CA
Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/12/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Reggio Calabria Sezione civile N. 363/2015 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai magistrati: Dott. Mauro Mirenna - Presidente Dott. ssa Federica Rende - Consigliere Dott. Alessandro Liprino - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero in epigrafe, vertente TRA
, nato a [...] l'[...], ivi residente a[...]
e , nato a [...] il [...], C.F._1 Parte_2 residente in [...], C.F.: , C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Cannatà, C.F.: , tel. C.F._3
09661902852 - fax 0966505310, pec;
elettivamente domiciliati Email_1 in Reggio Calabria alla via Nazionale Pentimele, n. 202, presso lo studio dell'avv. Andrea Greco. Appellante
CONTRO
C.F.: , con sede legale in Cosenza, Viale Crati snc, Controparte_1 P.IVA_1 soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche italiane S.c.p.a. - albo dei gruppi bancari n. 5026.0, in persona del procuratore Dott. , a ciò Controparte_2 abilitato giusta procura del Vice Presidente del CdA e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra di loro, CP_3 dagli Avv.ti Giuseppe RI, C.F.: , pec: C.F._4
e NT RI, C.F.: . , pec: Email_2 C.F._5 C.F._6 ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria Via Castello n. 5. Email_3
Appellata
Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Palmi n. 15/2015 del 12.01.2015, depositata in cancelleria in data 13.01.2015, emessa nel proc. n. 8/2011 R.G.A.C. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_2
227/10 del 09/11/2010, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Palmi, con il quale si intimava agli stessi il pagamento di € 127.697,40 in favore di Controparte_1 Con sentenza n. 15/2015, il Tribunale di Palmi rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto.
e , con atto di appello iscritto a ruolo il 10 luglio 2015, Parte_1 Parte_2 hanno impugnato la predetta sentenza eccependo la nullità ex art. 112 c.p.c. e, in subordine, hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo in quanto la banca non era legittimata a pretendere l'80% del finanziamento ai fideiussori in quanto già garantito dal Fondo di garanzia del Medio Credito Centrale. Il 7 gennaio 2016 si è costituita chiedendo il rigetto dell'impugnazione, in Controparte_1 quanto inammissibile ed infondata. Con ordinanza depositata il 1° febbraio 2016 il Collegio ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. Si sono susseguiti numerosi rinvii d'ufficio. Con ordinanza dell'8/03/2021 la Corte d'Appello ha rilevato la mancata istanza di assegnazione a sentenza e, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., ha rinviato la causa fissando nuova udienza. In seguito ad un ulteriore rinvio d'ufficio, parte appellata il 26 aprile 2021 ha depositato note di trattazione scritta, insistendo nel rigetto dell'appello. Con ordinanza del 28 settembre 2021, la causa è stata assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con istanza del 29/09/2021, parte appellata ha formulato istanza di rimessione sul ruolo, rappresentando di aver presentato note di trattazione per mero errore, avendo le parti già raggiunto un accordo stragiudiziale, già integralmente adempiuto. Con note del 23/11/2021, l'appellante ha aderito alla richiesta di controparte per sopravvenuta carenza di interesse, allegando quietanza dell'avvenuto pagamento. In accoglimento dell'istanza, la Corte, con ordinanza depositata il 30 novembre 2021, ha fissato una nuova udienza al 17/01/2022, sostituita dalla trattazione scritta, per verificare la transazione;
seguiva decreto presidenziale di differimento al 7/02/2022, poi ulteriormente differita al 14 febbraio 2022 con medesime modalità di trattazione. Atteso il mancato deposito delle note di trattazione scritta per l'udienza del 14/02/2022, il Collegio con ordinanza del 16/03/2022 ha fissato l'udienza ex art. 309 c.p.c. per la data del 06/06/2022, anch'essa sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Con ordinanza del 21/06/2022, il Collegio, visti gli artt. 309 e 181, comma 1, c.p.c., ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo. Con decreto presidenziale del 3 novembre 2025 la causa è stata riassegnata innanzi al Collegio ordinario per l'udienza del giorno 24/11/2025 e si è disposto che la stessa sia sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Anche a tale ultima udienza le parti sono rimaste assenti, non avendo depositato note di trattazione. tanto premesso, e rilevato: che, trattandosi di causa iniziata in primo grado dopo il 25 giugno 2008, l'estinzione avrebbe dovuto essere pronunciata assieme alla cancellazione;
che, pertanto, occorre dichiarare l'estinzione con sentenza collegiale, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma c.p.c.;
pag. 2/3 che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate;
che, essendo stata dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello, non trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (in tal senso Cass. civ., sez. lav., n. 14641/2020; Cass. n. 25485/2018);
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto e contro Parte_1 Parte_2 CP_1
avverso la sentenza 15/2015 del 12.01.2015, depositata in cancelleria in data 13.01.2015,
[...] emessa dal Tribunale di Palmi, non notificata, R.G.A.C. n. 8/2011 così provvede:
- dichiara l'estinzione del processo.
- spese a carico delle parti che le hanno anticipate. Così deciso nella camera di consiglio del 10.12.2025 Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Alessandro Liprino Mauro Mirenna
pag. 3/3
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai magistrati: Dott. Mauro Mirenna - Presidente Dott. ssa Federica Rende - Consigliere Dott. Alessandro Liprino - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero in epigrafe, vertente TRA
, nato a [...] l'[...], ivi residente a[...]
e , nato a [...] il [...], C.F._1 Parte_2 residente in [...], C.F.: , C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Cannatà, C.F.: , tel. C.F._3
09661902852 - fax 0966505310, pec;
elettivamente domiciliati Email_1 in Reggio Calabria alla via Nazionale Pentimele, n. 202, presso lo studio dell'avv. Andrea Greco. Appellante
CONTRO
C.F.: , con sede legale in Cosenza, Viale Crati snc, Controparte_1 P.IVA_1 soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche italiane S.c.p.a. - albo dei gruppi bancari n. 5026.0, in persona del procuratore Dott. , a ciò Controparte_2 abilitato giusta procura del Vice Presidente del CdA e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra di loro, CP_3 dagli Avv.ti Giuseppe RI, C.F.: , pec: C.F._4
e NT RI, C.F.: . , pec: Email_2 C.F._5 C.F._6 ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria Via Castello n. 5. Email_3
Appellata
Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Palmi n. 15/2015 del 12.01.2015, depositata in cancelleria in data 13.01.2015, emessa nel proc. n. 8/2011 R.G.A.C. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_2
227/10 del 09/11/2010, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Palmi, con il quale si intimava agli stessi il pagamento di € 127.697,40 in favore di Controparte_1 Con sentenza n. 15/2015, il Tribunale di Palmi rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto.
e , con atto di appello iscritto a ruolo il 10 luglio 2015, Parte_1 Parte_2 hanno impugnato la predetta sentenza eccependo la nullità ex art. 112 c.p.c. e, in subordine, hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo in quanto la banca non era legittimata a pretendere l'80% del finanziamento ai fideiussori in quanto già garantito dal Fondo di garanzia del Medio Credito Centrale. Il 7 gennaio 2016 si è costituita chiedendo il rigetto dell'impugnazione, in Controparte_1 quanto inammissibile ed infondata. Con ordinanza depositata il 1° febbraio 2016 il Collegio ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. Si sono susseguiti numerosi rinvii d'ufficio. Con ordinanza dell'8/03/2021 la Corte d'Appello ha rilevato la mancata istanza di assegnazione a sentenza e, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., ha rinviato la causa fissando nuova udienza. In seguito ad un ulteriore rinvio d'ufficio, parte appellata il 26 aprile 2021 ha depositato note di trattazione scritta, insistendo nel rigetto dell'appello. Con ordinanza del 28 settembre 2021, la causa è stata assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con istanza del 29/09/2021, parte appellata ha formulato istanza di rimessione sul ruolo, rappresentando di aver presentato note di trattazione per mero errore, avendo le parti già raggiunto un accordo stragiudiziale, già integralmente adempiuto. Con note del 23/11/2021, l'appellante ha aderito alla richiesta di controparte per sopravvenuta carenza di interesse, allegando quietanza dell'avvenuto pagamento. In accoglimento dell'istanza, la Corte, con ordinanza depositata il 30 novembre 2021, ha fissato una nuova udienza al 17/01/2022, sostituita dalla trattazione scritta, per verificare la transazione;
seguiva decreto presidenziale di differimento al 7/02/2022, poi ulteriormente differita al 14 febbraio 2022 con medesime modalità di trattazione. Atteso il mancato deposito delle note di trattazione scritta per l'udienza del 14/02/2022, il Collegio con ordinanza del 16/03/2022 ha fissato l'udienza ex art. 309 c.p.c. per la data del 06/06/2022, anch'essa sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Con ordinanza del 21/06/2022, il Collegio, visti gli artt. 309 e 181, comma 1, c.p.c., ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo. Con decreto presidenziale del 3 novembre 2025 la causa è stata riassegnata innanzi al Collegio ordinario per l'udienza del giorno 24/11/2025 e si è disposto che la stessa sia sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Anche a tale ultima udienza le parti sono rimaste assenti, non avendo depositato note di trattazione. tanto premesso, e rilevato: che, trattandosi di causa iniziata in primo grado dopo il 25 giugno 2008, l'estinzione avrebbe dovuto essere pronunciata assieme alla cancellazione;
che, pertanto, occorre dichiarare l'estinzione con sentenza collegiale, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma c.p.c.;
pag. 2/3 che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate;
che, essendo stata dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello, non trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (in tal senso Cass. civ., sez. lav., n. 14641/2020; Cass. n. 25485/2018);
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto e contro Parte_1 Parte_2 CP_1
avverso la sentenza 15/2015 del 12.01.2015, depositata in cancelleria in data 13.01.2015,
[...] emessa dal Tribunale di Palmi, non notificata, R.G.A.C. n. 8/2011 così provvede:
- dichiara l'estinzione del processo.
- spese a carico delle parti che le hanno anticipate. Così deciso nella camera di consiglio del 10.12.2025 Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Alessandro Liprino Mauro Mirenna
pag. 3/3