Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 02/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00070/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03494/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3494 del 2024, proposto da
LA CH, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianni Forgione, Francesco Angeloni, questi ultimi anche ricorrenti in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza
del decreto della Corte di appello di Roma – sez. equa riparazione nr. 56433/2012 V.G. del 23/10/2017, pubblicato in data 15.02.2018, notificato sia al Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi, 12, a mezzo pec in data 21 febbraio 2018, non opposto e passato in giudicato per il decorso del termine per la impugnazione, che al Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, in Roma alla Via Arenula nr. 70, a mezzo pec, in data 15 dicembre 2020 (per la parte ricorrente e per gli avvocati antistatari), con il quale la Corte di Appello di Roma – sezione equa riparazione, accoglieva la domanda proposta sul ricorso proposto dall’odierno ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2024 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che :
- con gravame ritualmente promosso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., parte ricorrente chiedeva l’esecuzione del giudicato nascente dal Decreto di cui in epigrafe (emesso in un giudizio ex art. 5 quinquies della l. n. 89/2001);
- il ricorso è proposto sia dal sig. CH, quale parte vittoriosa nel giudizio di cui sopra, sia dai suoi patrocinatori avvocato Gianni Forgione ed avvocato Francesco Angeloni, relativamente alle spese di lite liquidate in loro favore, in quel giudizio, quali distrattari;
rilevato
- che la domanda proposta dal sig. CH non può essere accolta, in quanto nella documentazione inviata al Ministero ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445 del 2000 (allegato sub 6 al ricorso) non risulta compilato il “quadro F” dell’apposito modello ministeriale;
- che, invero, ai sensi dell’art.5 sexies della Legge n.89 del 2001 il soggetto che ha titolo al pagamento della somma da equa riparazione per eccessiva durata del processo deve depositare in giudizio un’apposita dichiarazione, ex artt.46, 47 del D.P.R. n.445 del 2000, di non aver già percepito le somme riconosciute in sede civile, onere posto a presidio di un rilevante interesse pubblico, quale misura volta a scongiurare l’indebito esborso di denaro dello Stato, con eventuali plurimi pagamenti per lo stesso titolo.
- che tale dichiarazione come rilasciata dalla ricorrente, risulta incompleta, in quanto non attesta la mancata percezione di somme non soltanto a seguito di esecuzione forzata, ma –come è altresì necessario- anche a seguito di spontanea ottemperanza da parte del Ministero, che era necessario (e possibile) inserire nel “Quadro F” dell’apposito modulo (“Altre dichiarazioni”);
- che, in adesione alla pacifica giurisprudenza in tal senso orientata, la domanda così come proposta va respinta (cfr. TAR Lazio, IIT, 7 febbraio 2022, nr. 01441; 9 settembre 2021, nr. 09646 ed altre);
- che, invece, quanto alla domanda proposta dall’avvocato Forgione e dall’avvocato Angeloni, la mancata compilazione del quadro F non è ostativa all’accoglimento del gravame, poiché l’azione dei patrocinatori – sebbene proposta nelle forme della c.d. “legge Pinto” – va assimilata all’ottemperanza ordinaria;
- che, pertanto, nei loro confronti il ricorso può trovare accoglimento attesa la mancata contestazione dei presupposti processuali e di fatto da parte dell’Avvocatura, costituita con atto di mera forma, sussistono tutti i presupposti normativamente previsti per la proposizione e l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza che la parte ha dichiarato, ovvero che:
a) il decreto è passato in giudicato, come da certificazione depositata;
b) è stato notificato in forma esecutiva al Ministero della Giustizia;
c) è decorso il termine dilatorio di sei mesi previsto dall'articolo 5-sexies, comma 7, della citata L. n. 89 del 2001;
Ritenuto , quindi, che:
- deve conseguentemente ordinarsi all'Amministrazione di provvedere al pagamento della somma dovuta all’avvocato Forgione e dall’avvocato Angeloni nel termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, se anteriore;
- per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina sin d'ora il Commissario ad acta ai sensi dell'articolo 5-sexies, comma 8, della L. n. 89 del 2001, nella persona di un dirigente del Ministero della Giustizia individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia di quel Dicastero, con la precisazione che, tenuto conto del fatto che le funzioni di commissario ad acta sono assegnate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura competente per i pagamenti della "legge Pinto", l'onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero della Giustizia;
- che il Commissario così designato dovrà provvedere a istanza di parte, entro il successivo termine di novanta giorni dalla scadenza del termine già assegnato al Ministero intimato, al pagamento delle somme ancora dovute, compiendo tutti gli atti necessari, secondo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 5-sexies, più volte richiamato;
Ritenuto , quanto alla richiesta di condanna al pagamento di spese e compensi professionali per il presente giudizio, che la parziale soccombenza costituisce giusta ragione per disporne la compensazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei soli limiti soggettivi di cui in motivazione e, per l'effetto:
1) ordina al Ministero della Giustizia di provvedere al pagamento in favore dell’avvocato Gianni Forgione e dall’avvocato Francesco Angeloni le somme dovute in base al titolo azionato entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;
2) rigetta il ricorso nei confronti del sig. LA CH;
3) nomina, per il caso di perdurante inadempimento dell'Amministrazione intimata, il commissario ad acta nella persona di un dirigente del Ministero della Giustizia individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia di quel Dicastero, affinché provveda nell'ulteriore termine di novanta giorni;
4) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore
Vincenza Caldarola, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore Gatto Costantino | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO