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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 593/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 1664/2021 del
Tribunale di Velletri, pubblicata in data 16.09.2021, proposto con atto di appello notificato in data 01.02.2022, da: (C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, corrente in
Frascati (RM) alla via D. Cicinelli 15 – P. IVA , rappresentato e difeso P.IVA_1
dagli Avv.ti Franco Glandarelli (C.F. e Valerio Lo Prinzi (C.F. CodiceFiscale_2
), domiciliato come in atti, giusta mandato alla lite apposto in CodiceFiscale_3
calce all'atto di appello;
Appellante
Contro
(C.F. e P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Borgia (C.F.
1 ), elettivamente domiciliata come in atti. C.F._4
Appellata
All'udienza cartolare del 26.09.2024 le parti hanno concluso come da note scritte in atti,
da intendersi qui integralmente riportare e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1- In primo grado , in proprio e nella qualità di cui in premessa, ha Parte_1
citato innanzi il Tribunale di Velletri la per sentire Controparte_1
accogliere nei suoi confronti le seguenti richieste: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile
adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare: il diritto del signor Parte_1
in proprio e nella qualità di titolare di impresa individuale, all'integrale risarcimento di
tutti i danni patrimoniali subiti, tanto nella forma del danno emergente che del lucro
cessante; che il danno emergente subito può essere quantificato nella complessiva
somma di € 2.861,41, di cui € 774,41 a titolo di spese mediche sostenute (al netto di
quelle già risarcite), ed € 2.087,00 a titolo di spese sostenute per la riparazione
dell'orologio marca Rolex modello Yacht Master, oltre agli interessi legali dalla
maturazione del diritto e così fino all'effettivo soddisfo;
che il danno da lucro cessante
può essere quantificato in complessivi € 23.237,00, secondo quanto dettagliato in
narrativa, oltre agli interessi legali dalla maturazione del diritto e così fino all'effettivo
soddisfo; Che il danno patrimoniale può essere complessivamente quantificato in €
26.098,41, ovvero alla somma diversa che verrà quantificata in corso di causa ovvero
che verrà ritenuta giusta dall'Ecc.mo Signor Giudice, in ogni caso con riconoscimento
degli interessi legali e della rivalutazione monetaria se dovuta. Munendo l'emanando
provvedimento della clausola di provvisoria esecutorietà come per legge. Con vittoria
di spese e compensi di avvocato relativi al presente grado di giudizio, oltre agli oneri di
legge”. A queste parte attrice ha premesso: -di essere un imprenditore individuale,
2 operante nel settore del credito e delle assicurazioni dall'anno 2003; -di essere stato violentemente tamponato, in data 12.09.2018, alle ore 18,20 circa, dall'autovettura
Toyota Yaris TG EX071CV, mentre transitava in via Enrico Fermi in Frascati, a bordo del proprio scooter Suzuky TG AC99310; -di aver riportato gravi danni fisici ed ingenti danni patrimoniali a causa del sinistro, motivo per cui aveva formulato richiesta di risarcimento del danno alla quale compagnia Controparte_1
assicuratrice del motociclo di sua proprietà sopra indicato;
-di essere stato sottoposto a visita dal medico fiduciario di quest'ultima, il quale aveva valutato il danno biologico permanente nella misura dell'8-9%, quantificando i giorni di inabilità temporanea lavorativa assoluta in 30 e, parziale al 50%, in giorni 40; -che sulla scorta di tale valutazione il danno non patrimoniale veniva risarcito integralmente, mentre le spese mediche sostenute solo parzialmente, rifiutando la compagnia assicurativa di rifondere l'importo di euro 774,41, poiché ritenuto non congruamente documentato;
-che al momento del sinistro l'attore indossava un Rolex Yacht Master -Oyster Perpetual, che subiva danni esterni e interni, per riparare i quali era stato necessario un esborso di euro
2.087,00; -che indossava altresì un braccialetto di valore, economico ed affettivo, che si rompeva irrimediabilmente;
-che a causa del sinistro era costretto ad assentarsi dal lavoro per 70 giorni, con conseguente flessione dei propri affari, per cui aveva diritto ad essere risarcito dell'ulteriore somma di euro 23.237,00, a titolo di lucro cessante;
-di aver invitato alla negoziazione assistita la con lettera del Controparte_1
4.5.2020, rimasta senza riscontro.
§1.1-Si è costituita e ha contestato la domanda, perché Controparte_1
infondata e non provata e ne ha chiesto il rigetto. In particolare, la compagnia assicurativa ha eccepito la mancanza di prova del nesso causale con l'evento dedotto sia quanto al danno emergente che a quello da lucro cessante.
3 §1.2-Il primo giudice, sulla scorta della documentazione in atti, ha deciso la causa con la sentenza qui impugnata, che ha rigettato la domanda e condannato l'attore alla rifusione delle spese del giudizio in favore di Ciò sul Controparte_1
presupposto che parte attrice non ha dimostrato di aver sostenuto il pagamento delle spese indicate necessarie per la riparazione dell'orologio, non essendo a tal fine sufficiente la produzione della sola fattura;
non ha provato le spese mediche indicate sostenute;
e non ha dimostrato la flessione dei propri affari nel periodo di inabilità al lavoro, non potendo a ciò valere le dichiarazioni dei redditi del triennio anteriore al dedotto incidente.
§2-La sentenza è stata impugnata con atto di appello alla cui integrale lettura si rinvia quale parte necessaria della presente decisione.
In particolare, l'appellante ha lamentato errori di valutazione e di giudizio, a suo dire,
commessi dal primo giudice nella sentenza impugnata, derivanti dall'aver erroneamente interpretato le sue affermazioni difensive, giungendo a conclusioni sconfessate dal materiale probatorio prodotto in giudizio.
Difatti, la fattura di riparazione dell'orologio Rolex Yacht Master è stata fin da subito accompagnata dalla ricevuta di pagamento dell'importo in essa indicato, mentre la circostanza per la quale l'orologio si sia danneggiato in conseguenza della caduta del
12/09/2018 non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta e pertanto deve ritenersi accertata.
Le spese mediche, il cui importo richiesto in refusione è di poco inferiore ad € 800,00,
sono state giudicate dal giudice di prime cure non risarcibili esclusivamente sulla base della relazione medico – legale elaborata dal fiduciario della PA assicurativa,
con conseguente violazione dell'art. 116 c.p.c..
4 Infine, il tribunale ha deciso di non riconoscere il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante sulla scorta di un ragionamento erroneo, focalizzato sulle conseguenze permanenti del sinistro, mentre la richiesta è stata fondata ed argomentata sul fatto che l'istante è stato temporaneamente impossibilitato a svolgere la propria attività di imprenditore (non di libero professionista) e precisamente per 70 giorni, con conseguente flessione del suo volume di affari.
L'appellante ha perciò chiesto: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Roma adita,
contrariis rejectis, riformare la sentenza n.1664/2021, pubblicata il 16/09/2021 dal
Tribunale Ordinario di Velletri – Seconda Sezione Civile, pronunciata in causa R.G.A.C.
n.5223/2020, siccome nulla e/o annullabile per i motivi di cui in premessa e pertanto In
via principale, previa integrale riforma della sentenza impugnata, accogliere il presente
appello condannando la PA convenuta all'integrale risarcimento dei danni
patrimoniali subiti dal signor in proprio e quale imprenditore individuale, Pt_1
nella misura di € 26.098,41, di cui € 23.237,00 per lucro cessante ed € 2.861,41 per
danno emergente, ovvero nella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia od equa,
ovvero si chiede: Con vittoria di spese e compensi di avvocato per il primo ed il secondo
grado da quantificarsi giusta applicazione di parametri contenuti nel DM 55/2014”.
§2.1-Si è costituita e ha contestato l'appello, perché infondato Controparte_1
e non provato. Ha chiesto lo stralcio della documentazione prodotta in appello in violazione del divieto di cui all'art. 345, 3 comma c.p.c. e ha reiterato le difese già
esposte in primo grado, rilevando che l'appellante si è limitato a riproporre le domande già esposte avanti il tribunale, omettendo di specificare i motivi posti a fondamento dell'impugnazione e l'indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
5 §2.2- La Corte, dopo aver verificato la regolare instaurazione del contraddittorio, ha rinviato la causa per conclusioni e, all'udienza cartolare in epigrafe indicata, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., il primo dei quali ridotto a gg. 20, l'ha riservata in decisione.
§3-L'appello proposto da , ai limiti dell'ammissibilità ai sensi dell'art. Parte_1
342 cod. proc. civ., per difetto di adeguata specificità dei motivi di appello è, comunque,
infondato nel merito e perciò non può trovare accoglimento.
Partendo dalla reiterata richiesta di risarcimento del danno derivante dalle spese sostenute per la riparazione dell'orologio Rolex, va anzitutto evidenziato che, pur volendo ritenere acquisita la prova dell'intervenuto pagamento della somma necessaria alla sua riparazione, ciò che – a monte – difetta è la prova che effettivamente tale orologio fosse indossato dall'istante al momento dell'incidente e che proprio a causa di questo si siano verificati i descritti gravi danni esterni ed interni.
In altri termini, ciò che manca è la prova del nesso causale tra il sinistro e i lamentati danni, elemento questo costitutivo della proposta domanda risarcitoria e che, pertanto,
ex art 2697 c.c., avrebbe dovuto essere rigorosamente allegato e dimostrato dall'attore,
nemmeno esseno sufficiente l'asserita non contestazione della controparte, difettando,
come accennato, la stessa descrizione delle modalità secondo cui il dedotto incidente abbia potuto provocare i danni di cui si discute.
Allo stesso modo, riguardo alla doglianza relativa alla omessa attribuzione della somma di euro 774,41 per rimborso di spese mediche, l'appellante si è limitato ad insistere sulla congruenza di tali esborsi, ma in alcun modo ha indicato i dati oggettivi da cui evincere l'asserita congruità e l'errore del medico fiduciario della compagnia allorché ne ha negato la riconducibilità del relativo esborso alle cure necessarie per elidere le conseguenze dannose derivanti dal dedotto incidente.
6 Eguale carenza – assertiva, prima ancora che probatoria – deve constatarsi in merito al danno da lucro cessante, asseritamente derivante dai mancati guadagni per l'inabilità
temporanea al lavoro riportata, non potendo a ciò valere la sola produzione della documentazione fiscale attestante i redditi relativi all'attività dell'istante nei tre anni precedenti al sinistro.
È opportuno in merito precisare che il lucro cessante è il guadagno che viene meno al creditore a seguito dell'inadempimento del debitore o che la vittima perde a causa di un illecito ovvero è quella ricchezza non potuta conseguire per il fatto illecito imputabile ad un terzo;
per cui, per ottenere il risarcimento di tale perdita, occorre la prova della ragionevole certezza della possibilità di conseguire il risultato utile in mancanza del fatto illecito o dell'inadempimento del debitore nonché la rigorosa prova della riconducibilità
eziologica della perdita ai predetti eventi negativi.
Il danno dal lucro cessante, in un caso come quello che ci occupa di lesioni personali conseguenti a sinistro stradale, può consistere nella perdita o diminuzione della capacità
di lavoro specifica e si sostanzia nella perdita totale o parziale del guadagno che il danneggiato avrebbe tratto dall'esercizio della propria attività ove non avesse subito le lesioni conseguenti al sinistro.
, invece, ha chiesto il risarcimento dei guadagni persi nei 70 giorni in Parte_1
cui non ha potuto lavorare, circoscrivendo il danno patrimoniale lamentato a tale periodo. Tuttavia, l'appellante non ha in alcun modo dimostrato né la propria assenza dal lavoro per il predetto limitato lasso temporale e ancor meno ha allegato, quanto meno in punto di mera deduzione difensiva, quali siano state le occasioni e gli impegni lavorativi ai quali ha dovuto rinunciare a causa dell'impedimento stesso e i guadagni che ne sarebbero conseguiti, piuttosto avendo preteso di dare sostanza alle sue richieste attraverso la citata documentazione fiscale, attestante i redditi percepiti nell'arco
7 temporale di un anno, senza nessuna ulteriore allegazione e prova delle oggettive ragioni di una significativa flessione di guadagni, neanche collocata temporalmente in modo da poterne evincere un qualche collegamento con le lesioni patite a seguito del dedotto incidente.
Le considerazioni sopra esposte sono assorbenti rispetto ad ogni ulteriore deduzione od eccezione e impongono il rigetto dell'appello.
§3.1-Le spese di lite del secondo grado, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico dell'appellante e liquidate in favore della come da Controparte_1
dispositivo, secondo i minimi tariffari vigenti, data la scarsa complessità delle questioni dibattute e con espunzione dei compensi previsti per la fase “trattazione/istruttoria”, non svoltasi.
Inoltre, la causa in esame risulta proposta in data posteriore al 31 gennaio 2013, in cui è
entrata in vigore la disposizione di cui alla Legge di Stabilità 2013 (approvata con Legge
24 dicembre 2012 n°228 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2012) in materia di Spese di Giustizia, che contempla in caso di rigetto, di declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato
PQM
La Corte d'Appello di Roma – come sopra composta – definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore di liquidandole in €. 3.473,00 per compensi di avvocato, Controparte_1
oltre IVA, CAP e rimborso forfettario al 15%.
8 3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.12.2024
La Presidente est.
dott.ssa Marianna D'Avino
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 1664/2021 del
Tribunale di Velletri, pubblicata in data 16.09.2021, proposto con atto di appello notificato in data 01.02.2022, da: (C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, corrente in
Frascati (RM) alla via D. Cicinelli 15 – P. IVA , rappresentato e difeso P.IVA_1
dagli Avv.ti Franco Glandarelli (C.F. e Valerio Lo Prinzi (C.F. CodiceFiscale_2
), domiciliato come in atti, giusta mandato alla lite apposto in CodiceFiscale_3
calce all'atto di appello;
Appellante
Contro
(C.F. e P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Borgia (C.F.
1 ), elettivamente domiciliata come in atti. C.F._4
Appellata
All'udienza cartolare del 26.09.2024 le parti hanno concluso come da note scritte in atti,
da intendersi qui integralmente riportare e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1- In primo grado , in proprio e nella qualità di cui in premessa, ha Parte_1
citato innanzi il Tribunale di Velletri la per sentire Controparte_1
accogliere nei suoi confronti le seguenti richieste: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile
adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare: il diritto del signor Parte_1
in proprio e nella qualità di titolare di impresa individuale, all'integrale risarcimento di
tutti i danni patrimoniali subiti, tanto nella forma del danno emergente che del lucro
cessante; che il danno emergente subito può essere quantificato nella complessiva
somma di € 2.861,41, di cui € 774,41 a titolo di spese mediche sostenute (al netto di
quelle già risarcite), ed € 2.087,00 a titolo di spese sostenute per la riparazione
dell'orologio marca Rolex modello Yacht Master, oltre agli interessi legali dalla
maturazione del diritto e così fino all'effettivo soddisfo;
che il danno da lucro cessante
può essere quantificato in complessivi € 23.237,00, secondo quanto dettagliato in
narrativa, oltre agli interessi legali dalla maturazione del diritto e così fino all'effettivo
soddisfo; Che il danno patrimoniale può essere complessivamente quantificato in €
26.098,41, ovvero alla somma diversa che verrà quantificata in corso di causa ovvero
che verrà ritenuta giusta dall'Ecc.mo Signor Giudice, in ogni caso con riconoscimento
degli interessi legali e della rivalutazione monetaria se dovuta. Munendo l'emanando
provvedimento della clausola di provvisoria esecutorietà come per legge. Con vittoria
di spese e compensi di avvocato relativi al presente grado di giudizio, oltre agli oneri di
legge”. A queste parte attrice ha premesso: -di essere un imprenditore individuale,
2 operante nel settore del credito e delle assicurazioni dall'anno 2003; -di essere stato violentemente tamponato, in data 12.09.2018, alle ore 18,20 circa, dall'autovettura
Toyota Yaris TG EX071CV, mentre transitava in via Enrico Fermi in Frascati, a bordo del proprio scooter Suzuky TG AC99310; -di aver riportato gravi danni fisici ed ingenti danni patrimoniali a causa del sinistro, motivo per cui aveva formulato richiesta di risarcimento del danno alla quale compagnia Controparte_1
assicuratrice del motociclo di sua proprietà sopra indicato;
-di essere stato sottoposto a visita dal medico fiduciario di quest'ultima, il quale aveva valutato il danno biologico permanente nella misura dell'8-9%, quantificando i giorni di inabilità temporanea lavorativa assoluta in 30 e, parziale al 50%, in giorni 40; -che sulla scorta di tale valutazione il danno non patrimoniale veniva risarcito integralmente, mentre le spese mediche sostenute solo parzialmente, rifiutando la compagnia assicurativa di rifondere l'importo di euro 774,41, poiché ritenuto non congruamente documentato;
-che al momento del sinistro l'attore indossava un Rolex Yacht Master -Oyster Perpetual, che subiva danni esterni e interni, per riparare i quali era stato necessario un esborso di euro
2.087,00; -che indossava altresì un braccialetto di valore, economico ed affettivo, che si rompeva irrimediabilmente;
-che a causa del sinistro era costretto ad assentarsi dal lavoro per 70 giorni, con conseguente flessione dei propri affari, per cui aveva diritto ad essere risarcito dell'ulteriore somma di euro 23.237,00, a titolo di lucro cessante;
-di aver invitato alla negoziazione assistita la con lettera del Controparte_1
4.5.2020, rimasta senza riscontro.
§1.1-Si è costituita e ha contestato la domanda, perché Controparte_1
infondata e non provata e ne ha chiesto il rigetto. In particolare, la compagnia assicurativa ha eccepito la mancanza di prova del nesso causale con l'evento dedotto sia quanto al danno emergente che a quello da lucro cessante.
3 §1.2-Il primo giudice, sulla scorta della documentazione in atti, ha deciso la causa con la sentenza qui impugnata, che ha rigettato la domanda e condannato l'attore alla rifusione delle spese del giudizio in favore di Ciò sul Controparte_1
presupposto che parte attrice non ha dimostrato di aver sostenuto il pagamento delle spese indicate necessarie per la riparazione dell'orologio, non essendo a tal fine sufficiente la produzione della sola fattura;
non ha provato le spese mediche indicate sostenute;
e non ha dimostrato la flessione dei propri affari nel periodo di inabilità al lavoro, non potendo a ciò valere le dichiarazioni dei redditi del triennio anteriore al dedotto incidente.
§2-La sentenza è stata impugnata con atto di appello alla cui integrale lettura si rinvia quale parte necessaria della presente decisione.
In particolare, l'appellante ha lamentato errori di valutazione e di giudizio, a suo dire,
commessi dal primo giudice nella sentenza impugnata, derivanti dall'aver erroneamente interpretato le sue affermazioni difensive, giungendo a conclusioni sconfessate dal materiale probatorio prodotto in giudizio.
Difatti, la fattura di riparazione dell'orologio Rolex Yacht Master è stata fin da subito accompagnata dalla ricevuta di pagamento dell'importo in essa indicato, mentre la circostanza per la quale l'orologio si sia danneggiato in conseguenza della caduta del
12/09/2018 non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta e pertanto deve ritenersi accertata.
Le spese mediche, il cui importo richiesto in refusione è di poco inferiore ad € 800,00,
sono state giudicate dal giudice di prime cure non risarcibili esclusivamente sulla base della relazione medico – legale elaborata dal fiduciario della PA assicurativa,
con conseguente violazione dell'art. 116 c.p.c..
4 Infine, il tribunale ha deciso di non riconoscere il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante sulla scorta di un ragionamento erroneo, focalizzato sulle conseguenze permanenti del sinistro, mentre la richiesta è stata fondata ed argomentata sul fatto che l'istante è stato temporaneamente impossibilitato a svolgere la propria attività di imprenditore (non di libero professionista) e precisamente per 70 giorni, con conseguente flessione del suo volume di affari.
L'appellante ha perciò chiesto: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Roma adita,
contrariis rejectis, riformare la sentenza n.1664/2021, pubblicata il 16/09/2021 dal
Tribunale Ordinario di Velletri – Seconda Sezione Civile, pronunciata in causa R.G.A.C.
n.5223/2020, siccome nulla e/o annullabile per i motivi di cui in premessa e pertanto In
via principale, previa integrale riforma della sentenza impugnata, accogliere il presente
appello condannando la PA convenuta all'integrale risarcimento dei danni
patrimoniali subiti dal signor in proprio e quale imprenditore individuale, Pt_1
nella misura di € 26.098,41, di cui € 23.237,00 per lucro cessante ed € 2.861,41 per
danno emergente, ovvero nella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia od equa,
ovvero si chiede: Con vittoria di spese e compensi di avvocato per il primo ed il secondo
grado da quantificarsi giusta applicazione di parametri contenuti nel DM 55/2014”.
§2.1-Si è costituita e ha contestato l'appello, perché infondato Controparte_1
e non provato. Ha chiesto lo stralcio della documentazione prodotta in appello in violazione del divieto di cui all'art. 345, 3 comma c.p.c. e ha reiterato le difese già
esposte in primo grado, rilevando che l'appellante si è limitato a riproporre le domande già esposte avanti il tribunale, omettendo di specificare i motivi posti a fondamento dell'impugnazione e l'indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
5 §2.2- La Corte, dopo aver verificato la regolare instaurazione del contraddittorio, ha rinviato la causa per conclusioni e, all'udienza cartolare in epigrafe indicata, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., il primo dei quali ridotto a gg. 20, l'ha riservata in decisione.
§3-L'appello proposto da , ai limiti dell'ammissibilità ai sensi dell'art. Parte_1
342 cod. proc. civ., per difetto di adeguata specificità dei motivi di appello è, comunque,
infondato nel merito e perciò non può trovare accoglimento.
Partendo dalla reiterata richiesta di risarcimento del danno derivante dalle spese sostenute per la riparazione dell'orologio Rolex, va anzitutto evidenziato che, pur volendo ritenere acquisita la prova dell'intervenuto pagamento della somma necessaria alla sua riparazione, ciò che – a monte – difetta è la prova che effettivamente tale orologio fosse indossato dall'istante al momento dell'incidente e che proprio a causa di questo si siano verificati i descritti gravi danni esterni ed interni.
In altri termini, ciò che manca è la prova del nesso causale tra il sinistro e i lamentati danni, elemento questo costitutivo della proposta domanda risarcitoria e che, pertanto,
ex art 2697 c.c., avrebbe dovuto essere rigorosamente allegato e dimostrato dall'attore,
nemmeno esseno sufficiente l'asserita non contestazione della controparte, difettando,
come accennato, la stessa descrizione delle modalità secondo cui il dedotto incidente abbia potuto provocare i danni di cui si discute.
Allo stesso modo, riguardo alla doglianza relativa alla omessa attribuzione della somma di euro 774,41 per rimborso di spese mediche, l'appellante si è limitato ad insistere sulla congruenza di tali esborsi, ma in alcun modo ha indicato i dati oggettivi da cui evincere l'asserita congruità e l'errore del medico fiduciario della compagnia allorché ne ha negato la riconducibilità del relativo esborso alle cure necessarie per elidere le conseguenze dannose derivanti dal dedotto incidente.
6 Eguale carenza – assertiva, prima ancora che probatoria – deve constatarsi in merito al danno da lucro cessante, asseritamente derivante dai mancati guadagni per l'inabilità
temporanea al lavoro riportata, non potendo a ciò valere la sola produzione della documentazione fiscale attestante i redditi relativi all'attività dell'istante nei tre anni precedenti al sinistro.
È opportuno in merito precisare che il lucro cessante è il guadagno che viene meno al creditore a seguito dell'inadempimento del debitore o che la vittima perde a causa di un illecito ovvero è quella ricchezza non potuta conseguire per il fatto illecito imputabile ad un terzo;
per cui, per ottenere il risarcimento di tale perdita, occorre la prova della ragionevole certezza della possibilità di conseguire il risultato utile in mancanza del fatto illecito o dell'inadempimento del debitore nonché la rigorosa prova della riconducibilità
eziologica della perdita ai predetti eventi negativi.
Il danno dal lucro cessante, in un caso come quello che ci occupa di lesioni personali conseguenti a sinistro stradale, può consistere nella perdita o diminuzione della capacità
di lavoro specifica e si sostanzia nella perdita totale o parziale del guadagno che il danneggiato avrebbe tratto dall'esercizio della propria attività ove non avesse subito le lesioni conseguenti al sinistro.
, invece, ha chiesto il risarcimento dei guadagni persi nei 70 giorni in Parte_1
cui non ha potuto lavorare, circoscrivendo il danno patrimoniale lamentato a tale periodo. Tuttavia, l'appellante non ha in alcun modo dimostrato né la propria assenza dal lavoro per il predetto limitato lasso temporale e ancor meno ha allegato, quanto meno in punto di mera deduzione difensiva, quali siano state le occasioni e gli impegni lavorativi ai quali ha dovuto rinunciare a causa dell'impedimento stesso e i guadagni che ne sarebbero conseguiti, piuttosto avendo preteso di dare sostanza alle sue richieste attraverso la citata documentazione fiscale, attestante i redditi percepiti nell'arco
7 temporale di un anno, senza nessuna ulteriore allegazione e prova delle oggettive ragioni di una significativa flessione di guadagni, neanche collocata temporalmente in modo da poterne evincere un qualche collegamento con le lesioni patite a seguito del dedotto incidente.
Le considerazioni sopra esposte sono assorbenti rispetto ad ogni ulteriore deduzione od eccezione e impongono il rigetto dell'appello.
§3.1-Le spese di lite del secondo grado, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico dell'appellante e liquidate in favore della come da Controparte_1
dispositivo, secondo i minimi tariffari vigenti, data la scarsa complessità delle questioni dibattute e con espunzione dei compensi previsti per la fase “trattazione/istruttoria”, non svoltasi.
Inoltre, la causa in esame risulta proposta in data posteriore al 31 gennaio 2013, in cui è
entrata in vigore la disposizione di cui alla Legge di Stabilità 2013 (approvata con Legge
24 dicembre 2012 n°228 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2012) in materia di Spese di Giustizia, che contempla in caso di rigetto, di declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato
PQM
La Corte d'Appello di Roma – come sopra composta – definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore di liquidandole in €. 3.473,00 per compensi di avvocato, Controparte_1
oltre IVA, CAP e rimborso forfettario al 15%.
8 3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.12.2024
La Presidente est.
dott.ssa Marianna D'Avino
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