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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 18/03/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4036/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra Giudice dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4036/2024 con ad oggetto: Adozione di maggiorenni promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 FARINELLI CATERINA e dell'avv. SARTINI GESSICA ( ) C.F._2
Indirizzo Telematico;
RICHIEDENTE/I L'ADOZIONE in favore di
Persona_1
₪₪₪
In data 18 marzo 2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 18.3.2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato 21/10/2024, chiedeva l'adozione del Parte_1
maggiorenne Persona_1
2. All'udienza del 17/12/2024, l'adottante ha prestato davanti al Presidente del Tribunale il consenso all'adozione di e che anche quest'ultimo ha prestato il Persona_1
consenso all'adozione.
1 3. Il PM, cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza, non è comparso, né ha reso conclusioni.
4. Sussistono, nel caso in esame tutte le condizioni di legge, in base alla documentazione acquisita ed alle informazioni assunte, per far luogo all'adozione di Persona_1 da parte di essendo l'adottante di età superiore ai
[...] Parte_1 trentacinque anni e superando di almeno diciotto anni l'età dell'adottando, né ricorrendo la situazione di divieto di cui all'art. 293 cod. civ. (in quanto l'adottando non è figlio nato fuori del matrimonio dell'adottante).
5. L'art. 291 cod. civ., nel suo testo originario, consentiva l'adozione c.d. ordinaria solo alle persone che non avevano discendenti legittimi o legittimati.
Con sentenza della Corte Costituzionale n. 557 del 19 maggio 1988 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della predetta norma, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti. È, pertanto, venuto meno l'ostacolo della presenza di figli legittimi o legittimati, purché questi esprimessero il loro consenso.
Con tale sentenza la Corte costituzionale ha ritenuto di parificare in tutto e per tutto la posizione dei figli legittimi o legittimati a quella del coniuge convivente dell'adottante o dell'adottando, la cui mancanza di assenso osta all'adozione, ai sensi dell'art. 297, comma
2°, cod. civ., senza la possibilità del Tribunale – prevista nel caso di assenso negato dai genitori dell'adottando non esercenti la potestà – di ritenere il rifiuto all'assenso ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando e di procedere ugualmente all'adozione.
Successivamente, la Suprema Corte (Cass. n. 2426 del 03/02/2006) ha statuito che “In tema di adozione di persone maggiori di età, la presenza di figli minori (legittimi, legittimati o naturali) dell'adottante, come tali incapaci, per ragioni di età, di esprimere un valido consenso, costituisce, di norma, ai sensi dell'art. 291 cod. civ., un impedimento alla richiesta adozione. Ove, tuttavia, l'adozione di maggiorenne riguardi un soggetto, il figlio del coniuge, che già appartenga, insieme al proprio genitore naturale ed ai fratelli, minorenni, "ex uno latere", al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell'adottante, la detta presenza dei figli minori dell'adottante non preclude in assoluto l'adozione, fermo restando il potere-dovere del giudice del merito di procedere alla audizione personale di
2 costoro, se aventi capacità di discernimento, e del loro curatore speciale, ai fini della formulazione del complessivo giudizio di convenienza nell'interesse dell'adottando, richiesto dall'art. 312, primo comma, numero 2), cod. civ., giacché tale convenienza in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza - eventualmente da apprezzare all'esito dell'acquisizione anche delle opportune informazioni
- nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia, compresi i figli dell'adottante.”
Nella fattispecie, è stato nominato un curatore speciale delle figlie dell'adottando e della madre naturale dell'adottando, nata a [...] il [...] e Persona_2 [...]
nata a [...] il [...], che ha convenuto sull'inutilità di procedere alla loro Per_3
audizione, stante la tenera età, ma che ha confermato che le stesse sono dalla nascita inserite nel nucleo familiare composto dall'adottante, dall'adottando e dalla madre naturale di lui, concludendo per l'inesistenza di cause ostative all'adozione.
6. Inoltre, sia l'adottante che l'adottando hanno prestato rituale consenso innanzi al
Presidente del Tribunale, ed hanno espresso l'assenso anche la madre naturale dell'adottando. Il padre naturale dell'adottando, invece, cui il ricorso-decreto è stato ritualmente notificato in Romania, non è comparso. Risulta, peraltro, che fosse Persona_1
stato (da minorenne) affidato in via esclusiva alla madre, e che il padre naturale si fosse disinteressato delle sue sorti, di tal che la mancata comparizione del padre naturale appare irrilevante.
Non risultano altre persone che debbano prestare il proprio assenso ex art. 297 cod. civ..
7. Infine, l'adozione conviene all'adottando, che ha vissuto presso la famiglia ed è stato considerato alla stregua di un figlio.
Per effetto dell'adozione, al cognome di nascita dell'adottato verrà anteposto quello dell'adottante, ovvero Pt_1
8. Non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Dispone farsi luogo all'adozione di da parte di Persona_1 [...]
e dispone che al cognome di nascita sia anteposto il cognome Pt_1 Pt_1
3 2) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 cod. civ.
Così deciso in data 18 marzo 2025 dal Tribunale di Livorno.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott. Gianmarco Marinai
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra Giudice dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4036/2024 con ad oggetto: Adozione di maggiorenni promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 FARINELLI CATERINA e dell'avv. SARTINI GESSICA ( ) C.F._2
Indirizzo Telematico;
RICHIEDENTE/I L'ADOZIONE in favore di
Persona_1
₪₪₪
In data 18 marzo 2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 18.3.2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato 21/10/2024, chiedeva l'adozione del Parte_1
maggiorenne Persona_1
2. All'udienza del 17/12/2024, l'adottante ha prestato davanti al Presidente del Tribunale il consenso all'adozione di e che anche quest'ultimo ha prestato il Persona_1
consenso all'adozione.
1 3. Il PM, cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza, non è comparso, né ha reso conclusioni.
4. Sussistono, nel caso in esame tutte le condizioni di legge, in base alla documentazione acquisita ed alle informazioni assunte, per far luogo all'adozione di Persona_1 da parte di essendo l'adottante di età superiore ai
[...] Parte_1 trentacinque anni e superando di almeno diciotto anni l'età dell'adottando, né ricorrendo la situazione di divieto di cui all'art. 293 cod. civ. (in quanto l'adottando non è figlio nato fuori del matrimonio dell'adottante).
5. L'art. 291 cod. civ., nel suo testo originario, consentiva l'adozione c.d. ordinaria solo alle persone che non avevano discendenti legittimi o legittimati.
Con sentenza della Corte Costituzionale n. 557 del 19 maggio 1988 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della predetta norma, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti. È, pertanto, venuto meno l'ostacolo della presenza di figli legittimi o legittimati, purché questi esprimessero il loro consenso.
Con tale sentenza la Corte costituzionale ha ritenuto di parificare in tutto e per tutto la posizione dei figli legittimi o legittimati a quella del coniuge convivente dell'adottante o dell'adottando, la cui mancanza di assenso osta all'adozione, ai sensi dell'art. 297, comma
2°, cod. civ., senza la possibilità del Tribunale – prevista nel caso di assenso negato dai genitori dell'adottando non esercenti la potestà – di ritenere il rifiuto all'assenso ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando e di procedere ugualmente all'adozione.
Successivamente, la Suprema Corte (Cass. n. 2426 del 03/02/2006) ha statuito che “In tema di adozione di persone maggiori di età, la presenza di figli minori (legittimi, legittimati o naturali) dell'adottante, come tali incapaci, per ragioni di età, di esprimere un valido consenso, costituisce, di norma, ai sensi dell'art. 291 cod. civ., un impedimento alla richiesta adozione. Ove, tuttavia, l'adozione di maggiorenne riguardi un soggetto, il figlio del coniuge, che già appartenga, insieme al proprio genitore naturale ed ai fratelli, minorenni, "ex uno latere", al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell'adottante, la detta presenza dei figli minori dell'adottante non preclude in assoluto l'adozione, fermo restando il potere-dovere del giudice del merito di procedere alla audizione personale di
2 costoro, se aventi capacità di discernimento, e del loro curatore speciale, ai fini della formulazione del complessivo giudizio di convenienza nell'interesse dell'adottando, richiesto dall'art. 312, primo comma, numero 2), cod. civ., giacché tale convenienza in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza - eventualmente da apprezzare all'esito dell'acquisizione anche delle opportune informazioni
- nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia, compresi i figli dell'adottante.”
Nella fattispecie, è stato nominato un curatore speciale delle figlie dell'adottando e della madre naturale dell'adottando, nata a [...] il [...] e Persona_2 [...]
nata a [...] il [...], che ha convenuto sull'inutilità di procedere alla loro Per_3
audizione, stante la tenera età, ma che ha confermato che le stesse sono dalla nascita inserite nel nucleo familiare composto dall'adottante, dall'adottando e dalla madre naturale di lui, concludendo per l'inesistenza di cause ostative all'adozione.
6. Inoltre, sia l'adottante che l'adottando hanno prestato rituale consenso innanzi al
Presidente del Tribunale, ed hanno espresso l'assenso anche la madre naturale dell'adottando. Il padre naturale dell'adottando, invece, cui il ricorso-decreto è stato ritualmente notificato in Romania, non è comparso. Risulta, peraltro, che fosse Persona_1
stato (da minorenne) affidato in via esclusiva alla madre, e che il padre naturale si fosse disinteressato delle sue sorti, di tal che la mancata comparizione del padre naturale appare irrilevante.
Non risultano altre persone che debbano prestare il proprio assenso ex art. 297 cod. civ..
7. Infine, l'adozione conviene all'adottando, che ha vissuto presso la famiglia ed è stato considerato alla stregua di un figlio.
Per effetto dell'adozione, al cognome di nascita dell'adottato verrà anteposto quello dell'adottante, ovvero Pt_1
8. Non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Dispone farsi luogo all'adozione di da parte di Persona_1 [...]
e dispone che al cognome di nascita sia anteposto il cognome Pt_1 Pt_1
3 2) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 cod. civ.
Così deciso in data 18 marzo 2025 dal Tribunale di Livorno.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott. Gianmarco Marinai
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