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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/12/2025, n. 9973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9973 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Scaduto il termine per il deposito di note scritte,
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 1^ CIVILE, in composizione monocratica, in funzione di giudice d'appello, lette le note scritte trasmesse dalle parti (con modalità telematica), pronuncia
In nome del Popolo Italiano la seguente
SENTENZA ex art. 437 c.p.c. nella causa in grado di appello iscritta al n. 38951/2024 R.G. promossa da:
(p.IVA ), in persona del legale rappresentante, e CP_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ), residente in [...] C.F._1
San Raffaele n. 3, rappresentate e difese dall'Avv. Marino Caserta (c.f.
), presso il quale sono elettivamente domiciliate in AN, Via Brera C.F._2
n. 6, ora in AN, Via Santa Maria Fulcorina n. 11 (PEC:
; Email_1 - appellanti –
contro
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonello Mandarano (c.f. ),
[...] C.F._3
AO OZ (c.f. ) e NN TA (c.f. ), C.F._4 C.F._5 presso i quali è elettivamente domiciliato in AN, via della Guastalla n. 6, negli Uffici dell'Avvocatura Comunale (PEC: - FAX: Email_2
02/88453610);
- appellato –
con ricorso in appello inviato telematicamente 31.10.2024, iscritto a ruolo generale il
6.11.2024;
oggetto: appello avverso sentenza n. 6221/2023 in data 1.4.2024 del Giudice di Pace di
AN (RG 49858/2022) – opposizione a ordinanza-ingiunzione adottata dal CP_3
in data 4.10.2022, n. 00013980/2022/8/2/1 per complessivi € 7.719,95 (sanzione ex
[...] art. 20 co. 3 lett. B Reg. COSAP e spese di notifica);
conclusioni di parte appellante:
<<- in via preliminare concedere la sospensione degli effetti esecutivi dell'ordinanza ingiunzione impugnata per i motivi esposti in narrativa;
- in via principale in accoglimento dell'appello, riformare in toto, per i motivi sopra esposti, la Sentenza n.
6221/2023 - cronol. n. 2425/2024 depositata e pubblicata il giorno 01/04/2024 da parte del
Giudice di Pace, Sez. VIII civ, nel giudizio così rubricato RG n. 49858/2022 e, per l'effetto annullare l'ordinanza ingiunzione 00013980/2022/8/2/1
- in via subordinata
2 Accertare e dichiarare la violazione di cui all'ordinanza ingiunzione limitatamente alla giornata del 16/02/2019 e per l'effetto rideterminare la pretesa creditoria nella misura di euro
91,35 (corrispondenti al terzo del doppio del canone previsto per l'occupazione giornaliera di soli 10 mq maggiorata del 30%)
- in via ulteriormente subordinata
Accertare e dichiarare la violazione di cui all'ordinanza ingiunzione limitatamente alla metratura in eccedenza per il medesimo arco temporale di 31 giorni e per l'effetto rideterminare la pretesa creditoria nella misura di euro 2.329,34 (corrispondenti al terzo del doppio del canone previsto per l'occupazione per 31 giorni di soli 10 mq maggiorata del 30%)
- In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.>>
conclusioni di parte appellata: <l'ill.mo tribunale di milano, in funzione giudice d'appello, contrariis reiectis,
- respingere l'istanza di sospensione dell'esecutività stante la natura accertativa e non esecutiva della sentenza impugnata;
- respingere l'impugnazione proposta da personalmente Controparte_2 nonché quale rappresentante della e confermare la sentenza del Giudice di Pace CP_1 di AN n. 6221/2023, e, per l'effetto, l'ordinanza-ingiunzione n. 000139802022/8/2/1, di pagamento di € 7.686,81 oltre € 11.36 per notifica e € 21.28 per recupero spese di notifica del verbale per un totale di € 7.719,95, dichiarando dovuta, da parte della medesima
[...]
personalmente nonché quale rappresentante della la Controparte_2 Controparte_5 somma totale di € 7.719,95, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali in entrambi i gradi di giudizio, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di AN.>>
Concisa esposizione delle
3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La Signora e hanno proposto appello avverso la Controparte_2 CP_1 sentenza n. 6221/2023 in data 1.4.2024 del Giudice di Pace di AN (RG 49858/2022), con CP_ cui è stata respinta l'opposizione di e a ordinanza-ingiunzione adottata il CP_2
4.10.2022 dal , n. 00013980/2022/8/2/1, per infliggere a trasgressore e Controparte_3 obbligato in solido il pagamento della sanzione comminata dall'art. 20 comma terzo, lettera b), del Regolamento COSAP del di AN. CP_3
Gli appellanti sostengono che la decisione di primo grado sia errata e che meriti integrale riforma, con accoglimento dell'opposizione e annullamento del provvedimento opposto.
Assumono che l'ordinanza-ingiunzione, fondata su accertamento in data 16.2.2019 della
Polizia Locale, e la sentenza impugnata abbiano travisato il contenuto del verbale di contestazione, avendo esse commisurato l'entità della sanzione inflitta non già alla superficie occupata in eccedenza rispetto a quella per la quale esisteva concessione rilasciata dal
AN (occupati mq 33, concessi mq 22,70), bensì all'intera area occupata. CP_3
Gli appellanti inoltre si dolgono della mancata considerazione della circostanza, dichiarata da teste escusso in primo grado, che “ogni giorno si provvede[va] al ricovero degli arredi”.
e censurano anche la parte della sentenza del Controparte_2 CP_1
GdP in cui il Giudice di primo grado ha attribuito rilevanza alla circostanza del mancato subentro (dell'opponente nella concessione, atteso che l'ordinanza-ingiunzione CP_1 opposta ha inflitto sanzione per occupazione “difforme ed eccedente” l'assentito, con ciò implicitamente ammettendo l'esistenza di un provvedimento concessorio.
Affermato di avere sempre assolto l'obbligo di pagamento del canone relativo all'occupazione consentita, gli appellanti/opponenti assumono altresì l'erroneità dell'utilizzo di coefficienti di calcolo relativi alla tipologia “tavoli e sedie” in luogo di quelli relativi a “fioriere e/o altre occupazioni”.
Deducono la carenza di prova dell'entità del credito, non avendo il Controparte_3 prodotto “tariffario” e “viario” COSAP aggiornati.
4 Contestano infine l'applicazione della presunzione di occupazione antecedente l'accertamento, atteso che le risultanze avrebbero consentito di determinarne la durata in una sola giornata, e sostengono la sproporzione della sanzione pecuniaria rispetto all'entità del fatto.
L'appellato , costituitosi con comparsa di risposta depositata il 30.5.2025, Controparte_3 ha chiesto respingersi l'appello, con conferma della sentenza e dell'ordinanza-ingiunzione impugnate.
Sostiene la sussistenza dell'illecito contestato, per carenza di subingresso di nella CP_1 concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciata a e per la difformità Parte_1 dell'effettiva occupazione rispetto a quella concessa al precedente gestore (effettuata con elementi non autorizzati, come tappeto, fioriere, irradiatori di calore). Osserva non esservi prova di pagamenti del canone di occupazione. Sostiene poi la legittimità dell'applicazione della presunzione di durata (a partire da trenta giorni prima dell'accertamento) dell'occupazione abusiva, atteso che proprio dalla deposizione testimoniale assunta in primo grado emergerebbe che l'occupazione non è stata di un solo giorno. Infine l'appellato illustra nel dettaglio la correttezza del calcolo della sanzione irrogata, osservando che la quantificazione di questa è normativamente predeterminata, senza possibilità di valutazione discrezionale da parte dell'Amministrazione.
*
Ritiene questo giudice d'appello:
- a fini della presente decisione non rileva la circostanza del mancato subentro di a CP_1 nella titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico, atteso che il Parte_1 provvedimento opposto risulta contestare “difformità ed eccedenza” dell'occupazione rispetto all'assentito, dando implicitamente per esistente un atto concessorio;
- il ha prodotto tariffario COSAP in vigore dal 2015; Controparte_3
- gli appellanti, che sostengono che esso non sia aggiornato, sarebbero stati onerati di dimostrare la vigenza di altro tariffario, ma non vi hanno provveduto;
5 - la concessione in favore di (doc. 2 di parte appellante), dante causa di Parte_1 CP_1 contemplava solo la presenza di tavoli, sedie, ombrelloni e tenda solare tradizionale;
- la documentazione fotografica allegata al fascicolo di parte appellata rivela la presenza di vasi con piante di papiro, non contemplati dal predetto atto concessorio;
- dunque l'occupazione accertata il 16.2.2019 era effettivamente difforme rispetto all'assentito;
- non è controverso che l'area occupata fosse di mq 33, mentre la superficie concessa era di mq 22,70;
- la testimonianza di , direttore amministrativo e operativo dipendente Testimone_1 della società opponente, assunta dal GdP nell'udienza 31.5.2023, non consente di avere per provato che l'occupazione di spazio pubblico “difforme ed eccedente” si sia verificata soltanto nel giorno dell'accertamento della Polizia Locale;
- il teste ha dichiarato che “ogni giorno si provvede alla sistemazione e al ricovero degli elementi di arredo”;
- dal verbale della predetta udienza (31.5.2023) non risulta che egli abbia affermato che i vasi di papiro erano stati portati in via San Raffaele dal Grand Hotel et de Milan perché vi rimanessero un solo giorno;
- in ogni caso, ove pure avesse dichiarato ciò, deve considerarsi che la circostanza Tes_1 non ha trovato alcun riscontro, non essendo stato allegato per quale specifico “evento” fosse stato voluto il particolare allestimento e non essendo stata neppure prodotta documentazione né indotta testimonianza a conferma di collaboratori dell'asserito fornitore di vasi;
- il tariffario versato in atti dal non contempla un coefficiente moltiplicatore per CP_3
l'occupazione con fioriere/vasi;
- il coefficiente in concreto applicato dal per occupazione con tavoli e sedie (1,00), CP_3 risulta essere il più favorevole per gli opponenti/appellanti, che dunque non possono dolersene;
- nessuna discrezionalità aveva l'Amministrazione nella determinazione dell'ammontare della sanzione.
Le censure mosse dagli appellanti alla sentenza di prime cure sono dunque infondate.
6 Conseguentemente l'appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza del
GdP di AN n. 6221 in data 1.4.2024.
Le spese di questo giudizio d'appello seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano nella misura indicata in dispositivo (DM 147/2022).
Deve inoltre darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002 T.U. Spese di Giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale di AN – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice di Appello, ogni diversa istanza o eccezione disattesa:
rigetta l'appello proposto da e da avverso la Controparte_2 CP_1
sentenza del Giudice di Pace di AN n. 6221/2023 (RG 49858/2022), pubblicata il giorno
1.4.2024, che conferma;
condanna gli appellanti a rifondere al le spese del presente giudizio di Controparte_3
appello, liquidate in € 4.000,00 per onorari (oltre 15% per rimborso forfettario spese generali e oneri di legge);
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002 T.U. Spese di Giustizia.
AN, 22.12.2025.
Il giudice Andrea Manlio Borrelli
Manda la Cancelleria a darne comunicazione alle parti costituite.
7
Scaduto il termine per il deposito di note scritte,
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 1^ CIVILE, in composizione monocratica, in funzione di giudice d'appello, lette le note scritte trasmesse dalle parti (con modalità telematica), pronuncia
In nome del Popolo Italiano la seguente
SENTENZA ex art. 437 c.p.c. nella causa in grado di appello iscritta al n. 38951/2024 R.G. promossa da:
(p.IVA ), in persona del legale rappresentante, e CP_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ), residente in [...] C.F._1
San Raffaele n. 3, rappresentate e difese dall'Avv. Marino Caserta (c.f.
), presso il quale sono elettivamente domiciliate in AN, Via Brera C.F._2
n. 6, ora in AN, Via Santa Maria Fulcorina n. 11 (PEC:
; Email_1 - appellanti –
contro
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonello Mandarano (c.f. ),
[...] C.F._3
AO OZ (c.f. ) e NN TA (c.f. ), C.F._4 C.F._5 presso i quali è elettivamente domiciliato in AN, via della Guastalla n. 6, negli Uffici dell'Avvocatura Comunale (PEC: - FAX: Email_2
02/88453610);
- appellato –
con ricorso in appello inviato telematicamente 31.10.2024, iscritto a ruolo generale il
6.11.2024;
oggetto: appello avverso sentenza n. 6221/2023 in data 1.4.2024 del Giudice di Pace di
AN (RG 49858/2022) – opposizione a ordinanza-ingiunzione adottata dal CP_3
in data 4.10.2022, n. 00013980/2022/8/2/1 per complessivi € 7.719,95 (sanzione ex
[...] art. 20 co. 3 lett. B Reg. COSAP e spese di notifica);
conclusioni di parte appellante:
<<- in via preliminare concedere la sospensione degli effetti esecutivi dell'ordinanza ingiunzione impugnata per i motivi esposti in narrativa;
- in via principale in accoglimento dell'appello, riformare in toto, per i motivi sopra esposti, la Sentenza n.
6221/2023 - cronol. n. 2425/2024 depositata e pubblicata il giorno 01/04/2024 da parte del
Giudice di Pace, Sez. VIII civ, nel giudizio così rubricato RG n. 49858/2022 e, per l'effetto annullare l'ordinanza ingiunzione 00013980/2022/8/2/1
- in via subordinata
2 Accertare e dichiarare la violazione di cui all'ordinanza ingiunzione limitatamente alla giornata del 16/02/2019 e per l'effetto rideterminare la pretesa creditoria nella misura di euro
91,35 (corrispondenti al terzo del doppio del canone previsto per l'occupazione giornaliera di soli 10 mq maggiorata del 30%)
- in via ulteriormente subordinata
Accertare e dichiarare la violazione di cui all'ordinanza ingiunzione limitatamente alla metratura in eccedenza per il medesimo arco temporale di 31 giorni e per l'effetto rideterminare la pretesa creditoria nella misura di euro 2.329,34 (corrispondenti al terzo del doppio del canone previsto per l'occupazione per 31 giorni di soli 10 mq maggiorata del 30%)
- In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.>>
conclusioni di parte appellata: <l'ill.mo tribunale di milano, in funzione giudice d'appello, contrariis reiectis,
- respingere l'istanza di sospensione dell'esecutività stante la natura accertativa e non esecutiva della sentenza impugnata;
- respingere l'impugnazione proposta da personalmente Controparte_2 nonché quale rappresentante della e confermare la sentenza del Giudice di Pace CP_1 di AN n. 6221/2023, e, per l'effetto, l'ordinanza-ingiunzione n. 000139802022/8/2/1, di pagamento di € 7.686,81 oltre € 11.36 per notifica e € 21.28 per recupero spese di notifica del verbale per un totale di € 7.719,95, dichiarando dovuta, da parte della medesima
[...]
personalmente nonché quale rappresentante della la Controparte_2 Controparte_5 somma totale di € 7.719,95, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali in entrambi i gradi di giudizio, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di AN.>>
Concisa esposizione delle
3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La Signora e hanno proposto appello avverso la Controparte_2 CP_1 sentenza n. 6221/2023 in data 1.4.2024 del Giudice di Pace di AN (RG 49858/2022), con CP_ cui è stata respinta l'opposizione di e a ordinanza-ingiunzione adottata il CP_2
4.10.2022 dal , n. 00013980/2022/8/2/1, per infliggere a trasgressore e Controparte_3 obbligato in solido il pagamento della sanzione comminata dall'art. 20 comma terzo, lettera b), del Regolamento COSAP del di AN. CP_3
Gli appellanti sostengono che la decisione di primo grado sia errata e che meriti integrale riforma, con accoglimento dell'opposizione e annullamento del provvedimento opposto.
Assumono che l'ordinanza-ingiunzione, fondata su accertamento in data 16.2.2019 della
Polizia Locale, e la sentenza impugnata abbiano travisato il contenuto del verbale di contestazione, avendo esse commisurato l'entità della sanzione inflitta non già alla superficie occupata in eccedenza rispetto a quella per la quale esisteva concessione rilasciata dal
AN (occupati mq 33, concessi mq 22,70), bensì all'intera area occupata. CP_3
Gli appellanti inoltre si dolgono della mancata considerazione della circostanza, dichiarata da teste escusso in primo grado, che “ogni giorno si provvede[va] al ricovero degli arredi”.
e censurano anche la parte della sentenza del Controparte_2 CP_1
GdP in cui il Giudice di primo grado ha attribuito rilevanza alla circostanza del mancato subentro (dell'opponente nella concessione, atteso che l'ordinanza-ingiunzione CP_1 opposta ha inflitto sanzione per occupazione “difforme ed eccedente” l'assentito, con ciò implicitamente ammettendo l'esistenza di un provvedimento concessorio.
Affermato di avere sempre assolto l'obbligo di pagamento del canone relativo all'occupazione consentita, gli appellanti/opponenti assumono altresì l'erroneità dell'utilizzo di coefficienti di calcolo relativi alla tipologia “tavoli e sedie” in luogo di quelli relativi a “fioriere e/o altre occupazioni”.
Deducono la carenza di prova dell'entità del credito, non avendo il Controparte_3 prodotto “tariffario” e “viario” COSAP aggiornati.
4 Contestano infine l'applicazione della presunzione di occupazione antecedente l'accertamento, atteso che le risultanze avrebbero consentito di determinarne la durata in una sola giornata, e sostengono la sproporzione della sanzione pecuniaria rispetto all'entità del fatto.
L'appellato , costituitosi con comparsa di risposta depositata il 30.5.2025, Controparte_3 ha chiesto respingersi l'appello, con conferma della sentenza e dell'ordinanza-ingiunzione impugnate.
Sostiene la sussistenza dell'illecito contestato, per carenza di subingresso di nella CP_1 concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciata a e per la difformità Parte_1 dell'effettiva occupazione rispetto a quella concessa al precedente gestore (effettuata con elementi non autorizzati, come tappeto, fioriere, irradiatori di calore). Osserva non esservi prova di pagamenti del canone di occupazione. Sostiene poi la legittimità dell'applicazione della presunzione di durata (a partire da trenta giorni prima dell'accertamento) dell'occupazione abusiva, atteso che proprio dalla deposizione testimoniale assunta in primo grado emergerebbe che l'occupazione non è stata di un solo giorno. Infine l'appellato illustra nel dettaglio la correttezza del calcolo della sanzione irrogata, osservando che la quantificazione di questa è normativamente predeterminata, senza possibilità di valutazione discrezionale da parte dell'Amministrazione.
*
Ritiene questo giudice d'appello:
- a fini della presente decisione non rileva la circostanza del mancato subentro di a CP_1 nella titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico, atteso che il Parte_1 provvedimento opposto risulta contestare “difformità ed eccedenza” dell'occupazione rispetto all'assentito, dando implicitamente per esistente un atto concessorio;
- il ha prodotto tariffario COSAP in vigore dal 2015; Controparte_3
- gli appellanti, che sostengono che esso non sia aggiornato, sarebbero stati onerati di dimostrare la vigenza di altro tariffario, ma non vi hanno provveduto;
5 - la concessione in favore di (doc. 2 di parte appellante), dante causa di Parte_1 CP_1 contemplava solo la presenza di tavoli, sedie, ombrelloni e tenda solare tradizionale;
- la documentazione fotografica allegata al fascicolo di parte appellata rivela la presenza di vasi con piante di papiro, non contemplati dal predetto atto concessorio;
- dunque l'occupazione accertata il 16.2.2019 era effettivamente difforme rispetto all'assentito;
- non è controverso che l'area occupata fosse di mq 33, mentre la superficie concessa era di mq 22,70;
- la testimonianza di , direttore amministrativo e operativo dipendente Testimone_1 della società opponente, assunta dal GdP nell'udienza 31.5.2023, non consente di avere per provato che l'occupazione di spazio pubblico “difforme ed eccedente” si sia verificata soltanto nel giorno dell'accertamento della Polizia Locale;
- il teste ha dichiarato che “ogni giorno si provvede alla sistemazione e al ricovero degli elementi di arredo”;
- dal verbale della predetta udienza (31.5.2023) non risulta che egli abbia affermato che i vasi di papiro erano stati portati in via San Raffaele dal Grand Hotel et de Milan perché vi rimanessero un solo giorno;
- in ogni caso, ove pure avesse dichiarato ciò, deve considerarsi che la circostanza Tes_1 non ha trovato alcun riscontro, non essendo stato allegato per quale specifico “evento” fosse stato voluto il particolare allestimento e non essendo stata neppure prodotta documentazione né indotta testimonianza a conferma di collaboratori dell'asserito fornitore di vasi;
- il tariffario versato in atti dal non contempla un coefficiente moltiplicatore per CP_3
l'occupazione con fioriere/vasi;
- il coefficiente in concreto applicato dal per occupazione con tavoli e sedie (1,00), CP_3 risulta essere il più favorevole per gli opponenti/appellanti, che dunque non possono dolersene;
- nessuna discrezionalità aveva l'Amministrazione nella determinazione dell'ammontare della sanzione.
Le censure mosse dagli appellanti alla sentenza di prime cure sono dunque infondate.
6 Conseguentemente l'appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza del
GdP di AN n. 6221 in data 1.4.2024.
Le spese di questo giudizio d'appello seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano nella misura indicata in dispositivo (DM 147/2022).
Deve inoltre darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002 T.U. Spese di Giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale di AN – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice di Appello, ogni diversa istanza o eccezione disattesa:
rigetta l'appello proposto da e da avverso la Controparte_2 CP_1
sentenza del Giudice di Pace di AN n. 6221/2023 (RG 49858/2022), pubblicata il giorno
1.4.2024, che conferma;
condanna gli appellanti a rifondere al le spese del presente giudizio di Controparte_3
appello, liquidate in € 4.000,00 per onorari (oltre 15% per rimborso forfettario spese generali e oneri di legge);
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002 T.U. Spese di Giustizia.
AN, 22.12.2025.
Il giudice Andrea Manlio Borrelli
Manda la Cancelleria a darne comunicazione alle parti costituite.
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