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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/10/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: AO EL DI Presidente estensore Federica Girfatti DI Claudia Ummarino DI, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 2693 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto DA
, nato a [...] il [...], parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 BORINO PINA, come da procura in atti;
e
, nata a [...] il [...], parte rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 NUNZIATA ANIELLO, come da procura in atti;
ricorrenti NONCHÉ P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data 18/11/2024, Parte_1 CP_1 secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le hanno proposto domanda di separazione e domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 07/05/2015, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Scafati (SA) (al N.5, Parte II, Serie A, Anno 2015). Dal matrimonio è nata una figlia, nata l'[...] a [...]. Per_1 Con sentenza non definitiva del giudizio è stata pronunziata la separazione personale dei coniugi (sentenza N.149 del 05/03/2025). Inoltre, non essendo la domanda di divorzio procedibile prima del decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa è stata rimessa sul ruolo del Presidente relatore. Trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi - e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – e divenuta irrevocabile la sentenza, si è provveduto ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 nonché la dichiarazione di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Ed infatti, con il richiamato provvedimento, il Tribunale di Nola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi. La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) I coniugi a vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto: nelle rispettive residenze la sigra
in Palma Campania in Via Sediari N. 262, il sig. in Acerra alla Via P. Colletta N. CP_1 Pt_1 16. 2) la casa coniugale sita in Acerra alla via P. Colletta è assegnata al sig. che continuerà Pt_1 ad abitare nel suddetto domicilio. La sig.ra si è trasferita stabilmente con la figlia minore, CP_1 da vari mesi, nel Comune di Palma Campania, pertanto, l'uso della casa coniugale è stato dismesso da svariato tempo. Gli arredi saranno assegnati al marito ad eccezione della camera da letto. Si specifica che, a tutt'oggi, il sig. sta pagando ingenti ratei mensili per l'arredo coniugale, per Pt_1 un importo di € 425,00 ed ha pertanto destinato tutti i propri risparmi sia all'acquisto dei mobili, che all'acquisto dell'auto della moglie. PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORE
3) La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, con residenza privilegiata presso la madre. Entrambi i genitori provvederanno ad adempiere gli obblighi nei confronti della figlia minore secondo il tenore di vita finora avuto. Tutte le attività ludico-sportivo, preventivamente concordate proseguiranno regolarmente, così come le attività ludico-sportive presso campi estivi e corsi per apprendimento di lingue straniere.
4) Il diritto di visita del padre sarà regolamentato nel seguente modo: il padre incontrerà la figlia due volte a settimana, il martedì e venerdì, dalle ore 16,00 alle ore 21,00. A settimane alterne, la minore incontrerà il padre dal venerdì, orario di uscita dalla scuola, fino alla domenica Per_1 ore 20,30 pernottando il venerdì e il sabato. Il padre, nei giorni in cui non incontra la figlia, potrà contattarla in videochiamata. La minore starà con il padre 15 giorni nel mese di luglio durante le ferie estive, e 5 giorni continuativi dal 1 settembre al 5 settembre, la minore durante le festività natalizie trascorrerà con un genitore ad anni alterni, il giorno della Vigilia di Natale, il giorno di Natale, Epifania, e il 31 e il Capodanno e Santo Stefano con l'altro genitore, due giorni consecutivi, durante le festività pasquali, compresi ad anni alterni il giorno di Pasqua e/o il Lunedì in Albis. Il giorno della festa del papà e della mamma, la minore lo trascorrerà con i rispettivi genitori, Per_1 cosi come il giorno dell'onomastico e compleanno trascorrerà la ricorrenza metà giornata Per_1 con un genitore e il pomeriggio con l'altro.
5) Il corrisponderà alla moglie, per il mantenimento della figlia, la somma di € 600,00 Pt_1 (seicento) mensili da versarsi entro il giorno 23 di ogni mese, da rivalutarsi, annualmente secondo gli indici ISTAT, mentre l'assegno unico sarà percepito per il 50% dalla sig.ra e per il 50% CP_1 dal sig. . Pt_1
6) A carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50% (cinquanta per cento), resteranno le spese straordinarie in favore della minore che, si ribadisce, devono essere obbligatoriamente concordate tra i coniugi, facendo riferimento al Protocollo per le spese straordinarie in essere presso il Tribunale di Nola, di cui i coniugi dichiarano di aver preso visione. 7) Entrambe le parti essendo economicamente autosufficienti rinunciano all'assegno di mantenimento.” Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Vanno disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge dell'1.12.1970 n. 898. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 2693 /2024, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Scafati (SA) il 07/05/2015 tra i coniugi e (trascritto nel registro degli atti di Parte_1 CP_1 matrimonio al N.5, Parte II, Serie A, Anno 2015);
2. conferma le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Scafati (SA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Scafati (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 17/10/2025
Il Presidente estensore
AO EL DI