Articolo 1 della Legge 1 luglio 1961, n. 567
Articolo 2
Versione
3 agosto 1961
Art. 1.
La concessione dell'abbuono del 60 per cento stabilito in favore dell'U.N.I.R.E. (Unione nazionale incremento razze equine) dell' articolo 5 della legge 26 novembre 1955, n. 1109 , sui diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore e al libro, che hanno luogo nelle corse dei cavalli, continua ad applicarsi dal 1 gennaio 1961 al 31 dicembre 1965.
Entrata in vigore il 3 agosto 1961