Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/02/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 896/2023
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
***
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 896/2023 R.G.A.C.C., promossa da
, già , in persona Parte_1 Parte_2
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Alberto Pepe
- Appellante -
nei confronti di rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Gabriella Sanvito Controparte_1
- Appellato -
*******
OGGETTO: “Opposizione a precetto (art. 615, I° comma c.p.c.)”.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in prossimità
dell'udienza del 4.2.2025 all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
1
1. – Poco prima della sua morte, avvenuta nel 2001, è stato Persona_1
condannato, in via definitiva, dai giudici penali di Bari, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.
1.1. – Gli Uffici Giudiziari competenti hanno registrato a suo carico l'importo a debito di €
16.927,39, poi riversato sugli eredi del condannato.
2. – Il 2.11.2001 figlio del debitore, ha dichiarato di accettare con Controparte_1
beneficio d'inventario l'eredità paterna.
3. – Nel 2008 è stata emessa cartella di pagamento per un importo complessivo di €
17.958,37 e nello stesso anno si è proceduto al fermo amministrativo di un'autovettura di proprietà
dell'altro figlio Tuttavia, l'Ufficio Recupero Crediti della Corte di Appello Persona_2
di Bari, adito su ricorso in autotutela per l'annullamento o la sospensione dell'iscrizione a ruolo,
con nota del 13.1.2009 ha chiesto ad di revocare il fermo del veicolo in Parte_2
quanto “con l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, gli eredi rispondono dei debiti
del de cuius, non solo entro il valore dei beni ereditari a loro pervenuti, ma anche solo con i beni
ereditati o liquidando gli stessi”.
4. – Il 29.1.2010 ha notificato preavviso di fermo dell'autovettura Parte_2
“Opel Corsa” tg. DW293LJ di proprietà di Controparte_1
4.1. – La concessionaria della riscossione ha iscritto il fermo amministrativo su detta autovettura, del quale il giudice del Tribunale di Bari-Sezione Distaccata di Monopoli, con ordinanza del 16.2.2001, ha disposto la sospensione dell'esecuzione.
5. – Con raccomandata del 25.3-28.4.2016 , in qualità di agente della Parte_2
riscossione per la provincia di Lecce, ha nuovamente notificato il preavviso di fermo della medesima autovettura.
2 6. – Con atto di citazione notificato il 7.6.2016 ha proposto opposizione Controparte_1
ex art. 615 cpc avverso il preavviso di fermo amministrativo, chiedendo al Tribunale di Bari di porlo nel nulla e di condannare la controparte al risarcimento del danno.
7. – L'ente, costituendosi in giudizio, ha ammesso l'errore, attribuendolo a meri disguidi burocratici, ed ha chiesto di essere esentato dalla condanna risarcitoria.
8. – Con sentenza n. 1451/2023, pubblicata il 19.4.2023, il GOP del Tribunale di Bari ha accolto l'opposizione proposta da ha annullato il preavviso di fermo Controparte_1
amministrativo relativo all'autovettura “Opel Corsa” ed ha condannato l' Controparte_2
(subentrata a titolo universale ad ), oltre che
[...] Controparte_3
al pagamento delle spese di lite (liquidate in € 3.397,00 per compenso professionale, oltre Rsf ed accessori di legge), anche al risarcimento del danno per l'illegittima trascrizione del fermo,
determinato equitativamente nella somma di € 12.000,00, inclusiva del risarcimento del danno ex art. 96 cpc per lite temeraria.
9. – Avverso la sentenza l' ha proposto appello, Parte_1
denunciando sostanzialmente la mancanza di prova in ordine alla domanda risarcitoria e, in subordine, l'eccessività della somma liquidata dal primo giudice, chiedendo, in via “cautelare”, la sospensione dell'efficacia esecutiva della pronunzia.
10. – Al gravame ha resistito che ha dedotto la correttezza della Controparte_1
decisione impugnata, essendo stato privato dell'autovettura personale, destinata allo svolgimento dell'attività di guida turistica, per circa un . Per_3
11. – Con ordinanza del 5.12.2023 l'intestata Corte di Appello ha accolto l'istanza di
“inibitoria” proposta ai sensi dell'art. 283 cpc.
12. – In assenza di attività istruttoria, dopo il deposito delle note di trattazione scritta,
all'udienza del 4.2.2025 il Collegio ha riservato la causa in decisione.
13. – L'appello è fondato e, pertanto, va accolto.
3 14. – La motivazione che sorregge la decisione di primo grado, in punto di ristoro del pregiudizio economico liquidato in favore dell'opponente, è limitata alla seguente “disadorna” ed apodittica enunciazione: “Sotto il profilo risarcitorio, per l'illegittima trascrizione del fermo nel
corso degli anni, non avendo parte attrice dimostrato il pregiudizio subito e ritendo comunque il
danno in re ipsa per la privazione di un bene di uso quotidiano, si ritiene che possa liquidarsi
equitativamente un risarcimento nella misura di € 2.000,00 ex art. 2043 c.c. per ciascuna delle 6
annualità, dal 2017 all'attualità, somma inclusiva del risarcimento per lite temeraria ex art. 96
cpc”.
15. – Invero, l'esame degli atti difensivi dell'opponente mostra come lo stesso abbia genericamente allegato il danno derivante dall'indisponibilità del mezzo e non anche quello da perdita di valore del veicolo sottoposto a fermo (incontestatamente immatricolato nel 2007).
Infatti, nella citazione introduttiva del giudizio oppositivo è dato leggere quanto di seguito testualmente riportato: “V) il comportamento tenuto da la quale, seppure Parte_2
informata che per i debiti della massa ereditaria i beni personali dell'erede beneficiato
[...]
non sono -per legge- assoggettabili agli atti esecutivi, come il fermo amministrativo, CP_1
insiste nel riproporre (per la seconda volta!) il fermo amministrativo della medesima autovettura
personale di che oggi qui si impugna. Detto comportamento è evidentemente Controparte_1
arbitrario ed ingiustificato e, pertanto, va sanzionato ex art. 96 cpc. VI) peraltro l'autovettura
Opel Corsa oggetto dell'illegittimo preavviso di fermo qui impugnato costituisce, per l'opponente,
uno strumento indispensabile di lavoro in quanto svolge l'attività di guida Controparte_1
turistica e deve spostarsi per tutta la regione con il suo mezzo. Il fermo dell'autovettura
comporterebbe per l'opponente anche un grave pregiudizio economico da lucro cessante e da
danno emergente”.
15.1. – La definizione della causa postula l'ineludibile applicazione del principio di diritto enucleabile dal corredo motivazionale di Cass. 15.5.2023 n. 13173, secondo cui “Il danno da
fermo amministrativo illegittimo coincide con una situazione di materiale indisponibilità del bene,
4 a fronte della quale varie sono le voci di danno delle quali può essere chiesto il risarcimento. Si
tratta, come in ogni ipotesi di illegittima sottrazione della materiale disponibilità di un bene, non
di un danno in re ipsa, ma di un danno la cui esistenza ed il cui ammontare sono sottoposti agli
ordinari oneri probatori, che possono essere soddisfatti anche con il ricorso alle presunzioni,
dalle quali si può trarre conferma della volontà della parte di godere materialmente del proprio
bene secondo il suo uso normale. Se il ricorrente si fosse limitato a chiedere il risarcimento del
danno per aver dovuto provvedere altrimenti, negli anni in cui si è protratta l'indisponibilità del
bene, al proprio autotrasporto, in difetto di una prova delle spese sostenute, sarebbe stato
legittimo da parte della corte d'appello il rigetto della domanda per mancata prova del danno, in
applicazione dell'ormai consolidato orientamento di legittimità per cui, da Cass. n. 20260 del
2015 in poi, si afferma che il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato non è in re ipsa, ma
esso deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera
indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per
procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi
ricavabili dall'uso del mezzo (nello stesso senso, da ultimo, Cass. n. 27389 del 2022 e Cass. n.
5447 del 2020). Ma il danno patrimoniale il cui risarcimento è stato chiesto nel caso di specie non
era limitato alla lamentata indisponibilità del bene, bensì era riferito in principalità alla
documentata perdita di valore del mezzo a causa della prolungata indisponibilità: questa
componente del danno emergente, se nel caso del fermo tecnico per incidente, di durata
circoscritta, è normalmente trascurabile, nel caso della perdita di disponibilità di un autoveicolo
protrattasi per anni emerge in tutta la sua tangibilità, e, ove provata (e nel caso di specie il
ricorrente aveva allegato il valore dell'autovettura al momento del fermo, e ne aveva documentato
il prezzo di vendita, effettuata non appena aveva recuperato la disponibilità materiale e giuridica
del bene con l'eliminazione del fermo amministrativo), deve essere riconosciuta…”.
16. – Come sopra accennato, l'attore ha semplicemente allegato (ma non ha in alcun modo dimostrato) il pregiudizio economico derivante dall'indisponibilità dell'autovettura e non ha
5 neppure dedotto che la stessa, a causa del suo protratto fermo, abbia subito un deprezzamento, il quale, ove sussistente e comprovato, sarebbe stato, comunque, alquanto modesto giacché il blocco dell'utilitaria è avvenuto nel 2016 allorquando era trascorso quasi un decennio dalla sua immatricolazione.
17. – Inoltre, a fronte della condotta processuale di “acquiescenza” della parte convenuta,
che ha sostanzialmente riconosciuto l'errore commesso e non ha contrastato la domanda prioritaria tendente ad ottenere la declaratoria di nullità/inefficacia del preavviso di fermo amministrativo, il giudice di prime cure ha immotivatamente inglobato nella condanna pecuniaria anche il risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 co. 1 cpc (norma che tutela l'interesse della parte a non subire un pregiudizio dal comportamento processuale attuato dall'avversario e che individua una “species” dell'illecito “aquiliano” ex art. 2043 cod. civ.), ancorché la parte vittoriosa non avesse assolto l'onere di allegare almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (cfr. Cass. 27.10.2015 n. 21798), sia nella componente non patrimoniale (lesione dell'equilibrio psico-fisico in conseguenza dell'ingiustificato comportamento processuale della controparte), che nella componente patrimoniale (significativo scarto tra l'importo che liquidato in dispositivo a titolo di compenso professionale e quello esigibile dalla cliente in base al rapporto di mandato professionale: cfr. sul punto Cass. 12.10.2011 n. 20995).
18. – Né, d'altra parte, alla luce delle conclusioni rassegnate dall'opposta nella memoria difensiva di costituzione del 31.10.2016, volte ad ottenere il rigetto della sola domanda ex art. 96
cpc e la compensazione delle spese processuali, potrebbero essere ravvisati i presupposti per applicare l'art. 96 co. 3 cpc, che attribuisce al giudice, nel momento in cui provvede sulle spese di causa, il potere officioso – svincolato, quindi, da qualsivoglia istanza di parte – di pronunciare la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, la quale ha natura essenzialmente sanzionatoria ed è finalizzata a reprimere quell'abuso del diritto di azione e di difesa (nella specie insussistente per le ragioni anzidette) che concreta un “vulnus” alla
6 giurisdizione e al principio costituzionalizzato della ragionevole durata del giusto processo (cfr. sul punto Corte Cost. 23.6.2016 n. 152).
19. – Dimodoché, sulla scorta dei rilievi che precedono, la sentenza appellata non può che essere riformata nella parte in cui, pur in assenza di prova, ha condannato la convenuta al risarcimento del danno da illegittimo fermo amministrativo nonché ai sensi dell'art. 96 cpc.
20. – L'accoglimento (parziale) dell'appello ha quale automatica implicazione l'esercizio da parte del Collegio del potere di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, essendosi verificata la riforma della sentenza gravata, in base al disposto dell'art. 336
cpc, che prevede il cd. effetto espansivo della riforma in appello, con la conseguenza che il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito globale e finale della lite. Sotto tale profilo, l'epilogo del giudizio mostra – a fronte di una domanda originariamente articolata in più
capi (cfr., in proposito, Cass. SU 31.10.2022 n. 32061) – la prevalente soccombenza dell'originaria opposta, atteso che, nell'economia complessiva della decisione, l'accertata illegittimità del preavviso di fermo e la sua conseguente caducazione assumono una preponderante rilevanza sotto il profilo pratico e giuridico.
20.1. – Pertanto, appare equa una statuizione di compensazione per la metà delle spese del doppio grado del giudizio, con condanna dell'appellante al pagamento della restante metà. Il
compenso per il grado di appello è determinato in base allo scaglione in cui è ricompreso il valore della controversia dichiarato dalla stessa parte impugnante, con l'applicazione dei parametri forensi minimi tenuto conto della scarsa complessità delle questioni trattate dalle parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
con atto di citazione notificato il 5.7.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 1451/2023,
pubblicata il 19.4.2023, nei confronti di , così provvede: Controparte_1
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in (parziale) riforma della sentenza impugnata, rigetta il capo dell'originaria domanda di risarcimento del danno da fermo amministrativo illegittimo nonché
7 di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 cpc proposta da , confermando la Controparte_1
pronunzia per il resto;
2) compensa per la metà fra le parti le spese del doppio grado del giudizio e condanna l'appellante al pagamento in favore di dell'altra metà, che si liquida, in detta Controparte_1
misura “dimidiata”, in € 1.698,50, a titolo di compenso professionale, oltre Rsf, Cpa ed Iva come per legge, per il giudizio di primo grado, e in € 2.500,00, a titolo di compenso professionale, oltre
Rsf, Cpa ed Iva come per legge, in relazione al grado di appello.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
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