO OR.
Sopravvenuta – in corso di giudizio - la liquidazione della somma di € 12.257,93, senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa mediante deposito della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In merito all'eccezione sollevata dalla parte resistente relativa alla mancata presentazione della domanda al FO di OR da parte del datore di lavoro del ricorrente, si osserva.
Nelle note conclusive autorizzate, depositate in data 4/12/2024, il lavoratore ha allegato e documentato che, nella specie, il datore di lavoro doveva individuarsi nel Curatore
Fallimentare che aveva rilasciato e sottoscritto il modello SR52 (cfr. all. ricorso) al fine di consentire al lavoratore di richiedere il TFR al FO di Garanzia gestito dall' ; CP_1
ha dedotto, altresì, che l' aveva disatteso la domanda tempestivamente avanzata al CP_1
FO di Garanzia gestito dall' e che, pertanto, egli aveva attivato l'unica tutela CP_1
(quella ex art. 2 l. n. 289/82) che gli avrebbe consentito di ottenere il TFR, non potendo accedere autonomamente al FO di OR, onde evitare di incorrere nei termini di decadenza e di prescrizione.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che l'eccezione sollevata dall' è infondata. CP_3
In sostanza, il FO di garanzia è istituito presso l' con lo scopo di sostituirsi CP_1
al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 cod. civ., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Il finanziamento avviene mediante contribuzione obbligatoria a carico dei datori di lavoro.
Per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, domanda che può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero,
Pag. 2 di 6 in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata. La prescrizione del diritto alla prestazione decorre, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona la proponibilità della domanda all' (in tal senso la giurisprudenza della Corte si è già espressa CP_1
con la sentenza 26 febbraio 2004, n. 3939). Nel caso di specie, deve darsi atto che la parte ricorrente ha proposto all'Istituto previdenziale domanda di liquidazione del TFR in data 21/7/2022 (cfr. all. ricorso), come sopra rilevato, alla quale sono stati allegati i documenti necessari per l'istruzione della pratica e sui quali, peraltro, l'odierna parte resistente non ha sollevato contestazione alcuna in ordine alla regolarità e completezza.
L'importo rivendicato dal lavoratore ha ad oggetto la differenza fra quanto spettante allo stesso a titolo di TFR e quanto già pacificamente ricevuto dall' allo stesso titolo CP_3
nel mese di agosto 2023, da parte del FO di OR, per un totale di euro 765,27.
L'insolvenza del datore di lavoro non viene posta in contestazione e risulta chiaramente dal fallimento del medesimo, così come l'importo dovuto al lavoratore a titolo di TFR risulta riconosciuto anche dalla curatela del fallimento del datore di lavoro (cfr. modello
SR52, all. ricorrente); pertanto, risulta accertata, sulla base dei documenti prodotti, allo scopo di consentire il perfezionamento della fattispecie che, per legge, determina l'intervento a garanzia dell' . Controparte_4
Di conseguenza, deve ritenersi che debba essere confermata l'idoneità probatoria dei documenti allegati al ricorso ai fini del riconoscimento del credito del lavoratore;
d'altra parte, si osserva che, a fronte di siffatto compendio probatorio, alcunché di specifico ed analitico abbia offerto in controprova la parte resistente. Le argomentazioni che precedono, peraltro, in ragione della sussistenza del credito del lavoratore, così come sopra determinato e specificamente non contestato, consentono di ritenere non fondata l'eccezione preliminare sollevata da parte dell' con riferimento CP_3
al fondo concretamente competente per l'erogazione, trattandosi comunque di una articolazione interna dell' , in ogni caso chiamato a corrispondere al Controparte_4
lavoratore le somme dovute, dal datore di lavoro non inadempiente, in quanto insolvente.
Pag. 3 di 6 Del resto, è appena il caso di osservare che i rapporti e le diverse attribuzioni tra i due fondi siano inopponibili al diritto a percepire il TFR del lavoratore, non potendo tale diritto rimanere pregiudicato dall'incertezza nell'individuazione del FO competente
(cfr. Trib. Monza sent. n. 232 del 3.5.2018), così come, peraltro, dimostra la circostanza che, nel caso di specie, il FO di OR abbia provveduto, in epoca successiva alla presentazione del ricorso dinanzi a questo Tribunale, a liquidare una quota di TFR, seppure inferiore a quella spettante. E, a ben vedere, se così non fosse, il lavoratore dipendente da un'azienda con 50 dipendenti o più, in caso di insolvenza della parte datoriale vedrebbe pregiudicato il proprio diritto al TFR, con un'evidente - del tutto illegittima - disparità di trattamento rispetto al lavoratore dipendente da un datore di lavoro con 49 dipendenti o meno, in evidente spregio della direttiva
80/987/CEE del 20/10/1980.
Ne discende che l'eccezione deve ritenersi infondata.
Nel merito, si richiamano, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto condivisibili, le motivazioni poste a sostegno della sentenza n. 322/2024, pronunciata dal Tribunale di
Bari, sezione Lavoro, in una fattispecie del tutto speculare a quella oggetto del presente giudizio: “Occorre innanzitutto ricordare che, a partire dal 1° gennaio 2007, i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti sono tenuti a versare le quote di t.f.r. che i lavoratori hanno scelto di mantenere secondo il regime del codice civile, al “FO per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile” istituito dall'articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296/2006.
In via generale, dunque il FO di OR garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 c.c..
Anche nel caso di specie, dunque, intervenuto il fallimento della società datrice di lavoro, l'erogazione del trattamento di fine rapporto del ricorrente gravava sul FO di OR (come poi effettivamente accaduto mediante la liquidazione effettuata in data 7.8.2023), contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del lavoratore ricorrente che, impropriamente, ha fatto riferimento al FO di Garanzia ed alla mancata adesione al FO di OR (mentre essa non è volontaria, come accade per l'adesione a fondi di previdenza complementare).
Pag. 4 di 6 Ciò, del resto, era già evincibile dalle motivazioni di diniego e, in particolare, da quella
CP_ del 17 novembre 2022, in cui l' chiaramente e puntualmente esplicitava che non
v'era stata alcuna omissione mensile, con versamenti regolari delle quote di t.f.r. da parte dell'ex datore di lavoro, nè v'era stato alcun conguaglio ad opera della medesima società . CP_2
In effetti, può giustificarsi l'intervento del FO di garanzia nel caso in cui il datore di lavoro insolvente abbia recuperato a conguaglio le quote di t.f.r. versate al FO di
OR senza corrisponderle effettivamente al lavoratore. Tale evenienza, tuttavia, non si era affatto verificata, come espressamente specificato dal Comitato Provinciale.
Quest'ultimo, peraltro, nel dichiarare l'incompetenza del FO di Garanzia aveva altresì indicato di rivolgersi al curatore fallimentare quale soggetto tenuto a proporre domanda all' per il pagamento del trattamento di fine rapporto. CP_3
Resta il fatto che, come precedentemente rilevato, la somma netta di € 9.575,43 è stata poi liquidata, in corso di causa, ad opera del FO di OR.
In parte qua deve perciò dichiararsi cessata la materia del contendere, sebbene non possa configurarsi altresì – ai fini delle spese processuali – una soccombenza virtuale
CP_ dell' proprio perché l'omesso accoglimento della istanza di intervento del FO di Garanzia è stata del tutto legittima ed – anzi – doverosa.
E' inoltre opportuno evidenziare che, versandosi in una ipotesi di pagamento diretto, il
FO di OR, nel liquidare la propria obbligazione, ha giustamente operato in qualità di sostituto d'imposta, trattenendo l'importo dovuto per le imposte.
Piuttosto, la pretesa di parte ricorrente è fondata nella parte relativa alla differenza tra
€ 14.104,43 (per la quale v'è stata ammissione allo stato passivo) e la somma di €
13.475,05 (presa in considerazione in sede di prospetto di liquidazione), cui devono sommarsi, stante la dichiarazione del curatore fallimentare, € 1.000,00 (viceversa CP_ scomputati in sede di liquidazione a titolo di anticipo) ed € 166,18 (viceversa CP_ scomputati in sede di liquidazione a titolo di ritenuta fiscale sull'anticipo).
CP_ Dunque, l' dev'essere condannato al pagamento, in favore del ricorrente della
(sola) somma di € 1.795,56, oltre accessori”.
Alla luce delle considerazioni che precedono che si attagliano perfettamente alla fattispecie al vaglio del Tribunale, deve essere dichiarata cessata la materia del
Pag. 5 di 6 contendere con riferimento alla somma di € 12.257,93, corrisposta al lavoratore nell'agosto 2023; per converso, parte resistente deve essere condannata al pagamento della somma di € 765,27, pari alla differenza tra la somma ammessa allo stato passivo e la minor somma versata, quale risulta dal prospetto di liquidazione versato da (cfr. CP_1
all. ). CP_1
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Il valore della causa è determinato avendo esclusivo riguardo all'importo di € 765,27, in relazione al quale la pretesa attorea si è effettivamente rivelata fondata (mentre, per la residua parte, come visto, ferma restando la cessazione della materia del contendere, non poteva essere delibata favorevolmente la pretesa di intervento del FO di
Garanzia).
Si applicano i valori prossimi ai medi (in ragione della non complessità delle questioni controverse) ed è esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
Emanuela Foggetti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 13814/2022
R.G., così provvede:
CP_ accoglie parzialmente il ricorso e condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente di € 765,27, oltre accessori;
dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla somma netta di € 12.257,93; CP_ condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 900,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 20/1/2025
Il Giudice
dott.ssa Emanuela
Foggetti
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunziato all'udienza del 20/1/2025, la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 13814/2022 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Cuscito;
Parte_1
Ricorrente
E
in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. C. La Gatta;
CP_1
Resistente
CP_ OGGETTO: fondo di garanzia
*******
Con ricorso depositato in data 19/12/2022, il ricorrente, come in epigrafe indicato,
CP_ esponeva di essere creditore nei confronti del FO di Garanzia dell' della somma di € 13.023,20 (ancora dovuta a titolo di t.f.r. maturato nel periodo dall' 1/11/2012 al
31/12/2020), in qualità di lavoratore dipendente della dichiarata fallita Controparte_2
dal Tribunale di Bari in data 3/5/2021 R.G.F. n. 70/2021, essendo stato ammesso al passivo per il predetto importo con provvedimento del 14/4/2022.
Deduceva di aver presentato, in data 21/7/2022, domanda al FO di Garanzia
CP_ dell' con cui chiedeva la liquidazione delle somme dovute alla datrice, oramai fallita;
lamentava, tuttavia, che la relativa istanza veniva rigettata, sulla scorta della seguente motivazione: “il TFR richiesto risultava accantonato presso il FO
OR”.
Si doleva, in particolare, della contraddittorietà e della inconsistenza della motivazione di siffatto diniego, domandando la condanna dell' convenuto al pagamento delle CP_3
relative spettanze. Allegava documentazione. CP_ Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato;
in particolare, allegava che il lavoratore andava indennizzato dal FO di OR dello
Stato, istituito dalla l. n. 296/2006, per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto ai lavoratori dipendenti del settore privato, ditalchè, il lavoratore, per ottenere il TFR, doveva rivolgersi al suo datore di lavoro che avrebbe dovuto presentare domanda al
FO OR.
Sopravvenuta – in corso di giudizio - la liquidazione della somma di € 12.257,93, senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa mediante deposito della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In merito all'eccezione sollevata dalla parte resistente relativa alla mancata presentazione della domanda al FO di OR da parte del datore di lavoro del ricorrente, si osserva.
Nelle note conclusive autorizzate, depositate in data 4/12/2024, il lavoratore ha allegato e documentato che, nella specie, il datore di lavoro doveva individuarsi nel Curatore
Fallimentare che aveva rilasciato e sottoscritto il modello SR52 (cfr. all. ricorso) al fine di consentire al lavoratore di richiedere il TFR al FO di Garanzia gestito dall' ; CP_1
ha dedotto, altresì, che l' aveva disatteso la domanda tempestivamente avanzata al CP_1
FO di Garanzia gestito dall' e che, pertanto, egli aveva attivato l'unica tutela CP_1
(quella ex art. 2 l. n. 289/82) che gli avrebbe consentito di ottenere il TFR, non potendo accedere autonomamente al FO di OR, onde evitare di incorrere nei termini di decadenza e di prescrizione.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che l'eccezione sollevata dall' è infondata. CP_3
In sostanza, il FO di garanzia è istituito presso l' con lo scopo di sostituirsi CP_1
al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 cod. civ., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Il finanziamento avviene mediante contribuzione obbligatoria a carico dei datori di lavoro.
Per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, domanda che può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero,
Pag. 2 di 6 in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata. La prescrizione del diritto alla prestazione decorre, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona la proponibilità della domanda all' (in tal senso la giurisprudenza della Corte si è già espressa CP_1
con la sentenza 26 febbraio 2004, n. 3939). Nel caso di specie, deve darsi atto che la parte ricorrente ha proposto all'Istituto previdenziale domanda di liquidazione del TFR in data 21/7/2022 (cfr. all. ricorso), come sopra rilevato, alla quale sono stati allegati i documenti necessari per l'istruzione della pratica e sui quali, peraltro, l'odierna parte resistente non ha sollevato contestazione alcuna in ordine alla regolarità e completezza.
L'importo rivendicato dal lavoratore ha ad oggetto la differenza fra quanto spettante allo stesso a titolo di TFR e quanto già pacificamente ricevuto dall' allo stesso titolo CP_3
nel mese di agosto 2023, da parte del FO di OR, per un totale di euro 765,27.
L'insolvenza del datore di lavoro non viene posta in contestazione e risulta chiaramente dal fallimento del medesimo, così come l'importo dovuto al lavoratore a titolo di TFR risulta riconosciuto anche dalla curatela del fallimento del datore di lavoro (cfr. modello
SR52, all. ricorrente); pertanto, risulta accertata, sulla base dei documenti prodotti, allo scopo di consentire il perfezionamento della fattispecie che, per legge, determina l'intervento a garanzia dell' . Controparte_4
Di conseguenza, deve ritenersi che debba essere confermata l'idoneità probatoria dei documenti allegati al ricorso ai fini del riconoscimento del credito del lavoratore;
d'altra parte, si osserva che, a fronte di siffatto compendio probatorio, alcunché di specifico ed analitico abbia offerto in controprova la parte resistente. Le argomentazioni che precedono, peraltro, in ragione della sussistenza del credito del lavoratore, così come sopra determinato e specificamente non contestato, consentono di ritenere non fondata l'eccezione preliminare sollevata da parte dell' con riferimento CP_3
al fondo concretamente competente per l'erogazione, trattandosi comunque di una articolazione interna dell' , in ogni caso chiamato a corrispondere al Controparte_4
lavoratore le somme dovute, dal datore di lavoro non inadempiente, in quanto insolvente.
Pag. 3 di 6 Del resto, è appena il caso di osservare che i rapporti e le diverse attribuzioni tra i due fondi siano inopponibili al diritto a percepire il TFR del lavoratore, non potendo tale diritto rimanere pregiudicato dall'incertezza nell'individuazione del FO competente
(cfr. Trib. Monza sent. n. 232 del 3.5.2018), così come, peraltro, dimostra la circostanza che, nel caso di specie, il FO di OR abbia provveduto, in epoca successiva alla presentazione del ricorso dinanzi a questo Tribunale, a liquidare una quota di TFR, seppure inferiore a quella spettante. E, a ben vedere, se così non fosse, il lavoratore dipendente da un'azienda con 50 dipendenti o più, in caso di insolvenza della parte datoriale vedrebbe pregiudicato il proprio diritto al TFR, con un'evidente - del tutto illegittima - disparità di trattamento rispetto al lavoratore dipendente da un datore di lavoro con 49 dipendenti o meno, in evidente spregio della direttiva
80/987/CEE del 20/10/1980.
Ne discende che l'eccezione deve ritenersi infondata.
Nel merito, si richiamano, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto condivisibili, le motivazioni poste a sostegno della sentenza n. 322/2024, pronunciata dal Tribunale di
Bari, sezione Lavoro, in una fattispecie del tutto speculare a quella oggetto del presente giudizio: “Occorre innanzitutto ricordare che, a partire dal 1° gennaio 2007, i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti sono tenuti a versare le quote di t.f.r. che i lavoratori hanno scelto di mantenere secondo il regime del codice civile, al “FO per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile” istituito dall'articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296/2006.
In via generale, dunque il FO di OR garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 c.c..
Anche nel caso di specie, dunque, intervenuto il fallimento della società datrice di lavoro, l'erogazione del trattamento di fine rapporto del ricorrente gravava sul FO di OR (come poi effettivamente accaduto mediante la liquidazione effettuata in data 7.8.2023), contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del lavoratore ricorrente che, impropriamente, ha fatto riferimento al FO di Garanzia ed alla mancata adesione al FO di OR (mentre essa non è volontaria, come accade per l'adesione a fondi di previdenza complementare).
Pag. 4 di 6 Ciò, del resto, era già evincibile dalle motivazioni di diniego e, in particolare, da quella
CP_ del 17 novembre 2022, in cui l' chiaramente e puntualmente esplicitava che non
v'era stata alcuna omissione mensile, con versamenti regolari delle quote di t.f.r. da parte dell'ex datore di lavoro, nè v'era stato alcun conguaglio ad opera della medesima società . CP_2
In effetti, può giustificarsi l'intervento del FO di garanzia nel caso in cui il datore di lavoro insolvente abbia recuperato a conguaglio le quote di t.f.r. versate al FO di
OR senza corrisponderle effettivamente al lavoratore. Tale evenienza, tuttavia, non si era affatto verificata, come espressamente specificato dal Comitato Provinciale.
Quest'ultimo, peraltro, nel dichiarare l'incompetenza del FO di Garanzia aveva altresì indicato di rivolgersi al curatore fallimentare quale soggetto tenuto a proporre domanda all' per il pagamento del trattamento di fine rapporto. CP_3
Resta il fatto che, come precedentemente rilevato, la somma netta di € 9.575,43 è stata poi liquidata, in corso di causa, ad opera del FO di OR.
In parte qua deve perciò dichiararsi cessata la materia del contendere, sebbene non possa configurarsi altresì – ai fini delle spese processuali – una soccombenza virtuale
CP_ dell' proprio perché l'omesso accoglimento della istanza di intervento del FO di Garanzia è stata del tutto legittima ed – anzi – doverosa.
E' inoltre opportuno evidenziare che, versandosi in una ipotesi di pagamento diretto, il
FO di OR, nel liquidare la propria obbligazione, ha giustamente operato in qualità di sostituto d'imposta, trattenendo l'importo dovuto per le imposte.
Piuttosto, la pretesa di parte ricorrente è fondata nella parte relativa alla differenza tra
€ 14.104,43 (per la quale v'è stata ammissione allo stato passivo) e la somma di €
13.475,05 (presa in considerazione in sede di prospetto di liquidazione), cui devono sommarsi, stante la dichiarazione del curatore fallimentare, € 1.000,00 (viceversa CP_ scomputati in sede di liquidazione a titolo di anticipo) ed € 166,18 (viceversa CP_ scomputati in sede di liquidazione a titolo di ritenuta fiscale sull'anticipo).
CP_ Dunque, l' dev'essere condannato al pagamento, in favore del ricorrente della
(sola) somma di € 1.795,56, oltre accessori”.
Alla luce delle considerazioni che precedono che si attagliano perfettamente alla fattispecie al vaglio del Tribunale, deve essere dichiarata cessata la materia del
Pag. 5 di 6 contendere con riferimento alla somma di € 12.257,93, corrisposta al lavoratore nell'agosto 2023; per converso, parte resistente deve essere condannata al pagamento della somma di € 765,27, pari alla differenza tra la somma ammessa allo stato passivo e la minor somma versata, quale risulta dal prospetto di liquidazione versato da (cfr. CP_1
all. ). CP_1
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Il valore della causa è determinato avendo esclusivo riguardo all'importo di € 765,27, in relazione al quale la pretesa attorea si è effettivamente rivelata fondata (mentre, per la residua parte, come visto, ferma restando la cessazione della materia del contendere, non poteva essere delibata favorevolmente la pretesa di intervento del FO di
Garanzia).
Si applicano i valori prossimi ai medi (in ragione della non complessità delle questioni controverse) ed è esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
Emanuela Foggetti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 13814/2022
R.G., così provvede:
CP_ accoglie parzialmente il ricorso e condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente di € 765,27, oltre accessori;
dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla somma netta di € 12.257,93; CP_ condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 900,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 20/1/2025
Il Giudice
dott.ssa Emanuela
Foggetti
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