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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 12/11/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 855/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Angri, piazza Parte_1
Annunziata, n. 40, cod. fisc. e p. iva in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore, dott. rappresentata e difesa, in virtù di mandato in Parte_2 calce all'atto di appello, dall'avv. Gianpiero Longobardi, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Angri, alla via G. Messina, n. 13; appellante-opponente
E
1. , con sede legale in Roma, alla via Parte_3
G. Grezar, n. 14, cod. fisc. e p. iva in persona del Responsabile Atti P.IVA_2
Introduttivi del Giudizio Campania, dott. , rappresentata e difesa, in Parte_4 virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Antonio
Silenzio, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via SS. Martiri
Salernitani, n. 31; appellata-opposta
2. , con sede legale in via Nizza, n. Parte_5
146, cod. fisc. e p. iva in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_3 terzo pignorato contumace
1 AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 409/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE PRESSO TERZI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “- accertare e dichiarare la illegittimità e/o nullità dell'atto di pignoramento esattoriale presso terzi impugnato nonché di tutti gli atti ad esso connessi e conseguenziali …, adottando ogni provvedimento conseguenziale, ivi compresa la declaratoria di estinzione della procedura esecutiva de qua;
- disporre la liberazione della somma di € 15.464,30 dal vincolo pignoratizio presso l' , Parte_6 ordinando al terzo di versare tale somma a Parte_6 Parte_1 ovvero -in via subordinata, nel caso di pagamento già avvenuto in favore dell'
[...]
condannare l' e/o l' alla Parte_3 Parte_6 Parte_3 restituzione della somma di € 15.464,30 a oltre interessi Parte_1 legali fino all'effettivo soddisfo;
- accertare e dichiarare l'illegittimità dell'addebito delle
'Spese esecutive' (art. 17 D. Lgs. 112/1999), dichiarando l'insussistenza del corrispondente credito di € 418,35 in capo all' e Parte_3 condannando quest'ultima alla restituzione di tale importo, ove incassato, in favore di
- con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, Parte_1 con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “a) in via preliminare, confermare la sentenza impugnata per quanto innanzi motivato, rigettando per l'effetto l'avverso gravame;
b) nel merito, in via subordinata, rigettare in toto l'appello così come proposto dalla siccome infondato e non provato in diritto Parte_1
e in fatto;
c) vinte le spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 409/2024, il Tribunale di Salerno, nel definire la fase di merito del giudizio di opposizione promosso dalla , ex art. 617, Parte_1 comma 2, c.p.c., con ricorso spiegato il 25 giugno 2019 avverso il pignoramento presso terzi notificatole il 5 giugno 2019 dall' , a norma degli Parte_3 artt. 72 bis e 48 bis D.P.R. n. 602/1973, per il recupero della somma di euro 72.953,86 in forza delle cartelle esattoriali n. 10020190002957422000 e n. 10020190005858315000, così provvedeva: 1) dichiarava inammissibile l'opposizione per l'inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 616 c.p.c.; 2) condannava la Parte_1 alla refusione delle spese di lite in favore dell' , Parte_3 essendo l' , quale terzo pignorato, rimasta contumace. Parte_5
2 Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con Parte_1 atto di citazione notificato il 23 luglio 2024, assumendo che: 1) contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Salerno nel dichiarare l'inammissibilità della domanda, la società escussa, entro il 16 aprile 2020, termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 616 c.p.c., era tenuta, in ragione della materia e del rito, a notificare l'atto introduttivo della fase di merito del giudizio oppositivo, come, di fatto, avvenuto, ma non anche ad iscriverlo a ruolo;
2) in ogni caso, il Tribunale di Salerno non aveva considerato che il termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione in mesi tre dall'ordinanza resa ai sensi degli artt. 624, comma 1, e 625, comma 1, c.p.c. all'udienza del 16 gennaio 2020 era sottoposto, dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, alla sospensione prevista dagli artt.
83, comma 2, decreto legge n. 18/2020 e 36, comma 1, decreto legge n. 23/2020, sicché spirava non il 16 aprile 2020, ma il 19 giugno 2020; 3) avendo erroneamente dichiarato l'inammissibilità della domanda, il giudice di primo grado aveva omesso di pronunciarsi sui motivi di opposizione con i quali la società escussa aveva contestato il diritto dell' di procedere ad espropriazione forzata per Parte_3 violazione dell'art. 19, comma 1 quater, D.P.R. n. 602/1973, atteso che l'azione esecutiva era stata intrapresa su somme di cui l' , quale terzo Parte_5 pignorato, aveva effettuato la verifica prevista dall'art. 48 bis, comma 1, di tale testo normativo soltanto il 29 maggio 2019 e, dunque, dopo il 6 maggio 2019, data della proposizione dell'istanza di rateizzazione del debito sotteso alle cartelle esattoriali n.
10020190002957422000 e n. 10020190005858315000, che impediva l'instaurazione di procedimenti espropriativi fino al suo rigetto.
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 13 dicembre 2024, l'
[...]
contestava la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto con la Parte_3 conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale, sebbene ritualmente evocata, l' Parte_5 restava contumace, veniva rimessa dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, ex art. 352, comma 2, c.p.c., all'udienza del 18 settembre 2025.
In via pregiudiziale, occorre rimuovere ogni possibile dubbio in ordine all'ammissibilità dell'appello, giacché, ad onta dell'improprio nomen iuris con il quale è stato rubricato il ricorso introduttivo del giudizio, la domanda proposta dalla Parte_1
deve essere qualificata, in assenza di qualsiasi inquadramento normativo da parte
[...] del Tribunale di Salerno, come opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, comma
2, c.p.c., e non come opposizione agli atti esecutivi, a norma dell'art. 617, comma 2, c.p.c.,
3 essendo diretta a contestare la sussistenza del diritto dell' Parte_3
di procedere ad espropriazione forzata per conto degli Enti impositori e non
[...] la regolarità formale del pignoramento presso terzi (cfr., ex plurimis, Cass. 25 novembre
2002, n. 16569; Cass. 6 aprile 2006, n. 8112; Cass. 13 novembre 2009, n. 24047).
Ciò posto, l'appello è fondato e va accolto.
Ed invero, la introduceva la fase di merito del giudizio Parte_1 di opposizione al pignoramento presso terzi promosso nei suoi confronti dall'
[...]
con atto di citazione notificato il 15 aprile 2020 e, dunque, nel Parte_3 termine perentorio stabilito dal giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 616 c.p.c. in mesi tre dal 16 gennaio 2020, data dell'udienza in cui era stata emanata l'ordinanza di conferma della sospensione del procedimento espropriativo esattoriale, provvisoriamente disposta, ai sensi dell'art. 625, comma 2, c.p.c., con decreto del 24 luglio 2019, non assumendo alcun rilievo, in senso contrario, la circostanza che l'iscrizione a ruolo della domanda veniva effettuata il 20 aprile 2020, giacché tale adempimento, nel rito ordinario di cognizione, applicabile nel caso in esame ratione materiae, non coincide con il momento dell'instaurazione e della pendenza della lite.
Il giudizio di merito, invero, deve essere incardinato nel termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione all'esito della definizione della fase sommaria di cui agli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, 619, commi 2 e 3, c.p.c. con il tipo di atto richiesto in riferimento al rito con il quale l'opposizione deve essere trattata in sede di cognizione piena, id est con citazione previamente notificata e poi iscritta al ruolo contenzioso nell'ipotesi di controversia assoggettata al rito ordinario o con ricorso depositato e successivamente notificato, in uno al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, qualora la materia rientri tra quelle sottoposte a un rito nel quale l'instaurazione del contraddittorio
è differita ad un momento postumo a quello della presentazione della domanda, come accade nei casi di cui all'art. 618 bis c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. ord. 19 gennaio 2011,
n. 1152; Cass. ord. 29 maggio 2014, n. 12055; Cass. ord. 8 novembre 2017, n. 26501).
Ne consegue che, quando l'opposizione involge una materia per la quale è applicabile il rito ordinario di cognizione, la parte interessata ad introdurre la fase di merito del giudizio deve provvedere, nel termine perentorio stabilito dal giudice dell'esecuzione, a notificare l'atto di citazione mediante consegna all'ufficiale giudiziario o, ai sensi dell'art. 3 bis legge n. 53/1994, tramite posta elettronica certificata e non anche ad iscriverlo al ruolo degli affari contenziosi civili, essendo tale attività del tutto irrilevante ai fini dell'osservanza del dies ad quem previsto dagli artt. 616 e 618, comma 2, c.p.c..
4 Peraltro, quand'anche, in ipotesi, si volesse ritenere che l'introduzione della fase di merito di un giudizio oppositivo regolato dal rito ordinario di cognizione richieda non solo la notifica, ma anche l'iscrizione a ruolo dell'atto di citazione, la Parte_1
, avendo posto in essere tale incombente il 20 aprile 2020, avrebbe comunque
[...] garantito il rispetto del termine perentorio prescritto dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza del 16 gennaio 2020, giacché sottoposto alla sospensione prevista dagli artt.
83, comma 2, decreto legge n. 18/2020 (convertito, con modificazioni, nella legge n.
27/2020) e 36, comma 1, decreto legge n. 23/2020 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 40/2020) per il periodo temporale compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio
2020 e, di conseguenza, differito dal 16 aprile 2020 al 19 giugno 2020.
Non generando l'errore nel quale è incorso il Tribunale di Salerno nel dichiarare l'inammissibilità della domanda una delle tassative ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, a norma dell'art. 354 c.p.c., la Corte d'Appello, cui sono cumulativamente devoluti il iudicium rescindens e il iudicium rescissorium, è tenuta a vagliare i motivi di opposizione all'esecuzione reiterati dalla in sede di Parte_1 gravame, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, privo di generalizzata applicazione e di rilevanza costituzionale (cfr., ex ceteris, Cass. 20 luglio
2004, n. 13426; Cass. 6 settembre 2007, n. 18691; Cass. 17 giugno 2014, n. 13733).
L'opposizione all'esecuzione promossa dalla “ con Parte_1 ricorso depositato il 25 giugno 2019 e proseguita, nel merito, con atto di citazione notificato il 15 aprile 2020 è fondata e va accolta, non avendo l' Parte_3
il diritto di procedere ad espropriazione forzata sulla base dell'atto di
[...] pignoramento presso terzi notificato il 5 giugno 2019.
Ed invero, l'art. 19, comma 1 quater, terzo periodo, D.P.R. n. 602/1973, nel testo vigente ratione temporis, stabiliva che, a seguito della presentazione della richiesta di rateazione del debito da parte del contribuente, fatta eccezione per le somme oggetto di verifica ai sensi dell'art. 48 bis, per le quali non poteva essere concessa la dilazione, non potevano essere avviate nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa.
Pertanto, la mera proposizione, da parte del contribuente, dell'istanza di rateizzazione del debito comportava l'automatico divieto dell'instaurazione di procedimenti espropriativi al di fuori delle ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 48 bis, comma 1, D.P.R. n. 602/1973, una
Pubblica Amministrazione, tenuta a corrispondergli, a qualsiasi titolo, una somma superiore ad euro 5.000,00, prima di effettuare il versamento, avesse verificato la sussistenza di un suo inadempimento rispetto all'obbligazione di pagamento derivante
5 dalla notifica di una o più cartelle esattoriali per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, di conseguenza, senza procedere all'erogazione, avesse segnalano la circostanza all'Agente della Riscossione competente per territorio ai fini dell'esercizio dell'attività di recupero delle somme iscritte a ruolo.
Dal tenore letterale dell'art. 19, comma 1 quater, terzo periodo, D.P.R. n. 602/1973, nella versione applicabile nel caso in esame, emerge che la deroga al generale divieto di intraprendere nuove azioni esecutive in presenza di una richiesta di rateizzazione del debito esattoriale e fino al suo eventuale rigetto da parte dell' Parte_3
operava soltanto in relazione alle somme per le quali, al momento della sua
[...] proposizione, la verifica prevista dall'art. 48 bis, comma 1, D.P.R. n. 602/1973 era già intervenuta e non anche quando sopravveniva in pendenza della valutazione della domanda di dilazione.
In sostanza, ai fini della produzione dell'effetto inibitorio dell'instaurazione dei procedimenti espropriativi esattoriali, era necessario che, al tempo della presentazione della richiesta di dilazione di pagamento, la Pubblica Amministrazione obbligata a corrispondere somme di denaro al debitore non avesse ancora compiuto la verifica del suo ipotetico inadempimento nei confronti dell' , non Parte_3 occorrendo anche che tale accertamento non fosse stato effettuato fino al momento dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione.
In definitiva, qualora il debitore, al momento della proposizione della richiesta di rateizzazione, non fosse stato sottoposto alla verifica imposta alle Pubbliche
Amministrazioni dall'art. 48 bis, comma 1, D.P.R. n. 602/1973, l' Parte_3
non era legittimata ad intraprendere azioni espropriative, non assumendo
[...] rilevanza, in senso contrario, la circostanza che l'accertamento del suo inadempimento rispetto ad obbligazioni portate da cartelle esattoriali fosse avvenuto dopo la presentazione della domanda di dilazione e prima della sua positiva delibazione.
Tale lettura interpretativa è confermata dalle modifiche apportate all'istituto della dilazione di pagamento dall'art. 13 decies, comma 1, lett. b), decreto legge n. 137/2020, convertito nella legge n. 176/2020, mediante la riformulazione dell'art. 19, comma 1 quater, D.P.R. n. 602/1973 e l'inserimento, dopo il comma 1 quater, del punto 1.
Ed infatti, il vigente l'art. 19, comma 1, quater prevede che, a seguito della presentazione della richiesta di dilazione del debito e fino alla momento del suo eventuale rigetto o dell'eventuale decadenza dell'istante da tale beneficio, non possono essere avviate nuove procedure esecutive, mentre il comma 1 quater, punto 1, prescrive che, in nessun caso,
6 può essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'art. 48 bis, comma 1, D.P.R. n. 602/1973, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di rateizzazione.
Ne deriva che, mentre nel regime precedente all'entrata in vigore dell'art. 13 decies, comma 1, lett. b), decreto legge n. 137/2020, la rateizzazione del debito e il correlativo divieto di promuovere nuove azioni esecutive costituivano conseguenze dirette ed immediate dell'istanza di dilazione, con la sola esclusione dei casi in cui, alla data della sua proposizione, la verifica prescritta dall'art. 48 bis, comma 1, D.P.R. n. 602/1973 fosse stata compiuta, a seguito della predetto intervento normativo, il beneficio del graduale ripianamento delle obbligazioni esattoriali e il blocco dei procedimenti espropriativi possono trovare applicazione a condizione che l'accertamento dell'inadempimento del richiedente non intervenga fino alla data dell'accoglimento della domanda.
Avendo la presentato la richiesta di rateizzazione del Parte_1 debito cristallizzato nelle azionate cartelle esattoriali n. 10020190002957422000 e n.
10020190005858315000 il 6 maggio 2019 e, dunque, prima che l' Parte_5
, tenuta a corrisponderle la somma di euro 15.464,30, verificasse, in data
[...]
29 maggio 2019, ai sensi dell'art. 48 bis, comma 1, D.P.R. n. 602/1973, l'esistenza della predetta obbligazione, l' non poteva promuovere il Parte_3 pignoramento presso terzi del 5 giugno 2019 per ottenere il pagamento di quell'importo, giacché operava, quale effetto della proposizione della domanda di dilazione, il divieto di incardinare procedimenti espropriativi nei confronti della società istante.
L'accoglimento dell'appello comporta, in riforma della sentenza di primo grado, la declaratoria di inesistenza del diritto dell' di procedere Parte_3 ad espropriazione forzata sulla base dell'atto di pignoramento presso terzi notificato il 5 giugno 2019 alla e all' Pt_1 Parte_1 Parte_5
, ma non anche l'emanazione dell'ordine di liberazione delle somme staggite,
[...] dovendo tale provvedimento essere richiesto al competente giudice dell'esecuzione, unitamente alla pronuncia di improseguibilità del procedimento espropriativo, al momento del passaggio in giudicato della presente sentenza.
Allorché riformi in tutto o in parte la decisione impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché
7 viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado, fermo restando il potere di disporne la compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, la novità della questione giuridica relativa all'individuazione, nel regime normativo antecedente all'entrata in vigore dell'art. 13 decies, comma 1, lett. b), decreto legge n. 137/2020, del momento dell'incidenza della verifica prevista dall'art. 48 bis, comma 1, D.P.R. n. 602/1973 sulla concessione della rateizzazione del debito esattoriale e sull'operatività del divieto della proposizione di nuove azioni esecutive nei confronti del richiedente, tematica su cui non si registrano pronunce neanche da parte della giurisprudenza di merito, consente di disporre, a norma dell'art. 92, comma 2, c.p.c.,
l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio tra le parti costituite e di dichiarare l'irripetibilità di quelle sostenute dalla Parte_1 nei confronti della contumace . Parte_5
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n. 409/2024 del Tribunale di Parte_1
Salerno con atto di citazione notificato il 23 luglio 2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiara che l' non ha diritto di procedere ad espropriazione Parte_3 forzata sulla base dell'atto di pignoramento presso terzi notificato il 5 giugno 2019 alla e all' ; Parte_1 Parte_5
2. compensa integralmente le spese del doppio grado del giudizio tra le parti costituite, dichiarando l'irripetibilità di quelle sostenute dalla Parte_1 nei confronti dell' . Parte_5
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 4 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
8
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 855/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Angri, piazza Parte_1
Annunziata, n. 40, cod. fisc. e p. iva in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore, dott. rappresentata e difesa, in virtù di mandato in Parte_2 calce all'atto di appello, dall'avv. Gianpiero Longobardi, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Angri, alla via G. Messina, n. 13; appellante-opponente
E
1. , con sede legale in Roma, alla via Parte_3
G. Grezar, n. 14, cod. fisc. e p. iva in persona del Responsabile Atti P.IVA_2
Introduttivi del Giudizio Campania, dott. , rappresentata e difesa, in Parte_4 virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Antonio
Silenzio, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via SS. Martiri
Salernitani, n. 31; appellata-opposta
2. , con sede legale in via Nizza, n. Parte_5
146, cod. fisc. e p. iva in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_3 terzo pignorato contumace
1 AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 409/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE PRESSO TERZI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “- accertare e dichiarare la illegittimità e/o nullità dell'atto di pignoramento esattoriale presso terzi impugnato nonché di tutti gli atti ad esso connessi e conseguenziali …, adottando ogni provvedimento conseguenziale, ivi compresa la declaratoria di estinzione della procedura esecutiva de qua;
- disporre la liberazione della somma di € 15.464,30 dal vincolo pignoratizio presso l' , Parte_6 ordinando al terzo di versare tale somma a Parte_6 Parte_1 ovvero -in via subordinata, nel caso di pagamento già avvenuto in favore dell'
[...]
condannare l' e/o l' alla Parte_3 Parte_6 Parte_3 restituzione della somma di € 15.464,30 a oltre interessi Parte_1 legali fino all'effettivo soddisfo;
- accertare e dichiarare l'illegittimità dell'addebito delle
'Spese esecutive' (art. 17 D. Lgs. 112/1999), dichiarando l'insussistenza del corrispondente credito di € 418,35 in capo all' e Parte_3 condannando quest'ultima alla restituzione di tale importo, ove incassato, in favore di
- con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, Parte_1 con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “a) in via preliminare, confermare la sentenza impugnata per quanto innanzi motivato, rigettando per l'effetto l'avverso gravame;
b) nel merito, in via subordinata, rigettare in toto l'appello così come proposto dalla siccome infondato e non provato in diritto Parte_1
e in fatto;
c) vinte le spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 409/2024, il Tribunale di Salerno, nel definire la fase di merito del giudizio di opposizione promosso dalla , ex art. 617, Parte_1 comma 2, c.p.c., con ricorso spiegato il 25 giugno 2019 avverso il pignoramento presso terzi notificatole il 5 giugno 2019 dall' , a norma degli Parte_3 artt. 72 bis e 48 bis D.P.R. n. 602/1973, per il recupero della somma di euro 72.953,86 in forza delle cartelle esattoriali n. 10020190002957422000 e n. 10020190005858315000, così provvedeva: 1) dichiarava inammissibile l'opposizione per l'inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 616 c.p.c.; 2) condannava la Parte_1 alla refusione delle spese di lite in favore dell' , Parte_3 essendo l' , quale terzo pignorato, rimasta contumace. Parte_5
2 Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con Parte_1 atto di citazione notificato il 23 luglio 2024, assumendo che: 1) contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Salerno nel dichiarare l'inammissibilità della domanda, la società escussa, entro il 16 aprile 2020, termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 616 c.p.c., era tenuta, in ragione della materia e del rito, a notificare l'atto introduttivo della fase di merito del giudizio oppositivo, come, di fatto, avvenuto, ma non anche ad iscriverlo a ruolo;
2) in ogni caso, il Tribunale di Salerno non aveva considerato che il termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione in mesi tre dall'ordinanza resa ai sensi degli artt. 624, comma 1, e 625, comma 1, c.p.c. all'udienza del 16 gennaio 2020 era sottoposto, dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, alla sospensione prevista dagli artt.
83, comma 2, decreto legge n. 18/2020 e 36, comma 1, decreto legge n. 23/2020, sicché spirava non il 16 aprile 2020, ma il 19 giugno 2020; 3) avendo erroneamente dichiarato l'inammissibilità della domanda, il giudice di primo grado aveva omesso di pronunciarsi sui motivi di opposizione con i quali la società escussa aveva contestato il diritto dell' di procedere ad espropriazione forzata per Parte_3 violazione dell'art. 19, comma 1 quater, D.P.R. n. 602/1973, atteso che l'azione esecutiva era stata intrapresa su somme di cui l' , quale terzo Parte_5 pignorato, aveva effettuato la verifica prevista dall'art. 48 bis, comma 1, di tale testo normativo soltanto il 29 maggio 2019 e, dunque, dopo il 6 maggio 2019, data della proposizione dell'istanza di rateizzazione del debito sotteso alle cartelle esattoriali n.
10020190002957422000 e n. 10020190005858315000, che impediva l'instaurazione di procedimenti espropriativi fino al suo rigetto.
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 13 dicembre 2024, l'
[...]
contestava la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto con la Parte_3 conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale, sebbene ritualmente evocata, l' Parte_5 restava contumace, veniva rimessa dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, ex art. 352, comma 2, c.p.c., all'udienza del 18 settembre 2025.
In via pregiudiziale, occorre rimuovere ogni possibile dubbio in ordine all'ammissibilità dell'appello, giacché, ad onta dell'improprio nomen iuris con il quale è stato rubricato il ricorso introduttivo del giudizio, la domanda proposta dalla Parte_1
deve essere qualificata, in assenza di qualsiasi inquadramento normativo da parte
[...] del Tribunale di Salerno, come opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, comma
2, c.p.c., e non come opposizione agli atti esecutivi, a norma dell'art. 617, comma 2, c.p.c.,
3 essendo diretta a contestare la sussistenza del diritto dell' Parte_3
di procedere ad espropriazione forzata per conto degli Enti impositori e non
[...] la regolarità formale del pignoramento presso terzi (cfr., ex plurimis, Cass. 25 novembre
2002, n. 16569; Cass. 6 aprile 2006, n. 8112; Cass. 13 novembre 2009, n. 24047).
Ciò posto, l'appello è fondato e va accolto.
Ed invero, la introduceva la fase di merito del giudizio Parte_1 di opposizione al pignoramento presso terzi promosso nei suoi confronti dall'
[...]
con atto di citazione notificato il 15 aprile 2020 e, dunque, nel Parte_3 termine perentorio stabilito dal giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 616 c.p.c. in mesi tre dal 16 gennaio 2020, data dell'udienza in cui era stata emanata l'ordinanza di conferma della sospensione del procedimento espropriativo esattoriale, provvisoriamente disposta, ai sensi dell'art. 625, comma 2, c.p.c., con decreto del 24 luglio 2019, non assumendo alcun rilievo, in senso contrario, la circostanza che l'iscrizione a ruolo della domanda veniva effettuata il 20 aprile 2020, giacché tale adempimento, nel rito ordinario di cognizione, applicabile nel caso in esame ratione materiae, non coincide con il momento dell'instaurazione e della pendenza della lite.
Il giudizio di merito, invero, deve essere incardinato nel termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione all'esito della definizione della fase sommaria di cui agli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, 619, commi 2 e 3, c.p.c. con il tipo di atto richiesto in riferimento al rito con il quale l'opposizione deve essere trattata in sede di cognizione piena, id est con citazione previamente notificata e poi iscritta al ruolo contenzioso nell'ipotesi di controversia assoggettata al rito ordinario o con ricorso depositato e successivamente notificato, in uno al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, qualora la materia rientri tra quelle sottoposte a un rito nel quale l'instaurazione del contraddittorio
è differita ad un momento postumo a quello della presentazione della domanda, come accade nei casi di cui all'art. 618 bis c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. ord. 19 gennaio 2011,
n. 1152; Cass. ord. 29 maggio 2014, n. 12055; Cass. ord. 8 novembre 2017, n. 26501).
Ne consegue che, quando l'opposizione involge una materia per la quale è applicabile il rito ordinario di cognizione, la parte interessata ad introdurre la fase di merito del giudizio deve provvedere, nel termine perentorio stabilito dal giudice dell'esecuzione, a notificare l'atto di citazione mediante consegna all'ufficiale giudiziario o, ai sensi dell'art. 3 bis legge n. 53/1994, tramite posta elettronica certificata e non anche ad iscriverlo al ruolo degli affari contenziosi civili, essendo tale attività del tutto irrilevante ai fini dell'osservanza del dies ad quem previsto dagli artt. 616 e 618, comma 2, c.p.c..
4 Peraltro, quand'anche, in ipotesi, si volesse ritenere che l'introduzione della fase di merito di un giudizio oppositivo regolato dal rito ordinario di cognizione richieda non solo la notifica, ma anche l'iscrizione a ruolo dell'atto di citazione, la Parte_1
, avendo posto in essere tale incombente il 20 aprile 2020, avrebbe comunque
[...] garantito il rispetto del termine perentorio prescritto dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza del 16 gennaio 2020, giacché sottoposto alla sospensione prevista dagli artt.
83, comma 2, decreto legge n. 18/2020 (convertito, con modificazioni, nella legge n.
27/2020) e 36, comma 1, decreto legge n. 23/2020 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 40/2020) per il periodo temporale compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio
2020 e, di conseguenza, differito dal 16 aprile 2020 al 19 giugno 2020.
Non generando l'errore nel quale è incorso il Tribunale di Salerno nel dichiarare l'inammissibilità della domanda una delle tassative ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, a norma dell'art. 354 c.p.c., la Corte d'Appello, cui sono cumulativamente devoluti il iudicium rescindens e il iudicium rescissorium, è tenuta a vagliare i motivi di opposizione all'esecuzione reiterati dalla in sede di Parte_1 gravame, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, privo di generalizzata applicazione e di rilevanza costituzionale (cfr., ex ceteris, Cass. 20 luglio
2004, n. 13426; Cass. 6 settembre 2007, n. 18691; Cass. 17 giugno 2014, n. 13733).
L'opposizione all'esecuzione promossa dalla “ con Parte_1 ricorso depositato il 25 giugno 2019 e proseguita, nel merito, con atto di citazione notificato il 15 aprile 2020 è fondata e va accolta, non avendo l' Parte_3
il diritto di procedere ad espropriazione forzata sulla base dell'atto di
[...] pignoramento presso terzi notificato il 5 giugno 2019.
Ed invero, l'art. 19, comma 1 quater, terzo periodo, D.P.R. n. 602/1973, nel testo vigente ratione temporis, stabiliva che, a seguito della presentazione della richiesta di rateazione del debito da parte del contribuente, fatta eccezione per le somme oggetto di verifica ai sensi dell'art. 48 bis, per le quali non poteva essere concessa la dilazione, non potevano essere avviate nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa.
Pertanto, la mera proposizione, da parte del contribuente, dell'istanza di rateizzazione del debito comportava l'automatico divieto dell'instaurazione di procedimenti espropriativi al di fuori delle ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 48 bis, comma 1, D.P.R. n. 602/1973, una
Pubblica Amministrazione, tenuta a corrispondergli, a qualsiasi titolo, una somma superiore ad euro 5.000,00, prima di effettuare il versamento, avesse verificato la sussistenza di un suo inadempimento rispetto all'obbligazione di pagamento derivante
5 dalla notifica di una o più cartelle esattoriali per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, di conseguenza, senza procedere all'erogazione, avesse segnalano la circostanza all'Agente della Riscossione competente per territorio ai fini dell'esercizio dell'attività di recupero delle somme iscritte a ruolo.
Dal tenore letterale dell'art. 19, comma 1 quater, terzo periodo, D.P.R. n. 602/1973, nella versione applicabile nel caso in esame, emerge che la deroga al generale divieto di intraprendere nuove azioni esecutive in presenza di una richiesta di rateizzazione del debito esattoriale e fino al suo eventuale rigetto da parte dell' Parte_3
operava soltanto in relazione alle somme per le quali, al momento della sua
[...] proposizione, la verifica prevista dall'art. 48 bis, comma 1, D.P.R. n. 602/1973 era già intervenuta e non anche quando sopravveniva in pendenza della valutazione della domanda di dilazione.
In sostanza, ai fini della produzione dell'effetto inibitorio dell'instaurazione dei procedimenti espropriativi esattoriali, era necessario che, al tempo della presentazione della richiesta di dilazione di pagamento, la Pubblica Amministrazione obbligata a corrispondere somme di denaro al debitore non avesse ancora compiuto la verifica del suo ipotetico inadempimento nei confronti dell' , non Parte_3 occorrendo anche che tale accertamento non fosse stato effettuato fino al momento dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione.
In definitiva, qualora il debitore, al momento della proposizione della richiesta di rateizzazione, non fosse stato sottoposto alla verifica imposta alle Pubbliche
Amministrazioni dall'art. 48 bis, comma 1, D.P.R. n. 602/1973, l' Parte_3
non era legittimata ad intraprendere azioni espropriative, non assumendo
[...] rilevanza, in senso contrario, la circostanza che l'accertamento del suo inadempimento rispetto ad obbligazioni portate da cartelle esattoriali fosse avvenuto dopo la presentazione della domanda di dilazione e prima della sua positiva delibazione.
Tale lettura interpretativa è confermata dalle modifiche apportate all'istituto della dilazione di pagamento dall'art. 13 decies, comma 1, lett. b), decreto legge n. 137/2020, convertito nella legge n. 176/2020, mediante la riformulazione dell'art. 19, comma 1 quater, D.P.R. n. 602/1973 e l'inserimento, dopo il comma 1 quater, del punto 1.
Ed infatti, il vigente l'art. 19, comma 1, quater prevede che, a seguito della presentazione della richiesta di dilazione del debito e fino alla momento del suo eventuale rigetto o dell'eventuale decadenza dell'istante da tale beneficio, non possono essere avviate nuove procedure esecutive, mentre il comma 1 quater, punto 1, prescrive che, in nessun caso,
6 può essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'art. 48 bis, comma 1, D.P.R. n. 602/1973, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di rateizzazione.
Ne deriva che, mentre nel regime precedente all'entrata in vigore dell'art. 13 decies, comma 1, lett. b), decreto legge n. 137/2020, la rateizzazione del debito e il correlativo divieto di promuovere nuove azioni esecutive costituivano conseguenze dirette ed immediate dell'istanza di dilazione, con la sola esclusione dei casi in cui, alla data della sua proposizione, la verifica prescritta dall'art. 48 bis, comma 1, D.P.R. n. 602/1973 fosse stata compiuta, a seguito della predetto intervento normativo, il beneficio del graduale ripianamento delle obbligazioni esattoriali e il blocco dei procedimenti espropriativi possono trovare applicazione a condizione che l'accertamento dell'inadempimento del richiedente non intervenga fino alla data dell'accoglimento della domanda.
Avendo la presentato la richiesta di rateizzazione del Parte_1 debito cristallizzato nelle azionate cartelle esattoriali n. 10020190002957422000 e n.
10020190005858315000 il 6 maggio 2019 e, dunque, prima che l' Parte_5
, tenuta a corrisponderle la somma di euro 15.464,30, verificasse, in data
[...]
29 maggio 2019, ai sensi dell'art. 48 bis, comma 1, D.P.R. n. 602/1973, l'esistenza della predetta obbligazione, l' non poteva promuovere il Parte_3 pignoramento presso terzi del 5 giugno 2019 per ottenere il pagamento di quell'importo, giacché operava, quale effetto della proposizione della domanda di dilazione, il divieto di incardinare procedimenti espropriativi nei confronti della società istante.
L'accoglimento dell'appello comporta, in riforma della sentenza di primo grado, la declaratoria di inesistenza del diritto dell' di procedere Parte_3 ad espropriazione forzata sulla base dell'atto di pignoramento presso terzi notificato il 5 giugno 2019 alla e all' Pt_1 Parte_1 Parte_5
, ma non anche l'emanazione dell'ordine di liberazione delle somme staggite,
[...] dovendo tale provvedimento essere richiesto al competente giudice dell'esecuzione, unitamente alla pronuncia di improseguibilità del procedimento espropriativo, al momento del passaggio in giudicato della presente sentenza.
Allorché riformi in tutto o in parte la decisione impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché
7 viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado, fermo restando il potere di disporne la compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, la novità della questione giuridica relativa all'individuazione, nel regime normativo antecedente all'entrata in vigore dell'art. 13 decies, comma 1, lett. b), decreto legge n. 137/2020, del momento dell'incidenza della verifica prevista dall'art. 48 bis, comma 1, D.P.R. n. 602/1973 sulla concessione della rateizzazione del debito esattoriale e sull'operatività del divieto della proposizione di nuove azioni esecutive nei confronti del richiedente, tematica su cui non si registrano pronunce neanche da parte della giurisprudenza di merito, consente di disporre, a norma dell'art. 92, comma 2, c.p.c.,
l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio tra le parti costituite e di dichiarare l'irripetibilità di quelle sostenute dalla Parte_1 nei confronti della contumace . Parte_5
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n. 409/2024 del Tribunale di Parte_1
Salerno con atto di citazione notificato il 23 luglio 2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiara che l' non ha diritto di procedere ad espropriazione Parte_3 forzata sulla base dell'atto di pignoramento presso terzi notificato il 5 giugno 2019 alla e all' ; Parte_1 Parte_5
2. compensa integralmente le spese del doppio grado del giudizio tra le parti costituite, dichiarando l'irripetibilità di quelle sostenute dalla Parte_1 nei confronti dell' . Parte_5
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 4 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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