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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/11/2024, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
- I Sezione Civile –
Riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 202/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
T R A
(c.f. ), nata il [...] a [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...] ed elettivamente domiciliata in Santa Maria La Carità (Na) alla via
Visitazione 247 presso lo studio dell'avv.to Paolina Gentile ( che la rappresenta C.F._2
e difende giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto (indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni:
, parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Email_1
Stato giusta delibera in data 12.12.2023 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata
E
(c.f. , nato il 2l.05.1973 a Gragnano (Na), ivi Controparte_1 C.F._3
residente ivi alla via Marinai D'Italia 2, elettivamente domiciliato in Gragnano (Na) alla via
Castellammare n.27, presso lo studio dell'avv.to Vincenzo Inserra, (c.f. ) che la C.F._4
rappresenta e difende per procura rilasciata in calce al ricorso congiunto (indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni: Email_2
RICORRENTI
NONCHE'
IL P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza cartolare del 26.3.2024 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso medesimo come dalle stesse modificate nelle note suddette.
Il P.M. in data 4.9.2024 ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1- Con ricorso congiunto depositato in data 01.02.2024, e Parte_1 Controparte_1
chiedevano al Tribunale di pronunciare la loro separazione consensuale alle condizioni da essi concordate.
A fondamento della domanda deducevano di aver contratto matrimonio concordatario in Gragnano
(Na) il 27.07.2007 e che dalla loro unione erano nati tre figli, il 27.09.2007, il Per_1 Per_2
09.03.2011 ed il 24.12.2016; di risiedere in Gragnano alla via Marinai D'Italia n. 2 in un immobile CP_2
condotto in locazione;
che la ricorrente negli ultimi tre anni aveva svolto solo lavoretti occasionali mentre il lavorava come carpentiere e aveva prodotto un reddito di euro 7272,41 nell'anno 2021 e di CP_1 euro 23040,74 nell'anno 2022; che entrambi erano titolari di una vettura, non anche di beni immobili;
che nel corso del tempo il legame coniugale si era progressivamente logorato, rendendo impossibile la prosecuzione della convivenza.
1.2-Fissata con decreto dell'11.03.2024 l'udienza del 26.03.2024, sostituita su istanza delle parti dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, evidenziata nello stesso decreto la necessità di integrare la documentazione depositata e la non conformità degli accordi di separazione all'interesse dei tre figli minori (in particolare nella parte in cui non prevedevano che anche il diritto di visita infrasettimanale di ciascun genitore non collocatario fosse regolato in modo che i tre fratelli trascorressero insieme due pomeriggi a settimana presso un genitore e due pomeriggi a settimana presso l'altro e che Parte_1
dovesse concorrere al mantenimento ordinario del figlio minore collocato presso il
[...] Per_1
padre); depositati i documenti richiesti e modificati gli accordi in conformità ai rilievi sollevati con note scritte di udienza sottoscritte dai coniugi con firme autenticate, sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte, con ordinanza in data 26.5.224 il giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
2.- Ritiene il Tribunale che la domanda di separazione consensuale è fondata e va pertanto omologata, avendo i ricorrenti concordemente dedotto il progressivo logoramento del legame coniugale e, dunque, il venir meno della comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno dunque disposte le formalità previste dalla legge.
Ritiene inoltre il Tribunale che le condizioni della separazione, come modificate con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 26.03.2024, riportate integralmente in dispositivo, possono essere senz'altro omologate, poiché conformi all'interesse dei figli minori e non contrarie a norme imperative.
In particolare, le condizioni della separazione, oltre ad assicurare adeguata tutela al diritto dei tre figli minori alla bigenitorialità attraverso un'ampia regolamentazione del diritto di visita del genitore con ciascuno non stabilmente convivente, hanno garantito una congrua contribuzione da parte di ciascun genitore al mantenimento dei figli con gli stessi non conviventi, il tutto avendo riguardo alla precaria condizione lavorativa e reddituale della ed alla capacità di lavoro e di reddito del Parte_1 CP_1
emergente dagli atti e dalla documentazione depositata.
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda di separazione personale dei coniugi proposta da
[...]
e con ricorso congiunto depositato il 1.2.2024 così provvede: Parte_1 Controparte_1
A) Omologa le condizioni della separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(Na) il 20.08.1984 e , nato a [...] il [...] di cui di seguito Controparte_1
trascritte:
1. I coniugi, già di fatto separati e non conviventi, potranno nel futuro fissare la propria residenza altrove fermo restando la necessità renderlo noto all'altro per le comunicazioni riguardanti l'affido della prole;
2. I figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dei minori: , CF. Persona_3
, nato a [...] il [...], cittadino italiano, in C.F._5
Gragnano alla via Quarantola nr. 4 e , CF. , nato a Parte_2 C.F._6
Castellammare di Stabia il 24.12.2016, cittadino italiano, in Gragnano alla via Quarantola nr. 4 ove già si sono trasferiti e dove la Sig.ra ha depositato anche i relativi effetti personali, Parte_1
avendoli ritirati dalla casa coniugale;
, CF. , Controparte_3 C.F._7
nato a [...] il [...], cittadino italiano, continuerà a risiedere nella casa coniugale unitamente al padre in Gragnano alla via Marinai D'Italia n. 2;
3.Tutte le decisioni più importanti nell'interesse dei figli relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, nel rispetto reciproco e tenuto conto di quelle che sono le loro capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni;
4. In merito al diritto di visita:
--Compatibilmente con gli impegni dei figli, il padre terrà ed due pomeriggi a settimana, Per_2 CP_2
che in mancanza di accordo si individuano nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 17,00 alle ore
21,30 (dopo cena) mentre la madre terrà due pomeriggi a settimana, che in mancanza di Per_1
accordo si individuano nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 17,00 alle ore 21,30 (dopo cena); --I fine settimana saranno trascorsi da tutti i germani, alternatamente presso ciascun genitore dalle ore
17,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica, ove possibile.
-- Il genitore non collocatario, inoltre, anche al di fuori di tali giorni, potrà tenere con sé i figli il giorno della festa del papà/mamma, il giorno del suo compleanno e del suo onomastico in orari pomeridiani compatibili con le esigenze e gli impegni, anche scolastici, dei minori ovvero lavorativi del genitore non collocatario.
--I genitori conservano la facoltà di concordare modifiche, anche temporanee, dei giorni e degli orari degli incontri tra genitore non collocatario ed i figli testé stabiliti, nonché di prevedere che possa tenere con sé i figli anche al di là ed al di fuori dei giorni e degli orari sopra indicati, previo accordo con il genitore collocatario e fatte salve, in ogni caso, le esigenze e gli impegni, anche scolastici, dei minori.
--I minori festeggeranno il giorno del loro compleanno ed onomastico preferibilmente con entrambi i genitori ovvero in modo alternato;
-- In occasione delle festività natalizie tutti i germani trascorreranno, alternativamente, i giorni del 24 dicembre e del 1 gennaio e l'anno successivo i giorni del 25 dicembre e del 31 dicembre, secondo il principio dell'alternanza, con uno dei genitori, in modo tale che i minori possano trascorrere ad anni alterni con un genitore il Natale e con l'altro il Capodanno. Anche la festività dell'Epifania sarà trascorsa da tutti i germani in modo alternato, ragion per cui un anno resteranno con la madre e l'anno successivo con il padre;
per l'anno 2024 i minori trascorreranno tutti insieme il 24 con il padre, il giorno di Natale con la madre, il giorno 31 con la madre ed il giorno di capodanno con il padre;
-- In occasione delle festività pasquali si applicherà lo stesso principio di quelle natalizie, un anno trascorreranno il giorno di Pasqua con uno dei genitori e l'anno successivo quello del Lunedì in Albis, sempre secondo il predetto criterio dell'alternanza; per l'anno 2024 i ricorrenti decidono che i ragazzi trascorreranno tutti insieme il giorno di Pasqua con la madre ed il Lunedì in Albis con il padre;
--Durante le vacanze estive tutti i germani trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con uno dei genitori. I periodi dovranno essere preventivamente concordati tra i genitori e comunicati preferibilmente entro il 10 giugno di ciascun anno di riferimento;
5.La casa coniugale, condotta in locazione, unitamente al mobilio ed all'arredo, sarà assegnata al sig. che la abiterà insieme al figlio;
CP_1 Per_1
6.Il Sig. corrisponderà mensilmente, per il mantenimento ordinario dei figli, ed CP_1 Per_2
la somma di €.450,00 (€. 225,00 per ciascun figlio) oltre Istat, come per legge entro il giorno CP_2
11 di ogni mese. La Sig.ra corrisponderà al Sig. la somma di €.100,00, per il Parte_1 CP_1
mantenimento ordinario del figlio , oltre Istat, come per legge entro il giorno 11 di ogni Per_1
mese;
7.Entrambi i coniugi faranno autonoma domanda di assegno unico al 50%;
8. Restano a carico di entrambi i genitori, nella misura pari al 50%, le spese straordinarie, così come da protocollo di intesa fra il Tribunale di Torre annunziata e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, che i separandi dichiarano di conoscere;
9. La sig.ra rinuncia definitivamente al proprio mantenimento personale;
Parte_1
10.I ricorrenti si concedono, sin d'ora, il nulla osta per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti o di altri documenti equipollenti.
B) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del comune di Gragnano per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile (atto n. 69, parte II, serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006);
C) Nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio dell'11 settembre 2024.
Il Presidente estensore
dr.ssa Marianna Lopiano