CA
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/11/2025, n. 6996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6996 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE La Corte così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliere rel. ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero RG. 5258/2021 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Emilio Ricci)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(Avv. Marco Di Andrea)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza repert. n. 2032/2021 del 27/07/2021 resa dal Tribunale di Tivoli nel procedimento RG n. 4951/2017
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il Tribunale di Tivoli con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. n. 2032/2021, sciogliendo la riserva assunta nel procedimento introdotto da nei Controparte_1 confronti del ha così statuito: “accoglie la domanda e, per Controparte_2
l'effetto, condanna il in persona del p.t., al Controparte_2 CP_3 pagamento in favore di , a titolo di risarcimento del danno non Controparte_1 patrimoniale, della somma di euro 285.000,00 oltre gli interessi compensativi dalla data del sinistro (11 dicembre 2008) a quella della ordinanza definitiva, da calcolarsi secondo il tasso legale annuo, sulla somma devalutata secondo l'indice Istat del mese di dicembre 2008 e poi via via rivalutata, ed oltre gli interessi legali calcolati sulla somma finale liquidata, dalla data della irrevocabilità della presente ordinanza fino all'effettivo soddisfo;
condanna l'ente resistente alla refusione, in favore dell'Erario, delle spese di lite che liquida in euro 6.339,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti della presente ordinanza.”. Il ha proposto appello ed ha così concluso: “Voglia la Corte Controparte_2 d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma dell'impugnata Ordinanza Repert. n. 2032/2021 del 27/07/2021 resa nel procedimento RG n. 4951/2017 del Tribunale Civile di Tivoli, Dott. Maria Luisa Messa, comunicata il 27/07/2021: IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà dell'ordinanza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'Ordinanza Repert. n.2032/2021 del 27/07/2021 resa nel procedimento RG n. 4951/2017 del Tribunale Civile di Tivoli, Dott. Maria Luisa Messa, comunicata il 27/07/2021, tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Rigettare tutte le domande formulate nel ricorso dalla Sig.ra nei confronti del Controparte_1 [...]
sia perché prescritte, sia perché inammissibili e/o infondate in fatto e CP_2 in diritto, vista anche l'efficacia di giudicato della sentenza n. 6293 del 27/12/2017 della Corte di Appello di Roma – I penale emessa nei confronti di nel CP_4 presente giudizio ai sensi dell'art. 652 c.p.c. e/o 654 c.p.c; IN VIA SUBORDINATA, in riforma dell'ordinanza Repert. n. 2032/2021 del 27/07/2021 resa nel procedimento RG n. 4951/2017 del Tribunale Civile di Tivoli, Dott. Maria Luisa Messa, comunicata il 27/07/2021, ridurre l'importo del risarcimento tenendo conto del concorso di colpa del danneggiato pari almeno al 50% nella causazione del sinistro;
IN OGNI CASO, condannare l'appellata al pagamento di spese o onorari di causa, oltre a IVA e CPA e spese generali del doppio grado di giudizio.”. Instaurato il contraddittorio, si è costituita (madre di Controparte_1 [...]
deceduta) che ha contestato la fondatezza dell'appello e ha domandato: Pt_2
“Voglia, ogni contraria deduzione, eccezione e produzione disattesa, accogliere le seguenti conclusioni: in ogni caso, accertato e dichiarato che in specie non ricorrono i gravi e fondati motivi di cui all'art. 283 c.p.c., non in termini di fumus boni iuris e/o non in termini di periculum in mora, rispetto al quale requisito, peraltro, controparte nulla ha prodotto e comprovato, respingere l'avversa istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'ordinanza impugnata, avente Repert. n. 2032/2021 del 27/07/2021, pubblicata il 27/07/2021 dal Tribunale di Tivoli, Giudice Dr.ssa Maria Luisa Messa, a definizione del processo iscritto a numero di R.G. 4951/2017; in via preliminare in rito, accertare e dichiarare che l'avverso atto di appello non rispetta i criteri di forma di cui all'art. 342 c.p.c. e per l'effetto, dichiararlo inammissibile e rigettarlo, con conferma integrale della ordinanza di primo grado Repert. n. 2032/2021 del 27/07/2021, pubblicata il 27/07/2021 dal Tribunale di Tivoli, Giudice Dr.ssa Maria Luisa Messa, a definizione del processo iscritto a numero di R.G. 4951/2017; in via subordinata e comunque, preliminare, accertare e dichiarare che l'avverso atto di appello non ha una ragionevole probabilità di essere accolto ex art. 348-bis c.p.c. e per l'effetto, dichiararlo inammissibile e rigettarlo, con conferma integrale della ordinanza di primo grado Repert. n. 2032/2021 del 27/07/2021, pubblicata il 27/07/2021 dal Tribunale di Tivoli, Giudice Dr.ssa Maria Luisa Messa, a definizione del processo iscritto a numero di R.G. 4951/2017; ove non fossero accolte le superiori eccezioni preliminari, nel merito, in accoglimento dei contenuti del presente atto, accertare e dichiarare che i motivi di gravame ex adverso proposti sono infondati in fatto e in diritto e destituiti di fondamento probatorio e per l'effetto, rigettare in toto l'avverso atto di appello, con conferma integrale della ordinanza di primo grado Repert. n. 2032/2021 del 27/07/2021, pubblicata il 27/07/2021 dal Tribunale di Tivoli, Giudice Dr.ssa Maria Luisa Messa, a definizione del processo iscritto a numero di R.G. 4951/2017; in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”. La causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il fatto è così narrato (cfr. ordinanza ) “il giorno 11 dicembre 2008, alle ore 5.00 circa, sotto una pioggia battente, l'autovettura Renault Twingo, Tg. CL 278 WJ, condotta dalla signora , IA della odierna ricorrente, mentre percorreva, Parte_2 diretta al lavoro, via Monti Sant'Ilario, nel Comune di Monterotondo Scalo, con direzione di marcia verso Via Salaria, veniva trascinata dalle acque provenienti dai terreni agricoli confinanti, a loro volta invasi dalle acque provenienti dallo straripamento del Fosso del SA, e finiva nel sottopasso ferroviario ivi presente, all'interno del quale veniva sommersa completamente dall'acqua che aveva nel frattempo raggiunto l'altezza di circa tre metri. I tentativi della signora di Pt_2 mettersi in salvo risultavano vani in quanto la stessa non riusciva ad uscire dall'automobile e decedeva per annegamento. A seguito del tragico evento si è aperto un procedimento penale che ha visto imputato, tra gli altri, l'allora Sindaco di
, ed un procedimento civile di natura risarcitoria introdotto dal figlio CP_2 della vittima nei confronti dell'ente locale. Il procedimento penale si è concluso con una sentenza irrevocabile di assoluzione dell'imputato con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, mentre il procedimento civile si è concluso con l'accoglimento della domanda attorea.”. Ed è proprio all'iter logico e motivazionale della sentenza di I grado n. 494/2018 relativa al procedimento civile di natura risarcitoria introdotto dal figlio della vittima parimenti resa dal Tribunale di Tivoli (in data 30 marzo 2018 nel Persona_1 giudizio avente n. 200116/2011), che rimanda diffusamente, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., il giudice dell'ordinanza impugnata.
Con l'ordinanza oggetto di impugnazione il giudice di primo grado, premesso il richiamo alle argomentazioni della sentenza detta (n. 494/2018) ha accolto la richiesta di risarcimento del danno per responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c.. e, come detto, ha accolto la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, ha condannato il in persona del sindaco p.t. al risarcimento Controparte_2 del danno non patrimoniale liquidato in euro 285.000,00, somma riconosciuta sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano, ritenuto provato tanto il rapporto di filiazione fra la vittima del tragico evento e la ricorrente, quanto la convivenza. In particolare, il Tribunale ha rigettato sia l'eccezione di giudicato ex artt. 652 e 654 c.p.p. svolta dal relativa alla sentenza con la quale la Corte Controparte_2
d'Appello di Roma aveva assolto il Sindaco del perché “il Controparte_2 fatto non costituisce reato”, sia l'eccezione di prescrizione, la quale però non è stata riproposta nel presente giudizio d'impugnazione. Tale decisione è stata qui impugnata con atto di appello, alla cui integrale lettura si rinvia quale parte espressa e necessaria di questa sentenza, sulla scorta di motivi rubricati e in estrema sintesi individuabili come segue. Con il primo, “Omesso giudizio su un fatto decisivo della controversia - Insussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità invocata dall'attore, in capo al - Assoluzione del Sindaco del Controparte_2 [...]
per l'omicidio colposo, con sentenza n. 6293 del 27.12.2017 della Corte CP_2 di Appello di Roma - I penale – Efficacia di giudicato” in quanto il primo giudice non aveva tenuto in considerazione il fatto che la Corte d'Appello di Roma – Sez. I Penale aveva assolto il Sindaco del ritenendolo non responsabile Controparte_2 della morte di “perché il fatto non costituisce reato”. Parte_2
Il Tribunale aveva escluso l'applicabilità di detta sentenza d'appello, divenuta peraltro definitiva in quanto non impugnata dal P.M., mentre, invece, aveva efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 652 c.p.p., o in subordine, ai sensi dell'art. 654 c.p.p..
Con il secondo “Illegittimità della sentenza, nella parte in cui afferma che
l'odierno appellante non ha dato prova di aver espletato la vigilanza, il controllo e la manutenzione dovuti” poichè il giudice, incorrendo in un vizio di errata motivazione e di errata interpretazione delle prove, ha affermato che il non avrebbe CP_2 dimostrato di aver esercitato sia sul sottopasso ferroviario di via Monti Sant'Ilario, sia sul Fosso del SA, poi esondato, la vigilanza, il controllo e la manutenzione che gli competevano, dunque non aveva dimostrato di essere esente da colpa. Tale accertamento era errato per molteplici motivi, primo fra tutti perché il CP_2 aveva la custodia del solo sottopasso ferroviario, non anche del Fosso del SA, luogo in cui si era verificato lo straripamento che aveva provocato l'allagamento della via e del sottopasso a causa della “strutturale carenza di officiosità idraulica”, così come sul punto affermato dalla perizia Per_2
Per il giudice dell'ordinanza impugnata, il era al corrente del fatto che il fosso CP_2 straripasse a causa dell'omessa manutenzione e che era inefficiente allo svolgimento delle sue funzioni, creando per questo problematiche non solo ai frontisti ma anche al sottopasso ferroviario, e di conseguenza, era prevedibile ed evitabile da parte del la situazione di pericolo immanentemente connessa alla struttura del bene CP_2 demaniale. Inoltre, il Primo Giudice erroneamente ha argomentato, che il sottopasso era dotato di due pompe, di cui una non funzionante e, comunque, non idonee a sopportare una portata d'acqua quale quella della esondazione, e che il avrebbe dovuto CP_2 prevedere l'evento anche perché l'allagamento (del sottopasso), si era già verificato nel 2004 e nel 2005. Con il terzo, “Omessa pronunzia su fatto decisivo della controversia – Omessa valutazione e accertamento di responsabilità per l'evento dannoso in capo alla Provincia di Roma, a , al e ai frontisti” l'appellante CP_5 Controparte_6 ha criticato l'ordinanza nella parte in cui aveva omesso di valutare ed esaminare quanto dedotto ed eccepito dalla difesa relativamente alla responsabilità di altri soggetti quali la Provincia di Roma, , il e i frontisti. CP_5 Controparte_6
Per il , inoltre, il giudice di prime cure aveva erroneamente Controparte_2 escluso il concorso di colpa ex art. 1227, co. 2, c.c. di nella causazione Parte_2 dell'evento dannoso in cui la stessa ha trovato la morte.
Con il quarto, “In via subordinata: Illegittimità della sentenza in relazione al quantum debeatur, nella parte in cui riconosce il risarcimento del danno in favore dell'appellata in misura superiore rispetto al valore monetario base e in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano – Errata e Insufficiente motivazione sull'argomento – Illogicità della motivazione” per l'appellante non era stato provato il danno da perdita parentale poiché basato su una testimonianza poco attendibile, inoltre nella valutazione non erano state tenute in conto le concause e le relative responsabilità, che avrebbe comportato una rideterminazione del quantum con un concorso di colpa al 50% con il danneggiato e la riduzione dell'importo di risarcimento. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio contiene gli elementi prescritti dall'art. 342 c.p.c. (Cass.27199/2017). L'appello proposto non è fondato e va rigettato. La prima censura con la quale, come detto, il ha criticato Controparte_2 la decisione nella parte in cui non ha valutato quanto statuito dalla Sezione penale di questa Corte di Appello (sentenza n. 6293/2017 emessa in data 27.12.2017), con la quale è stato assolto il sindaco del per il reato di Parte_3 omicidio colposo ex art. 589 c.p., il cui giudicato definitivo aveva efficacia nel presente giudizio, va disattesa. Invero, a prescindere dall'efficacia o meno di giudicato, invocata dall'appellante, ma contestata dall'appellata perchè non documentata l'asserita irrevocabilità, va richiamato il disposto normativo di cui all'art. 652, co. 1, c.p.p “La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell'articolo 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato”. L'art. 654 c.p.p., poi, così recita “Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa”.
Ciò posto, in primo luogo, nel caso di specie difetta il requisito della identità sotto il profilo soggettivo tra le parti del presente giudizio civile e quelle del giudizio penale conclusosi con sentenza n. 6293/2017 emessa in data 27.12.2017 con cui la Prima Sezione penale di questa Corte ha assolto il Sindaco del . Controparte_2
Sul punto si è espressa a più riprese la Suprema Corte, la quale circa il menzionato requisito della necessaria medesimezza delle parti tra il giudizio civile e il giudizio penale, ha affermato che: “l'efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile, di cui all'art. 654 c.p.p., postula, sotto il profilo soggettivo, la perfetta coincidenza delle parti tra i due giudizi, vale a dire che non soltanto l'imputato, ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo penale” (così Cass. civ., Sez. III, ord. 29.11.2018, n. 30838; cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. III, 20.9.2006, n. 20325). Orbene, parte di questo giudizio civile è , madre di Controparte_1 Parte_2 deceduta per annegamento nel sottopasso ferroviario in via Monte Sant'Ilario, la quale non si è costituita parte civile nel giudizio penale nei confronti (fra gli altri) del Sindaco del Comune di , non prendendo parte di conseguenza nel CP_2 giudizio penale. Pertanto, manca la “perfetta coincidenza delle parti tra i due giudizi” necessaria affinché la sentenza penale irrevocabile esplichi efficacia di giudicato nel giudizio civile ex artt. 652 e 654 c.p.p. In secondo luogo, osta a che la sentenza di assoluzione del Sindaco del Comune di esplichi efficacia di giudicato nel presente giudizio civile anche la CP_2 formula assolutoria utilizzata, vale a dire “perché il fatto non costituisce reato”.
Sul punto, parte appellante ha dedotto che, sebbene l'art. 652 c.p.p. si riferisca espressamente alla formula “perché il fatto non sussiste” quale presupposto affinché la sentenza penale di assoluzione possa avere efficacia di giudicato nel giudizio civile, tuttavia in base ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità “non assume rilievo, ai fini dell'esercizio dell'azione civile, la circostanza che l'imputato non sia stato assolto con tale ultima formula in quanto la sentenza, contenendo l'accertamento dell'insussistenza del fatto, produrrebbe comunque l'effetto di giudicato nel giudizio civile” (Cass. pen., Sez. IV, 26.10.2017, n. 1229). L'orientamento prevalente della giurisprudenza è, invece, di diverso avviso, poiché
“l'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata 'perché il fatto non costituisce reato' non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., nel giudizio civile di danno, nel quale – attesa l'autonomia e la separatezza tra giudizio civile e giudizio penale sottolineata anche dalle Sezioni Unite penali della S.C. (sent. n. 22065 del 2021) – compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio, e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale.” (così Cass, civ., Sez. III, 25.11.2021, n.36638). A ciò si aggiunga il rilievo in base al quale, nel caso di specie, il fatto che nel giudizio penale siano stati reputati “non ravvisabili profili di colpa nella condotta tenuta dal , non impedisce che il CP_4 Controparte_2 sia ritenuto responsabile per omessa custodia ex art. 2051 c.c. dal momento che secondo l'orientamento consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. ord. 1.2.2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483; Cass. civ., SS.UU., 30.6.2022, n. 20943; cfr. Cass., 27.4.2023, n. 11152), la responsabilità dell'art. 2051 c.c. è di natura oggettiva, che “può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (cfr. Cass cit 11152/2023). Sul punto, volendo tenere in considerazione tutto quanto accertato con la sentenza n. 6293/2017 emessa dalla Sezione penale di questa Corte di Appello alla cui considerazione questo giudice è stato sollecitato da parte appellante, giova ricordare come sia stato ivi statuito che “è un dato pacifico quindi che il decesso della donna sia eziologicamente riconducibile all'evento di esondazione de quo.”.
Condivisibilmente, secondo il giudice dell'ordinanza impugnata, “se nel procedimento penale, l'insufficienza di elementi atti a ritenere la prevedibilità dell'evento, è causa di esclusione di responsabilità per mancanza di elemento soggettivo, non altrettanto è a dirsi nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c. e ciò ove si consideri che la responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia, a norma dell'art. 2051 c.c., ha natura oggettiva, e prescinde dalla colpa del custode.”. Pertanto, se l'accertamento del solo nesso causale esclude l'attribuibilità all'imputato della condotta integrante il reato contestato, può essere invece sufficiente affinché al custode sia attribuita la responsabilità per la verificazione dell'evento dannoso ex art. 2051 c.c., salvo il verificarsi del fortuito. Anche la seconda doglianza con la quale il ha, dunque, Controparte_2 dedotto di non essere responsabile del decesso di dal momento che il Parte_2 tragico evento, piuttosto, era stato causato dall'esondazione del Fosso del SA per via di una “strutturale carenza di officiosità idraulica”, che, in ogni caso, la custodia di tale Fosso non spettava al e che il Fosso del SA non Controparte_2 rientrava nell'elenco dei corsi d'acqua pericolosi per la popolazione e le infrastrutture, cosicchè ricorrevano gli estremi del fortuito, ed anche in parte del concorso della vittima per lo stato di inefficienza della vettura, con conseguente esonero della stessa da responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., non è fondata. Il giudice dell'ordinanza impugnata ha ritenuto responsabile il
[...]
per la morte di non in quanto custode del Fosso del CP_2 Parte_2
SA (corso d'acqua esondato), bensì perchè custode del sottopasso ferroviario di via Monti Sant'Ilario, luogo in cui si è verificato l'evento morte. Infatti, il in forza della consegna del sottopasso effettuata Controparte_2 dall'Ente Ferrovie dello Stato il 9.6.1987 (cfr. doc. 18 verbale di consegna e doc. 19 relazione di CTU espletata su disposizione del GUP nel corso del processo penale Prof. Ing. e Prof. Ing. ove è scritto “Il sottopasso ferroviario in cui Persona_3 Persona_4 si è verificato il sinistro è di proprietà dell'Ente RFI (Gruppo Ferrovie dello Stato); il
ne risulta usuario, in forza di una Convenzione con l'Ente Controparte_2 ferroviario, sebbene non sia risultato possibile accertare, sulla base di elementi pienamente probanti, l'appartenenza del manufatto al territorio comunale”) è divenuto responsabile della custodia e della manutenzione del sottovia e di conseguenza, esclusivo responsabile per la morte di , ai sensi dell'art. Parte_2
2051 c.c..
Inoltre, la responsabilità del di per la custodia e la Pt_4 CP_2 manutenzione del menzionato sottopasso si evince non solo dalla convenzione stipulata con l'Ente Ferrovie dello Stato il 9.6.1987, ma a monte, in virtù del fatto che il sottopasso ferroviario sito in via Monti Sant'Ilario insiste sul territorio del Comune di . A questa conclusione conduce quanto osservato dal CTU Ing. CP_2 Per_5
(nominato nel corso del giudizio civile di I grado intentato da ),
[...] Persona_1 il quale, pur tenendo in considerazione il fatto che sul punto la CTU espletata su disposizione del GUP dal Prof. Ing. e dal Prof. Ing. non Persona_3 Persona_4 prendeva posizione, concludeva constatando che, in relazione all'elaborato grafico inserito nel fascicolo del Comune di , “si rileva che il sottopasso è CP_2 rappresentato interamente nel territorio comunale di ”. (doc. 20 CP_2 fascicolo di parte attrice- I grado, pag.5) Le medesime conclusioni sono inoltre rinvenibili anche nella relazione resa dal CT del PM Ing. doc. 12 fascicolo di Per_2 parte attrice – I grado, pag. 81). In secondo luogo, parte appellante ha dedotto che l'esondazione del Parte_5 ha costituito un evento imprevedibile e inevitabile e dunque la causa esclusiva del verificarsi del tragico evento. In particolare, il ha argomentato di aver espletato la Controparte_2 manutenzione ordinaria delle pompe idriche di cui era dotato il sottopasso, manutenzione che peraltro veniva effettuata il giorno prima del tragico evento (in data 10 dicembre 2008) – come rilevato con la sentenza di assoluzione del Sindaco in sede penale - e che benché funzionanti, non erano comunque sufficienti per affrontare un evento eccezionale quale l'esondazione del Fosso del SA. Per queste ragioni, l'esondazione aveva integrato gli estremi del fortuito, e come tale, era da escludersi la responsabilità del CP_2
In realtà, tale critica non è condivisibile, poiché, così come come risulta dagli atti del giudizio di primo grado, l'esondazione del Fosso del SA con conseguente allagamento del sottopasso di via Monti Sant'Ilario non ha costituito affatto un evento eccezionale e imprevedibile.
Infatti, già in occasioni precedenti si era verificato l'allagamento del sottopasso di via Monti Sant'Ilario, e precisamente il giorno 20.2.2004, così come comunicato dai proprietari degli immobili ivi siti che avevano dovuto ricorrere all'intervento dei Vigile del Fuoco (v. docc. n. 14 fascicolo di parte attrice– primo grado di giudizio). Con raccomandata A.R. a firma dell'avv. risulta come a causa delle forti CP_7 precipitazioni piovose avvenute nei giorni 19 e 20 febbraio 2004 “Nel sottopassaggio posto al di sotto della ferrovia che affianca le abitazioni quella mattina, si erano accumulati ben tre metri di acqua”, vale a dire un allagamento della medesima portata di quello che ha causato la morte per annegamento di . Parte_2
La portata di questo precedente allagamento del sottopasso ferroviario di Monti Sant'Ilario, e la relativa pericolosità dello stesso, la si ricava anche dalla relazione resa dall'Ing. CTU nominato nel corso del giudizio civile di I grado intentato da Persona_5
(doc. 20 fascicolo di parte attrice I grado). Nella relazione dell'Ing. Persona_1
peraltro richiamata dall'ordinanza oggetto di questo gravame, al punto 9 si Per_5 trova anzitutto menzione, in via generale, dei precedenti allagamenti del sottopasso, vale a dire sia di quello avvenuto nel febbraio del 2004 che di quello occorso nel dicembre del 2005 e di cui si dirà a breve;
ma, in particolare, la relazione con un rimando alla CT del PM dell'Ing. attesta che l'allagamento del 20 Persona_6 febbraio 2004 aveva raggiunto una portata di 3 metri d'acqua. Inoltre, dell'entità di questo precedente allagamento del sottopasso ferroviario si trova menzione anche nella missiva indirizzata dal Comune di al Responsabile p.o. servizio CP_2 supporto amministrativo (prot. N. 460/0; doc. 15 fascicolo di parte attrice I grado) contente un riepilogo dell'allagamento medesimo avvenuto nel febbraio del 2004 e in cui si legge “In data 20.02.2004 fra le ore 8,00 e le ore 9,00 sono pervenute all'Ufficio
Servizi Tecnologici diverse richieste di intervento per allagamenti e frane che durante la notte si erano verificate nell'ambito del territorio comunale a causa delle piogge incessanti che avevano avuto inizio dalla mattina del 19 febbraio.” Di seguito, nella missiva si legge che nella zona del sottopasso ferroviario di Monti Sant'Ilario “tutta l'area del sottopassaggio era allagata, e l'acqua mista a fango aveva raggiunto un'altezza di circa 3 metri.”. Il medesimo allagamento del sottopasso di via Monti Sant'Ilario si ripeteva in data 3.12.2005 circa il quale dalla raccomandata inviata dall'avv. si Controparte_8 ricava che “in occasione dell'intenso temporale abbattutosi sulla zona, i locali dei miei clienti sono stati invasi da una notevole quantità d'acqua e melma tracimate dal fosso di scolo che da Vallericca attraversando la Via Salaria sbocca nel Tevere. Le acque del fosso sono tracimate in prossimità del sottopasso di Via di Vallericca dove la presenza di arbusti, rami, detriti e materiale di ogni genere aveva formato una sorta di sbarramento impedendo il normale deflusso. Dopo pochi minuti, il sottopasso, un tratto della Via Salaria, il piazzale e i locali dei miei clienti venivano invasi da fiume di acqua e melma” (v. doc. n. 16 del fascicolo di parte attrice – primo grado di giudizio). Del pari, anche il fatto che quel giorno sarebbero cadute forti piogge in quel territorio non ha costituito una circostanza imprevedibile per il Comune di . CP_2
Al contrario, è documentato in atti che la Prefettura di Roma segnalò tempestivamente, con telex ai sindaci e dunque anche al Controparte_2 la previsione di forti precipitazioni nella Regione Lazio sin dal 10.12.2008. Più precisamente, nella nota menzionata si leggeva: “dalla notte di mercoledì 10 dicembre 2008, e per le successive 24-26 si prevedono: precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensità anche nel Lazio” per le quali la aveva disposto di allertare le strutture della protezione civile per CP_9 consentire immediato intervento (v. doc. n. 13-missiva della prefettura). Pertanto, alla stregua di ciò, l'esondazione verificatasi in data 11 dicembre 2008 non ha rappresentato per l'Amministrazione Comunale un evento eccezionale e imprevedibile, tale da poter integrare di conseguenza il caso fortuito.
Anche il terzo motivo di appello (“3. Omessa pronunzia su fatto decisivo della controversia – Omessa valutazione e accertamento di responsabilità per l'evento dannoso in capo alla Provincia di Roma, a , al e ai CP_5 Controparte_6 frontisti”) non è fondato. Il ha, dunque, eccepito l'erroneità dell'ordinanza CP_2 Controparte_2 impugnata nella parte in cui non ha ritenuto responsabile la Provincia di Roma,
[...]
, il e i frontisti. CP_5 Controparte_6
In particolare, l'appellante ha rappresentato che sussisteva la responsabilità di
[...]
in quanto il del SA nella parte in cui era avvenuta l'esondazione, CP_5 Pt_5 nonché il ponticello interno all'ambito agricolo ricadevano nel Comune di CP_5 custode del corso d'acqua esondato (Fosso del SA); allo stesso modo, quella della Provincia di Roma “in quanto ha la custodia per legge e quindi la manutenzione del fosso (denominato Pantanelle) nel tratto compreso fra la ferrovia e il Tevere su cui, in regime normale, affluisce l'acqua del Fosso del SA che del in Controparte_6 quanto ai sensi dell'art. 34 della R.L. 53/98 ha la gestione e manutenzione di tutti i corsi d'acqua tra cui appunto il Fosso del casale e già prima dell'incidente aveva effettuato lavori di manutenzione del fosso in esame senza, a loro avviso, averne l'onere”; ed, altresì, la responsabilità dei frontisti perché “hanno modificato gli argini e i margini dei fossi e ai sensi della normativa vigente hanno l'onere della manutenzione dei fossi quando la stessa non viene attribuita ad un ente territoriale.”. Anche sul punto, quel che rileva è il soggetto sul quale grava l'obbligo di custodire il luogo in cui si è verificato l'evento morte, vale a dire il sottopasso ferroviario sito in via Monti Sant'Ilario. Pertanto, la causa dell'evento morte, come correttamente ritenuto nell'ordinanza impugnata, è da ricercarsi nella condotta imprudente e negligente tenuta dal custode del sottopasso, vale a dire del
[...]
, che avrebbe potuto e dovuto attivarsi per impedire che si verificasse CP_2 la situazione di pericolo creatasi, tenuto conto, per quanto detto, anche delle precedenti situazioni analoghe e delle preannunciate precipitazioni, ciò poi in disparte della mancata manutenzione e pulizia del Fosso del SA da parte di , CP_5 della Provincia di Roma e del e delle Controparte_10 modifiche apportate dai frontisti agli argini dei fossi.
Infatti, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la condotta di soggetti terzi esclude la responsabilità del solo ove questa integri gli estremi del fortuito e sia tale Controparte_2 da assume una efficienza causale autonoma. Tuttavia, nel caso di specie, né le condotte dei terzi, né tantomeno l'esondazione integrano gli estremi del caso fortuito. Infatti, per le medesime ragioni esposte in relazione al precedente motivo di appello, l'esondazione del Fosso del SA, non può essere ritenuta una circostanza imprevedibile e inevitabile né la si può ritenere la causa della morte di , Parte_2 bensì ha rappresentato una contingenza che ha dato luogo ad una situazione di pericolo all'interno del sottopasso non governata e non evitata dal
[...]
, benché per lo stesso ciò fosse possibile. CP_2
Se ne deduce che il giudice di primo grado ha correttamente escluso la responsabilità di altri soggetti per la morte di . Parte_2
Neppure si può ritenere che con la propria condotta la stessa ha Parte_2 concorso colposamente ai sensi dell'art. 1227 co.2 c.c. alla causazione del decesso come invece sostenuto dall'odierno appellante, ad avviso del quale la circostanza che la vettura della vittima fosse danneggiata all'altezza dello sportello anteriore lato guida al momento dell'incidente “ha impedito la pronta fuga” dal veicolo. Sul punto, si ritiene condivisibile quanto statuito dal giudice dell'ordinanza, ad avviso del quale: "Né alcun contributo causale può ravvisarsi nel mal funzionamento dello sportello lato guida. In proposito i consulenti tecnici nominati nel corso del processo penale dal GUP di Tivoli hanno evidenziato che verosimilmente la portiera, a prescindere dalla deformazione, non si sarebbe potuta aprire dal lato del guidatore a causa della forte pressione dell'acqua fangosa, che riempiva progressivamente il sottopasso in cui era intrappolata l'automobile. Sul punto la relazione tecnica elaborata dai CCtt del GUP (cfr. doc. n. 25) a pagina 62 evidenzia “(…) la conducente abbia tentato di uscire dall'abitacolo, la portiera sinistra, (…) soggetta alla pressione esercitata dall' acqua sulla fiancata esterna, potrebbe essersi bloccata;
(…). Tuttavia i video presenti in Atti, relativi alla estrazione della vettura dal sottopasso, mostrano che in quel momento la portiera di sinistra si è invece aperta, anzi tale movimento si è determinato pressoché spontaneamente (…). Probabilmente la condizione che si è realmente determinata è perciò intermedia: la portiera, a causa dei danneggiamenti pregressi, mostrava rilevanti difficoltà di apertura (…) che però, in condizioni favorevoli, potevano essere superate esercitando un'azione decisa e una certa forza;
al momento dell'evento, però, questa forza non sarà bastata a vincere sia la resistenza meccanica delle lamiere parzialmente sovrapposte, sia l'enorme spinta prodotta dal volume d'acqua in cui il veicolo era immerso. ”. Inoltre, come condivisibilmente prospettato dalla difesa di parte attrice, vale anche richiamare il principio della fisica in ragione del quale, per un fenomeno di vasi comunicanti e di pressione, lo sportello di una vettura che progressivamente affonda nelle acque si aprirà solo quando l'interno dell'auto sarà completamente allagata, non residuando più aria nell'abitacolo. Questo significa che anche ove la portiera della vettura condotta dalla Sig.ra fosse stata integra, la stessa, non si sarebbe potuta aprire fino a quando Pt_2 la pressione tra l'esterno e l'interno dell'abitacolo non si fosse equilibrata, ovvero fino a quando l'abitacolo non fosse rimasto completamente riempito di acqua”. Anche il quarto motivo di doglianza (In via subordinata: Illegittimità della sentenza in relazione al quantum debeatur, nella parte in cui riconosce il risarcimento del danno in favore dell'appellata in misura superiore rispetto al valore monetario base e in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano – Errata e Insufficiente motivazione sull'argomento – Illogicità della motivazione”) va respinto. Parte appellante ha dunque evidenziato che il giudice dell'ordinanza ha riconosciuto all'odierna appellata, madre della defunta , il danno Controparte_1 Parte_2 da perdita parentale in misura errata dal momento che dell'intensità del legame esistente fra la madre e la IA non è stata data sufficiente prova nel corso del giudizio di primo grado. Il giudice dell'ordinanza, invero, basandosi sulla testimonianza resa da
[...]
- che ha confermato la circostanza del capitolo letto, ovvero che Tes_1 Pt_2 prima del suo decesso, e da almeno 10 anni, si era presa cura della madre
[...]
, ed ha poi precisato che la viveva con la madre, da quanto Controparte_1 Pt_2 si era separata, e con il figlio - della cui attendibilità non si ritiene vi sia motivo alcuno di dubitare, quanto alla liquidazione del danno ha statuito che “risulta comprovato tanto il rapporto di filiazione fra la vittima del tragico evento e la odierna ricorrente (cfr. doc. 1) quanto la convivenza della madre con la IA (cfr. doc. 27).
Proprio in virtù del rapporto intercorrente fra le due, nonché dell'esclusione di qualsiasi concorso di colpa con la danneggiata, condivisibilmente, il giudice di prime cure ha statuito che “il danno subito dalla madre per la tragica e improvvisa morte della IA con la quale conviveva e che a lei si dedicava con costanza non può che attestarsi su quantificazioni superiori rispetto al valore monetario di base utilizzato dalle tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2021 (cui, per ragioni di uniformità delle decisioni di merito, questo giudice ritiene di aderire).” . In conclusione, per le ragioni tutte esposte, l'appello è infondato e va respinto.
Anche per il presente grado va fatta applicazione del criterio della soccombenza e le spese di lite, poste in capo alla parte appellante, vanno liquidate come da dispositivo, nella misura media in relazione al valore della causa, alla corrispondente complessità della controversia e alle questioni trattate, con esclusione della fase trattazione/istruttoria in quanto la prima è consistita in un solo rinvio e la seconda non si è tenuta affatto (cfr. Cass. Civ. n. 10206/21). Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 14.239,00 oltre accessori di legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante. Così deciso nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Marianna D'Avino Sentenza redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Oriana Lombardi.
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero RG. 5258/2021 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Emilio Ricci)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(Avv. Marco Di Andrea)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza repert. n. 2032/2021 del 27/07/2021 resa dal Tribunale di Tivoli nel procedimento RG n. 4951/2017
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il Tribunale di Tivoli con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. n. 2032/2021, sciogliendo la riserva assunta nel procedimento introdotto da nei Controparte_1 confronti del ha così statuito: “accoglie la domanda e, per Controparte_2
l'effetto, condanna il in persona del p.t., al Controparte_2 CP_3 pagamento in favore di , a titolo di risarcimento del danno non Controparte_1 patrimoniale, della somma di euro 285.000,00 oltre gli interessi compensativi dalla data del sinistro (11 dicembre 2008) a quella della ordinanza definitiva, da calcolarsi secondo il tasso legale annuo, sulla somma devalutata secondo l'indice Istat del mese di dicembre 2008 e poi via via rivalutata, ed oltre gli interessi legali calcolati sulla somma finale liquidata, dalla data della irrevocabilità della presente ordinanza fino all'effettivo soddisfo;
condanna l'ente resistente alla refusione, in favore dell'Erario, delle spese di lite che liquida in euro 6.339,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti della presente ordinanza.”. Il ha proposto appello ed ha così concluso: “Voglia la Corte Controparte_2 d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma dell'impugnata Ordinanza Repert. n. 2032/2021 del 27/07/2021 resa nel procedimento RG n. 4951/2017 del Tribunale Civile di Tivoli, Dott. Maria Luisa Messa, comunicata il 27/07/2021: IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà dell'ordinanza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'Ordinanza Repert. n.2032/2021 del 27/07/2021 resa nel procedimento RG n. 4951/2017 del Tribunale Civile di Tivoli, Dott. Maria Luisa Messa, comunicata il 27/07/2021, tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Rigettare tutte le domande formulate nel ricorso dalla Sig.ra nei confronti del Controparte_1 [...]
sia perché prescritte, sia perché inammissibili e/o infondate in fatto e CP_2 in diritto, vista anche l'efficacia di giudicato della sentenza n. 6293 del 27/12/2017 della Corte di Appello di Roma – I penale emessa nei confronti di nel CP_4 presente giudizio ai sensi dell'art. 652 c.p.c. e/o 654 c.p.c; IN VIA SUBORDINATA, in riforma dell'ordinanza Repert. n. 2032/2021 del 27/07/2021 resa nel procedimento RG n. 4951/2017 del Tribunale Civile di Tivoli, Dott. Maria Luisa Messa, comunicata il 27/07/2021, ridurre l'importo del risarcimento tenendo conto del concorso di colpa del danneggiato pari almeno al 50% nella causazione del sinistro;
IN OGNI CASO, condannare l'appellata al pagamento di spese o onorari di causa, oltre a IVA e CPA e spese generali del doppio grado di giudizio.”. Instaurato il contraddittorio, si è costituita (madre di Controparte_1 [...]
deceduta) che ha contestato la fondatezza dell'appello e ha domandato: Pt_2
“Voglia, ogni contraria deduzione, eccezione e produzione disattesa, accogliere le seguenti conclusioni: in ogni caso, accertato e dichiarato che in specie non ricorrono i gravi e fondati motivi di cui all'art. 283 c.p.c., non in termini di fumus boni iuris e/o non in termini di periculum in mora, rispetto al quale requisito, peraltro, controparte nulla ha prodotto e comprovato, respingere l'avversa istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'ordinanza impugnata, avente Repert. n. 2032/2021 del 27/07/2021, pubblicata il 27/07/2021 dal Tribunale di Tivoli, Giudice Dr.ssa Maria Luisa Messa, a definizione del processo iscritto a numero di R.G. 4951/2017; in via preliminare in rito, accertare e dichiarare che l'avverso atto di appello non rispetta i criteri di forma di cui all'art. 342 c.p.c. e per l'effetto, dichiararlo inammissibile e rigettarlo, con conferma integrale della ordinanza di primo grado Repert. n. 2032/2021 del 27/07/2021, pubblicata il 27/07/2021 dal Tribunale di Tivoli, Giudice Dr.ssa Maria Luisa Messa, a definizione del processo iscritto a numero di R.G. 4951/2017; in via subordinata e comunque, preliminare, accertare e dichiarare che l'avverso atto di appello non ha una ragionevole probabilità di essere accolto ex art. 348-bis c.p.c. e per l'effetto, dichiararlo inammissibile e rigettarlo, con conferma integrale della ordinanza di primo grado Repert. n. 2032/2021 del 27/07/2021, pubblicata il 27/07/2021 dal Tribunale di Tivoli, Giudice Dr.ssa Maria Luisa Messa, a definizione del processo iscritto a numero di R.G. 4951/2017; ove non fossero accolte le superiori eccezioni preliminari, nel merito, in accoglimento dei contenuti del presente atto, accertare e dichiarare che i motivi di gravame ex adverso proposti sono infondati in fatto e in diritto e destituiti di fondamento probatorio e per l'effetto, rigettare in toto l'avverso atto di appello, con conferma integrale della ordinanza di primo grado Repert. n. 2032/2021 del 27/07/2021, pubblicata il 27/07/2021 dal Tribunale di Tivoli, Giudice Dr.ssa Maria Luisa Messa, a definizione del processo iscritto a numero di R.G. 4951/2017; in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”. La causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il fatto è così narrato (cfr. ordinanza ) “il giorno 11 dicembre 2008, alle ore 5.00 circa, sotto una pioggia battente, l'autovettura Renault Twingo, Tg. CL 278 WJ, condotta dalla signora , IA della odierna ricorrente, mentre percorreva, Parte_2 diretta al lavoro, via Monti Sant'Ilario, nel Comune di Monterotondo Scalo, con direzione di marcia verso Via Salaria, veniva trascinata dalle acque provenienti dai terreni agricoli confinanti, a loro volta invasi dalle acque provenienti dallo straripamento del Fosso del SA, e finiva nel sottopasso ferroviario ivi presente, all'interno del quale veniva sommersa completamente dall'acqua che aveva nel frattempo raggiunto l'altezza di circa tre metri. I tentativi della signora di Pt_2 mettersi in salvo risultavano vani in quanto la stessa non riusciva ad uscire dall'automobile e decedeva per annegamento. A seguito del tragico evento si è aperto un procedimento penale che ha visto imputato, tra gli altri, l'allora Sindaco di
, ed un procedimento civile di natura risarcitoria introdotto dal figlio CP_2 della vittima nei confronti dell'ente locale. Il procedimento penale si è concluso con una sentenza irrevocabile di assoluzione dell'imputato con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, mentre il procedimento civile si è concluso con l'accoglimento della domanda attorea.”. Ed è proprio all'iter logico e motivazionale della sentenza di I grado n. 494/2018 relativa al procedimento civile di natura risarcitoria introdotto dal figlio della vittima parimenti resa dal Tribunale di Tivoli (in data 30 marzo 2018 nel Persona_1 giudizio avente n. 200116/2011), che rimanda diffusamente, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., il giudice dell'ordinanza impugnata.
Con l'ordinanza oggetto di impugnazione il giudice di primo grado, premesso il richiamo alle argomentazioni della sentenza detta (n. 494/2018) ha accolto la richiesta di risarcimento del danno per responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c.. e, come detto, ha accolto la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, ha condannato il in persona del sindaco p.t. al risarcimento Controparte_2 del danno non patrimoniale liquidato in euro 285.000,00, somma riconosciuta sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano, ritenuto provato tanto il rapporto di filiazione fra la vittima del tragico evento e la ricorrente, quanto la convivenza. In particolare, il Tribunale ha rigettato sia l'eccezione di giudicato ex artt. 652 e 654 c.p.p. svolta dal relativa alla sentenza con la quale la Corte Controparte_2
d'Appello di Roma aveva assolto il Sindaco del perché “il Controparte_2 fatto non costituisce reato”, sia l'eccezione di prescrizione, la quale però non è stata riproposta nel presente giudizio d'impugnazione. Tale decisione è stata qui impugnata con atto di appello, alla cui integrale lettura si rinvia quale parte espressa e necessaria di questa sentenza, sulla scorta di motivi rubricati e in estrema sintesi individuabili come segue. Con il primo, “Omesso giudizio su un fatto decisivo della controversia - Insussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità invocata dall'attore, in capo al - Assoluzione del Sindaco del Controparte_2 [...]
per l'omicidio colposo, con sentenza n. 6293 del 27.12.2017 della Corte CP_2 di Appello di Roma - I penale – Efficacia di giudicato” in quanto il primo giudice non aveva tenuto in considerazione il fatto che la Corte d'Appello di Roma – Sez. I Penale aveva assolto il Sindaco del ritenendolo non responsabile Controparte_2 della morte di “perché il fatto non costituisce reato”. Parte_2
Il Tribunale aveva escluso l'applicabilità di detta sentenza d'appello, divenuta peraltro definitiva in quanto non impugnata dal P.M., mentre, invece, aveva efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 652 c.p.p., o in subordine, ai sensi dell'art. 654 c.p.p..
Con il secondo “Illegittimità della sentenza, nella parte in cui afferma che
l'odierno appellante non ha dato prova di aver espletato la vigilanza, il controllo e la manutenzione dovuti” poichè il giudice, incorrendo in un vizio di errata motivazione e di errata interpretazione delle prove, ha affermato che il non avrebbe CP_2 dimostrato di aver esercitato sia sul sottopasso ferroviario di via Monti Sant'Ilario, sia sul Fosso del SA, poi esondato, la vigilanza, il controllo e la manutenzione che gli competevano, dunque non aveva dimostrato di essere esente da colpa. Tale accertamento era errato per molteplici motivi, primo fra tutti perché il CP_2 aveva la custodia del solo sottopasso ferroviario, non anche del Fosso del SA, luogo in cui si era verificato lo straripamento che aveva provocato l'allagamento della via e del sottopasso a causa della “strutturale carenza di officiosità idraulica”, così come sul punto affermato dalla perizia Per_2
Per il giudice dell'ordinanza impugnata, il era al corrente del fatto che il fosso CP_2 straripasse a causa dell'omessa manutenzione e che era inefficiente allo svolgimento delle sue funzioni, creando per questo problematiche non solo ai frontisti ma anche al sottopasso ferroviario, e di conseguenza, era prevedibile ed evitabile da parte del la situazione di pericolo immanentemente connessa alla struttura del bene CP_2 demaniale. Inoltre, il Primo Giudice erroneamente ha argomentato, che il sottopasso era dotato di due pompe, di cui una non funzionante e, comunque, non idonee a sopportare una portata d'acqua quale quella della esondazione, e che il avrebbe dovuto CP_2 prevedere l'evento anche perché l'allagamento (del sottopasso), si era già verificato nel 2004 e nel 2005. Con il terzo, “Omessa pronunzia su fatto decisivo della controversia – Omessa valutazione e accertamento di responsabilità per l'evento dannoso in capo alla Provincia di Roma, a , al e ai frontisti” l'appellante CP_5 Controparte_6 ha criticato l'ordinanza nella parte in cui aveva omesso di valutare ed esaminare quanto dedotto ed eccepito dalla difesa relativamente alla responsabilità di altri soggetti quali la Provincia di Roma, , il e i frontisti. CP_5 Controparte_6
Per il , inoltre, il giudice di prime cure aveva erroneamente Controparte_2 escluso il concorso di colpa ex art. 1227, co. 2, c.c. di nella causazione Parte_2 dell'evento dannoso in cui la stessa ha trovato la morte.
Con il quarto, “In via subordinata: Illegittimità della sentenza in relazione al quantum debeatur, nella parte in cui riconosce il risarcimento del danno in favore dell'appellata in misura superiore rispetto al valore monetario base e in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano – Errata e Insufficiente motivazione sull'argomento – Illogicità della motivazione” per l'appellante non era stato provato il danno da perdita parentale poiché basato su una testimonianza poco attendibile, inoltre nella valutazione non erano state tenute in conto le concause e le relative responsabilità, che avrebbe comportato una rideterminazione del quantum con un concorso di colpa al 50% con il danneggiato e la riduzione dell'importo di risarcimento. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio contiene gli elementi prescritti dall'art. 342 c.p.c. (Cass.27199/2017). L'appello proposto non è fondato e va rigettato. La prima censura con la quale, come detto, il ha criticato Controparte_2 la decisione nella parte in cui non ha valutato quanto statuito dalla Sezione penale di questa Corte di Appello (sentenza n. 6293/2017 emessa in data 27.12.2017), con la quale è stato assolto il sindaco del per il reato di Parte_3 omicidio colposo ex art. 589 c.p., il cui giudicato definitivo aveva efficacia nel presente giudizio, va disattesa. Invero, a prescindere dall'efficacia o meno di giudicato, invocata dall'appellante, ma contestata dall'appellata perchè non documentata l'asserita irrevocabilità, va richiamato il disposto normativo di cui all'art. 652, co. 1, c.p.p “La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell'articolo 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato”. L'art. 654 c.p.p., poi, così recita “Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa”.
Ciò posto, in primo luogo, nel caso di specie difetta il requisito della identità sotto il profilo soggettivo tra le parti del presente giudizio civile e quelle del giudizio penale conclusosi con sentenza n. 6293/2017 emessa in data 27.12.2017 con cui la Prima Sezione penale di questa Corte ha assolto il Sindaco del . Controparte_2
Sul punto si è espressa a più riprese la Suprema Corte, la quale circa il menzionato requisito della necessaria medesimezza delle parti tra il giudizio civile e il giudizio penale, ha affermato che: “l'efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile, di cui all'art. 654 c.p.p., postula, sotto il profilo soggettivo, la perfetta coincidenza delle parti tra i due giudizi, vale a dire che non soltanto l'imputato, ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo penale” (così Cass. civ., Sez. III, ord. 29.11.2018, n. 30838; cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. III, 20.9.2006, n. 20325). Orbene, parte di questo giudizio civile è , madre di Controparte_1 Parte_2 deceduta per annegamento nel sottopasso ferroviario in via Monte Sant'Ilario, la quale non si è costituita parte civile nel giudizio penale nei confronti (fra gli altri) del Sindaco del Comune di , non prendendo parte di conseguenza nel CP_2 giudizio penale. Pertanto, manca la “perfetta coincidenza delle parti tra i due giudizi” necessaria affinché la sentenza penale irrevocabile esplichi efficacia di giudicato nel giudizio civile ex artt. 652 e 654 c.p.p. In secondo luogo, osta a che la sentenza di assoluzione del Sindaco del Comune di esplichi efficacia di giudicato nel presente giudizio civile anche la CP_2 formula assolutoria utilizzata, vale a dire “perché il fatto non costituisce reato”.
Sul punto, parte appellante ha dedotto che, sebbene l'art. 652 c.p.p. si riferisca espressamente alla formula “perché il fatto non sussiste” quale presupposto affinché la sentenza penale di assoluzione possa avere efficacia di giudicato nel giudizio civile, tuttavia in base ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità “non assume rilievo, ai fini dell'esercizio dell'azione civile, la circostanza che l'imputato non sia stato assolto con tale ultima formula in quanto la sentenza, contenendo l'accertamento dell'insussistenza del fatto, produrrebbe comunque l'effetto di giudicato nel giudizio civile” (Cass. pen., Sez. IV, 26.10.2017, n. 1229). L'orientamento prevalente della giurisprudenza è, invece, di diverso avviso, poiché
“l'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata 'perché il fatto non costituisce reato' non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., nel giudizio civile di danno, nel quale – attesa l'autonomia e la separatezza tra giudizio civile e giudizio penale sottolineata anche dalle Sezioni Unite penali della S.C. (sent. n. 22065 del 2021) – compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio, e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale.” (così Cass, civ., Sez. III, 25.11.2021, n.36638). A ciò si aggiunga il rilievo in base al quale, nel caso di specie, il fatto che nel giudizio penale siano stati reputati “non ravvisabili profili di colpa nella condotta tenuta dal , non impedisce che il CP_4 Controparte_2 sia ritenuto responsabile per omessa custodia ex art. 2051 c.c. dal momento che secondo l'orientamento consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. ord. 1.2.2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483; Cass. civ., SS.UU., 30.6.2022, n. 20943; cfr. Cass., 27.4.2023, n. 11152), la responsabilità dell'art. 2051 c.c. è di natura oggettiva, che “può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (cfr. Cass cit 11152/2023). Sul punto, volendo tenere in considerazione tutto quanto accertato con la sentenza n. 6293/2017 emessa dalla Sezione penale di questa Corte di Appello alla cui considerazione questo giudice è stato sollecitato da parte appellante, giova ricordare come sia stato ivi statuito che “è un dato pacifico quindi che il decesso della donna sia eziologicamente riconducibile all'evento di esondazione de quo.”.
Condivisibilmente, secondo il giudice dell'ordinanza impugnata, “se nel procedimento penale, l'insufficienza di elementi atti a ritenere la prevedibilità dell'evento, è causa di esclusione di responsabilità per mancanza di elemento soggettivo, non altrettanto è a dirsi nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c. e ciò ove si consideri che la responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia, a norma dell'art. 2051 c.c., ha natura oggettiva, e prescinde dalla colpa del custode.”. Pertanto, se l'accertamento del solo nesso causale esclude l'attribuibilità all'imputato della condotta integrante il reato contestato, può essere invece sufficiente affinché al custode sia attribuita la responsabilità per la verificazione dell'evento dannoso ex art. 2051 c.c., salvo il verificarsi del fortuito. Anche la seconda doglianza con la quale il ha, dunque, Controparte_2 dedotto di non essere responsabile del decesso di dal momento che il Parte_2 tragico evento, piuttosto, era stato causato dall'esondazione del Fosso del SA per via di una “strutturale carenza di officiosità idraulica”, che, in ogni caso, la custodia di tale Fosso non spettava al e che il Fosso del SA non Controparte_2 rientrava nell'elenco dei corsi d'acqua pericolosi per la popolazione e le infrastrutture, cosicchè ricorrevano gli estremi del fortuito, ed anche in parte del concorso della vittima per lo stato di inefficienza della vettura, con conseguente esonero della stessa da responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., non è fondata. Il giudice dell'ordinanza impugnata ha ritenuto responsabile il
[...]
per la morte di non in quanto custode del Fosso del CP_2 Parte_2
SA (corso d'acqua esondato), bensì perchè custode del sottopasso ferroviario di via Monti Sant'Ilario, luogo in cui si è verificato l'evento morte. Infatti, il in forza della consegna del sottopasso effettuata Controparte_2 dall'Ente Ferrovie dello Stato il 9.6.1987 (cfr. doc. 18 verbale di consegna e doc. 19 relazione di CTU espletata su disposizione del GUP nel corso del processo penale Prof. Ing. e Prof. Ing. ove è scritto “Il sottopasso ferroviario in cui Persona_3 Persona_4 si è verificato il sinistro è di proprietà dell'Ente RFI (Gruppo Ferrovie dello Stato); il
ne risulta usuario, in forza di una Convenzione con l'Ente Controparte_2 ferroviario, sebbene non sia risultato possibile accertare, sulla base di elementi pienamente probanti, l'appartenenza del manufatto al territorio comunale”) è divenuto responsabile della custodia e della manutenzione del sottovia e di conseguenza, esclusivo responsabile per la morte di , ai sensi dell'art. Parte_2
2051 c.c..
Inoltre, la responsabilità del di per la custodia e la Pt_4 CP_2 manutenzione del menzionato sottopasso si evince non solo dalla convenzione stipulata con l'Ente Ferrovie dello Stato il 9.6.1987, ma a monte, in virtù del fatto che il sottopasso ferroviario sito in via Monti Sant'Ilario insiste sul territorio del Comune di . A questa conclusione conduce quanto osservato dal CTU Ing. CP_2 Per_5
(nominato nel corso del giudizio civile di I grado intentato da ),
[...] Persona_1 il quale, pur tenendo in considerazione il fatto che sul punto la CTU espletata su disposizione del GUP dal Prof. Ing. e dal Prof. Ing. non Persona_3 Persona_4 prendeva posizione, concludeva constatando che, in relazione all'elaborato grafico inserito nel fascicolo del Comune di , “si rileva che il sottopasso è CP_2 rappresentato interamente nel territorio comunale di ”. (doc. 20 CP_2 fascicolo di parte attrice- I grado, pag.5) Le medesime conclusioni sono inoltre rinvenibili anche nella relazione resa dal CT del PM Ing. doc. 12 fascicolo di Per_2 parte attrice – I grado, pag. 81). In secondo luogo, parte appellante ha dedotto che l'esondazione del Parte_5 ha costituito un evento imprevedibile e inevitabile e dunque la causa esclusiva del verificarsi del tragico evento. In particolare, il ha argomentato di aver espletato la Controparte_2 manutenzione ordinaria delle pompe idriche di cui era dotato il sottopasso, manutenzione che peraltro veniva effettuata il giorno prima del tragico evento (in data 10 dicembre 2008) – come rilevato con la sentenza di assoluzione del Sindaco in sede penale - e che benché funzionanti, non erano comunque sufficienti per affrontare un evento eccezionale quale l'esondazione del Fosso del SA. Per queste ragioni, l'esondazione aveva integrato gli estremi del fortuito, e come tale, era da escludersi la responsabilità del CP_2
In realtà, tale critica non è condivisibile, poiché, così come come risulta dagli atti del giudizio di primo grado, l'esondazione del Fosso del SA con conseguente allagamento del sottopasso di via Monti Sant'Ilario non ha costituito affatto un evento eccezionale e imprevedibile.
Infatti, già in occasioni precedenti si era verificato l'allagamento del sottopasso di via Monti Sant'Ilario, e precisamente il giorno 20.2.2004, così come comunicato dai proprietari degli immobili ivi siti che avevano dovuto ricorrere all'intervento dei Vigile del Fuoco (v. docc. n. 14 fascicolo di parte attrice– primo grado di giudizio). Con raccomandata A.R. a firma dell'avv. risulta come a causa delle forti CP_7 precipitazioni piovose avvenute nei giorni 19 e 20 febbraio 2004 “Nel sottopassaggio posto al di sotto della ferrovia che affianca le abitazioni quella mattina, si erano accumulati ben tre metri di acqua”, vale a dire un allagamento della medesima portata di quello che ha causato la morte per annegamento di . Parte_2
La portata di questo precedente allagamento del sottopasso ferroviario di Monti Sant'Ilario, e la relativa pericolosità dello stesso, la si ricava anche dalla relazione resa dall'Ing. CTU nominato nel corso del giudizio civile di I grado intentato da Persona_5
(doc. 20 fascicolo di parte attrice I grado). Nella relazione dell'Ing. Persona_1
peraltro richiamata dall'ordinanza oggetto di questo gravame, al punto 9 si Per_5 trova anzitutto menzione, in via generale, dei precedenti allagamenti del sottopasso, vale a dire sia di quello avvenuto nel febbraio del 2004 che di quello occorso nel dicembre del 2005 e di cui si dirà a breve;
ma, in particolare, la relazione con un rimando alla CT del PM dell'Ing. attesta che l'allagamento del 20 Persona_6 febbraio 2004 aveva raggiunto una portata di 3 metri d'acqua. Inoltre, dell'entità di questo precedente allagamento del sottopasso ferroviario si trova menzione anche nella missiva indirizzata dal Comune di al Responsabile p.o. servizio CP_2 supporto amministrativo (prot. N. 460/0; doc. 15 fascicolo di parte attrice I grado) contente un riepilogo dell'allagamento medesimo avvenuto nel febbraio del 2004 e in cui si legge “In data 20.02.2004 fra le ore 8,00 e le ore 9,00 sono pervenute all'Ufficio
Servizi Tecnologici diverse richieste di intervento per allagamenti e frane che durante la notte si erano verificate nell'ambito del territorio comunale a causa delle piogge incessanti che avevano avuto inizio dalla mattina del 19 febbraio.” Di seguito, nella missiva si legge che nella zona del sottopasso ferroviario di Monti Sant'Ilario “tutta l'area del sottopassaggio era allagata, e l'acqua mista a fango aveva raggiunto un'altezza di circa 3 metri.”. Il medesimo allagamento del sottopasso di via Monti Sant'Ilario si ripeteva in data 3.12.2005 circa il quale dalla raccomandata inviata dall'avv. si Controparte_8 ricava che “in occasione dell'intenso temporale abbattutosi sulla zona, i locali dei miei clienti sono stati invasi da una notevole quantità d'acqua e melma tracimate dal fosso di scolo che da Vallericca attraversando la Via Salaria sbocca nel Tevere. Le acque del fosso sono tracimate in prossimità del sottopasso di Via di Vallericca dove la presenza di arbusti, rami, detriti e materiale di ogni genere aveva formato una sorta di sbarramento impedendo il normale deflusso. Dopo pochi minuti, il sottopasso, un tratto della Via Salaria, il piazzale e i locali dei miei clienti venivano invasi da fiume di acqua e melma” (v. doc. n. 16 del fascicolo di parte attrice – primo grado di giudizio). Del pari, anche il fatto che quel giorno sarebbero cadute forti piogge in quel territorio non ha costituito una circostanza imprevedibile per il Comune di . CP_2
Al contrario, è documentato in atti che la Prefettura di Roma segnalò tempestivamente, con telex ai sindaci e dunque anche al Controparte_2 la previsione di forti precipitazioni nella Regione Lazio sin dal 10.12.2008. Più precisamente, nella nota menzionata si leggeva: “dalla notte di mercoledì 10 dicembre 2008, e per le successive 24-26 si prevedono: precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensità anche nel Lazio” per le quali la aveva disposto di allertare le strutture della protezione civile per CP_9 consentire immediato intervento (v. doc. n. 13-missiva della prefettura). Pertanto, alla stregua di ciò, l'esondazione verificatasi in data 11 dicembre 2008 non ha rappresentato per l'Amministrazione Comunale un evento eccezionale e imprevedibile, tale da poter integrare di conseguenza il caso fortuito.
Anche il terzo motivo di appello (“3. Omessa pronunzia su fatto decisivo della controversia – Omessa valutazione e accertamento di responsabilità per l'evento dannoso in capo alla Provincia di Roma, a , al e ai CP_5 Controparte_6 frontisti”) non è fondato. Il ha, dunque, eccepito l'erroneità dell'ordinanza CP_2 Controparte_2 impugnata nella parte in cui non ha ritenuto responsabile la Provincia di Roma,
[...]
, il e i frontisti. CP_5 Controparte_6
In particolare, l'appellante ha rappresentato che sussisteva la responsabilità di
[...]
in quanto il del SA nella parte in cui era avvenuta l'esondazione, CP_5 Pt_5 nonché il ponticello interno all'ambito agricolo ricadevano nel Comune di CP_5 custode del corso d'acqua esondato (Fosso del SA); allo stesso modo, quella della Provincia di Roma “in quanto ha la custodia per legge e quindi la manutenzione del fosso (denominato Pantanelle) nel tratto compreso fra la ferrovia e il Tevere su cui, in regime normale, affluisce l'acqua del Fosso del SA che del in Controparte_6 quanto ai sensi dell'art. 34 della R.L. 53/98 ha la gestione e manutenzione di tutti i corsi d'acqua tra cui appunto il Fosso del casale e già prima dell'incidente aveva effettuato lavori di manutenzione del fosso in esame senza, a loro avviso, averne l'onere”; ed, altresì, la responsabilità dei frontisti perché “hanno modificato gli argini e i margini dei fossi e ai sensi della normativa vigente hanno l'onere della manutenzione dei fossi quando la stessa non viene attribuita ad un ente territoriale.”. Anche sul punto, quel che rileva è il soggetto sul quale grava l'obbligo di custodire il luogo in cui si è verificato l'evento morte, vale a dire il sottopasso ferroviario sito in via Monti Sant'Ilario. Pertanto, la causa dell'evento morte, come correttamente ritenuto nell'ordinanza impugnata, è da ricercarsi nella condotta imprudente e negligente tenuta dal custode del sottopasso, vale a dire del
[...]
, che avrebbe potuto e dovuto attivarsi per impedire che si verificasse CP_2 la situazione di pericolo creatasi, tenuto conto, per quanto detto, anche delle precedenti situazioni analoghe e delle preannunciate precipitazioni, ciò poi in disparte della mancata manutenzione e pulizia del Fosso del SA da parte di , CP_5 della Provincia di Roma e del e delle Controparte_10 modifiche apportate dai frontisti agli argini dei fossi.
Infatti, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la condotta di soggetti terzi esclude la responsabilità del solo ove questa integri gli estremi del fortuito e sia tale Controparte_2 da assume una efficienza causale autonoma. Tuttavia, nel caso di specie, né le condotte dei terzi, né tantomeno l'esondazione integrano gli estremi del caso fortuito. Infatti, per le medesime ragioni esposte in relazione al precedente motivo di appello, l'esondazione del Fosso del SA, non può essere ritenuta una circostanza imprevedibile e inevitabile né la si può ritenere la causa della morte di , Parte_2 bensì ha rappresentato una contingenza che ha dato luogo ad una situazione di pericolo all'interno del sottopasso non governata e non evitata dal
[...]
, benché per lo stesso ciò fosse possibile. CP_2
Se ne deduce che il giudice di primo grado ha correttamente escluso la responsabilità di altri soggetti per la morte di . Parte_2
Neppure si può ritenere che con la propria condotta la stessa ha Parte_2 concorso colposamente ai sensi dell'art. 1227 co.2 c.c. alla causazione del decesso come invece sostenuto dall'odierno appellante, ad avviso del quale la circostanza che la vettura della vittima fosse danneggiata all'altezza dello sportello anteriore lato guida al momento dell'incidente “ha impedito la pronta fuga” dal veicolo. Sul punto, si ritiene condivisibile quanto statuito dal giudice dell'ordinanza, ad avviso del quale: "Né alcun contributo causale può ravvisarsi nel mal funzionamento dello sportello lato guida. In proposito i consulenti tecnici nominati nel corso del processo penale dal GUP di Tivoli hanno evidenziato che verosimilmente la portiera, a prescindere dalla deformazione, non si sarebbe potuta aprire dal lato del guidatore a causa della forte pressione dell'acqua fangosa, che riempiva progressivamente il sottopasso in cui era intrappolata l'automobile. Sul punto la relazione tecnica elaborata dai CCtt del GUP (cfr. doc. n. 25) a pagina 62 evidenzia “(…) la conducente abbia tentato di uscire dall'abitacolo, la portiera sinistra, (…) soggetta alla pressione esercitata dall' acqua sulla fiancata esterna, potrebbe essersi bloccata;
(…). Tuttavia i video presenti in Atti, relativi alla estrazione della vettura dal sottopasso, mostrano che in quel momento la portiera di sinistra si è invece aperta, anzi tale movimento si è determinato pressoché spontaneamente (…). Probabilmente la condizione che si è realmente determinata è perciò intermedia: la portiera, a causa dei danneggiamenti pregressi, mostrava rilevanti difficoltà di apertura (…) che però, in condizioni favorevoli, potevano essere superate esercitando un'azione decisa e una certa forza;
al momento dell'evento, però, questa forza non sarà bastata a vincere sia la resistenza meccanica delle lamiere parzialmente sovrapposte, sia l'enorme spinta prodotta dal volume d'acqua in cui il veicolo era immerso. ”. Inoltre, come condivisibilmente prospettato dalla difesa di parte attrice, vale anche richiamare il principio della fisica in ragione del quale, per un fenomeno di vasi comunicanti e di pressione, lo sportello di una vettura che progressivamente affonda nelle acque si aprirà solo quando l'interno dell'auto sarà completamente allagata, non residuando più aria nell'abitacolo. Questo significa che anche ove la portiera della vettura condotta dalla Sig.ra fosse stata integra, la stessa, non si sarebbe potuta aprire fino a quando Pt_2 la pressione tra l'esterno e l'interno dell'abitacolo non si fosse equilibrata, ovvero fino a quando l'abitacolo non fosse rimasto completamente riempito di acqua”. Anche il quarto motivo di doglianza (In via subordinata: Illegittimità della sentenza in relazione al quantum debeatur, nella parte in cui riconosce il risarcimento del danno in favore dell'appellata in misura superiore rispetto al valore monetario base e in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano – Errata e Insufficiente motivazione sull'argomento – Illogicità della motivazione”) va respinto. Parte appellante ha dunque evidenziato che il giudice dell'ordinanza ha riconosciuto all'odierna appellata, madre della defunta , il danno Controparte_1 Parte_2 da perdita parentale in misura errata dal momento che dell'intensità del legame esistente fra la madre e la IA non è stata data sufficiente prova nel corso del giudizio di primo grado. Il giudice dell'ordinanza, invero, basandosi sulla testimonianza resa da
[...]
- che ha confermato la circostanza del capitolo letto, ovvero che Tes_1 Pt_2 prima del suo decesso, e da almeno 10 anni, si era presa cura della madre
[...]
, ed ha poi precisato che la viveva con la madre, da quanto Controparte_1 Pt_2 si era separata, e con il figlio - della cui attendibilità non si ritiene vi sia motivo alcuno di dubitare, quanto alla liquidazione del danno ha statuito che “risulta comprovato tanto il rapporto di filiazione fra la vittima del tragico evento e la odierna ricorrente (cfr. doc. 1) quanto la convivenza della madre con la IA (cfr. doc. 27).
Proprio in virtù del rapporto intercorrente fra le due, nonché dell'esclusione di qualsiasi concorso di colpa con la danneggiata, condivisibilmente, il giudice di prime cure ha statuito che “il danno subito dalla madre per la tragica e improvvisa morte della IA con la quale conviveva e che a lei si dedicava con costanza non può che attestarsi su quantificazioni superiori rispetto al valore monetario di base utilizzato dalle tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2021 (cui, per ragioni di uniformità delle decisioni di merito, questo giudice ritiene di aderire).” . In conclusione, per le ragioni tutte esposte, l'appello è infondato e va respinto.
Anche per il presente grado va fatta applicazione del criterio della soccombenza e le spese di lite, poste in capo alla parte appellante, vanno liquidate come da dispositivo, nella misura media in relazione al valore della causa, alla corrispondente complessità della controversia e alle questioni trattate, con esclusione della fase trattazione/istruttoria in quanto la prima è consistita in un solo rinvio e la seconda non si è tenuta affatto (cfr. Cass. Civ. n. 10206/21). Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 14.239,00 oltre accessori di legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante. Così deciso nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Marianna D'Avino Sentenza redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Oriana Lombardi.