Decreto decisorio 3 aprile 2012
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, decreto decisorio 03/04/2012, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2012 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01222/2012 REG.PROV.PRES.
N. 01441/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1441 del 2002, proposto da:
OS RE E OS UR, rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Barbanti, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Vassalli Eandi, 2;
contro
COMUNE DI SAN GILLIO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Piovano, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso G. Ferraris, 53;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 50/02 in data 6.8.2002 con cui il Sindaco di San Gillio ingiunge ai ricorrenti, nella qualità di proprietari del terreno al foglio 3, particella 23 e 129 di:
a) bonificare, entro 90 giorni, il loro terreno “con asporto totale dei rifiuti ivi depositati e smaltimento finale ai sensi del Decreto Legislativo n. 22/97” e produrre le relative bolle ecologiche comprovanti l’avvenuto smaltimento in impianto autorizzato;
b) provvedere al ripristino dello stato dei luoghi dei terreni di cui sopra;
nonché per l’annullamento degli atti presupposti connessi e consequenziali e per il risarcimento dei danni subiti a causa dell’adozione dell’ordinanza n. 50/02 e del comportamento tenuto successivamente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, come modificato ed integrato dall'art. 54 D.L. 25 giugno 2008 n. 112 e dall'art. 57, comma 1, L. 18 giugno 2009 n. 69;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 18 novembre 2002;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 9, comma 2, primo e secondo periodo, della legge 21 luglio 2000 n. 205 non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza;
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti e depositato presso la Segreteria entro 10 giorni dall'ultima notifica.
Così deciso in Torino il giorno 2 aprile 2012.
| Il Presidente |
| Vincenzo Salamone |
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 03/04/2012
IL SEGRETARIO