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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 18/02/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. Nr. 706/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Agraria
Il Tribunale di Palmi, riunito in Camera di Consiglio e in persona dei magistrati:
Maria Teresa Gentile Presidente
Mariano Carella Giudice
Marta Speciale Giudice rel.
Michelangelo Rizzo esperto
Salvatore Ambesi esperto ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 706 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 ritenuta in decisione all'udienza del
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. , (c.f.
[...] C.F._2 Parte_3
), (c.f. ), rappresentati e C.F._3 Parte_4 C.F._4 difesi dalle avv.te Stella Maria Vaticano e;
Parte_4
RICORRENTI
E
(c. f. ) Controparte_1 C.F._5
RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: risoluzione contratto di affitto di fondo rustico CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 24.01.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 12.06.2024, , , Parte_1 Parte_2
e hanno agito nei confronti di Parte_3 Parte_4 Controparte_1 per ottenere la risoluzione del contratto di affitto agrario intercorrente tra le parti relativo ai terreni identificati nel Catasto Terreni del Comune di Rosarno al foglio 36 particelle 25, 26, 61, 88, 92, 231
(derivante dalla particella 57), 685 (derivante dalla particella 57 ex part. 527), 693 (derivante dalla particella 57), 698 (derivante dalla particella 57), 558 (derivante dalla particella 58), 627 (derivante dalla particella 58), 630 (derivante dalla particella 58), 1019 (derivante dalla particella 80 ex part. 556), 1020 (derivante dalla particella 80 ex part. 556), 958 (derivante dalla particella 80 ex part. 219),
960 (derivante dalla particella 80 ex particella 220), 613 (derivante dalla particella 90) per grave inadempimento del conduttore. In subordine, hanno chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione
1 del medesimo contratto di affitto alla data di scadenza del 10.11.2027 (a seguito della disdetta già comunicata nelle forme di legge con lettera a/r del 29.05.2023 ritirata il 14.06.2023 e con raccomandata a/r n. 15464542586-4 del 29.05.2023 ricevuta il 22.06.2023). I ricorrenti, in particolare, hanno agito quali comproprietari dei terreni oggetto del contratto di affitto agrario ed eredi di , , , e Persona_1 Persona_2 Parte_5 Persona_3
originari locatori che avevano stipulato il contratto agrario con Parte_1 [...]
. CP_1
A fondamento della domanda, i ricorrenti hanno dedotto la morosità del locatario, nonché
l'avvenuta edificazione da parte di quest'ultimo, sul fondo di essi ricorrenti, di una costruzione abusiva, nonchè, infine, l'instaurazione di un giudizio di usucapione da parte del conduttore nei confronti di essi ricorrenti proprio in relazione ai terreni oggetto del contratto di affitto in questione.
Il resistente , regolarmente convenuto in giudizio, è rimasto contumace. Controparte_2
Dopo un primo rinvio volto a rinnovare la notifica nei confronti del resistente, all'udienza del
24.01.2025, la parte ricorrente, dopo aver dato atto della regolare notifica, ha insistito nelle conclusioni rassegnate in atti e discusso la causa.
All'estio della camera di consiglio, il Tribunale ha dato lettura del dispositivo e ha riservato il deposito delle motivazioni nel termine di trenta giorni.
2. La domanda proposta da Parte_1 Parte_2 [...]
e nei confronti di è fondata e deve essere Parte_3 Parte_4 Controparte_1 accolta.
Innanzitutto, i ricorrenti hanno fornito prova documentale della loro legittimazione attiva, quali comproprietari dei terreni oggetto del contratto di affitto agrario ed eredi di , Persona_1 [...]
, , e , originari locatori che avevano Per_2 Parte_5 Persona_3 Parte_1 stipulato il contratto con . Controparte_1
Inoltre, la qualificazione del rapporto oggetto di causa quale contratto di affitto agrario di cui alla legge nr. 203/1982 è riconducibile alle pronunce di cui alla sentenza del Tribunale di Palmi- sezione agraria- n. 144/99 (causa n. 920/84) e alla sentenza della Corte di Appello di RC- sezione agraria n. 419/03 (causa n. 79/00 R.G. App.) intervenute tra gli originari locatori e
[...]
. CP_1
Quanto, poi, alla misura canone, deve ritenersi provato in atti il quantum indicato dai ricorrenti, pari a € 48,80 annuali. Ancora, risulta provato il grave inadempimento del resistente.
Ed infatti, a fondamento dell'azione di risoluzione, i ricorrenti ha dedotto, in primo luogo, il mancato pagamento dei canoni da parte del conduttore per oltre vent'anni: in proposito, i locatori, in applicazione dei generali principi in materia di onere probatorio, si sono limitati ad allegare l'inadempimento e, a fronte di ciò, il resistente non ha fornito la prova del pagamento (ovvero la non imputabilità dell'inadempimento).
Pertanto, risulta raggiunta la prova della morosità del conduttore e, conseguentemente, deve dichiararsi risolto il contratto oggetto di causa, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 5 l. 203/1982, la morosità del conduttore costituisce grave inadempimento ai fini della pronunzia di risoluzione del contratto quando si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno una annualità. Pertanto, la domanda principale deve essere accolta senza che sia necessario esaminare gli ulteriori inadempimenti allegati da parte ricorrente, con assorbimento della domanda proposta in via subordinata.
2 Dall'accertamento della morosità nei termini dedotti dai ricorrenti, consegue anche il diritto dei locatori ad ottenere il pagamento dei canoni non ancora prescritti (v. diffide di pagamento del
29.05.2023 e del 29.05.2023, di cui agli allegati nr. 16 e 17) pari alla somma di € 48,80 per le annualità
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, nonché per l'annata agraria in corso fino al rilascio dell'immobile, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo.
In conclusione, si dichiara risolto il contratto di affitto agrario esistente tra le parti e si condanna al rilascio dei fondi liberi da cose, animali e persone alla fine dell'annata agraria Controparte_1 in corso (2024/2025), nonché al pagamento, in favore di , Parte_1 Parte_2
, e della somma di € 48,80 per le annualità
[...] Parte_3 Parte_4
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, nonché per l'annata agraria in corso fino al rilascio dell'immobile, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo.
3. In considerazione della sostanziale assenza di soccombenza, si compensano interamente le spese di lite tra le parti.
p.q.m.
- accoglie la domanda e per, l'effetto, dichiara la risoluzione per morosità del contratto di affitto agrario intercorso tra le parti e relativo ai terreni meglio identificati nel ricorso introduttivo;
- per l'effetto, condanna il resistente al rilascio del fondo libero da persone, cose ed animali alla fine della annata agraria in corso (2024/2025) e al pagamento dell'importo di € 244,00 a titolo di canoni per il periodo dall'annata 2017/2018 all'annata 2021/2022, oltre ai canoni successivi maturati e maturandi fino alla fine dell'annata agraria in corso ed oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al soddisfo;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Palmi, 24 gennaio 2025
La giud. rel. Marta Speciale
La Presidente
Maria Teresa Gentile
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Agraria
Il Tribunale di Palmi, riunito in Camera di Consiglio e in persona dei magistrati:
Maria Teresa Gentile Presidente
Mariano Carella Giudice
Marta Speciale Giudice rel.
Michelangelo Rizzo esperto
Salvatore Ambesi esperto ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 706 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 ritenuta in decisione all'udienza del
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. , (c.f.
[...] C.F._2 Parte_3
), (c.f. ), rappresentati e C.F._3 Parte_4 C.F._4 difesi dalle avv.te Stella Maria Vaticano e;
Parte_4
RICORRENTI
E
(c. f. ) Controparte_1 C.F._5
RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: risoluzione contratto di affitto di fondo rustico CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 24.01.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 12.06.2024, , , Parte_1 Parte_2
e hanno agito nei confronti di Parte_3 Parte_4 Controparte_1 per ottenere la risoluzione del contratto di affitto agrario intercorrente tra le parti relativo ai terreni identificati nel Catasto Terreni del Comune di Rosarno al foglio 36 particelle 25, 26, 61, 88, 92, 231
(derivante dalla particella 57), 685 (derivante dalla particella 57 ex part. 527), 693 (derivante dalla particella 57), 698 (derivante dalla particella 57), 558 (derivante dalla particella 58), 627 (derivante dalla particella 58), 630 (derivante dalla particella 58), 1019 (derivante dalla particella 80 ex part. 556), 1020 (derivante dalla particella 80 ex part. 556), 958 (derivante dalla particella 80 ex part. 219),
960 (derivante dalla particella 80 ex particella 220), 613 (derivante dalla particella 90) per grave inadempimento del conduttore. In subordine, hanno chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione
1 del medesimo contratto di affitto alla data di scadenza del 10.11.2027 (a seguito della disdetta già comunicata nelle forme di legge con lettera a/r del 29.05.2023 ritirata il 14.06.2023 e con raccomandata a/r n. 15464542586-4 del 29.05.2023 ricevuta il 22.06.2023). I ricorrenti, in particolare, hanno agito quali comproprietari dei terreni oggetto del contratto di affitto agrario ed eredi di , , , e Persona_1 Persona_2 Parte_5 Persona_3
originari locatori che avevano stipulato il contratto agrario con Parte_1 [...]
. CP_1
A fondamento della domanda, i ricorrenti hanno dedotto la morosità del locatario, nonché
l'avvenuta edificazione da parte di quest'ultimo, sul fondo di essi ricorrenti, di una costruzione abusiva, nonchè, infine, l'instaurazione di un giudizio di usucapione da parte del conduttore nei confronti di essi ricorrenti proprio in relazione ai terreni oggetto del contratto di affitto in questione.
Il resistente , regolarmente convenuto in giudizio, è rimasto contumace. Controparte_2
Dopo un primo rinvio volto a rinnovare la notifica nei confronti del resistente, all'udienza del
24.01.2025, la parte ricorrente, dopo aver dato atto della regolare notifica, ha insistito nelle conclusioni rassegnate in atti e discusso la causa.
All'estio della camera di consiglio, il Tribunale ha dato lettura del dispositivo e ha riservato il deposito delle motivazioni nel termine di trenta giorni.
2. La domanda proposta da Parte_1 Parte_2 [...]
e nei confronti di è fondata e deve essere Parte_3 Parte_4 Controparte_1 accolta.
Innanzitutto, i ricorrenti hanno fornito prova documentale della loro legittimazione attiva, quali comproprietari dei terreni oggetto del contratto di affitto agrario ed eredi di , Persona_1 [...]
, , e , originari locatori che avevano Per_2 Parte_5 Persona_3 Parte_1 stipulato il contratto con . Controparte_1
Inoltre, la qualificazione del rapporto oggetto di causa quale contratto di affitto agrario di cui alla legge nr. 203/1982 è riconducibile alle pronunce di cui alla sentenza del Tribunale di Palmi- sezione agraria- n. 144/99 (causa n. 920/84) e alla sentenza della Corte di Appello di RC- sezione agraria n. 419/03 (causa n. 79/00 R.G. App.) intervenute tra gli originari locatori e
[...]
. CP_1
Quanto, poi, alla misura canone, deve ritenersi provato in atti il quantum indicato dai ricorrenti, pari a € 48,80 annuali. Ancora, risulta provato il grave inadempimento del resistente.
Ed infatti, a fondamento dell'azione di risoluzione, i ricorrenti ha dedotto, in primo luogo, il mancato pagamento dei canoni da parte del conduttore per oltre vent'anni: in proposito, i locatori, in applicazione dei generali principi in materia di onere probatorio, si sono limitati ad allegare l'inadempimento e, a fronte di ciò, il resistente non ha fornito la prova del pagamento (ovvero la non imputabilità dell'inadempimento).
Pertanto, risulta raggiunta la prova della morosità del conduttore e, conseguentemente, deve dichiararsi risolto il contratto oggetto di causa, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 5 l. 203/1982, la morosità del conduttore costituisce grave inadempimento ai fini della pronunzia di risoluzione del contratto quando si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno una annualità. Pertanto, la domanda principale deve essere accolta senza che sia necessario esaminare gli ulteriori inadempimenti allegati da parte ricorrente, con assorbimento della domanda proposta in via subordinata.
2 Dall'accertamento della morosità nei termini dedotti dai ricorrenti, consegue anche il diritto dei locatori ad ottenere il pagamento dei canoni non ancora prescritti (v. diffide di pagamento del
29.05.2023 e del 29.05.2023, di cui agli allegati nr. 16 e 17) pari alla somma di € 48,80 per le annualità
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, nonché per l'annata agraria in corso fino al rilascio dell'immobile, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo.
In conclusione, si dichiara risolto il contratto di affitto agrario esistente tra le parti e si condanna al rilascio dei fondi liberi da cose, animali e persone alla fine dell'annata agraria Controparte_1 in corso (2024/2025), nonché al pagamento, in favore di , Parte_1 Parte_2
, e della somma di € 48,80 per le annualità
[...] Parte_3 Parte_4
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, nonché per l'annata agraria in corso fino al rilascio dell'immobile, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo.
3. In considerazione della sostanziale assenza di soccombenza, si compensano interamente le spese di lite tra le parti.
p.q.m.
- accoglie la domanda e per, l'effetto, dichiara la risoluzione per morosità del contratto di affitto agrario intercorso tra le parti e relativo ai terreni meglio identificati nel ricorso introduttivo;
- per l'effetto, condanna il resistente al rilascio del fondo libero da persone, cose ed animali alla fine della annata agraria in corso (2024/2025) e al pagamento dell'importo di € 244,00 a titolo di canoni per il periodo dall'annata 2017/2018 all'annata 2021/2022, oltre ai canoni successivi maturati e maturandi fino alla fine dell'annata agraria in corso ed oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al soddisfo;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Palmi, 24 gennaio 2025
La giud. rel. Marta Speciale
La Presidente
Maria Teresa Gentile
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