Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/03/2025, n. 1791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1791 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE V CIVILE
così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al ruolo generale affari contenziosi al numero 5196/19 e vertente TRA
Parte_1
(Avv. Leopoldo De' Medici) PARTE APPELLANTE E
, , , CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 [...]
, CP_5 CP_6
(Avv. Michela Scafetta) PARTI APPELLATE – APPELLANTI INCIDENTALI
E
Controparte_7
(Avv. Maria Cristina Fiacconi) PARTE APPELLATA
E
e Controparte_8 CP_9
PARTI APPELLATE - CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2036/2019 emessa dal Tribunale di Roma RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
dopo l'intervento di sostituzione della valvola mitralica, eseguito presso il
[...] di (risultato esente da ogni responsabilità) era stata Controparte_7 CP_7 trasferita, per la riabilitazione, presso il ove è stata assistita con Parte_1 negligenza ed imperizia tanto da causarne, in data 25.02.14, la morte. Il Tribunale di Roma ha così dichiarato l'inadempimento del contratto di prestazione professionale e di spedalità intercorso tra le parti e per l'effetto ha condannato la Parte_1 pagare a marito della defunta, complessivi euro 280.052,24, nonché a CP_1 rimborsare all'attore le spese di giudizio liquidate in complessivi euro 7.913,00, mentre ha compensato le spese di giudizio tra e l CP_1 Controparte_7
Ha poi dichiarati privi di legittimazione attiva ,
[...] CP_9 [...]
, , , . CP_8 CP_3 Controparte_5 CP_4 CP_6 CP_2
a proposto appello avverso la citata sentenza e ha chiesto ( Parte_1 cfr. appello e anche note scritte in sostituzione di udienza del 18.10.24): “Nel merito: annullare e riformare la sentenza n. 2036/2019 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma – Sezione 13^ Civile, Giudice Unico dott. Parziale, in data 25/28.01.2019, non notificata;
e per l'effetto, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, accogliere le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare che alcuna responsabilità, contrattuale ovvero extracontrattuale, può palesarsi in capo alla Parte_1 per l'evento morte occorso alla sig.ra in seguito alle prestazioni sanitarie Parte_2 rese in favore di quest'ultima e che, conseguentemente, nessuna somma di denaro, a qualsivoglia titolo, è dovuta da gli odierni attori;
per l'effetto, Parte_1 rigettare le domande avversarie, (cfr. note) nonché l'appello proposto in via incidentale e riconvenzionale dai signori in quanto infondato in fatto ed in CP_1 diritto, con condanna delle controparti al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”. Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti , CP_1 CP_2
, , , che hanno concluso CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 chiedendo: “nel merito rigettare il gravame proposto da in quanto Parte_1 infondato in fatto ed in diritto;
in via incidentale e riconvenzionale..“ritenere e dichiarare, altresì, i del e della CP_10 Controparte_7 Controparte_11
(ora responsabili ex art. 1218 e/o art. 2043 c.c., per la
[...] Parte_1 contestuale violazione degli obblighi contrattuali e del dovere del neminem laedere, dei danni patrimoniali e non patiti e patendi dagli istanti per la morte della signora in conseguenza della imperizia e negligenza del detto (personale) medico Parte_2 condannare il medesimo al risarcimento in favore degli attori di detti danni nella misura determinata in premessa per complessivi 1.382.535,00 o di quell'altra (somma) maggiore o minore che si accerterà in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla data dell'evento fino al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, (cfr. note “con attribuzione al procuratore antistatario”). IN VIA ISTRUTTORIA (hanno chiesto) l'ammissione della prova per testimoni sui capitoli nn. 9, 10, 11 e 12 contenuti nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2, con i testimoni ivi indicati. Il , ha domandato il rigetto dell'appello con la Controparte_12 conferma della sentenza di primo grado e con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite. La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 24 ottobre 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Il presente giudizio, come narrato (cfr. sentenza e citazione introduttiva) ha ad oggetto la pretesa risarcitoria dei prossimi congiunti di - deceduta in Parte_2 CP_7 il 25 febbraio 2014 - i quali hanno convenuto in giudizio la Controparte_7
I e la società chiedendo che venisse accertata la responsabilità per
[...] Parte_1 la negligenza ed imperizia con la quale era stata assistita la congiunta dopo l'intervento di sostituzione valvolare ed in questo modo determinandone il decesso e, per l'effetto, la condanna dei due istituti al risarcimento del danno subito in conseguenza del decesso della congiunta. Espletata la ctu, respinte le richieste istruttorie, espletato un ulteriore tentativo di mediazione delegata, è stata pronunciata la sentenza gravata.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha preliminarmente dichiarato la carenza di legittimazione attiva di e;
ha accertato la CP_9 Controparte_8 qualità di coniuge della defunta in capo a mentre non ha ritenuto CP_1 provato il rapporto parentale tra CP_3 Controparte_5 CP_4
e la defunta CP_2 CP_6 Parte_2
Con riferimento al merito del giudizio il Giudice di primo grado ha osservato che
“l'oggetto del presente giudizio è costituito non dall'intervento di sostituzione valvolare, che non è oggetto di contestazione ma la assistenza successiva ed in particolare al è addebitata la scelta del trasferimento della Controparte_7 paziente tenuto conto delle condizioni della paziente che presentava una raccolta ematica intrapericardica e necessitava di un attento controllo dell'utilizzo dei farmaci discoagulativi ed in particolare della necessità di un attento e costante monitoraggio del versamento e dei parametri coagulativi e nei confronti dell' per non aver Pt_3 costantemente monitorato l'andamento del versamento pericardico e la evoluzione dei parametri dell' al fine di garantirne famacologicamente l'equilibrio oltre al tardivo trasferimento della paziente”. Per quel che riguarda la scelta del di trasferire la Sig.ra Controparte_7 il Tribunale, sulla base di quanto indicato dal CTU, ha affermato che non erano Pt_2 emersi “elementi tali da indicare che vi fosse una effettiva necessità della protrazione della degenza presso il in quanto i valori di INR Controparte_7 erano nel range previsto dopo tale tipo di intervento ed in considerazione delle comorbilità della paziente, la presenza del versamento pericardico non aveva aspetti patologici perché non incideva sulla funzionalità cardiaca e costituiva una conseguenza possibile dell'intervento eseguito e che nella normalità era destinato al naturale riassorbimento”. Di contro, con riferimento alla degenza della presso la casa di cura Pt_2 [...]
il Giudicante ha affermato “la responsabilità dell' per non aver Parte_1 Pt_3 monitorato con attenzione la situazione della paziente per la quale il rischio di complicanze connesse con l'incremento dell'INR era consistente e richiedeva comunque un controllo costante anche al fine di graduare i farmaci al fine del rispetto del range indicato dal Policlinico Umberto l. Non appare dubitale che tra il 23 ed il 27 dicembre il valore dell'INR venne esaminato solo i primi due giorni e quando effettuata era già giunta ad un valore tale da mettere a rischio la paziente come poi verificatosi”. Ha ritenuto, pertanto, di poter affermare l'inadempimento della società
[...] agli obblighi contrattuali assunti. Parte_1
Ha concluso che “dalla ricostruzione operata risulta pacifico che se fossero stati eseguiti i controlli necessari non si sarebbe verificato il versamento pericardico conseguente all'eccessivo scoagulamento del sangue determinato dalla somministrazione di farmaci in modo inadeguato alla situazione che si stava verificando ed non conosciuto per negligenza (sarebbe) stata diagnosticata tempestivamente la patologia polmomare e la paziente, sulla base del criterio del più probabile che non, sarebbe sopravvissuta all'intervento”. Il Giudice ha poi liquidato il danno non patrimoniale da perdita parentale a favore di CP_1
La pronuncia è stata impugnata dal nonché, in via incidentale Parte_1 da , , e CP_1 CP_6 CP_5 CP_2 CP_3
Il ha criticato la sentenza per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo, l'appellante ha ritenuto che il Tribunale abbia errato nell'escludere qualsivoglia responsabilità da parte dei sanitari del Controparte_7
I per il decesso della sig.ra Secondo il , infatti, il trasferimento della
[...] Pt_2 Parte_1 paziente dal sarebbe stato disposto in modo del tutto affrettato, CP_7 imprudente e in spregio dei protocolli medici.
Con il secondo, ha censurato la sentenza per aver, questa, riconosciuto – in estrema sintesi – l'esistenza di nesso causale tra l'omesso monitoraggio con frequenza quotidiana dell'indice della e la sua morte. Pt_2
Con l'ultimo motivo, la quantificazione del danno non era stata sufficientemente motivata e – comunque - era errata perché era stato riconosciuto a favore di – marito della - il coefficiente “convivenza” pur in CP_1 Pt_2 mancanza della rigorosa prova della sua esistenza. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio contiene gli elementi prescritti dall'art. 342 c.p.c. (Cass.27199/2017). Le critiche, che possono essere analizzate unitamente, così come evidenziate dall'appellante, sono del tutto infondate. La ha sostenuto che al momento delle dimissioni dal Parte_1 CP_7 le condizioni generali della signora imponevano il
[...] Parte_2 prolungamento del periodo di ricovero presso il predetto nosocomio. Infatti, La sig.ra (cfr. pag. 4 della conclusionale di parte appellante) era stata “inviata al Parte_2
con un valore di INR non stabilizzato ed abbondantemente al di sotto del Parte_1 range terapeutico adeguato e prescritto dagli stessi sanitari del Policlinico, compreso fra 2,5 e 3,5, (in data 23.12 il valore era infatti di 1,61) e con la presenza di un versamento pericardico (la cui natura ematica e non infiammatoria è comprovata dalla presenza di coaguli riscontrati da tutti gli esami ecocardiografici effettuati), di un edema atriale nonché di edemi declivi (come si legge nella cartella clinica del ricovero presso il )”. Ha ritenuto “falso che vi sia una “frequenza necessaria” CP_7 con cui verificare l'indice , così come falso è che il versamento pericardico si sia verificato come conseguenza dell'eccessivo scoagulamento del sangue e che, quindi, un monitoraggio più frequente dell'indice INR sarebbe stato utile e sufficiente a scongiuralo”. Ha precisato che “nessuno studio scientifico, ovvero protocollo medico, ovvero ancora nessuna Linea Guida applicabile al caso di specie prescrive e impone che un paziente affetto dalle patologie da cui era affetta la sig.ra sottoposto ad Pt_2 un intervento chirurgico come quello a cui la sig.ra era stata sottoposta e a cui Pt_2 vengono somministrati farmaci per tipologia e dosaggio identici a quelli somministrati alla sig.ra debba essere sottoposto ad un monitoraggio quotidiano dell'indice Pt_2
INR”(cfr. in particolare le pagine 20-24 atto di appello). In sede di operazioni peritali la CTU ha ritenuto “che il trattamento chirurgico a cui la Sig.ra fu sottoposta in data 10/12/2013 sia corretto sia Pt_2 nell'indicazione che nell'esecuzione in accordo con le linee guida internazionali, nonché strettamente necessario ai fini della sopravvivenza. Il decorso post operatorio risultava complicato dall'insorgenza di fibrillazione atriale a basse riposta ventricolare che ha necessitato di terapia infusionale con isoprenalina e successivo posizionamento di pace maker in data 18/07/2013.”. Tale complicanza è stata repentinamente riconosciuta e trattata con beneficio. Prima della dimissione veniva eseguito ecocardiogramma che mostrava la “… presenza di versamento pericardico diffuso (spazio ecoprivo max 20 mm) prevalentemente localizzato lungo la parete anteriore del cuore con evidenza di coagulo retro atriale destro massimo di 20 mm, segni indiretti di compressione atriale di lieve entità…La presenza di versamento pericardico nel post operatorio è un eventualità abbastanza frequente, spesso correlata alla procedura stessa;
da quanto evidenziato dall'ecocardio post operatorio il liquido pericardico riscontrato non aveva segni di tamponamento e non necessitava di trattamento chirurgico, bensì di terapia medica ed osservazione clinica, proprio per tale motivo e per eseguire ciclo di riabilitazione la signora Pt_2 veniva trasferita presso altra casa di cura (…). Ha precisato (pag. 19, 20 della CTU) che: “in presenza di versamento pericardico post-operatorio in paziente che necessita di essere scoagulato è strettamente necessario monitorizzare i valori dell'INR giornalieri al fine di poter ridurre al minimo il rischio di determinare valori nettamente superiori a quelli auspicabili, tali da poter sanguinamenti intrapericardici causando un incremento della quota di versamento pericardico con conseguente tamponamento. Nel caso specifico i Curanti del avrebbero dovuto Controparte_11 monitorizzare i valori dell' tutti i giorni al fine di dosare giornalmente la quantità di sintrom da somministrare, inoltre in data 27/12/2013, alla luce della presenza di valore nettamente superiore alla norma sarebbe stato utile eseguire ecocardiogrammi seriati al fine di valutare un eventuale aumento de versamento. La non esecuzione giornaliera del INR con conseguente mal gestione della terapia anticoagulante da parte dei Curanti del a determinato il sanguinamento Controparte_11 pericardico con conseguen ho fattote tamponamento cardiaco e successivo exitus”. Ha concluso che: “L'intervento di sostituzione valvolare mitralica con impianto di protesi meccanica ST. Jude n.27, plastica della valvola tricuspide mediante impianto di anello Physio n.34 era l'unico attuabile alla luce della patologia riscontrabile per poter garantire la sopravvivenza, tale trattamento richiedeva una specifica competenza professionale in possesso dei curanti del Il Controparte_7 trattamento chirurgico di sostituzione valvolare mitralica con impianto di protesi meccanica ST. Jude n.27, plastica della valvola tricuspide mediante impianto di anello Physio n.34 sostituzione valvolare mitralica con protesi meccanica eplastica della valvola tricuspide è stato eseguito in conformità alle metodiche medico chirurgiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica. Il decorso post-operatorio presso la casa di Cura stato gravato da versamento pericardico tamponante;
Controparte_11 si riconosce nesso causale tra la mal gestione della terapia anticoagulante (assenza di monitorizzazione giornaliera dell' ) da parte dei Curanti del Controparte_11
e l'insorgenza di versamento pericardico tamponante che ha determinato
[...] exitus della Sig.ra . Pt_2
Alle note critiche del consulente del a ctu ha poi risposto con Parte_1 adeguate motivazioni (cfr. “Risposta alle note critiche prodotte da consulente di parte”). Ritiene questo Collegio che a fronte di dette conclusioni, frutto di un lavoro puntuale così da apparire esaustivo e completo, dalle quali non vi è motivo per discostarsi, deriva, con assoluta ed incontrovertibile chiarezza, la prova tranquillizzante e certa della responsabilità dell'appellante nella causazione della morte della Sig.ra L'elaborato, infatti, ben può, pertanto, essere posto a Parte_2 fondamento della decisione. Ciò conformemente al principio dettato dalla Corte di Cassazione secondo cui
“qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente” (Cass. 15147/18; anche Cass. 11917/2021); ed ancora “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. 33742/22). Inoltre, in merito alle Linee Guida c'è da osservare, comunque, che esse “non hanno rilevanza normativa o "parascriminante", non essendo né tassative, né vincolanti;
conseguentemente, pur rappresentando un parametro utile nell'accertamento dei profili di colpa medica, esse non valgono ad eliminare la discrezionalità del giudice di valutare se le circostanze del caso concreto esigano una condotta diversa da quella prescritta nelle medesime linee guida” ( Cass. ordinanza n. 34516 del 11/12/2023) . Venendo all'ultimo motivo di appello (insufficiente motivazione del “quantum” del danno e assenza di prova della convivenza tra e la non è CP_1 Pt_2 condivisibile la censura della parte appellante. Il Tribunale di Roma, infatti, nel calcolo del danno parentale riconosciuto a favore di ha considerato e accertato la presenza di tutti i fattori (età CP_1 defunta, età congiunto, rapporto di parentela, convivenza, presenza/assenza altri familiari) che hanno determinato l'entità del risarcimento. Per quel che riguarda il
“requisito” della convivenza, pur nella non perfetta coincidenza dei due indirizzi (essendo indicati nel certificato dello stato di famiglia del in Marino via Appia CP_1
Vecchia sede 4 sezione 16, mentre nella cartella clinica del Policlinico Umbeto I della Golini in Marino via Appia Vecchia n. 4 e nella cartella di ricovero presso il Parte_1 in Marino località Frattocchie, via Appia) si può presumere – condivisibilmente con quanto ritenuto dal Giudice di primo grado - che i coniugi ( CP_1 Parte_2 coabitassero. La motivazione, sul punto, risulta pertanto rispettosa del principio giurisprudenziale secondo il quale: “il giudice, quando fa uso dello strumento tabellare, è tenuto ad indicare nella motivazione gli elementi di calcolo impiegati al fine di rendere palese il percorso svolto per addivenire ad una liquidazione aderente agli elementi di prova, anche di natura presuntiva, emersi nel corso del giudizio” (Cass. Ordinanza 761/25). Per le ragioni tutte dette è condivisibile la decisione gravata e l'appello principale va rigettato. Anche , , , e hanno impugnato CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 la sentenza gravata, incidentalmente. Gli appellanti incidentali con il motivo “mancato riconoscimento (…) della legittimazione ad agire”, hanno chiesto che venisse riconosciuta (in quanto dichiaratisi “congiunti” della la loro legittimazione attiva ad agire per ottenere Pt_2 il risarcimento del “danno parentale”. Gli stessi, in via istruttoria, hanno reiterato la richiesta di “ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado e, in particolare, l'ammissione della prova per testimoni sui capitoli nn. 9, 10, 11 e 12 contenuti nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2.” Ciò al fine di dimostrare (cap. 9) che la aveva Pt_2
“contribuito con elargizioni in favore dei congiunti, in particolar modo dei figli
[...]
e ”, che (cap.10) a “beneficio degli attori (gli odierni appellanti CP_3 CP_2 incidentali) svolgeva lavoro domestico all'interno della famiglia” e che gli stessi convivevano “stabilmente con la Sig.ra (cap.11 e 12). MA LA Parte_2
Con riferimento al danno “parentale” bisogna premettere che chi rivendica un tale danno (con conseguente richiesta di risarcimento) deve necessariamente dimostrare il vincolo (parentale) che lo legava o lo lega al defunto. Nella nostra fattispecie gli appellanti incidentali si sono definiti “congiunti” della enza fornire prova del loro vincolo. In particolar modo e Pt_2 CP_3 CP_2 on hanno fornito la prova documentale di essere figli della
[...] Pt_2
Come correttamente motivato dal Giudice di primo grado, portando lo stesso cognome di – marito della defunta – si può ragionevolmente CP_1 presumere che gli stessi siano figli di quest'ultimo, ma non anche che sussista un rapporto di parentela (e quale altresì) con Analogamente, ciò vale per Parte_2
, e per i quali manca la prova, anche presuntiva, di CP_4 CP_5 CP_6 essere congiunti della defunta.
Del pari avere avuto lo stesso indirizzo di residenza (Via Appia Vecchia 4 – Marino) non dimostra, neanche presuntivamente, che essi coabitassero con la
Pt_2
Ciò che si richiede, per il risarcimento del danno “parentale” è dunque la prova dell'esistenza di un rapporto parentale, oltre che la costanza dello stesso e il reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto. La prova nella specie manca. I capitoli di prova articolati, infatti, vertono su circostanze generiche (“contribuiva con elargizioni”), prive di riferimenti temporali precisi (non è dato sapere, per esempio, quando sia iniziata e per quanto tempo si sia protratta la coabitazione tra gli appellanti incidentali e la e comunque se pur provate Pt_2 sarebbero irrilevanti in quanto inidonee, in mancanza di altri convergenti elementi, a dimostrare il vincolo parentale. Alla stregua di ciò, anche l'appello incidentale va rigettato. L'esito del giudizio, di reciproca soccombenza tra la parte appellante e gli appellati incidentali (stante sia il rigetto dell'appello principale che di quello incidentale), oltre che la particolarità delle questioni trattate, giustifica la totale compensazione delle spese di lite del presente grado tra tutte le parti costituite;
mentre nulla per le parti contumaci. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante principale e della parte appellata incidentale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello principale;
rigetta l'appello incidentale;
compensa le spese di lite per il presente grado tra tutte le parti costituite;
nulla per le parti contumaci;
dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante principale e della parte appellata incidentale. Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Marianna D'Avino