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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 13/11/2025, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Padova, in persona della Giudice MA IA LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2598/2024 promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Parte_1 C.F._1
D'Amico
ATTRICE OPPONENTE
contro
(C.F. ) in persona del l.r.p.t. in qualità di procuratrice di CP_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Filipponi Luca (C.F. ) CP_2 C.F._2
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente : Pt_1
- ACCERTARE E DICHIARARE l'abusività delle clausole contrattuali presenti nel contratto di fideiussione e segnatamente quelle richiamate di cui agli artt. 2, 6, 9, nonché ogni altra pattuizione che la
S.V. Ill.ma dovesse ritenere abusiva,
- ACCERTARE con riferimento all'invalidità della clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. di cui alla fideiussione, che - per i motivi indicati - la Banca è decaduta dalla facoltà di escutere la fideiussione omnibus rilasciata dalla sig.ra essendo spirato il termine di mesi sei dalla scadenza Parte_1
dell'obbligazione principale individuabile come da lettera di risoluzione della Banca in un momento davvero anteriore al 04/09/2018 e per l'effetto: - REVOCARE il Decreto Ingiuntivo n. 3858/2018 del Tribunale di Padova, con ogni conseguenza di legge”.
Per la convenuta opposta e per essa la mandataria Controparte_2 CP_1
“contrariis reiectis,
Nel merito: rigettarsi la proposta opposizione e tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
in ogni caso condannarsi l'odierna attrice al pagamento, in forza dei titoli di cui al ricorso per ingiunzione di pagamento, dell'importo di € 74.608,90, in forza del saldo passivo del conto corrente ordinario n. 3013- 0028009, oltre agli interessi al tasso annuale semplice del
7,70% dal 9/10/2018 al saldo, oltre alle spese della fase monitoria. Con rifusione di spese e compensi di causa.”
FATTI OGGETTO DI CAUSA E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione tardiva ex art 650 cpc si opponeva al decreto ingiuntivo n. Parte_1
3858/2018 R.Ing. emesso dal Tribunale di Padova in data 13/12/2018, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, quale fideiussore di , della somma di € 74.608,90 oltre agli interessi come da Parte_2
titolo, spese di giudizio pari ad € 2.135.00 per compensi ed euro 406,50 per esborsi, oltre alle spese generali, IVA e CPA in favore di Controparte_3
[...]
I fatti oggetto di causa sono così riassumibili.
In data 15/09/2008 il sig. nato a [...] il [...] e residente Parte_2
in NO (PD), Via Mazzini n. 103, C.F. , otteneva dalla Banca ricorrente (già CodiceFiscale_3
l'apertura del conto corrente di corrispondenza n. 3013- CP_3 Controparte_4
0028009 (docc. 1–2 fascicolo monitorio parte opposta).
In data 12/06/2017 veniva prestata da , nata a [...] [...] e residente in Parte_1 CP_3
NO (PD), Via Mazzini n. 103, C.F. , fideiussione omnibus limitata CodiceFiscale_4
all'importo di € 180.000,00, a garanzia dell'adempimento di qualsiasi obbligazione, già in essere o futura,
della suddetta società nei confronti della Banca ricorrente (doc. 3 fascicolo monitorio parte opposta).
2 A seguito del mancato rispetto dei termini contrattuali di rientro, in data 4/09/2018 la ricorrente CP_3
comunicava la revoca degli affidamenti in precedenza concessi, intimando il pagamento di quanto dovuto
(doc. 4 fascicolo monitorio).
Atteso il mancato pagamento del debito, in data 16/11/2018 la cedente depositava ricorso CP_3
monitorio al fine di ottenere ingiunzione di pagamento per l'importo di € 74.608,90, in forza del saldo passivo del conto corrente ordinario n. 3013-0028009, oltre agli interessi al tasso annuale semplice del
7,70% dal 9/10/2018 al saldo, come attestato dalla certificazione e dichiarazione ex art. 50 D. Lgs. n.
385/93 resa dal Direttore Generale della Controparte_3
in data 6/11/2018, attestante la verità e liquidità del credito (doc. 5 fascicolo
[...]
monitorio parte opposta).
In data 13/12/2018 il Tribunale di Padova accoglieva il ricorso con decreto n. 3858/2018.
A garanzia del credito veniva iscritta ipoteca giudiziale in data 17/12/2018 presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari di ai nn. 49290 R.G. e 9293 R.P., per l'importo capitale di € 74.608,90 e per CP_3
l'importo complessivo di € 90.000,00, su beni oggetto della procedura esecutiva (doc. 7 parte opposta).
Il credito veniva ceduto a in data 18 novembre 2020. Controparte_2
e per essa la mandataria in data 15/11/2021 depositava ricorso di Controparte_2 CP_1
intervento nella procedura esecutiva promossa da nei confronti di Parte_3 Parte_1
pendente avanti al Tribunale di Padova e rubricata al n. 140/2021 R.G. es. imm., G.E. dott.ssa Rossi (doc.
8 parte opposta).
Nell'ambito della procedura esecutiva veniva assegnato alla sig.ra il termine per l'opposizione Pt_1
tardiva al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca cedente in applicazione dei principi espressi da Cass.
SSUU n. 9479/2023 in particolare con riferimento alle verifiche officiose da condurre in sede monitoria a tutela del debitore che rivesta la qualità di consumatore.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 20/05/2024 la sig.ra Pt_1
proponeva opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo n. 3858/2018 Ing. emesso dal Tribunale di
Padova.
3 In particolare, l'attrice opponente lamentava l'invalidità della clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957
c.c., presente in fideiussione, e la mancata dimostrazione del rispetto del termine semestrale di decadenza dalla facoltà di escutere il garante. Secondo l'attrice opposta, dalle dichiarazioni della Banca rese all'interno del ricorso per decreto ingiuntivo, depositato il 15/11/2018 e dalla lettera di risoluzione del rapporto, datata 04/09/2018, emergerebbe che la scadenza dell'obbligazione principale fosse di data ben anteriore, “tale per cui verosimilmente può ritenersi violato il rispetto del termine di decadenza in parola.”
Correttamente instaurato il contraddittorio, si costituiva la convenuta a mezzo della CP_2
mandataria eccependo, in particolare: CP_1
- la mancata prova da parte della che la fideiussione sottoscritta fosse identica (formalmente o Pt_1
comunque in modo sostanziale) allo schema predisposto dall'ABI e dichiarato illegittimo, nonché la mancata dimostrazione del carattere uniforme dell'applicazione delle clausole contestate;
- che la nullità colpirebbe solamente le singole clausole e non l'intero contratto di fideiussione;
- che in ogni caso, il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. sarebbe stato rispettato perché la scadenza dell'obbligazione principale deve ritenersi avvenuta con la formalizzazione della risoluzione dei contratti del 04/09/2018. La circostanza verrebbe confermata dall'estratto conto allegato alla dichiarazione e certificazione ex art. 50 TUB dimessa nel procedimento monitorio, da cui si evince che il conto è stato chiuso e volturato a sofferenza in data 8/10/2018 (doc. 5 fascicolo monitorio parte opposta), mentre l'azione giudiziale è stata introdotta in data 16/11/2018;
- infine, che la clausola di cui all'art. 6 del contratto di fideiussione – contestata da controparte - non comporterebbe alcuno squilibrio a svantaggio del consumatore, ma, al contrario, darebbe la possibilità di portare avanti negoziati finalizzati alla composizione bonaria della controversia, senza incertezze ed evitando obbligatorie spese di giustizia.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione in data 16/10/2025.
*
L'opposizione è infondata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
4 In particolare, l'eccezione di decadenza sollevata da parte opponente non merita accoglimento.
Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che:
- in data 26 e 27 aprile 2018 ci furono due prelievi per contanti di € 1500 ciascuno;
quindi, il conto sicuramente era attivo;
- la ha comunicato la risoluzione del mutuo oggetto di ingiunzione e contestualmente CP_3
intimato al debitore principale e alla garante il pagamento del dovuto in data 04/09/2018 (doc. 4 fascicolo monitorio di parte opposta);
- il conto è stato chiuso e volturato a sofferenza in data 8/10/2018 (doc. 5 fascicolo monitorio di parte opposta).
Parte opponente non fornisce alcuna prova, né allega alcun elemento da cui dedurre che l'obbligazione si sia estinta in data anteriore, né indica la data da cui avrebbe iniziato a decorrere il termine semestrale di decadenza: cosicché deve concludersi nel senso che la scadenza dell'obbligazione sia intervenuta con la comunicazione della Banca cedente del 4/09/2018. Ne consegue che l'azione giudiziale avviata col deposito di ricorso monitorio in data 16/11/2018 vale ad impedire la decadenza essendo intervenuta entro il decorso del termine semestrale.
Ne consegue che, a prescindere dal fatto che la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. sia o meno abusiva, le stessa risulta nel caso di specie rispettata: la Banca, infatti, ha legittimamente richiesto le somme al fideiussore nel rispetto dei termini indicati dall'art. 1957 c.c.
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L'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del d.m. 55/2014,
scaglione di riferimento da 52.001,00 a € 260.000,00, con le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria ai minimi di tariffa alla luce della ridotta materia contenziosa e della speditezza dell'iter processuale.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (n. 2598/2024) ogni diversa
5 istanza o domanda rigettata:
1) Rigetta l'opposizione tardiva proposta da e per l'effetto conferma Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 3858/2018 emesso dal Tribunale di Padova in data 13/12/2018;
2) Condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese del presente procedimento, liquidate in € 7052,00 per compensi, oltre 15% rimborso forfettario, Iva e c.p.a.
Così deciso in Padova, il 13 novembre 2025.
La Giudice
MA IA LI
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