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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/05/2025, n. 2633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2633 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
n. 12878/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 12878 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrente Difensore
1 MI OS ON Parte_1
2 NA ON Parte_2
3 RG RT AN ON
4 Controparte_1
5 Controparte_2
6 Controparte_3
7 CP_4
8 CP_5
9 Controparte_6
10 Controparte_7
NEI CONFRONTI DI
Convenuto Difensore
Controparte_8
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
I. Con ricorso depositato in data 14.09.2023
Dott. Giovanni Calasso 1
1. MI OS ON, nato a [...]á - BR) il 18.03.1957, C.P.F.
27540324953, residente in [...](Paraná - BR), Rua Manoel Ribas n. 37
2. , nata a [...]á - BR) il 7.03.1962, C.P.F. Controparte_9
53172000915, residente in [...](Paraná - BR), Rua Coronel Gracia n. 306
3. RG RT AN ON, nato a [...]á - BR) il 7.09.1972, C.P.F.
69656789920, residente in [...](Paraná - BR), Rua Jeremias Maciel Perretto n. 802, app.to. 204B
4. , nato a [...]á - BR) il 6.02.1977, C.P.F. Controparte_1 P.IVA_1 residente in [...](Paraná - BR), Travessa Lange n. 277, app.to. 1102
5. , nato a [...]á - BR) il 12.11.2009, C.P.F. 09055284920 Controparte_10
e, per esso, in qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore, , nata a Persona_1
IT (Paraná - BR) l'11.02.1974, C.P.F. 02801796930 e , nato a [...] Controparte_1
(Paraná - BR) il 6.02.1977, C.P.F. 02257403975, tutti residenti in [...](Paraná - BR),
Travessa Lange n. 277, app.to. 1102
6. , nata a [...]á - BR) il 15.10.1984, C.P.F. 04933803960, Controparte_3 residente in [...](Paraná - BR), Rua Rui Barbosa n. 220
7. , nata a [...]á - BR) il 31.07.2015, C.P.F. 12276531908, CP_4
8. , nato a [...]á - BR) il 25.05.2017, C.P.F. 13367918962, CP_5
e, per essi, in qualità di genitori esercenti la potestà sui figli minori, , Controparte_3 nata a [...]á - BR) il 15.10.1984, C.P.F. 04933803960 e nato a Controparte_11
IR do SU (Paraná - BR) il 3.03.1985, C.P.F. 05330617928, tutti residenti in TI
(Paraná - BR), Rua Rui Barbosa n. 220
9. , nato a [...]á - BR) il 5.11.1986, C.P.F. , Controparte_6 P.IVA_2 residente in TI (Paraná - BR), Rua Dona Noca n. 165
10. , nato a [...]á - BR) il 31.12.1986, C.P.F. Controparte_7 P.IVA_3 residente in Ponta SS (Paraná - BR), Avenida Antônio Rodrigues Teixeira Junior n. 664, app.to. 32,
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_8 formulando le seguenti conclusioni:
“in via preliminare, in rito, fissare l'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c. ovvero ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., poiché la causa è documentale e non è necessaria la presenza di soggetti diversi rispetto ai difensori;
- in via principale, nel merito, accertare e dichiarare che MI OS ON,
, RG RT AN ON, , Controparte_9 Controparte_1
, , , , Controparte_10 Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6
Dott. Giovanni Calasso 2
ON e , come sopra generalizzati, sono cittadini italiani iure Controparte_7 sanguinis dalla nascita;
- e, per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_8 competente, e/o a ogni altra autorità amministrativa competente e, comunque, a ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile e anagrafici, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
- con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA ex lege.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano , cittadino italiano, nato a Persona_2 Cassola (VI) l'11.05.1838, figlio di e , il quale in data Persona_2 Persona_3 22.03.1870 contraeva matrimonio con e dalla loro unione, una volta emigrati in Persona_4
Brasile, nasceva
• OS ON l'1.03.1880 che sposava il 9.08.1902 e dalla Persona_5 loro unione nasceva:
➢ il 13.12.1904 il quale, in data 16.02.1926 sposava Parte_3
e dalla loro unione nascevano: Persona_6
✓ il 16.07.1927 il quale sposava Persona_7 CP_12
l'8.10.1949 e dalla loro unione nasceva:
❖ il 27.09.1950 che sposava Parte_4 [...]
il 14.10.1972 e dalla loro unione nascevano i Persona_8 ricorrenti:
▪ MI OS ON il 18.03.1957 che sposava il 17.05.1986 e dalla Persona_9 loro unione nasceva il ricorrente o il 5.11.1986 il Controparte_6 quale, in data 18.11.2017, sposava
[...]
Persona_10
▪ il 6.02.1977. Dalla relazione tra Controparte_1
e nasceva il Controparte_1 Persona_1 ricorrente o il 12.11.2009 . Controparte_10
✓ il 9.11.192 che sposava il Parte_5 Persona_11
13.10.1956 e dalla loro unione nascevano:
❖ la ricorrente il 7.03.1962 Controparte_9
❖ il 6.10.1957 che sposava il 22.07.1983 Parte_6
e dalla loro unione nasceva il Persona_12 ricorrente:
▪ il 31.12.1986 Controparte_7
❖ la ricorrente (ora ) il Parte_7 CP_3
Dott. Giovanni Calasso 3
15.10.1984 che sposava il 23.05.2016 Controparte_11
e dalla loro unione nascevano i ricorrenti
▪ il 31.07.2015 CP_4
▪ il 25.05.2017 CP_5
✓ il 10.02.1935. Dalla relazione tra e Persona_13 Parte_8 [...] nasceva il ricorrente: Controparte_13
❖ RG RT AN ON il 7.09.1972 che, in data 25.09.2004, sposava da cui Persona_14 divorziava il 18.05.2006
era deceduto in data 15.02.1920 senza mai naturalizzarsi brasiliano Persona_2
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che Persona_2 nato a [...] l'[...], prima della nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866). (per il Veneto 1866, non 1861 come per il Lazio). Si precisa, inoltre, che nonostante l'automatismo su menzionato circa l'ottenimento della cittadinanza anche al cittadino che, al momento dell'annessione del Veneto al Regno d'Italia non si trovasse nel territorio italiano, nel caso di specie l'avo era ivi presente. Prova di ciò è data dal certificato di matrimonio con
Dott. Giovanni Calasso 4
celebratosi in Meolo (VE), il 02.01.1887 (vd. doc. 3 fascicolo dei Persona_15 ricorrenti).
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti (doc. 4 fascicolo dei ricorrenti). E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_8 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato a [...] Persona_2
(VI) l'11.05.1838,
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_8 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_8 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
Dott. Giovanni Calasso 5
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_8 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_8 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Lecce-Venezia, 22.05.2025
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 12878 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrente Difensore
1 MI OS ON Parte_1
2 NA ON Parte_2
3 RG RT AN ON
4 Controparte_1
5 Controparte_2
6 Controparte_3
7 CP_4
8 CP_5
9 Controparte_6
10 Controparte_7
NEI CONFRONTI DI
Convenuto Difensore
Controparte_8
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
I. Con ricorso depositato in data 14.09.2023
Dott. Giovanni Calasso 1
1. MI OS ON, nato a [...]á - BR) il 18.03.1957, C.P.F.
27540324953, residente in [...](Paraná - BR), Rua Manoel Ribas n. 37
2. , nata a [...]á - BR) il 7.03.1962, C.P.F. Controparte_9
53172000915, residente in [...](Paraná - BR), Rua Coronel Gracia n. 306
3. RG RT AN ON, nato a [...]á - BR) il 7.09.1972, C.P.F.
69656789920, residente in [...](Paraná - BR), Rua Jeremias Maciel Perretto n. 802, app.to. 204B
4. , nato a [...]á - BR) il 6.02.1977, C.P.F. Controparte_1 P.IVA_1 residente in [...](Paraná - BR), Travessa Lange n. 277, app.to. 1102
5. , nato a [...]á - BR) il 12.11.2009, C.P.F. 09055284920 Controparte_10
e, per esso, in qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore, , nata a Persona_1
IT (Paraná - BR) l'11.02.1974, C.P.F. 02801796930 e , nato a [...] Controparte_1
(Paraná - BR) il 6.02.1977, C.P.F. 02257403975, tutti residenti in [...](Paraná - BR),
Travessa Lange n. 277, app.to. 1102
6. , nata a [...]á - BR) il 15.10.1984, C.P.F. 04933803960, Controparte_3 residente in [...](Paraná - BR), Rua Rui Barbosa n. 220
7. , nata a [...]á - BR) il 31.07.2015, C.P.F. 12276531908, CP_4
8. , nato a [...]á - BR) il 25.05.2017, C.P.F. 13367918962, CP_5
e, per essi, in qualità di genitori esercenti la potestà sui figli minori, , Controparte_3 nata a [...]á - BR) il 15.10.1984, C.P.F. 04933803960 e nato a Controparte_11
IR do SU (Paraná - BR) il 3.03.1985, C.P.F. 05330617928, tutti residenti in TI
(Paraná - BR), Rua Rui Barbosa n. 220
9. , nato a [...]á - BR) il 5.11.1986, C.P.F. , Controparte_6 P.IVA_2 residente in TI (Paraná - BR), Rua Dona Noca n. 165
10. , nato a [...]á - BR) il 31.12.1986, C.P.F. Controparte_7 P.IVA_3 residente in Ponta SS (Paraná - BR), Avenida Antônio Rodrigues Teixeira Junior n. 664, app.to. 32,
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_8 formulando le seguenti conclusioni:
“in via preliminare, in rito, fissare l'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c. ovvero ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., poiché la causa è documentale e non è necessaria la presenza di soggetti diversi rispetto ai difensori;
- in via principale, nel merito, accertare e dichiarare che MI OS ON,
, RG RT AN ON, , Controparte_9 Controparte_1
, , , , Controparte_10 Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6
Dott. Giovanni Calasso 2
ON e , come sopra generalizzati, sono cittadini italiani iure Controparte_7 sanguinis dalla nascita;
- e, per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_8 competente, e/o a ogni altra autorità amministrativa competente e, comunque, a ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile e anagrafici, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
- con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA ex lege.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano , cittadino italiano, nato a Persona_2 Cassola (VI) l'11.05.1838, figlio di e , il quale in data Persona_2 Persona_3 22.03.1870 contraeva matrimonio con e dalla loro unione, una volta emigrati in Persona_4
Brasile, nasceva
• OS ON l'1.03.1880 che sposava il 9.08.1902 e dalla Persona_5 loro unione nasceva:
➢ il 13.12.1904 il quale, in data 16.02.1926 sposava Parte_3
e dalla loro unione nascevano: Persona_6
✓ il 16.07.1927 il quale sposava Persona_7 CP_12
l'8.10.1949 e dalla loro unione nasceva:
❖ il 27.09.1950 che sposava Parte_4 [...]
il 14.10.1972 e dalla loro unione nascevano i Persona_8 ricorrenti:
▪ MI OS ON il 18.03.1957 che sposava il 17.05.1986 e dalla Persona_9 loro unione nasceva il ricorrente o il 5.11.1986 il Controparte_6 quale, in data 18.11.2017, sposava
[...]
Persona_10
▪ il 6.02.1977. Dalla relazione tra Controparte_1
e nasceva il Controparte_1 Persona_1 ricorrente o il 12.11.2009 . Controparte_10
✓ il 9.11.192 che sposava il Parte_5 Persona_11
13.10.1956 e dalla loro unione nascevano:
❖ la ricorrente il 7.03.1962 Controparte_9
❖ il 6.10.1957 che sposava il 22.07.1983 Parte_6
e dalla loro unione nasceva il Persona_12 ricorrente:
▪ il 31.12.1986 Controparte_7
❖ la ricorrente (ora ) il Parte_7 CP_3
Dott. Giovanni Calasso 3
15.10.1984 che sposava il 23.05.2016 Controparte_11
e dalla loro unione nascevano i ricorrenti
▪ il 31.07.2015 CP_4
▪ il 25.05.2017 CP_5
✓ il 10.02.1935. Dalla relazione tra e Persona_13 Parte_8 [...] nasceva il ricorrente: Controparte_13
❖ RG RT AN ON il 7.09.1972 che, in data 25.09.2004, sposava da cui Persona_14 divorziava il 18.05.2006
era deceduto in data 15.02.1920 senza mai naturalizzarsi brasiliano Persona_2
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che Persona_2 nato a [...] l'[...], prima della nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866). (per il Veneto 1866, non 1861 come per il Lazio). Si precisa, inoltre, che nonostante l'automatismo su menzionato circa l'ottenimento della cittadinanza anche al cittadino che, al momento dell'annessione del Veneto al Regno d'Italia non si trovasse nel territorio italiano, nel caso di specie l'avo era ivi presente. Prova di ciò è data dal certificato di matrimonio con
Dott. Giovanni Calasso 4
celebratosi in Meolo (VE), il 02.01.1887 (vd. doc. 3 fascicolo dei Persona_15 ricorrenti).
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti (doc. 4 fascicolo dei ricorrenti). E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_8 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato a [...] Persona_2
(VI) l'11.05.1838,
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_8 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_8 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
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l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_8 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_8 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Lecce-Venezia, 22.05.2025
IL GOP
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