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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 06/05/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 5270/2021 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 6 maggio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento dell'8/10/2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in data 09/10/2024), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per avv. in proprio ex art. 86 c.p.c. ha concluso come da nota depositata in data Controparte_1
05/05/2025 per l'avv. TARI LILIANA ha concluso come da nota depositata in data 05/05/2025 Parte_1
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 11:37 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 5270/2021 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, nella persona del giudice Dott.ssa
Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5270/2021 R.G. promossa da: tra avv. (c.f. ), in proprio ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliato presso il suo studio sito in Roma (RM), Via Attilio Regolo n. 19; appellante contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. TARI LILIANA ed Parte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Latina (LT), Piazzale Gorizia n. 11, in virtù di procura a margine dell'atto di precetto allegato al fascicolo telematico;
appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Latina n. 227/2021 datata 09/02/2021 e pubblicata il 3/03/2021 in seno al procedimento R.G.A.C. n. 2064/2020;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'avv. ha proposto appello – innanzi Controparte_1 all'intestato Tribunale – avverso la sentenza come in epigrafe indicata, a mezzo della quale il Giudice di Pace di Latina aveva rigettato l'opposizione dal medesimo promossa avverso il precetto di pagamento dell'importo pari ad euro 1.356,06, intimatogli dall'odierna parte appellata, a titolo di contributo al mantenimento, per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2020, per la di loro figlia minore, stabilito in euro 400,00 mensili con provvedimento dell'intestato Tribunale (proc.to V.G. n. 2136/2019).
In particolare, l'appellante, lamentando l'insussistenza di efficacia esecutiva del provvedimento giudiziale posto a fondamento del precetto, atteso che lo stesso non sarebbe stata un'ordinanza munita di efficacia decisoria ex art. 708, co. 3, c.p.c., bensì di natura interlocutoria emessa provvisoriamente nell'istruttoria della fase presidenziale, ha censurato la pronuncia del Giudice di Prime Cure, il quale, a suo dire, da un lato, avrebbe ritenuto di non poter sindacare il decreto ordinatorio interlocutorio portato in esecuzione dall'odierna appellata, mentre, dall'altro, si sarebbe dilungato, in carenza o contraddittoria motivazione ed in carenza di riferimenti normativi, con proprie considerazioni personali contrastanti con la reale portata del decreto in parola.
Si doleva altresì, nel merito, circa l'inesistenza della posizione debitoria, avendo questi già corrisposto in precedenza importi in favore della minore da imputarsi al mantenimento della stessa, precisando, ai predetti fini, di aver ceduto, durante la relazione more uxorio con l'odierna appellata, un proprio credito pro solvendo
a quest'ultima, con riserva implicita di ripetizione (all. doc. 2, fascicolo primo grado) per precettati euro
4.529,63 (all. doc. 3, fascicolo primo grado) e successiva assegnazione da PPT con provvedimento del
Tribunale di Cassino (all. doc. 4, fascicolo primo grado) e di aver effettuato, in data 21/06/2019, un bonifico di euro 2.000,00 all'appellata riservato alle esigenze della figlia nascitura (all. doc. 6, fascicolo di primo grado).
Censurava, dunque, la statuizione di primo grado nella parte in cui “…nonostante il mancato assolvimento circa l'onere della prova da parte del in ordine alla dedotta donazione indiretta, il Giudice di Pace, Pt_1 invertendo erroneamente l'onere probatorio, con la sentenza oggi appellata ha stabilito che le dette somme versate dal padre riguardavano l'adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2036 cc (quale?), per poi ingiustamente rigettare l'opposizione con condanna alle spese di lite.” (vd. punto 2.6, pag. 7, atto di appello).
Tanto premesso, l'appellante ha così rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito
“contrariis reiectis”, in riforma integrale della sentenza appellata ed in integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in opposizione (RG 2064/2020 del Giudice di Pace di Latina) proposta avverso il precetto notificato il dalla sig.ra il 17.6.2020 a) In via pregiudiziale accogliere Pt_1
l'eccezioni di rito e nel merito, sollevate nel gioudizio di primo grado e qui riproste, in ordine alla carenza di validità, efficacia ed esecutività del titolo esecutivo azionato. b) In subordine ed ancora nel merito accertare
e dichiarare che la posizione debitoria rivendicata con precetto opposto in primo grado, non sussiste e che il medesimo atto di precetto opposto è inesistente inammissibile improcedibile nullo illegittimo ed illecito nonché
a contenuto infondato e non provato nell'an come nel quantum. c) Gradatamente nel merito accertare e dichiarare che la somma rivendicata dalla con l'atto di precetto opposto in prime cure non è dovuta. Pt_1
d) In ogni caso con ogni conseguente provvedimento favorevole anche in ordine alle spese ed ai compensi procuratori del doppio grado di giudizio.”.
L'appellata, costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata il
5/01/2022, eccependo l'inammissibilità dell'appello avversario per carenza dei requisiti di cui all'art. 342
c.p.c., nonché l'inammissibilità di nuova documentazione prodotta nel presente giudizio, ha chiesto la reiezione dell'appello avversario, avendo questo non aggiunto nulla di nuovo a quanto già emerso in sede di prime cure, instando, dunque, per la conferma della sentenza impugnata, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo del primo grado, la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dinanzi a questo
G.I., subentrato al precedente a far data dall'1/07/2022, previa concessione alle parti di termine per note conclusive.
L'appello è infondato e andrà, pertanto, rigettato.
Alla luce della documentazione in atti e delle norme di diritto, la statuizione del Giudice di prime cure può trovare piena conferma in questa sede.
Priva di pregio, invero, la doglianza attorea in merito all'insussistenza dell'efficacia esecutiva del provvedimento giudiziale posto a fondamento del precetto e, segnatamente, del provvedimento reso dall'intestato Tribunale in composizione collegiale in data 2 marzo 2020 (vd. all. 4, appello) nella parte in cui
è stato ritenuto “congruo in via provvisoria ed urgente che il padre” (i.e. l'odierno appellante) “versi entro il
5 di ogni mese alla ricorrente la somma di € 400,00 e che siano a suo carico il 50% delle spese straordinarie”: trattasi, invero, di provvedimento ex art. 708, co. 3, c.p.c. contenente un provvedimento temporaneo ed urgente di natura decisoria dettato nell'interesse della prole e come tale dotato di immediata efficacia esecutiva come previsto dall'art. 189 disp. att. c.p.c.
Il provvedimento giudiziale in commento, emesso in data 2.3.2020 e notificato alle parti in data 12.3.2020, non è stato fatto oggetto di reclamo nei termini di legge, sicché è stata richiesta, concessa e apposta rituale formula esecutiva.
Risulta altresì corretta la statuizione del giudice di prime cure nella parte in cui, con riferimento alle somme precedentemente corrisposte dall'odierna parte appellante, ne ha rilevato l'inopponibilità in questa sede, trattandosi di adempimento di obbligazioni naturali non riconducibili alle disposizioni di cui al titolo esecutivo azionato, essendo lo stesso successivamente intervenuto.
Ed invero, le circostanze dedotte dall'odierna parte appellante in ordine ad asseriti pagamenti e/o cessioni di credito disposte in favore dell'odierna parte appellata, oltre ad essere precedenti all'emissione del provvedimento giudiziale posto alla base del precetto impugnato, costituiscono spontanee prestazioni in seno alla convivenza more uxorio esistente all'epoca con l'odierna appellata, aspetto questo non contestato, e in vista dell'imminente nascita della figlia delle parti in causa: trattasi, dunque, di prestazioni in adempimento di doveri morali e sociali e come tali irripetibili ai sensi dell'art. 2034 c.c..
A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che le attribuzioni finanziarie a favore del convivente more uxorio, effettuate per le esigenze della famiglia, costituiscono adempimento di un'obbligazione naturale (ex multis, cfr. Cassazione civile sez. I, 02/01/2025, n.28; Cassazione civile sez. I,
13/06/2023, n.16864).
Conclusivamente, alla luce delle superiori argomentazioni, l'appello è da ritenersi infondato.
Al rigetto dell'appello segue la conferma della sentenza impugnata.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00), tenuto conto della natura squisitamente documentale e della non particolare complessità della causa, caratterizzata dall'assenza di una fase istruttoria.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, nella persona della Dott.ssa Giulia
Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta l'appello proposto dall'odierna parte appellante e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna altresì l'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in euro
962,00 per compensi professionali, oltre a spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
c) dichiara sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, con conseguente obbligo a carico di parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 6/5/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 6/5/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini