Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 08/06/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1012/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott. ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott. ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1012/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
DE BELLIS SCIARRA ISABELLA, e dell'Avv. SAMUEL FEDELE con elezione di domicilio presso i difensori come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. FESTA CP_2
EMILIO, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
pagina 1 di 5
Con ricorso depositato il 18/06/2024 ha chiesto al Tribunale la Controparte_1 pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto in PE il 27.10.2012, con CP_2
, esponendo che dall'unione è nata la figlia in data 26.5.2020, deducendo di
[...] Per_1 vivere ininterrottamente separato dalla coniuge in virtù di separazione giudiziale pronunciata dal
Tribunale di PE con sentenza parziale n.1199/2023, emessa in data 28.7.2023, divenuta definitiva.
Il ricorrente ha evidenziato la perdurante pendenza del procedimento di separazione, dinanzi al
Tribunale di PE, con richiesta preliminare di disporre “la rimessione, con separata istanza, del giudizio separativo, pendente tra le stesse parti, a quello divorzile”. Il ricorrente ha evidenziato l'intervenuta emissione di provvedimenti presidenziali, e di successive loro modifiche, nell'ambito del giudizio di separazione, con previsione dell'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna in OR, ampia disciplina di frequentazioni padre figlia, e determinazione a carico dell'odierno ricorrente di contributo per il mantenimento della figlia di € 2.000, mensili, oltre ISTAT annuale e 70% delle spese straordinarie, e determinazione per il mantenimento della resistente di contributo mensile di € 1500,00, oltre ISTAT annuale. Il ricorrente evidenziando il trasferimento, non autorizzato, della residenza abituale della figlia minore da PE ad OR (con richiesta di condanna della resistente al pagamento del danno endo-familiare per tale condotta), lamentando lo scarso accudimento da parte della madre della figlia minore, e la necessità di garantire ampia relazione tra la figlia e la figlia secondogenita del Per_1 ricorrente, , nata in data [...], dalla nuova unione, con presumibile trasferimento Persona_2 della residenza del ricorrente in Pesaro, luogo di residenza abituale della nuova compagna e della figlia secondogenita, ha chiesto il collocamento prevalente della figlia presso di sé, con conseguente revoca del contributo posto a suo carico per il mantenimento della minore. ha, Controparte_1 inoltre, chiesto la revoca del contributo posto a suo carico per il mantenimento della resistente, in considerazione della elevata formazione specifica della stessa, avvocata, e degli elevanti costi a suo carico per lo svolgimento dell'attività professionale di notaio. Tanto premesso il ricorrente ha quindi concluso chiedendo: in via preliminare “la rimessione, con separata istanza, del giudizio separativo, pendente tra le stesse parti, a quello divorzile mantenendo ferme, salvo emendarle in quelle definitive, le conclusioni già rassegnate in quel giudizio”; la pronuncia anche con sentenza parziale, dello scioglimento del matrimonio;
la revoca del contributo posto a suo carico per il mantenimento della resistente e il rigetto della eventuale domanda di assegno divorzile, con decisione da adottarsi a far data dalla domanda;
la conferma dell'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi Per_1
i genitori, con collocazione prevalente presso di sé, ed autorizzazione al trasferimento della minore in
Pesaro, al momento del trasferimento dello stesso ricorrente in tale città, stabilendo le migliori modalità di frequentazione tra madre e figlia, con ogni conseguenziale provvedimento;
in via subordinata in caso di mantenimento del collocamento prevalente della minore presso l'abitazione della madre, la modifica delle modalità di frequentazione padre figlia al fine di preservare il rapporto tra la minore e la sorella per almeno tre fine settimana al mese, dalla mattina, ovvero dal termine dell'orario scolastico e sino al lunedì mattina, prevedendo l'alternanza dei genitori nell'accompagnamento, oltre ad un pomeriggio dall'uscita da scuola ovvero dalla madre e sino alla mattina del giorno dopo, nel corso della settimana il cui ricade il fine settimana di competenza della pagina 2 di 5 resistente, con conferma delle modalità di frequentazione per i periodi di vacanza come già vigenti;
disponendo in caso di accoglimento della domanda di trasferimento e collocazione prevalente della minore in Pesaro, il mantenimento della bambina in via diretta da parte dei genitori, nell'ambito dei rispettivi tempi di permanenza, con esonero da parte del ricorrente di ogni obbligo economico, per tale titolo, nei confronti della madre, ovvero in via subordinata, in caso di mantenimento del collocamento prevalente della minore presso l'abitazione della madre, considerati gli oneri sostenuti dal ricorrente per il mantenimento della figlia , e l'aumento dei tempi di permanenza della figlia Persona_2 Per_1 presso di sé, di stabilire a titolo di contributo ordinario al mantenimento della figlia minore, un importo non superiore ad € 500,00 mensili, a far data dalla domanda, con spese straordinarie al 50% a carico di ciascun genitore;
con condanna di al risarcimento del danno endo-familiare, causato CP_2 al ricorrente e alla figlia minore a seguito dell'illecito trasferimento della bambina ad OR, danno da liquidarsi ricorrendo ai criteri della valutazione equitativa;
con vittoria di spese.
Si è costituita non opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio CP_2 formulata dalla controparte, ma chiedendo il rigetto delle ulteriori domande. La resistente si è opposta in via preliminare alla “rimessione del giudizio di separazione a quello di divorzio” in considerazione del diverso stadio processuale dei procedimenti e della inapplicabilità dell'art. 473 bis.49 c.p.c.. Nel merito la resistente ha rilevato il superamento della questione relativa al trasferimento della residenza abituale della minore in OR, stante l'autorizzazione a tele trasferimento pronunciata nell'ambito del procedimento di separazione pendente dinanzi al Tribunale di PE, opponendosi al trasferimento della collocazione prevalente della minore presso l'abitazione del padre, in Pesaro o in
PE, avendo la figlia costituito una rete di relazioni familiari ed amicali in OR, luogo di attuale e consolidata residenza abituale, evidenziando altresì il rilevante impegno lavorativo del ricorrente, notaio impegnato per gran parte della giornata, in modo da non poter assicurare la presenza del ricorrente per l'accudimento diretto della minore, accudimento diretto, al contrario, assicurato dalla resistente che avrebbe rinunciato a opportunità lavorative proprio al fine di dedicarsi in maniera prevalente, e pressoché esclusiva, alla cura della figlia, contestando quanto rappresentato dal ricorrente in merito alla presunta non adeguata cura della minore, sottolineando l'attenzione prestata all'istaurazione di una positiva relazione tra la minore e la sorella nata dalla nuova relazione del padre, come desumibile dal legame di affetto esistente tra le due sorelle. Con riferimento alle domande di contenuto economico, la resistente ha rilevato l'elevata disparità reddituale e patrimoniale tra le parti, conseguenza delle scelte operate nel corso del matrimonio, con sacrificio delle aspettative lavorative della moglie a beneficio dell'impegno professionale del ricorrente. Tanto premesso la resistente ha quindi concluso chiedendo la pronuncia dello scioglimento del matrimonio tra le parti, con rigetto della domanda del ricorrente, volta a chiedere il mancato riconoscimento in capo allo stesso dell'obbligo di corrispondere alla un assegno divorzile, ponendo a carico del ricorrente l'obbligo di CP_2 corrispondere alla resistente un assegno divorzile di euro 4.000,00 (quattromila/00) a far data dalla costituzione;
con conferma dell'affido condiviso della figlia minore, ad entrambi i genitori, Per_1 con rigetto delle richieste del padre di collocamento prevalente presso di sé e di trasferimento della residenza abituale della figlia in Pesaro, confermando il collocamento presso l'abitazione della madre in OR con ampia disciplina delle frequentazioni padre figlia (“tutte le settimane, nei pomeriggi del
pagina 3 di 5 giovedì e venerdì con pernottamento la sera del giovedì ed inoltre, a settimane alterne, dalle ore 10 del sabato alle ore 20 della domenica, prendendo e riaccompagnando la minore da, e a casa della madre;
dopo il pernottamento infrasettimanale del giovedì, il padre riaccompagnerà la bambina all'asilo il giorno seguente, mentre la sera del venerdì la riaccompagnerà dalla madre alle ore 20.00; in via ordinaria, i due fine settimana mensili di competenza del padre saranno da lui trascorsi con
l'uno a PE o ad OR e l'altro a Pesaro;
nonché per i periodi di vacanza”), con rigetto Per_1 delle diverse domande formulate dalla controparte. Con richiesta di accertare la violazione dei doveri coniugali e genitoriali da parte del ricorrente e conseguente condanna dello stesso al risarcimento del danno subito dalla a quantificare in euro 100.000,00 (centomila/00), ovvero in quella somma, CP_2 ritenuta di giustizia, con rigetto della contrapposta domanda formulata dal ricorrente;
determinando in
€ 3.000,00 il contributo mensile da porre a carico del ricorrente per il mantenimento della figlia oltre
ISTAT annuale, oltre all'80% delle spese straordinarie necessarie per la figlia;
con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione le parti hanno dichiarato: il ricorrente di domiciliare in PE, in immobile gravato da rata mensile di mutuo di € 780,00; di percepire svolgendo attività professionale di notaio, reddito mensile netto di euro 19.000, di essere proprietario della casa di abitazione e del
100% di immobile in OR in corso di ristrutturazione, del 50% di immobile in Pesaro, oltre a quote di proprietà di provenienza ereditaria;
di avere risparmi per circa 560.000 euro;
di essere gravato dalla rata di mutuo per la casa di abitazione in PE per € 780, e da rata di mutuo per l'abitazione in
Pesaro per € 2.800; la resistente di dimorare in OR, in immobile di proprietà della nonna in comodato gratuito, di percepire svolgendo professione di avvocata, reddito mensile netto di euro 1.700
– 1.800, di essere proprietaria di appartamento in PE locato dal ricorrente come studio professionale (canone di euro 300,00 al mese lordi); di avere risparmi per circa € 161.000, di non essere gravata da mutui o finanziamenti. All'esito dell'udienza sono stati emessi i provvedimenti provvisori, con rigetto della richiesta del padre di trasferimento della residenza abituale della minore da OR a
Pesaro, con conferma della collocazione prevalente della minore presso l'abitazione della madre in
OR; e modifica delle modalità di frequentazione padre figlia (con previsione delle modalità di frequentazione in caso di trasferimento della domicilio del ricorrente in Pesaro), con conferma del contributo a carico del padre per il mantenimento della minore già disposto in sede di separazione, e riduzione ad € 800 mensili del contributo a carico del ricorrente per il mantenimento della resistente, oltre ISTAT annuale con decorrenza dal mese di giugno 2024, data della domanda. Sono state quindi ammesse le istanze istruttorie.
Nell'ultima udienza parte ricorrente ha ribadito la domanda divorzile, cui non si è opposta la parte resistente;
le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva sulla domanda di scioglimento del matrimonio. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine normativamente previsto dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del pagina 4 di 5 Tribunale nel procedimento di separazione, e l'emissione di sentenza di separazione divenuta definitiva;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e disponendosi la prosecuzione del procedimento dinanzi alla Presidente delegata per l'ulteriore istruttoria.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Controparte_1 CP_2
in PERUGIA - PG il 27/10/2012;
[...]
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di PERUGIA
- PG (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012, atto n. 196, parte I);
rimette la causa in istruttoria come da ordinanza pronunciata in udienza in data odierna;
rinvia all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 26/05/2025.
. PRESIDENTE est.
dott.ssa Monica Velletti
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