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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 23/09/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. 267/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 267/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
27/05/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
, (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Sandro Bartalini, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Grosseto,
Piazza Mensini, n. 2, risulta elettivamente domiciliato;
- ATTORE OPPONENTE
E
(c.f. ), e per essa quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Controparte_2 P.IVA_2
Rossi, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Verona, v. lo S. Bernardino, n. 5°, risulta elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari.
Conclusioni: all'udienza del 27/05/2025, come in atti riportate.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 879/2022, con il quale venivano ingiunti al pagamento, in solido, della somma di € 20.186,40, oltre interessi e spese, nei confronti di e di Controparte_1 Controparte_2
I motivi di opposizione erano i seguenti: - in relazione alla posizione di Parte_2 difetto di competenza territoriale del Tribunale di Grosseto, in favore del Tribunale di
Nola, quale foro inderogabile;
- difetto di legittimazione passiva degli opponenti;
- difetto di legittimazione attiva delle parti opposte;
- estinzione del credito in forza del pagamento eseguito a saldo e stralcio dal sig. - prescrizione del credito. Pt_1
Per tutte queste ragioni gli opponenti formulavano le seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale di Grosseto, contrarie domande ed eccezioni disattese, revocare, per tutte le ragioni di cui in narrativa, o comunque dichiarare nullo ovvero privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo n. 879/2022, R.G. n. 2529/2022, emesso dal Tribunale di Grosseto in data 512.2022 e notificato in data 22.12.2022, recante la condanna dei signori Parte_1
e al pagamento, in solido, della somma di euro 20186,40 oltre
[...] Parte_2 interessi e spese del procedimento monitorio liquidate in euro 567,00 per compensi ed euro 145,50 per esborsi, oltre i.v.a. e c.a.p. come per legge e, in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto da parte degli opponenti alla e alla Controparte_2 [...]
Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio”. Controparte_1
Si costituivano in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta
[...]
e per essa quale mandataria aderendo, Controparte_1 Controparte_2 innanzitutto, all'eccezione di difetto di competenza territoriale rispetto alla posizione di e chiedendo, per il resto, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in Parte_2 fatto e in diritto.
Per questi motivi
le opposte formulavano le seguenti conclusioni: “In via pregiudiziale:
1) Dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Grosseto in favore del
Tribunale di Napoli riservando ogni pronuncia sulle spese al Tribunale competente come argomentato in narrativa;
2) In subordine, nella denegata ipotesi in cui il giudice ritenesse di pronunciarsi sulle spese, disporne la compensazione.
In via preliminare:
1. Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art 648 cpc, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito:
- 2 -
1. Rigettare ogni domanda di parte opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei Controparte_1 confronti di Parte opponente della somma di € 20.186,40 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi di mora al tasso indicato nel ricorso per DI
(comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996), con condanna al pagamento;
2. Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio, del giudizio di primo grado e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
All'udienza del 17.04.2024 il giudice assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c..
Con ordinanza del 19.04.2024 il giudice accoglieva l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nei confronti di e, Parte_1 ritenendo fondata l'eccezione di incompetenza territoriale, disponeva la separazione del procedimento limitatamente alla posizione di con formazione di separato Parte_2 fascicolo.
All'udienza del 27.05.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Sul difetto di legittimazione attiva di parte opposta.
In via preliminare, prima di passare al merito dell'opposizione, bisogna analizzare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alle parti opposte sollevata dall'opponente.
Parte opponente sostiene che non risultano dimostrati gli avvenuti trasferimenti del diritto di credito, prima da con la quale è stato stipulato il contratto di Parte_3 finanziamento, a Rubicon SPV s.r.l. e poi da quest'ultima nei confronti di
[...]
(e per essa quale mandataria . Controparte_1 Controparte_2
Tuttavia, tale eccezione risulta smentita dalla produzione documentale. Ed infatti, parte opposta ha prodotto agli atti sia l'estratto di Gazzetta Ufficiale dalla quale risulta l'intervenuta cessione da parte di nei confronti di Rubicon SPV s.r.l., Parte_3
- 3 -
sia il contratto di cessione intercorso tra quest'ultima e l'odierna parte opposta (all.ti 4 e 5 del fascicolo monitorio).
Orbene, dall'estratto di Gazzetta Ufficiale prodotto da parte opposta risulta che, ai sensi del contratto di cessione di crediti sottoscritto in data 05.12.2018, Rubicon SPV s.r.l. si è resa cessionaria di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell'arti. 58 TUB di titolarità di derivanti da contratti di finanziamento, compresi i prestiti personali. Parte_3
In tema di onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il contratto di cessione di crediti in blocco ex Legge n. 130/1999 non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari, al fine specifico della sua validità, ben potendo desumersi la titolarità del credito in capo al cessionario dall'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, di tal che l'eventuale mancata iscrizione della stessa nel registro delle imprese non appare privarla della titolarità del rapporto.
Quanto all'idoneità dell'estratto della Gazzetta Ufficiale a provare l'avvenuta cessione e la conseguente titolarità del diritto di credito in capo alla cessionaria intervenuta, com'è noto, la cessione in blocco dei crediti da parte di una banca può essere validamente dimostrata attraverso la produzione dell'avviso di pubblicazione in G.U. che rechi l'indicazione per categoria dei rapporti ceduti. In tal caso, infatti, la titolarità del credito in capo al creditore cessionario si ritiene provata senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti ceduti, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze (Corte appello Firenze, sez.
Impresa, del 15.04.2024, la n. 720).
Dunque, in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione (Cass. Civ., sez. I, del
22.02.2022, la n. 5857). Tale prova può essere fornita anche attraverso l'estratto della
G.U. nel momento in cui la medesima indichi i caratteri dei crediti inclusi nell'operazione di cessione, all'interno della quale si può far ricomprendere con certezza il credito oggetto di contestazione.
Nel caso di specie, viene in rilievo un contratto di finanziamento, per la ristrutturazione di una casa, di € 7.500,00 (all. 3 del fascicolo monitorio).
- 4 -
È evidente che il credito in questione rientra in quelli oggetto di cessione, posto che risponde alle caratteristiche individuate nell'estratto della Gazzetta Ufficiale.
Risulta provata per tabulas anche l'intervenuta cessione del credito da parte di Rubicon
SPV s.r.l. nei confronti dell'odierna parte opposta, visto il contratto intercorso tra queste ultime, prodotto agli atti e comunicato all'opponente in data 11.02.2022 (all.ti 5, 6 e 7 del fascicolo monitorio).
Dunque, la titolarità del credito in capo alla cessionaria, odierna parte opposta, si ritiene provata.
Sulla prova del credito.
Passando all'analisi del merito della domanda bisogna prioritariamente richiamare le regole che governano il riparto dell'onere della prova in sede contrattuale: “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte mentre il debitore convenuto, in questo caso l'opposta, è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Tribunale di
Napoli, n. 10529/2024).
Dunque, il creditore è gravato dall'onere di provare il titolo negoziale o legale della propria pretesa creditoria e allegare l'altrui inadempimento. Spetta, invece, al debitore dimostrare l'avvenuto pagamento ovvero altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito.
Quanto al contratto di prestito personale valgono le considerazioni che seguono.
Quando il titolo negoziale è un contratto di finanziamento, com'è noto, la banca, per assolvere al proprio onere probatorio, deve produrre il contratto con il relativo piano di ammortamento (“Quando il credito azionato monitoriamente deriva non da un contratto di apertura di credito in conto corrente, ma da un contratto di mutuo, la banca ingiungente non deve produrre, con il ricorso di ingiunzione, l'estratto conto certificato conforme ex art. 50 TUB, essendo sufficienti, per assolvere all'onere probatorio su di essa gravante, la produzione del contratto di finanziamento con il relativo piano di ammortamento”, Tribunale Brindisi, n. 1699/2021).
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Nel caso di specie, la banca ha assolto al proprio onere probatorio, dimostrando di essere la titolare del credito.
L'opposta ha, infatti, depositato il contratto di finanziamento stipulato da Per_1
comprensivo del relativo piano di ammortamento e dell'indicazione di tutte le
[...] condizioni economiche (all. 3 del fascicolo monitorio), l'estratto conto (all. 8 del fascicolo monitorio), la comunicazione di messa in mora, dell'11.02.2022 (all.ti 5, 6 e 7 del fascicolo monitorio), allegando l'inadempimento dell'opponente, il quale invece non ha fornito, come sarebbe stato suo onere, la prova di aver estinto ogni debito con la banca.
Parte opponente, infatti, si è limitata a delle contestazioni generiche in merito al quantum del credito, sostenendo di aver provveduto, in passato, al saldo e stralcio della posizione debitoria, ottenendo una “chiusura” della stessa nei confronti della Parte_3
Tuttavia, a dimostrazione di tali generiche allegazioni l'opponente si limita a produrre una comunicazione della Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria (CRIF), dalla quale risulta l'attestazione dell'assenza di dati riferibili al sig. in EURISC, ossia Pt_1 il sistema CRIF di informazioni creditizie (all. 2 all'atto di citazione).
Tale documentazione è inidonea a dimostrare l'estinzione della pretesa creditoria vantata da parte opposta, posto che non consente di comprendere a che condizioni sarebbe avvenuto l'asserito saldo e stralcio della posizione debitoria.
Sull'eccezione di prescrizione.
Quanto all'eccezione di prescrizione valgono le considerazioni che seguono.
Parte opponente nell'atto di citazione si è limitata a sostenere che “in ogni caso, sempre nel merito e in via gradata, gli opponenti eccepiscono la prescrizione del credito asseritamente vantato dalle controparti, in ragione del tempo ormai trascorso dalla scadenza dell'ultima rata”.
In tema di prescrizione estintiva, com'è noto, la stessa non è rilevabile d'ufficio e il suo carattere dispositivo comporta, per la parte che la propone, l'onere di tipizzarla secondo una delle varie ipotesi previste dalla legge, ciascuna delle quali sottesa a distinte situazioni sostanziali, sicché, in mancanza delle specifiche indicazioni di fatto necessarie per rendere comprensibile ed individuabile l'uno o l'altro dei tipi legali, l'eccezione medesima non può che essere dichiarata inammissibile (Tribunale Bari n. 3984/2024;
Tribunale Roma n. 4541/2020).
- 6 -
L'eccezione, nel caso di specie è, innanzitutto, inammissibile, in quanto generica, non avendo l'opponente né individuato il dies da quo, essendosi limitato a far riferimento alla data dell'ultima rata, poi individuata ormai tardivamente nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., né allegato il fatto costitutivo che giustifica l'applicazione di un termine di prescrizione in luogo di un altro, mancando ogni riferimento ai presupposti fattuali e giuridici della sua applicazione.
Spetta, infatti, alla parte eccipiente indicare il termine esatto di prescrizione, la relativa decorrenza e le somme non più ripetibili. Tali precisazioni non sono state fatte dall'opponente, il quale non ha indicato con esattezza da quale momento decorrerebbe la prescrizione, motivo per il quale ne consegue il rigetto dell'eccezione (Tribunale di
Napoli n. 1694/2023).
Per tutti questi motivi l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Ogni altra domanda ed eccezione proposta dalle parti si intende assorbita.
Le spese di lite.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia
(scaglione fino a € 26.000,00), delle fasi effettivamente svolte (per la fase istruttoria valori minimi), del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 879/2022 emesso dal Tribunale di Grosseto in data 05.12.2022;
b) Condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di Parte_1 [...]
e per essa quale mandataria che si liquidano in € Controparte_1 Controparte_2
4.237,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
- 7 -
Così deciso in Grosseto il 22.09.2025
- 8 -
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 267/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
27/05/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
, (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Sandro Bartalini, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Grosseto,
Piazza Mensini, n. 2, risulta elettivamente domiciliato;
- ATTORE OPPONENTE
E
(c.f. ), e per essa quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Controparte_2 P.IVA_2
Rossi, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Verona, v. lo S. Bernardino, n. 5°, risulta elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari.
Conclusioni: all'udienza del 27/05/2025, come in atti riportate.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 879/2022, con il quale venivano ingiunti al pagamento, in solido, della somma di € 20.186,40, oltre interessi e spese, nei confronti di e di Controparte_1 Controparte_2
I motivi di opposizione erano i seguenti: - in relazione alla posizione di Parte_2 difetto di competenza territoriale del Tribunale di Grosseto, in favore del Tribunale di
Nola, quale foro inderogabile;
- difetto di legittimazione passiva degli opponenti;
- difetto di legittimazione attiva delle parti opposte;
- estinzione del credito in forza del pagamento eseguito a saldo e stralcio dal sig. - prescrizione del credito. Pt_1
Per tutte queste ragioni gli opponenti formulavano le seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale di Grosseto, contrarie domande ed eccezioni disattese, revocare, per tutte le ragioni di cui in narrativa, o comunque dichiarare nullo ovvero privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo n. 879/2022, R.G. n. 2529/2022, emesso dal Tribunale di Grosseto in data 512.2022 e notificato in data 22.12.2022, recante la condanna dei signori Parte_1
e al pagamento, in solido, della somma di euro 20186,40 oltre
[...] Parte_2 interessi e spese del procedimento monitorio liquidate in euro 567,00 per compensi ed euro 145,50 per esborsi, oltre i.v.a. e c.a.p. come per legge e, in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto da parte degli opponenti alla e alla Controparte_2 [...]
Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio”. Controparte_1
Si costituivano in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta
[...]
e per essa quale mandataria aderendo, Controparte_1 Controparte_2 innanzitutto, all'eccezione di difetto di competenza territoriale rispetto alla posizione di e chiedendo, per il resto, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in Parte_2 fatto e in diritto.
Per questi motivi
le opposte formulavano le seguenti conclusioni: “In via pregiudiziale:
1) Dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Grosseto in favore del
Tribunale di Napoli riservando ogni pronuncia sulle spese al Tribunale competente come argomentato in narrativa;
2) In subordine, nella denegata ipotesi in cui il giudice ritenesse di pronunciarsi sulle spese, disporne la compensazione.
In via preliminare:
1. Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art 648 cpc, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito:
- 2 -
1. Rigettare ogni domanda di parte opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei Controparte_1 confronti di Parte opponente della somma di € 20.186,40 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi di mora al tasso indicato nel ricorso per DI
(comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996), con condanna al pagamento;
2. Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio, del giudizio di primo grado e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
All'udienza del 17.04.2024 il giudice assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c..
Con ordinanza del 19.04.2024 il giudice accoglieva l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nei confronti di e, Parte_1 ritenendo fondata l'eccezione di incompetenza territoriale, disponeva la separazione del procedimento limitatamente alla posizione di con formazione di separato Parte_2 fascicolo.
All'udienza del 27.05.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Sul difetto di legittimazione attiva di parte opposta.
In via preliminare, prima di passare al merito dell'opposizione, bisogna analizzare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alle parti opposte sollevata dall'opponente.
Parte opponente sostiene che non risultano dimostrati gli avvenuti trasferimenti del diritto di credito, prima da con la quale è stato stipulato il contratto di Parte_3 finanziamento, a Rubicon SPV s.r.l. e poi da quest'ultima nei confronti di
[...]
(e per essa quale mandataria . Controparte_1 Controparte_2
Tuttavia, tale eccezione risulta smentita dalla produzione documentale. Ed infatti, parte opposta ha prodotto agli atti sia l'estratto di Gazzetta Ufficiale dalla quale risulta l'intervenuta cessione da parte di nei confronti di Rubicon SPV s.r.l., Parte_3
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sia il contratto di cessione intercorso tra quest'ultima e l'odierna parte opposta (all.ti 4 e 5 del fascicolo monitorio).
Orbene, dall'estratto di Gazzetta Ufficiale prodotto da parte opposta risulta che, ai sensi del contratto di cessione di crediti sottoscritto in data 05.12.2018, Rubicon SPV s.r.l. si è resa cessionaria di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell'arti. 58 TUB di titolarità di derivanti da contratti di finanziamento, compresi i prestiti personali. Parte_3
In tema di onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il contratto di cessione di crediti in blocco ex Legge n. 130/1999 non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari, al fine specifico della sua validità, ben potendo desumersi la titolarità del credito in capo al cessionario dall'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, di tal che l'eventuale mancata iscrizione della stessa nel registro delle imprese non appare privarla della titolarità del rapporto.
Quanto all'idoneità dell'estratto della Gazzetta Ufficiale a provare l'avvenuta cessione e la conseguente titolarità del diritto di credito in capo alla cessionaria intervenuta, com'è noto, la cessione in blocco dei crediti da parte di una banca può essere validamente dimostrata attraverso la produzione dell'avviso di pubblicazione in G.U. che rechi l'indicazione per categoria dei rapporti ceduti. In tal caso, infatti, la titolarità del credito in capo al creditore cessionario si ritiene provata senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti ceduti, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze (Corte appello Firenze, sez.
Impresa, del 15.04.2024, la n. 720).
Dunque, in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione (Cass. Civ., sez. I, del
22.02.2022, la n. 5857). Tale prova può essere fornita anche attraverso l'estratto della
G.U. nel momento in cui la medesima indichi i caratteri dei crediti inclusi nell'operazione di cessione, all'interno della quale si può far ricomprendere con certezza il credito oggetto di contestazione.
Nel caso di specie, viene in rilievo un contratto di finanziamento, per la ristrutturazione di una casa, di € 7.500,00 (all. 3 del fascicolo monitorio).
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È evidente che il credito in questione rientra in quelli oggetto di cessione, posto che risponde alle caratteristiche individuate nell'estratto della Gazzetta Ufficiale.
Risulta provata per tabulas anche l'intervenuta cessione del credito da parte di Rubicon
SPV s.r.l. nei confronti dell'odierna parte opposta, visto il contratto intercorso tra queste ultime, prodotto agli atti e comunicato all'opponente in data 11.02.2022 (all.ti 5, 6 e 7 del fascicolo monitorio).
Dunque, la titolarità del credito in capo alla cessionaria, odierna parte opposta, si ritiene provata.
Sulla prova del credito.
Passando all'analisi del merito della domanda bisogna prioritariamente richiamare le regole che governano il riparto dell'onere della prova in sede contrattuale: “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte mentre il debitore convenuto, in questo caso l'opposta, è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Tribunale di
Napoli, n. 10529/2024).
Dunque, il creditore è gravato dall'onere di provare il titolo negoziale o legale della propria pretesa creditoria e allegare l'altrui inadempimento. Spetta, invece, al debitore dimostrare l'avvenuto pagamento ovvero altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito.
Quanto al contratto di prestito personale valgono le considerazioni che seguono.
Quando il titolo negoziale è un contratto di finanziamento, com'è noto, la banca, per assolvere al proprio onere probatorio, deve produrre il contratto con il relativo piano di ammortamento (“Quando il credito azionato monitoriamente deriva non da un contratto di apertura di credito in conto corrente, ma da un contratto di mutuo, la banca ingiungente non deve produrre, con il ricorso di ingiunzione, l'estratto conto certificato conforme ex art. 50 TUB, essendo sufficienti, per assolvere all'onere probatorio su di essa gravante, la produzione del contratto di finanziamento con il relativo piano di ammortamento”, Tribunale Brindisi, n. 1699/2021).
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Nel caso di specie, la banca ha assolto al proprio onere probatorio, dimostrando di essere la titolare del credito.
L'opposta ha, infatti, depositato il contratto di finanziamento stipulato da Per_1
comprensivo del relativo piano di ammortamento e dell'indicazione di tutte le
[...] condizioni economiche (all. 3 del fascicolo monitorio), l'estratto conto (all. 8 del fascicolo monitorio), la comunicazione di messa in mora, dell'11.02.2022 (all.ti 5, 6 e 7 del fascicolo monitorio), allegando l'inadempimento dell'opponente, il quale invece non ha fornito, come sarebbe stato suo onere, la prova di aver estinto ogni debito con la banca.
Parte opponente, infatti, si è limitata a delle contestazioni generiche in merito al quantum del credito, sostenendo di aver provveduto, in passato, al saldo e stralcio della posizione debitoria, ottenendo una “chiusura” della stessa nei confronti della Parte_3
Tuttavia, a dimostrazione di tali generiche allegazioni l'opponente si limita a produrre una comunicazione della Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria (CRIF), dalla quale risulta l'attestazione dell'assenza di dati riferibili al sig. in EURISC, ossia Pt_1 il sistema CRIF di informazioni creditizie (all. 2 all'atto di citazione).
Tale documentazione è inidonea a dimostrare l'estinzione della pretesa creditoria vantata da parte opposta, posto che non consente di comprendere a che condizioni sarebbe avvenuto l'asserito saldo e stralcio della posizione debitoria.
Sull'eccezione di prescrizione.
Quanto all'eccezione di prescrizione valgono le considerazioni che seguono.
Parte opponente nell'atto di citazione si è limitata a sostenere che “in ogni caso, sempre nel merito e in via gradata, gli opponenti eccepiscono la prescrizione del credito asseritamente vantato dalle controparti, in ragione del tempo ormai trascorso dalla scadenza dell'ultima rata”.
In tema di prescrizione estintiva, com'è noto, la stessa non è rilevabile d'ufficio e il suo carattere dispositivo comporta, per la parte che la propone, l'onere di tipizzarla secondo una delle varie ipotesi previste dalla legge, ciascuna delle quali sottesa a distinte situazioni sostanziali, sicché, in mancanza delle specifiche indicazioni di fatto necessarie per rendere comprensibile ed individuabile l'uno o l'altro dei tipi legali, l'eccezione medesima non può che essere dichiarata inammissibile (Tribunale Bari n. 3984/2024;
Tribunale Roma n. 4541/2020).
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L'eccezione, nel caso di specie è, innanzitutto, inammissibile, in quanto generica, non avendo l'opponente né individuato il dies da quo, essendosi limitato a far riferimento alla data dell'ultima rata, poi individuata ormai tardivamente nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., né allegato il fatto costitutivo che giustifica l'applicazione di un termine di prescrizione in luogo di un altro, mancando ogni riferimento ai presupposti fattuali e giuridici della sua applicazione.
Spetta, infatti, alla parte eccipiente indicare il termine esatto di prescrizione, la relativa decorrenza e le somme non più ripetibili. Tali precisazioni non sono state fatte dall'opponente, il quale non ha indicato con esattezza da quale momento decorrerebbe la prescrizione, motivo per il quale ne consegue il rigetto dell'eccezione (Tribunale di
Napoli n. 1694/2023).
Per tutti questi motivi l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Ogni altra domanda ed eccezione proposta dalle parti si intende assorbita.
Le spese di lite.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia
(scaglione fino a € 26.000,00), delle fasi effettivamente svolte (per la fase istruttoria valori minimi), del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 879/2022 emesso dal Tribunale di Grosseto in data 05.12.2022;
b) Condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di Parte_1 [...]
e per essa quale mandataria che si liquidano in € Controparte_1 Controparte_2
4.237,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
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Così deciso in Grosseto il 22.09.2025
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Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone