Art. 6.
Le disposizioni previste dai precedenti articoli e quelle previste dal terzo comma dell'articolo 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 , si applicano, oltre che alle universita' e agli istituti di istruzione universitaria, anche agli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici, ai consorzi universitari, alle opere e alle fondazioni universitarie, nonche' alle altre istituzioni universitarie di assistenza e agli istituti scientifici speciali legalmente riconosciuti e sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Le disposizioni previste dai precedenti articoli e quelle previste dal terzo comma dell'articolo 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 , si applicano, oltre che alle universita' e agli istituti di istruzione universitaria, anche agli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici, ai consorzi universitari, alle opere e alle fondazioni universitarie, nonche' alle altre istituzioni universitarie di assistenza e agli istituti scientifici speciali legalmente riconosciuti e sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.