Sentenza 25 agosto 1987
Massime • 2
L'esclusione dalla base imponibile dell'IRPEF sancita dall'art. 3 comma secondo, del d.P.R. 1973 n. 597, per i redditi di lavoro subordinato prestato all'estero da cittadini italiani presuppone, oltre la ricorrenza del requisito riguardante la fonte del reddito, la posizione di cittadino emigrato, senza che al riguardo possa comportare ostacolo il fatto che il lavoro all'estero sia prestato in virtù di contratto (anche a tempo determinato) con imprese aventi Sede nel territorio nazionale, ne' la circostanza che la retribuzione sia (in tutto o in parte) erogata in Italia, e neppure che il lavoro prestato non sia manuale, atteso che la nozione limitativa dell'emigrante (desumibile dall'art. 10 del R.d. 13 novembre 1919 n. 2205), in correlazione ad un espatrio esclusivamente a scopo di lavoro manuale, deve ritenersi, ai fini fiscali, superata dalla più generica dizione del citato art. 3, in correlazione alla ratio della stessa norma - che riflette l'evoluzione delle qualifiche lavorative sempre meno catalogabili in base alla manualità delle prestazioni - anche in sintonia con il precetto dell'art. 35 cost.. (fattispecie relativa a lavoratore italiano assunto, come disegnatore tecnico, da impresa nazionale per collaborare all'allestimento di una nave all'estero: nei confronti del quale la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha ritenuto l'illegittimità della ritenuta IRPEF operata dalla datrice di lavoro).*
Il datore di lavoro è obbligato verso il lavoratore per il rimborso delle somme indebitamente trattenute (e versate al fisco) a titolo di acconto IRPEF senza che tale sua responsabilità possa essere esclusa dall'errore in cui sia incorso nell'interpretazione di circolari ministeriali, ne' dal fatto del lavoratore che abbia omesso di esperire la parallela procedura ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/08/1987, n. 7009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7009 |
| Data del deposito : | 25 agosto 1987 |
Testo completo
L'esclusione dalla base imponibile dell'IRPEF sancita dall'art. 3 comma secondo, del d.P.R. 1973 n. 597, per i redditi di lavoro subordinato prestato all'estero da cittadini italiani presuppone, oltre la ricorrenza del requisito riguardante la fonte del reddito, la posizione di cittadino emigrato, senza che al riguardo possa comportare ostacolo il fatto che il lavoro all'estero sia prestato in virtù di contratto (anche a tempo determinato) con imprese aventi Sede nel territorio nazionale, ne' la circostanza che la retribuzione sia (in tutto o in parte) erogata in Italia, e neppure che il lavoro prestato non sia manuale, atteso che la nozione limitativa dell'emigrante (desumibile dall'art. 10 del R.d. 13 novembre 1919 n. 2205), in correlazione ad un espatrio esclusivamente a scopo di lavoro manuale, deve ritenersi, ai fini fiscali, superata dalla più generica dizione del citato art. 3, in correlazione alla ratio della stessa norma - che riflette l'evoluzione delle qualifiche lavorative sempre meno catalogabili in base alla manualità delle prestazioni - anche in sintonia con il precetto dell'art. 35 cost.. (fattispecie relativa a lavoratore italiano assunto, come disegnatore tecnico, da impresa nazionale per collaborare all'allestimento di una nave all'estero: nei confronti del quale la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha ritenuto l'illegittimità della ritenuta IRPEF operata dalla datrice di lavoro).*