Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/05/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.296 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1
residente in [...], pal. 3, scala A, C.F.: C.F._1
elettivamente domiciliato in Messina, via Cesareo n. 24, presso lo studio dell'avv. Pietro Giannetto (C.F.: pec: C.F._2
fax: 0906012150), che lo rappresenta e difende per Email_1
procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in Controparte_1
Via del Granatiere n. 2 S.S. Annunziata, elettivamente domiciliata in Messina,
Via del Vespro n. 75, presso e nello studio degli Avv.ti Alberto Ciccone (cod. fisc. , fax 090/661344, pec: C.F._3 Email_2
e Gaia Miccoli (cod. fisc. , fax 090/661344, pec: C.F._4
che unitamente e disgiuntamente la Email_3
rappresentano e difendono giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
1
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 27.01.2025, premesso che in data Parte_1
11.06.1993, a Messina, egli aveva contratto matrimonio con CP_1
(atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Messina al n.
[...]
125 parte 1 anno 1993); che da tale unione erano nate due figlie, nata a Per_1
Messina l'11.02.1998, convivente con i genitori, e nata a [...] il Per_2
06.03.1993, non convivente con i genitori;
che i coniugi si erano separati consensualmente con decreto emesso dal Tribunale di Messina il 07.03.2023; che le condizioni di divorzio prevedevano che la casa coniugale di proprietà comune fosse assegnata al deducente in quanto con lui viveva la figlia maggiorenne , ancora non autonoma, e che la fosse Per_1 CP_1
obbligata a corrispondere per il mantenimento della figlia un assegno mensile di
€ 300,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT oltre al 50 % delle spese straordinarie;
che egli si era inoltre impegnato ad estinguere i finanziamenti contratti dalla nell'interesse della famiglia;
che Parte_2
erano decorsi i termini di legge per la procedibilità della domanda di divorzio, senza che i coniugi si fosse riconciliati e che la ricostituzione della comunione materiale e spirituale appariva ormai impossibile;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni già concordate in sede di separazione.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 10/11.02.2025.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata l'11.03.2025, si costituiva la quale aderiva alla domanda di divorzio, ma Controparte_1
evidenziava che la figlia maggiorenne non viveva più con il padre, Per_1
2 essendosi trasferita in un'altra abitazione con il suo compagno, ed aveva iniziato a svolgere attività lavorativa, che la rendeva economicamente indipendente, sicché era venuta meno la legittimazione dell' a chiedere un Parte_1
assegno per il suo mantenimento e, comunque, erano venuti meno i presupposti per il mantenimento della figlia da parte dei genitori. Chiedeva, pertanto, che fosse revocato l'assegno posto a suo carico per il mantenimento della figlia mentre non si opponeva alla permanenza del ricorrente nella casa Per_1
coniugale. Evidenziava, poi, che l' non aveva adempiuto Parte_1
l'obbligo assunto in sede di separazione di pagare i debiti della famiglia, dei quali ella si era fatta interamente carico.
All'udienza del 20.05.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c., esperito il tentativo di conciliazione, le parti raggiungevano un accordo di divorzio nei termini seguenti: “ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, senza obblighi reciproci;
viene revocato l'assegno stabilito in sede di separazione consensuale a carico di ed a favore di Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1
”. Per_1
Il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e riservava, quindi, di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio alle condizioni concordate dalle parti all'udienza del 20.05.2025 e sopra trascritte.
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs. 149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi
3 abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi di separazione consensuale con l'emissione del decreto di omologa;
occorre, inoltre, che lo stato di separazione dei coniugi duri ininterrotto da sei mesi in caso di separazione consensuale o da un anno nel caso di separazione giudiziale, sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto, nella separazione consensuale, della volontà dei coniugi di separarsi consensualmente, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata dal Tribunale di
Messina con decreto emesso il 07.03.2023 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. I ricorrenti hanno, poi, dichiarato di non essersi riconciliati dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510).
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Le condizioni di divorzio contenute nell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 20.05.2025 regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole. Va,
d'altronde, osservato che il divorzio a domanda congiunta costituisce uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichino i presupposti indicati dalla legge, ciascun coniuge ha diritto a chiedere il divorzio,
4 ha attribuito al consenso prestato dai coniugi un ruolo centrale per il conseguimento degli effetti della pronuncia di divorzio, attribuendo al Tribunale solamente un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di divorzio con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità di dette condizioni agli interessi dei figli minori.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio con ogni conseguenziale statuizione.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 27.01.2025, da nei Parte_1
confronti di mutata in istanza congiunta di divorzio Controparte_1
all'udienza del 20.05.2025, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data
11.06.1993 a Messina con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Messina al n. 125 parte 1 anno 1993 tra nato a Parte_1
Messina (ME) il 17.01.1975, e nata a [...] il Controparte_1
04.01.1977 alle condizioni concordate dalle parti all'udienza del 20.05.2025 e sopra testualmente riportate;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo
5 passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il
20/05/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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