Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/04/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2089 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Roberta Melas, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il Parte_2 C.F._2
09/07/1977, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Roberta Melas, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 04/12/2005, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sinnai, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Parte_2
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
[...]
1. Le due figlie minori e resteranno affidate ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, secondo il regime dell'affido condiviso, con collocamento presso l'abitazione materna, anche ai fini della residenza anagrafica, in Sinnai nella via Wagner n. 93.
2. L'abitazione familiare sita in Sinnai alla Via R. Wagner n. 93 resterà assegnata alla IG.ra , unitamente agli arredi, accessori e quant'altro ivi Parte_1 presente, fatta eccezione per gli effetti personali che il sig. potrà Parte_2 prelevare allorquando lascerà l'immobile.
3. Il IG, potrà tenere con sé le figlie minori il lunedì, mercoledì ed il Parte_2 venerdì dall'uscita di scuola e fino all'ora di cena, ovvero dopo cena fino alle ore 20.30/21.00, e tutte le domeniche dal pomeriggio, fino all'ora di cena alle ore 20.30/21.00.
4. La IG.ra si farà carico di accompagnare le figlie minori a scuola Parte_1 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, mentre il IG. si farà carico di Parte_2 andare a prenderle tutti i giorni all'uscita di scuola.
Le stesse, nei medesimi giorni, pranzeranno ogni giorno con il padre che poi si farà carico di ricondurle all'abitazione materna.
Pag. 2 di 4 Le vacanze natalizie e pasquali seguono il criterio dell'alternanza.
I giorni di Natale e Pasqua verranno trascorsi dalle figlie alternativamente con il padre o la madre, con la precisazione che quando le stesse trascorreranno col padre il 24 dicembre, il successivo 25 dicembre staranno con la madre e viceversa.
Qualora tra i genitori si raggiungesse un diverso accordo, a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro.
La stessa alternanza sarà prevista per Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Durante il periodo feriale, nei mesi di giugno, luglio, o agosto, le minori trascorreranno con ciascuno dei due genitori quindici giorni anche non consecutivi, da concordarsi con congruo preavviso, tenuto conto del periodo feriale di ciascuno dei due.
Sono sempre salvi diversi accordi da concordarsi, con preavviso di almeno due giorni, di volta in volta tra i genitori.
Qualora, nei giorni di spettanza con ciascun genitore, quest'ultimo sia impossibilitato a stare con i minori per ragioni lavorative, di salute, o altre impreviste e comprovate, imprevedibili, o urgenti, l'altro genitore dovrà essere previamente informato e, in caso di indisponibilità di quest'ultimo, le minori dovranno essere affidate a persona conosciuta da entrambi, o di cui venga reso noto il nominativo, sempre previo accordo con l'altro genitore.
5. Ciascun genitore provvederà al mantenimento delle figlie minori, mentre le spese di natura straordinaria, come previste dal Protocollo del Consiglio
Nazionale Forense, previamente concordate ed opportunamente giustificate, verranno ripartite nella misura del 50% ciascuno;
qualora siano anticipate da uno dei due genitori, l'altro dovrà provvedere al rimborso a richiesta e previa presentazione dei documenti giustificativi di spesa.
6. Entrambi i genitori si alterneranno ad accompagnare ogni martedì dalle ore
17.00 alle ore 19.00 la figlia minore al Centro San Biagio, ove Per_1 segue un percorso terapeutico.
7. I coniugi si impegnano, con il massimo spirito collaborativo, a mantenere tra loro relazioni improntate al rispetto ed alla considerazione reciproca, collaborando attivamente affinché la crescita delle figlie avvenga in un clima equilibrato e sereno.
I genitori si impegnano perciò a consultarsi l'uno con l'altro in merito ad ogni decisione che coinvolga la vita e l'educazione delle minori, a seguire principi educativi comuni ed inoltre si impegnano a tenerle estranee da ogni ipotesi di conflittualità.
I genitori si obbligano reciprocamente a non consentire interferenze di terzi soggetti estranei al nucleo familiare nell'educazione, nella crescita e nel percorso formativo delle bambine.
Pag. 3 di 4 8. I coniugi sono economicamente autosufficienti e dichiarano di nulla avere a pretendere, l'uno dall'altro, dal punto di vista economico.
9. La vettura Renault JA targata FP 165 YL, di proprietà della IG.ra
, resterà nella disponibilità di quest'ultima. Parte_1
10. Il IG. , nel termine di trenta giorni dall'omologazione della sentenza Parte_2 di separazione reperirà una nuova abitazione, ove si stabilirà unitamente al cane Luna, che resterà affidato al medesimo.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 17/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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