Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 27/08/2025, n. 15842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15842 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15842/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06744/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6744 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RO Sightseeing Green s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Bulfoni e Fabio Elefante, con domicilio digitale in atti;
contro
RO AP, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella De Fazio, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura dell’ente in RO, via del Tempio di Giove, n. 21;
nei confronti
Terravision Electric s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pierfrancesco Palatucci ed Elena Stella Richter, con domicilio digitale in atti;
Bis Bus Tours Rome s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo,
- della nota di RO AP – Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, prot. n. QG/13654 del 29.03.2024, avente ad oggetto “ Istituzione di n. 4 stalli per linee di Gran Turismo in via del Circo Massimo. Richiesta Determinazione Dirigenziale di Traffico ”;
− della nota di RO AP – Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, prot. n. QG/14929 del 9.04.2024, avente ad oggetto “ Verbale riunione del 27/03/2024 con gli operatori di Gran Turismo di competenza RO AP (lavori in esecuzione nell’area della Stazione Termini) ”;
− della nota di RO AP - Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, prot. n. QG/16179 in data 16.04.2024, avente ad oggetto “ Riqualificazione dell’Area della Stazione Termini. Lavori in corso di esecuzione ”;
− della nota di RO AP - Dipartimento Mobilità Sostenibile e trasporti, prot. n. QG/16199 in data 16.04.2024, avente ad oggetto “ Riscontro nota QG 14049 del 03/04/2024 Trasferimento del capolinea nella titolarità di RO Sightseeing Green S.r.l. da via Marsala a via del Circo Massimo. – Diffida urgente al ritiro di tale Nota ”;
- nei limiti dell’interesse, se e per quanto occorra, la nota di RO AP – Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, prot. n. QG/13076 del 26.03.2024, avente ad oggetto “ Avviso di spostamento delle linee Commerciali di competenza della Città Metropolitana di RO AP per il collegamento verso gli aeroporti ubicate su via Giolitti ”;
− nonché di ogni altro atto, nota o provvedimento con cui RO AP ha inteso sopprimere o modificare i capolinea e le fermate autorizzate a favore della ricorrente;
quanto al ricorso per motivi aggiunti,
− della nota di RO AP – Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, prot. n. QG/19166 del 7.05.2024, avente ad oggetto “ Stazione di RO Termini – Via Giolitti – Stalli bus Gran Turismo. Riscontro nota 3071 del 29/04/2024 (QG18223 del 30/04/2024) ”;
− della nota di RO AP – Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, prot. n. QG/21534 del 21.05.2024, avente ad oggetto “ Lavori in esecuzione nell’area della Stazione Termini. Proposte di nuove aree di fermate degli operatori di Gran Turismo non soggetti ad oneri, presentate con nota QG17299 del 22/04/2024. Riscontro nota prot. QG17909 del 26/04/2024 ”;
− della nota di RO AP – Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, prot. n. QG/2024/22201 del 24.05.2024, avente ad oggetto “ Lavori in esecuzione nell’area della Stazione Termini. Via Giolitti – Stalli bus Gran Turismo. Riscontro note prot. QG19971 del 10/05/2024 e prot. QG20363 del 14/05/2024 ”;
− nonché di ogni altro atto, nota o provvedimento con cui RO AP ha inteso sopprimere o modificare i capolinea e le fermate autorizzate a favore della ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di RO AP e di Terravision Electric s.p.a.;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2025 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, la ricorrente impugnava gli atti in epigrafe, assumendone l’illegittimità sotto una serie di profili.
Sia RO AP che la controinteressata Terravision Electric s.p.a. si costituivano in giudizio con memoria di stile.
Successivamente la ricorrente, con memoria depositata il 5 giugno 2025 dichiarava di non avere più interesse al ricorso “ e, per l’effetto, (di) rinuncia (re) al giudizio ” … “ Considerato che:
− RO AP non ha mai dato esecuzione ai provvedimenti impugnati …;
− pertanto, RO Sightseeing Green S.r.l. ha perso interesse alla coltivazione del giudizio, essendo mutati, nel frattempo, i presupposti sulla base dei quali era stato originariamente incardinato ”, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
RO AP – fino ad allora costituitasi con memoria di pura forma – con successivo atto chiedeva, comunque, la condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese.
All’udienza pubblica del 16 luglio 2025 la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c, del cod. proc. amm., in ragione della dichiarazione resa in tal senso da parte ricorrente.
Costituisce, infatti, ius receptum che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, abbia la piena disponibilità dell’azione, ben potendo rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perso ogni interesse alla relativa decisione, con la conseguenza che, in questo secondo caso, il giudice non potrà che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo egli il potere né di procedere d'ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, che solo quest’ultimo è legittimato a compiere sulla base di personali ed insindacabili considerazioni (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione VI, 17 settembre 2001, n. 4859, nonché Consiglio di Stato, Sezione IV, 16 novembre 2007, n. 5832).
Sussistono giusti motivi – attesa la natura in rito della pronuncia e la costituzione formale sia di RO AP (che ha depositato documentazione e propria memoria difensiva solo successivamente al deposito della rinuncia irrituale al ricorso di parte ricorrente) sia della controinteressata - per compensare integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RO nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere, Estensore
Annamaria Gigli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eleonora Monica | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO